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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2759/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2759/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Carlo Majorino e Lorenzo Simone
attrice in opposizione contro
Controparte_1
con gli Avv.ti Valeria Marina Affer e Vincenzo di CP_2
convenuta opposta
premesso
che
- con precetto in rinnovazione notificato il 6.2.24 ha intimato ad Controparte_1 Pt_2
il pagamento dell'importo vantato a saldo in forza del decreto ingiuntivo n. 8548/22
[...]
nonché degli interessi, delle spese, del compenso per quest'ultimo precetto (il terzo), del pagina 1 di 6 compenso per un primo precetto del 10.2.23, del compenso per un pignoramento presso terzi rivelatosi infruttuoso e del compenso per un secondo precetto dell'1.11.23;
- con citazione notificata il 9.2.24 ha instaurato il presente procedimento negando la Pt_2
debenza degli importi richiesti da controparte in relazione al primo e al secondo precetto e al pignoramento presso terzi e chiedendo, in via principale, la caducazione del precetto e, in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta;
- si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione; CP_1
- con ordinanza del 23.9.24 è stata respinta l'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- non sono state promosse attività istruttorie;
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- l'opposizione di al precetto in rinnovazione del 5.2.24 (terzo precetto) con il quale Pt_2
ha intimato il pagamento di complessivi euro 11.399,36 contiene CP_1
contestazioni relative alle sole tre voci indicate in premessa;
- ha contestato, in primo luogo, la debenza dei compensi per la notifica del Pt_2
pignoramento presso terzi notificatole il 28.2.23 e rivelatosi infruttuoso;
- l'eccezione è fondata perché per principio consolidato le spese sostenute dal creditore procedente – e quindi anche le spese per l'esecuzione presso terzi – possono gravare sul debitore solo ove il processo esecutivo abbia avuto esito favorevole (da ultimo Cass. Ord.
18676/22: “l'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese
pagina 2 di 6 sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla
distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento
eseguito dall'ufficiale giudiziario;
tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione
in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la
conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta
giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto
degli artt. 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo
estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate”);
- per questo motivo l'importo di euro 714,19 non è dovuto;
*
- ha negato, in secondo luogo, la debenza dei compensi per il precetto del 10.2.23 Pt_2
(primo precetto);
- si tratta del precetto in forza del quale ha tentato vanamente il predetto CP_1
pignoramento presso terzi;
- l'esito negativo del pignoramento per assenza di fondi presso la banca terza pignorata comporta, per i medesimi motivi sopra esposti, l'assenza del diritto di di CP_1
esigere i compensi per la redazione dell'atto di precetto;
- in senso contrario non è attribuibile rilevanza al fatto che il 16.3.23, quando il precetto del
10.2.23 non era ancora perento, l'organismo abbia designato il gestore della crisi di sovraindebitamento dando seguito alla domanda presentata da sin dal 15.9.22, Pt_2
non essendovi prova che sin da quella data - alla quale si deve far riferimento - Pt_2
fosse mossa dall'intento di avviare la procedura al precipuo scopo di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie di e, quindi, del fatto che la perenzione del precetto del CP_1
10.2.23 sia stata esclusiva conseguenza di una condotta pregressa fraudolenta di Pt_2
- pertanto l'importo di euro 282,25 relativo al primo precetto non è dovuto;
pagina 3 di 6 *
- ha contestato, infine, la richiesta avversaria di euro 282,25 a titolo di compensi per Pt_2
il precetto in rinnovazione dell'1.11.23 (secondo precetto) ritenendolo un ulteriore duplicato della richiesta per compensi relativa al precetto del 5.2.24 (terzo precetto)
oggetto del presente giudizio di opposizione;
- ha replicato sostenendo di aver lasciato cadere in perenzione il precetto CP_1
dell'1.11.23 nella speranza che ad un primo pagamento e ad un secondo pagamento per complessivi euro 6.316,56 eseguiti da nel novembre e nel dicembre 2023 facesse Pt_2
seguito il pagamento del saldo di euro 7.614,51 più accessori che, invece, non è
avvenuto;
- la stessa era, tuttavia, ancora in attesa di una risposta alla proposta CP_1
transattiva del 21.11.23 con la quale aveva trasmesso ad la bozza un possibile Pt_2
accordo subordinato al rilascio di titoli a garanzia della rateizzazione del debito;
- era, inoltre, consapevole sia della procedura di sovraindebitamento, che le CP_1
era stata comunicata il 16.3.23, sia del suo esito negativo nei rapporti tra le parti;
- tali elementi avrebbero consentito a di rappresentarsi il rischio che si CP_1 Pt_2
rendesse in tutto o in parte insolvente;
- confidando in ulteriori pagamenti senza prima conseguire garanzie, si è CP_1
assunta tale rischio, che si è definitivamente concretizzato il 22.12.23 quando è Pt_2
stata posta in liquidazione e ha preso atto dell'assenza della liquidità necessaria per saldare il residuo debito nei confronti di CP_1
- l'assunzione del rischio da parte di che l'ha indotta con consapevole CP_1
determinazione a non intraprendere azioni esecutive confidando nella buona volontà e nella solvibilità di controparte, porta ad escludere il suo diritto al conseguimento dei compensi per il secondo precetto;
pagina 4 di 6 - per questo motivo non appare riconoscibile neppure l'importo di euro 282,25 relativo al secondo precetto;
*
- gli importi di euro 714,19 per il pignoramento presso terzi che non ha avuto esito, di euro
282,25 per il primo precetto e di euro 282,25 per il secondo precetto, per complessivi euro 1.278,69, non sono dunque dovuti (Cass. Ord. 12195/23: “non è preclusa al
creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del
precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per
l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si
chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in
quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non
per l'intero”);
- si deve conseguentemente dichiarare il diritto di di agire esecutivamente in CP_1
forza del decreto ingiuntivo n. 8548/22 per le voci di cui all'atto di precetto del 5.2.24
tranne le tre sopra escluse e, quindi, nei limiti dell'importo di euro 10.120,67 calcolato detraendo dai 11.399,36 precettati i 1.278,69 non dovuti (Cass. 20328/24: “in tema di
opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata
non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo
soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la
conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla
cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a
seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”;
*
- la circostanza che parte opponente abbia chiesto in via principale l'integrale caducazione del precetto e che, all'esito del presente giudizio, risulti comunque debitrice della pagina 5 di 6 massima parte dell'importo precettato (10.120,67 euro dei 11.399,36 richiesti) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite in base ai principi espressi da Cass.
20374/13;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto di di procedere esecutivamente in forza del titolo Controparte_1
esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 8548/22 e per le voci riportate nel precetto del
5.2.24, tranne quelle escluse in motivazione, nei limiti dell'importo di euro 10.120,67;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 29 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2759/24 R.G. promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Carlo Majorino e Lorenzo Simone
attrice in opposizione contro
Controparte_1
con gli Avv.ti Valeria Marina Affer e Vincenzo di CP_2
convenuta opposta
premesso
che
- con precetto in rinnovazione notificato il 6.2.24 ha intimato ad Controparte_1 Pt_2
il pagamento dell'importo vantato a saldo in forza del decreto ingiuntivo n. 8548/22
[...]
nonché degli interessi, delle spese, del compenso per quest'ultimo precetto (il terzo), del pagina 1 di 6 compenso per un primo precetto del 10.2.23, del compenso per un pignoramento presso terzi rivelatosi infruttuoso e del compenso per un secondo precetto dell'1.11.23;
- con citazione notificata il 9.2.24 ha instaurato il presente procedimento negando la Pt_2
debenza degli importi richiesti da controparte in relazione al primo e al secondo precetto e al pignoramento presso terzi e chiedendo, in via principale, la caducazione del precetto e, in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta;
- si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione; CP_1
- con ordinanza del 23.9.24 è stata respinta l'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- non sono state promosse attività istruttorie;
- è stato autorizzato il deposito di note difensive conclusive;
- la causa viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con la presente sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- l'opposizione di al precetto in rinnovazione del 5.2.24 (terzo precetto) con il quale Pt_2
ha intimato il pagamento di complessivi euro 11.399,36 contiene CP_1
contestazioni relative alle sole tre voci indicate in premessa;
- ha contestato, in primo luogo, la debenza dei compensi per la notifica del Pt_2
pignoramento presso terzi notificatole il 28.2.23 e rivelatosi infruttuoso;
- l'eccezione è fondata perché per principio consolidato le spese sostenute dal creditore procedente – e quindi anche le spese per l'esecuzione presso terzi – possono gravare sul debitore solo ove il processo esecutivo abbia avuto esito favorevole (da ultimo Cass. Ord.
18676/22: “l'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese
pagina 2 di 6 sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla
distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento
eseguito dall'ufficiale giudiziario;
tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione
in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la
conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta
giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto
degli artt. 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo
estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate”);
- per questo motivo l'importo di euro 714,19 non è dovuto;
*
- ha negato, in secondo luogo, la debenza dei compensi per il precetto del 10.2.23 Pt_2
(primo precetto);
- si tratta del precetto in forza del quale ha tentato vanamente il predetto CP_1
pignoramento presso terzi;
- l'esito negativo del pignoramento per assenza di fondi presso la banca terza pignorata comporta, per i medesimi motivi sopra esposti, l'assenza del diritto di di CP_1
esigere i compensi per la redazione dell'atto di precetto;
- in senso contrario non è attribuibile rilevanza al fatto che il 16.3.23, quando il precetto del
10.2.23 non era ancora perento, l'organismo abbia designato il gestore della crisi di sovraindebitamento dando seguito alla domanda presentata da sin dal 15.9.22, Pt_2
non essendovi prova che sin da quella data - alla quale si deve far riferimento - Pt_2
fosse mossa dall'intento di avviare la procedura al precipuo scopo di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie di e, quindi, del fatto che la perenzione del precetto del CP_1
10.2.23 sia stata esclusiva conseguenza di una condotta pregressa fraudolenta di Pt_2
- pertanto l'importo di euro 282,25 relativo al primo precetto non è dovuto;
pagina 3 di 6 *
- ha contestato, infine, la richiesta avversaria di euro 282,25 a titolo di compensi per Pt_2
il precetto in rinnovazione dell'1.11.23 (secondo precetto) ritenendolo un ulteriore duplicato della richiesta per compensi relativa al precetto del 5.2.24 (terzo precetto)
oggetto del presente giudizio di opposizione;
- ha replicato sostenendo di aver lasciato cadere in perenzione il precetto CP_1
dell'1.11.23 nella speranza che ad un primo pagamento e ad un secondo pagamento per complessivi euro 6.316,56 eseguiti da nel novembre e nel dicembre 2023 facesse Pt_2
seguito il pagamento del saldo di euro 7.614,51 più accessori che, invece, non è
avvenuto;
- la stessa era, tuttavia, ancora in attesa di una risposta alla proposta CP_1
transattiva del 21.11.23 con la quale aveva trasmesso ad la bozza un possibile Pt_2
accordo subordinato al rilascio di titoli a garanzia della rateizzazione del debito;
- era, inoltre, consapevole sia della procedura di sovraindebitamento, che le CP_1
era stata comunicata il 16.3.23, sia del suo esito negativo nei rapporti tra le parti;
- tali elementi avrebbero consentito a di rappresentarsi il rischio che si CP_1 Pt_2
rendesse in tutto o in parte insolvente;
- confidando in ulteriori pagamenti senza prima conseguire garanzie, si è CP_1
assunta tale rischio, che si è definitivamente concretizzato il 22.12.23 quando è Pt_2
stata posta in liquidazione e ha preso atto dell'assenza della liquidità necessaria per saldare il residuo debito nei confronti di CP_1
- l'assunzione del rischio da parte di che l'ha indotta con consapevole CP_1
determinazione a non intraprendere azioni esecutive confidando nella buona volontà e nella solvibilità di controparte, porta ad escludere il suo diritto al conseguimento dei compensi per il secondo precetto;
pagina 4 di 6 - per questo motivo non appare riconoscibile neppure l'importo di euro 282,25 relativo al secondo precetto;
*
- gli importi di euro 714,19 per il pignoramento presso terzi che non ha avuto esito, di euro
282,25 per il primo precetto e di euro 282,25 per il secondo precetto, per complessivi euro 1.278,69, non sono dunque dovuti (Cass. Ord. 12195/23: “non è preclusa al
creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del
precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per
l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si
chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in
quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non
per l'intero”);
- si deve conseguentemente dichiarare il diritto di di agire esecutivamente in CP_1
forza del decreto ingiuntivo n. 8548/22 per le voci di cui all'atto di precetto del 5.2.24
tranne le tre sopra escluse e, quindi, nei limiti dell'importo di euro 10.120,67 calcolato detraendo dai 11.399,36 precettati i 1.278,69 non dovuti (Cass. 20328/24: “in tema di
opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata
non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo
soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la
conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla
cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a
seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”;
*
- la circostanza che parte opponente abbia chiesto in via principale l'integrale caducazione del precetto e che, all'esito del presente giudizio, risulti comunque debitrice della pagina 5 di 6 massima parte dell'importo precettato (10.120,67 euro dei 11.399,36 richiesti) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite in base ai principi espressi da Cass.
20374/13;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto di di procedere esecutivamente in forza del titolo Controparte_1
esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 8548/22 e per le voci riportate nel precetto del
5.2.24, tranne quelle escluse in motivazione, nei limiti dell'importo di euro 10.120,67;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 29 aprile 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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