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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
3) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 990 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
DA
- difeso e rappresentato dall'avv. Parte_1 Parte_1
E
- difeso e rappresentato dall'avv. CP_1 Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 20/03/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che: il giorno 06/09/2000 avevano contratto matrimonio in MA (TA);
l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 20/05/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
IA (TA) il 04/07/1970, e , nata a [...] il CP_1
02.02.1973, uniti in matrimonio in MA (TA) il 06/09/2000 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di MA (TA) dell'anno 2000 , parte 2 , serie A,
numero 111 ;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso CP_1
e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MA (Ta).
4. DISPONE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 20/05/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
3) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 990 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
DA
- difeso e rappresentato dall'avv. Parte_1 Parte_1
E
- difesa e rappresentata dall'avv. CP_1 Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
******
Rilevato che con odierna sentenza si è provveduto in ordine all'omologa della separazione consensuale intervenuta tra le parti e che la causa deve continuare per la pronuncia in merito alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente dalle stesse;
rimette le parti dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 13.02.2026 ore 12.00 per il prosieguo del giudizio.
L'udienza per la data sopraindicata è sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le condizioni concordate dalle parti, anche con richiamo sintetico a quelle di cui in ricorso. E' assegnato un termine perentorio sino alle ore 09,00 della data di udienza indicata per il deposito delle note all'esito della quale udienza la causa si intenderà automaticamente riservata e rimessa al
Collegio per la decisione. Il Tribunale provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il Tribunale
assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza. Se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il Tribunale ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo. Avvisa le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.
Tanto premesso,
dispone che l'udienza fissata per il giorno sopra indicato si svolga mediante il deposito telematico di note scritte aventi il contenuto sopra indicato, e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza,
nei termini sopra indicati;
invita i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in allegato alle note scritte, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;
avverte le parti che previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale il Tribunale decide sulle istanze delle parti, assumendo i provvedimenti per la definizione o prosecuzione del procedimento;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.". Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede per l'espressione del parere ex art.473 bis. 51 cpc.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 20/05/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi