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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 410 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, discussa all'udienza del 14 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. , (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (c.f. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
(c.f. , (c.f. )
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
e (c.f. ), (c.f. Parte_14 C.F._14 Parte_15
), (c.f. ) in qualità di eredi C.F._15 Parte_16 C.F._16
di (c.f. ) Persona_1 C.F._17 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
Appellanti E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9637/2023 del Tribunale civile di Roma – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee
Conclusioni: come precisate all'udienza del 14 maggio 2025.
Motivi della decisione
§1. Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma lamentando il tardivo recepimento delle direttive 362/75 CEE e 363/75 CEE come modificate dalla direttiva 82/76 CEE, con le quali si stabiliva il diritto dei medici specializzandi a ricevere una remunerazione adeguata durante il periodo di formazione specialistica.
Gli attori hanno lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante Controparte_1
dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del titolo e del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie.
Il tribunale, con la sentenza n. 9637/2023 accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata dalla ha rigettato le domande proposte condannando gli attori al Controparte_1
pagamento delle spese di lite.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza lamentando l'erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione da parte del tribunale.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
§2. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Pur essendo, in principio, configurabile la responsabilità dello Stato italiano per non avere correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie in materia che impongono di corrispondere ai medici specializzandi un'adeguata remunerazione (v. in particolare la direttiva
82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva 75/363/CEE del
Consiglio del 16 giugno 1975 un allegato, il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli
Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni), nondimeno la domanda degli odierni appellanti va respinta perché il diritto al risarcimento del danno risulta prescritto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass. 10813/2011 e seguito ex multis da Cass. 13758/2018, Cass. 16452/2019, Cass. 30502/2019, Cass. 18961/2020, Cass.
39421/2021) al quale questa Corte si è da tempo uniformata:
a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie non self-executing (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (in questi termini v. già Cass., Sez. Un., 9147/2009 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha escluso che il c.d. illecito del legislatore sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.). Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico sia sul piano del diritto dell'Unione europea che sul piano dell'ordinamento interno (come chiarito da Cass. 10813/2011 e ribadito da Cass. 12725/2012 e da Cass. 30502/2019)
e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito di una delle fonti indicate dall'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della c.d. responsabilità contrattuale, perché non nasce da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ma dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sì che il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale;
b) a seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e con effetto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello
Stato italiano con riguardo ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 (data in cui la direttiva 82/76/CEE avrebbe dovuto già essere attuata) fino al termine dell'anno accademico 1990-1991. Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, i quali siano stati esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea e nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia pertanto a decorrere dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del
1999);
Tali princìpi sono stati da ultimo ribaditi da Cass., Sez. Un., 18640/2022 (punti 13 e 14 della sentenza)
e da Cass., Sez. Un., 17619/2022 (punto 16 della sentenza) che - chiamate ancora una volta a pronunciarsi sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione - hanno ribadito, dichiarando l'inammissibilità del motivo di gravame ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., poiché in chiaro contrasto “con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento”, che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione va ancorata al 27 ottobre 1999, quale data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nella sentenza del 24 marzo
2009, causa C- 445/2006, DA LA v. Repubblica federale di Germania, secondo cui “il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione in parola”.
Così individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (27 ottobre 1999), si osserva che gli odierni appellanti non hanno posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione e, pertanto, già alla data del 27 ottobre 2009 ogni eventuale diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi prescritto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è dunque infondato e va pertanto rigettato.
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione della prescrizione, né lo stesso può essere messo in discussione dalla recente decisione resa in data 3 marzo 2022 dalla Corte di Giustizia Europea nel procedimento
C-590/20 né dalla precedente decisione della medesima Corte del 24 gennaio 2018 nelle quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione;
sulla base delle considerazioni sopra esposte relative all'epoca dell'acquisita consapevolezza dell'inesatto adempimento della normativa eurounitaria, non muta la decorrenza della prescrizione anche per i medici iscritti prima del 1982.
§3. Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, oltre che la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza a fronte dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sulla questione sottesa alla presente controversia, emergente dalla motivazione della sentenza di questa Corte.
Ciò impone l'applicazione dell'art 96, terzo comma c.p.c. con condanna di ciascun appellante al pagamento di una somma che si ritiene congruo liquidare in 2.000,00 €.
Sul punto merita far riferimento al consolidato principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche
a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (v. Cassaz. SS.UU. n. n. 9912 del 20/04/2018).
Al che va aggiunto che La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma,
c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che
l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (…) ( v. Cassaz. n. 34429/2024)
Inoltre, sempre in tema, si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Ai sensi dell'art. 96 quarto comma Cpc, alle statuizioni di cui al medesimo articolo consegue altresì la condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro, che, nel caso di specie, può essere congruamente fissata nella misura di € 1.000,00 per ciascun appellante.
§4. Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della che si liquidano in complessivi Controparte_1
27.000,00 € per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9637/2023;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della liquidandole in complessivi 27.000,00 € per compensi, Controparte_1
oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti;
3) condanna ciascun appellante al pagamento di 2.000,00 € ex art. 96, terzo comma c.p.c. in favore della e di € 1.000 ex art. 96 quarto comma cpc in favore della Controparte_1
cassa delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 14.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Aversano dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 410 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, discussa all'udienza del 14 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. , (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (c.f. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
(c.f. , (c.f. )
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
e (c.f. ), (c.f. Parte_14 C.F._14 Parte_15
), (c.f. ) in qualità di eredi C.F._15 Parte_16 C.F._16
di (c.f. ) Persona_1 C.F._17 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
Appellanti E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9637/2023 del Tribunale civile di Roma – risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee
Conclusioni: come precisate all'udienza del 14 maggio 2025.
Motivi della decisione
§1. Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma lamentando il tardivo recepimento delle direttive 362/75 CEE e 363/75 CEE come modificate dalla direttiva 82/76 CEE, con le quali si stabiliva il diritto dei medici specializzandi a ricevere una remunerazione adeguata durante il periodo di formazione specialistica.
Gli attori hanno lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante Controparte_1
dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del titolo e del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie.
Il tribunale, con la sentenza n. 9637/2023 accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata dalla ha rigettato le domande proposte condannando gli attori al Controparte_1
pagamento delle spese di lite.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza lamentando l'erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione da parte del tribunale.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
§2. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Pur essendo, in principio, configurabile la responsabilità dello Stato italiano per non avere correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie in materia che impongono di corrispondere ai medici specializzandi un'adeguata remunerazione (v. in particolare la direttiva
82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva 75/363/CEE del
Consiglio del 16 giugno 1975 un allegato, il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli
Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni), nondimeno la domanda degli odierni appellanti va respinta perché il diritto al risarcimento del danno risulta prescritto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass. 10813/2011 e seguito ex multis da Cass. 13758/2018, Cass. 16452/2019, Cass. 30502/2019, Cass. 18961/2020, Cass.
39421/2021) al quale questa Corte si è da tempo uniformata:
a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie non self-executing (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (in questi termini v. già Cass., Sez. Un., 9147/2009 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha escluso che il c.d. illecito del legislatore sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.). Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico sia sul piano del diritto dell'Unione europea che sul piano dell'ordinamento interno (come chiarito da Cass. 10813/2011 e ribadito da Cass. 12725/2012 e da Cass. 30502/2019)
e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito di una delle fonti indicate dall'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della c.d. responsabilità contrattuale, perché non nasce da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ma dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sì che il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale;
b) a seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e con effetto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello
Stato italiano con riguardo ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 (data in cui la direttiva 82/76/CEE avrebbe dovuto già essere attuata) fino al termine dell'anno accademico 1990-1991. Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, i quali siano stati esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea e nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia pertanto a decorrere dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del
1999);
Tali princìpi sono stati da ultimo ribaditi da Cass., Sez. Un., 18640/2022 (punti 13 e 14 della sentenza)
e da Cass., Sez. Un., 17619/2022 (punto 16 della sentenza) che - chiamate ancora una volta a pronunciarsi sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione - hanno ribadito, dichiarando l'inammissibilità del motivo di gravame ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., poiché in chiaro contrasto “con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento”, che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione va ancorata al 27 ottobre 1999, quale data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nella sentenza del 24 marzo
2009, causa C- 445/2006, DA LA v. Repubblica federale di Germania, secondo cui “il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione in parola”.
Così individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (27 ottobre 1999), si osserva che gli odierni appellanti non hanno posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione e, pertanto, già alla data del 27 ottobre 2009 ogni eventuale diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi prescritto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è dunque infondato e va pertanto rigettato.
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione della prescrizione, né lo stesso può essere messo in discussione dalla recente decisione resa in data 3 marzo 2022 dalla Corte di Giustizia Europea nel procedimento
C-590/20 né dalla precedente decisione della medesima Corte del 24 gennaio 2018 nelle quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione;
sulla base delle considerazioni sopra esposte relative all'epoca dell'acquisita consapevolezza dell'inesatto adempimento della normativa eurounitaria, non muta la decorrenza della prescrizione anche per i medici iscritti prima del 1982.
§3. Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, oltre che la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza a fronte dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sulla questione sottesa alla presente controversia, emergente dalla motivazione della sentenza di questa Corte.
Ciò impone l'applicazione dell'art 96, terzo comma c.p.c. con condanna di ciascun appellante al pagamento di una somma che si ritiene congruo liquidare in 2.000,00 €.
Sul punto merita far riferimento al consolidato principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche
a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (v. Cassaz. SS.UU. n. n. 9912 del 20/04/2018).
Al che va aggiunto che La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma,
c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che
l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (…) ( v. Cassaz. n. 34429/2024)
Inoltre, sempre in tema, si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Ai sensi dell'art. 96 quarto comma Cpc, alle statuizioni di cui al medesimo articolo consegue altresì la condanna della parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro, che, nel caso di specie, può essere congruamente fissata nella misura di € 1.000,00 per ciascun appellante.
§4. Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della che si liquidano in complessivi Controparte_1
27.000,00 € per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9637/2023;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della liquidandole in complessivi 27.000,00 € per compensi, Controparte_1
oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti;
3) condanna ciascun appellante al pagamento di 2.000,00 € ex art. 96, terzo comma c.p.c. in favore della e di € 1.000 ex art. 96 quarto comma cpc in favore della Controparte_1
cassa delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 14.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Aversano dott. Diego Rosario Antonio Pinto