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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D I APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente
Dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere rel.
Dott. Fabio Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine ex art. 127 c.p.c. del 18 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n.422/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
, in persona del ministro p.t. rappresentato e
[...]
difeso dall'Avv. Distrettuale dello Stato di Messina appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_1
Agostino Ninone appellata
OGGETTO: supplenza scolastica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/1/2023, agiva dinnanzi il Tribunale di Patti nei Parte_2 confronti dell'amministrazione scolastica, esponendo di essere collocata nella seconda fascia, elenchi aggiuntivi, della GPS della Provincia di Messina per la classe di concorso A022, alla posizione n.
227, con punti 49. Aggiungeva di aver partecipato alla procedura informatizzata per il conferimento delle supplenze docenti per l'a.s. 2022/2023, indicando la preferenza di alcune sedi, che indicava, per la Provincia di Messina. Lamentava di essere stata illegittimamente esclusa dal IV turno di nomina in quanto veniva considerata rinunciataria ancorchè per una delle sedi da lei indicate nella domanda originaria veniva conferito un incarico a docente collocato in posizione inferiore alla sua.
Deduceva l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica e, pertanto, chiedeva, in via cautelare, che l'adito Tribunale ordinasse al di attribuirle un incarico a tempo determinato CP_2
sul posto alla stessa dovuto secondo il suo provvedimento di graduatoria. Nel merito, insisteva nelle stesse conclusioni, pure formulando una domanda di risarcimento del danno relativo alla perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto percepire ove avesse svolto l'invocato incarico.
Nella resistenza del , rigettata l'istanza cautelare, con sentenza n. 1131/2023 del 5/6/2023, Parte_1
il tribunale di Patti accertava il diritto della d essere individuata quale destinataria della stipula Pt_2
di un contratto di supplenza a tempo determinato per l'a.s.2022/2023 e condannava l'amministrazione alla corresponsione, a titolo risarcitorio, di un importo pari al trattamento stipendiale che avrebbe percepito per l'attività lavorativa in quell'anno, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Preliminarmente il primo giudice disattendeva l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, evidenziando che la controversia verteva sulla corretta gestione delle procedure di conferimento delle supplenze i cui atti, non essendo ascrivibili ad attività autoritativa, riguardavano i poteri del datore di lavoro. Erano pertanto configurabili solo diritti soggettivi, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, esaminava le disposizioni di cui all'art 12 dell'O.M. del 06.05.2022 n. 112, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ritenendo non condivisibile l'interpretazione prospettata dall'amministrazione scolastica - secondo cui, in caso di mancata indicazione da parte dell'aspirante della propria preferenza per tutte le sedi disponibili, l'aspirante avrebbe dovuto essere considerato rinunciatario per quelle sedi non prescelte e resesi disponibili ad un successivo turno di nomina per quell'anno - era da considerare in contrasto con il principio di imparzialità e di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e non coerente con la struttura dell'impianto normativo richiamato. Sotto il primo profilo rilevava che un tale meccanismo che, rispetto alle sedi indicate in domanda, consentiva al candidato collocato in graduatoria in posizione deteriore di sopravanzare chi avesse un punteggio più elevato, era in contrasto con il principio meritocratico posto a fondamento della gestione delle graduatorie e dell' assegnazione degli incarichi. con conseguente mortificazione del criterio meritocratico. Sotto il secondo, evidenziava che l'interpretazione letterale del 4° comma dell'art 12 non autorizzava a ritenere che fosse stata prevista una vera e propria sanzione, quale quella di una esclusione da ogni possibile assegnazione di supplenza per l'anno scolastico in corso, per gli aspiranti che non avessero espresso la preferenza per una sede poi rivelatasi disponibile. Richiamava sul punto il successivo comma 11, ritenendo che tale disposizione (che prevede espressamente l'esclusione di coloro che abbiano rinunciato dalle ulteriori fasi di assegnazione), non sarebbe stata applicabile anche a coloro che si fossero limitati a non indicare tutte le sedi disponibili.
Si doveva, quindi, ritenere che, omettendo di indicare in domanda talune sedi, la ricorrente avesse semplicemente rifiutato di partecipare alla procedura solo e unicamente per quelle sedi ma non già rinunciato al conferimento di incarichi di supplenza rispetto alle sedi specificatamente menzionate. Ciò posto, risultava documentalmente - proseguiva il primo giudice - il conferimento di un incarico temporaneo, su una delle sedi per cui la veva espresso preferenza, ( ) e che Pt_2 Persona_1
era stata assegnata ad una docente con meno punteggio.
Stante l'impossibilità, per l'imminente conclusione dell'anno scolastico, di riconoscere in forma specifica il diritto della ricorrente ad ottenere un incarico presso la suddetta sede, riconosceva il solo diritto al risarcimento del danno.
Avverso detta pronunzia con atto del 16/6/2023 proponeva appello il soccombente cui Parte_1
resisteva controparte. Disposta la trattazione scritta, in esito al deposito di note di ambo le parti entro il termine del 18 marzo fissato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata decisa come da sperato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il eccepisce la nullità della sentenza per omessa integrazione del Parte_1
contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
Si tratta di un rilievo infondato, avendo di contro la rovveduto, su autorizzazione del giudice Pt_2
del 20/2/2023, a notificare il ricorso ex art 151 cpc mediante pubblicazione sul sito del CP_2
Con altra doglianza l'appellante censura la motivazione del giudice di I grado poiché scaturente, a suo dire, da una errata lettura dell'art.12 comma 4 della O.M.
6.5.2022 n.112 e, in generale, da un approccio ermeneutico, ancorchè operato in via sistematica con le altre disposizioni dettate dalla medesima Ordinanza, non coerente.
Precisa che andrebbe inteso come rinunciatario chi non abbia presentato istanza per sedi che "in ragione della posizione in graduatoria, avrebbero potuto essere" a lui assegnate, cioè colui che "non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda". Non sarebbe dunque necessario che il candidato abbia ricevuto una proposta, ma solo che avrebbe potuto riceverla.
Sviluppa in ultimo un'ulteriore argomentazione nascente dal confronto fra la precedente procedura non informatizzata e quella prevista con l'OM 112/22, spiegando che, con le previgenti operazioni in presenza "i candidati erano ben consapevoli che la rinuncia ad una sede disponibile avrebbe comportato l'impossibilità di essere nominati in futuro sulla determinata classe di concorso in relazione alla quale interveniva la rinuncia".
Il motivo è fondato.
Attesa la natura squisitamente interpretativa della questione oggetto di doglianza occorre muovere dal dato normativo di riferimento.
L'art. 12 comma 4 12 O.M. 112/2022, che disciplina le operazioni di assegnazione delle supplenze per l'anno scolastico 2022/23, per la parte che qui interessa, recita "… Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto." (primo periodo). "Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza" (secondo periodo).
Il Tribunale ha interpretato la norma nel senso che la rinuncia per mancata indicazione di sede avrebbe effetto "limitatamente" alle sedi non richieste.
Tale conclusione prescinde, tuttavia, da una lettura congiunta del comma 4 con il comma 10, il quale,
a sua volta, prevede che: "l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento le disponibilità successive" e che: "sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura", e con il comma 11, secondo il quale gli aspiranti "che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita… non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze… anche per disponibilità sopraggiunte per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento".
Dall'esame del combinato disposto delle predette statuizioni emerge la chiara enunciazione del valore di rinunzia della domanda parziale contenuta nel bando ed il conseguente onere a carico del concorrente di effettuare ex ante la valutazione circa le preferenze da esprimere per evitare che ove non gli non sia stata assegnata alcuna sede, in quanto nessuna di quelle da lui richieste risulti disponibile, venga considerato rinunciatario per le sedi da lui non richieste, con conseguente impossibilità di essere ripescato dal sistema per le nomine successive.
Il comma 10 dell'art. 12 prevede inoltre: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”
Ne discende come la procedura in questione vada considerata unitariamente, benché sia articolata in fasi di carattere successivo, e trovi avvio nella domanda informatizzata presentata ai sensi del terzo comma. All'interno della domanda i docenti hanno la facoltà di indicare delle preferenze tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia. La mancata assegnazione di una sede corrispondente ad una delle preferenze espresse, al momento in cui il nominativo del docente viene processato (cd. turno di chiamata), implica rinunzia all'assegnazione di un incarico a tempo determinato per l'anno scolastico in corso. Tale rinunzia, dunque, non solo è limitata alla sede non oggetto di preferenza – rispetto alla quale la disposizione di cui sopra sarebbe del tutto pleonastica – ma all'incarico stesso, posto che ciascun docente viene chiamato per un solo turno di nomina, dovendosi ritenere che l'assegnazione della sede non possa essere disgiunta dal nominativo del docente medesimo.
Dunque, se al momento del processamento del nominativo la sede prescelta non dovesse essere disponibile, si determina un irreversibile scorrimento della graduatoria, fino al momento della sovrapposizione tra il nominativo di docente successivo e sede disponibile.
Tale soluzione esegetica è avvalorata da un raffronto con il sistema previgente di assegnazione degli incarichi di supplenza.
L'art. 12 OM 60/2020 prevedeva un calendario delle convocazioni alle quali l'aspirante si doveva presentare personalmente o tramite delegato. L'istanza di partecipazione, in tale ambito, era stata già informatizzata, ma (comma 3) avevano titolo a conseguire le supplenze soltanto gli aspiranti presenti
(o rappresentati) alla convocazione e che accettavano la proposta loro formulata sulla base delle graduatorie e dei posti disponibili. Il comma 8 (sostanzialmente gemello del comma 10 art. 12 OM
112/22) fissava il principio per cui le disponibilità successive non sarebbero state oggetto di nuova proposta nei confronti degli aspiranti che precedentemente non erano destinatari di proposta di assunzione.
Il problema è dunque nato con l'informatizzazione integrale della procedura. L'OM 112/22, in risposta all'emergenza Covid, non contempla più la convocazione in presenza, sostituendola per l'appunto con l'applicazione di un algoritmo che tuttavia riproduce il medesimo iter. La differenza risiede nel fatto che l'aspirante, attraverso l'indicazione nell'istanza delle sedi che è disposto ad accettare, esprime preventivamente quella che sarebbe stata la propria risposta alla proposta che, nella procedura in presenza, gli sarebbe stata formulata seguendo la graduatoria, ed infatti (comma 5) "L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa"
e, specularmente, il comma 4 considera rinuncia la mancata assegnazione di un posto perché non contemplato fra le preferenze.
Alla luce della ricostruzione storica e sistematica della norma, la tesi seguita dal tribunale e caldeggiata dalla appellata, limitata alla lettura parcellizzata del comma 4, non può essere dunque confermata.
Resta da vedere se quanto previsto dall'OM, una volta correttamente interpretata, si ponga in contrasto con norme primarie. L' appellata sostiene in particolare che l'algoritmo elaborato per la distribuzione delle supplenze violerebbe il principio di imparzialità e il criterio meritocratico del punteggio, unico sistema obiettivo per garantire che gli incarichi vengano affidati ai migliori.
Ad avviso della Corte non sono riscontrabili i prospettati vizi di illegittimità.
I turni di nomina, come già sopra rilevato, sono fasi di un'unica procedura che scaturisce dalla domanda informatizzata che l'aspirante presenta e all'interno della quale ha facoltà di indicare preferenze tra tutte le sedi di organico, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia. Non si tratta idi una scelta tra più sedi predeterminate, ma di una manifestazione riferita all'insieme delle sedi provinciali, e l'aspirante, scegliendo di non manifestare disponibilità a talune sedi, accetta di essere considerato rinunciatario rispetto a queste ultime e di non partecipare alle fasi successive. Il diritto soggettivo vantato dai partecipanti riguarda in definitiva il conferimento dell'incarico nella provincia, e non a una o più determinate cattedre.
Se tutti gli aspiranti compilassero la domanda inserendo tutte le sedi, tutti i soggetti collocati nelle posizioni più alte in graduatoria troverebbero soddisfacimento del loro diritto soggettivo ad assumere un incarico a termine sin dal primo turno di nomina, risultando pienamente rispettato il diritto soggettivo ad essere reclutati secondo l'ordine di graduatoria.
La mancata partecipazione dell'aspirante ai turni di nomina successivi al primo è, dunque conseguenza di una scelta del singolo docente.
Al contrario, poi, di quanto avviene per coloro che abbiano ricevuto la proposta e non abbiano sottoscritto il contratto (comma 11), l'esclusione dei soggetti che si trovano nella posizione della appellata non è assoluta ("per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento"), rimanendo in piedi la possibilità di ottenere la sede preferita attraverso la partecipazione alle graduatorie di istituto. Proprio questa differenza di trattamento impedisce di configurare anche in astratto un incentivo a indicare sedi per le quali non vi è interesse. L'aspirante non ha infatti alcuna ragione di indicare cattedre che non lo interessano per poi rifiutarle una volta che gli siano assegnate, perché in tal caso perderebbe anche la possibilità di partecipare alle graduatorie di istituto, rivivendo in quella fase, sebbene rispetto alle disponibilità residuali, il criterio meritocratico.
L'appello è dunque fondato e le domande della ivi compresa quella risarcitoria, vanno rigettate. Pt_2
Al riguardo non coglie nel segno la deduzione dell'appellata secondo cui, mancando una specifica contestazione, sarebbe passata in giudicato la parte della sentenza riguardante il riconosciuto diritto al risarcimento del danno. Con l'appello, invero, il ha proprio espressamente impugnato il Parte_1 capo relativo all'accoglimento della pretesa risarcitoria (“Violazione di legge. Insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria “ ), ponendo l'accento sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione e, sufficientemente, sulla conseguente insussistenza del presupposto per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Quanto alle spese di giudizio, si deve tuttavia dare atto che in materia permane un contrasto giurisprudenziale che riguarda l'intero territorio nazionale, in assenza di pronunce di legittimità, situazione assimilabile a quelle previste dall'art. 92 comma 2 ai fini della compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_3
avverso la sentenza n. 1131/2023 emessa dal giudice del Tribunale di Patti, accoglie
[...]
l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originaria domanda proposta da con ricorso del Parte_2
12/1/2023.
Spese del doppio grado compensate.
Messina 19.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Concetta Zappalà dott. Beatrice Catarsini