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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 4/3/2025
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4978 /2022 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. PAOLO PALMA, Parte_1 ricorrente
e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.10.2022, la parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di far CP_ accertare la illegittimità della pretesa risarcitoria comunicatagli dall' in data 9.8.2022 con la quale l'ente resistente a seguito di ricalcolo sulla pensione di INVICIV ha chiesto la restituzione dell'importo di euro 10.147,76 per il periodo da gennaio 2020 ad agosto 2022, percepito a titolo di maggiorazione per integrazione al minimo della prestazione, per superamento del limite reddituale.
Sostiene il ricorrente che detta richiesta sarebbe illegittima, sostenendo la irripetibilità per assenza di dolo a fronte della buona fede del ricorrente e la decadenza dell'ente dalla pretesa restitutoria ai sensi dell'art. 13 co. 2 l. n. 412/1991. Ha quindi chiesto di accertare l'insussistenza dell'indebito in quanto illegittimo con la conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1 illegittimamente trattenuto.
L'Ente resistente, pur ritualmente citato, è rimasto contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
La domanda deve essere rigettata per l'assorbente ragione costituita dal difetto di allegazione in relazione a un elemento essenziale della pretesa. Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali, la domanda deve qualificarsi come di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione in capo al ricorrente. Quest'ultimo deduce quindi necessariamente la spettanza delle somme ricevute, ossia il proprio diritto alla relativa prestazione;
egli ha quindi l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SSUU, sent. n. 18046/2010).
Nel caso di specie, il ricorrente ha individuato il beneficio in godimento come pensione categoria INVCIV, senza neppure premurarsi di specificare se trattasi di assegno di invalidità o pensione di inabilità, e chiarito che l'indebito è riferito a “maggiorazione sociale della pensione non spettante al ricorrente a causa del possesso dei redditi personali superiore ai limiti previsti dalla legge”.
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 38 della l. 448/2001.
L'incremento delle pensioni e dei trattamenti assistenziali disciplinato da tale norma consente alle fasce più bisognose dei percettori, individuate dalla legge, di ottenere un aumento del proprio trattamento economico fino a raggiungere la soglia annua di 516,46 euro al mese per tredici mensilità. La maggiorazione consiste nell'integrare il trattamento già percepito di una somma che permetta di raggiungere la soglia annua anzidetta, suddivisa in 13 rate mensili.
Costituivano presupposto per la rideterminazione della pensione vantata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 38 l. 448/01, commi 1 e 5 in combinato disposto con l'art. 5 c. 5 d.l. 81/2007 e s.m.i., due requisiti concorrenti: l'età, non inferiore ai 70 anni, e la diponibilità di un reddito inferiore alla soglia legale (diversa per i soggetti coniugati e non coniugati). Sull'art. 38, co. 4, della l. 448/2001 è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti sono concessi “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” anziché “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”, in considerazione dell'inadeguatezza della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 38 Cost., estendendo il requisito anagrafico per fruire dei benefici incrementativi ai ciechi civili, gli invalidi civili totali, i sordomuti ed i titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) a partire dai 18 anni di età. La Corte ha infatti ritenuto che il requisito anagrafico a 60 anni determinasse una irragionevole discriminazione ai danni dei soggetti totalmente invalidi che non abbiano ancora raggiunto tale soglia di età. Tale giurisprudenza è stata recepita dal legislatore con D.L. 104/2020. che all'art. 15 dispone che “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n.448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti “età superiore a diciotto anni””.
Irrilevante il requisito anagrafico in ragione della prestazione goduta dal ricorrente, quanto a quello reddituale deve preliminarmente rilevarsi che laddove, come nel caso di specie, parte ricorrente sostenga di non superare il limite reddituale normativamente previsto residuerà sullo stesso l'onere di fornirne compiuta prova, in quanto elemento costitutivo della pretesa (Cass. S.U.
5167/03).
L'odierno ricorrente ha tuttavia del tutto omesso di allegare il proprio reddito per le annualità oggetto del provvedimento di ripetizione dell'indebito.
A prescindere dal fatto che, nel caso di specie, tale elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio non risulta comunque provato, si rileva che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova. La giurisprudenza di legittimità, proprio per tale ragione, considera il difetto di allegazione questione che il giudice può affrontare in via preliminare, sulla scorta del principio della ragione più liquida (ex multis, cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016), senza che possa essere svolta istruttoria alcuna, neppure attraverso il mero esame delle prove precostituite e prodotte dalla parte, posto che le stesse devono appunto riguardare i fatti allegati, e posto che non può pretendersi che la controparte, né il giudice d'ufficio, svolgano un defatigante lavoro di ricostruzione degli elementi di fatto sottesi alla domanda, desumendoli dall'esame dei documenti offerti in prova (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 22055 del 22/9/2017). Né può supplire ad un difetto di allegazione il potere-dovere di riqualificazione giuridica dei fatti e rapporti dedotti in giudizio o dell'azione esercitata, gravante sul giudice ai sensi dell'art. 113, co. 1 c.p.c.: il giudicante può e deve porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo vietato al giudicante (ai sensi dell'art. 112
c.p.c.), porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018).
Ferma la portata assorbente della ragione più liquida di rigetto suddetta con riferimento alle questioni attinenti la ripetibilità dell'indebito stesso, si osserva ad abundantiam che è inapplicabile al caso di specie dell'art. 52 della L. 88/89, e conseguentemente nella norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 della l. 412/91, in quanto disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale non estensibile quindi a quello previdenziale (Cass. Civ. Sez. lav. 18820/21).
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente è esente dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4978/2022 r.g.: - Rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente esente dal pagamento delle spese di lite.
Tivoli, 4.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 4/3/2025
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4978 /2022 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. PAOLO PALMA, Parte_1 ricorrente
e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.10.2022, la parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di far CP_ accertare la illegittimità della pretesa risarcitoria comunicatagli dall' in data 9.8.2022 con la quale l'ente resistente a seguito di ricalcolo sulla pensione di INVICIV ha chiesto la restituzione dell'importo di euro 10.147,76 per il periodo da gennaio 2020 ad agosto 2022, percepito a titolo di maggiorazione per integrazione al minimo della prestazione, per superamento del limite reddituale.
Sostiene il ricorrente che detta richiesta sarebbe illegittima, sostenendo la irripetibilità per assenza di dolo a fronte della buona fede del ricorrente e la decadenza dell'ente dalla pretesa restitutoria ai sensi dell'art. 13 co. 2 l. n. 412/1991. Ha quindi chiesto di accertare l'insussistenza dell'indebito in quanto illegittimo con la conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1 illegittimamente trattenuto.
L'Ente resistente, pur ritualmente citato, è rimasto contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
La domanda deve essere rigettata per l'assorbente ragione costituita dal difetto di allegazione in relazione a un elemento essenziale della pretesa. Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali, la domanda deve qualificarsi come di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione in capo al ricorrente. Quest'ultimo deduce quindi necessariamente la spettanza delle somme ricevute, ossia il proprio diritto alla relativa prestazione;
egli ha quindi l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SSUU, sent. n. 18046/2010).
Nel caso di specie, il ricorrente ha individuato il beneficio in godimento come pensione categoria INVCIV, senza neppure premurarsi di specificare se trattasi di assegno di invalidità o pensione di inabilità, e chiarito che l'indebito è riferito a “maggiorazione sociale della pensione non spettante al ricorrente a causa del possesso dei redditi personali superiore ai limiti previsti dalla legge”.
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 38 della l. 448/2001.
L'incremento delle pensioni e dei trattamenti assistenziali disciplinato da tale norma consente alle fasce più bisognose dei percettori, individuate dalla legge, di ottenere un aumento del proprio trattamento economico fino a raggiungere la soglia annua di 516,46 euro al mese per tredici mensilità. La maggiorazione consiste nell'integrare il trattamento già percepito di una somma che permetta di raggiungere la soglia annua anzidetta, suddivisa in 13 rate mensili.
Costituivano presupposto per la rideterminazione della pensione vantata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 38 l. 448/01, commi 1 e 5 in combinato disposto con l'art. 5 c. 5 d.l. 81/2007 e s.m.i., due requisiti concorrenti: l'età, non inferiore ai 70 anni, e la diponibilità di un reddito inferiore alla soglia legale (diversa per i soggetti coniugati e non coniugati). Sull'art. 38, co. 4, della l. 448/2001 è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti sono concessi “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” anziché “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”, in considerazione dell'inadeguatezza della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 38 Cost., estendendo il requisito anagrafico per fruire dei benefici incrementativi ai ciechi civili, gli invalidi civili totali, i sordomuti ed i titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) a partire dai 18 anni di età. La Corte ha infatti ritenuto che il requisito anagrafico a 60 anni determinasse una irragionevole discriminazione ai danni dei soggetti totalmente invalidi che non abbiano ancora raggiunto tale soglia di età. Tale giurisprudenza è stata recepita dal legislatore con D.L. 104/2020. che all'art. 15 dispone che “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n.448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti “età superiore a diciotto anni””.
Irrilevante il requisito anagrafico in ragione della prestazione goduta dal ricorrente, quanto a quello reddituale deve preliminarmente rilevarsi che laddove, come nel caso di specie, parte ricorrente sostenga di non superare il limite reddituale normativamente previsto residuerà sullo stesso l'onere di fornirne compiuta prova, in quanto elemento costitutivo della pretesa (Cass. S.U.
5167/03).
L'odierno ricorrente ha tuttavia del tutto omesso di allegare il proprio reddito per le annualità oggetto del provvedimento di ripetizione dell'indebito.
A prescindere dal fatto che, nel caso di specie, tale elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio non risulta comunque provato, si rileva che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova. La giurisprudenza di legittimità, proprio per tale ragione, considera il difetto di allegazione questione che il giudice può affrontare in via preliminare, sulla scorta del principio della ragione più liquida (ex multis, cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016), senza che possa essere svolta istruttoria alcuna, neppure attraverso il mero esame delle prove precostituite e prodotte dalla parte, posto che le stesse devono appunto riguardare i fatti allegati, e posto che non può pretendersi che la controparte, né il giudice d'ufficio, svolgano un defatigante lavoro di ricostruzione degli elementi di fatto sottesi alla domanda, desumendoli dall'esame dei documenti offerti in prova (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 22055 del 22/9/2017). Né può supplire ad un difetto di allegazione il potere-dovere di riqualificazione giuridica dei fatti e rapporti dedotti in giudizio o dell'azione esercitata, gravante sul giudice ai sensi dell'art. 113, co. 1 c.p.c.: il giudicante può e deve porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo vietato al giudicante (ai sensi dell'art. 112
c.p.c.), porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018).
Ferma la portata assorbente della ragione più liquida di rigetto suddetta con riferimento alle questioni attinenti la ripetibilità dell'indebito stesso, si osserva ad abundantiam che è inapplicabile al caso di specie dell'art. 52 della L. 88/89, e conseguentemente nella norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 della l. 412/91, in quanto disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale non estensibile quindi a quello previdenziale (Cass. Civ. Sez. lav. 18820/21).
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente è esente dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4978/2022 r.g.: - Rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente esente dal pagamento delle spese di lite.
Tivoli, 4.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni