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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/07/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. RA MB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 3440/2024 promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Pettini (C.F.: ) C.F._2 attore
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Fucito (C.F.: ) C.F._3 convenuto
E CONTRO
(C.F.: ), in qualità di Controparte_2 P.IVA_2
Gestore del , Controparte_3 delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_3
IA SS (C.F.: ) C.F._4 convenuto
E CONTRO
Controparte_4 convenuto
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di : Parte_1
“- in via preliminare, previa revoca dell'ordinanza del 29.11.2024, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma R.G. n. 67220/19 (udienza p.c. 16.9.2025) o, in subordine, quantomeno rinviare ad udienza successiva al 15.12.2025; - nel merito: dichiarare nulle e/o annullare e comunque dichiarare inefficaci
l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento impugnate.
Nell'interesse di : Controparte_1
“si insiste affinché il Giudice adito voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
A. Rigettare la domanda attorea;
B. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore di
” Controparte_1
Nell'interesse di CP_2
“in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Con Controparte_2
Socio Unico, in qualità di Gestore del Controparte_3
, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati
[...] internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, per tutto quanto sopra dedotto e rilevato, e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal presente giudizio con condanna del Sig. al rimborso delle spese legali;
Parte_1 nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale come sopra formulata, rigettare le domande attoree nei confronti di
, in qualità di Gestore del Fondo di rotazione per Controparte_2 la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, in quanto infondate in fatto ed in diritto e prive di riscontro probatorio, per tutto quanto sopra dedotto e rilevato.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , (in qualità di Gestore del Controparte_5 CP_2
, delle Controparte_3 richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici) e il al fine di proporre opposizione avverso: Controparte_4
• l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90089668 68/000, emessa dall'
[...]
e notificata in data 19.4.2024, nella parte in cui intima Controparte_1 il pagamento dell'importo di € 33.980,86 relativo alla cartella di pagamento n.
01420210007263922000;
• la cartella di pagamento n. 01420210007263922000.
2. L'opposizione si fonda sui seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo di opposizione, ha eccepito l'omessa Parte_1 notifica della cartella di pagamento n. 01420210007263922000.
L'opponente ha esposto di essere venuto a conoscenza dell'emissione della cartella di pagamento soltanto il 19.4.2024, data in cui è stata notificata presso la sua residenza di Monza l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90089668 68/000.
Nell'intimazione di pagamento si dà atto che la cartella sopra indicata è stata notificata il 2.5.2023; tuttavia, egli sostiene di non aver mai ricevuto tale notifica, in quanto la stessa è stata presumibilmente effettuata presso la sua precedente residenza in Altamura.
2.2. Con il secondo motivo di opposizione, ha eccepito Parte_1
l'incompetenza territoriale del concessionario della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento, in quanto a seguito del mutamento di residenza sarebbe venuta meno la competenza dell'ente riscossore di
Bari.
2.3. Con il terzo motivo di opposizione, ha eccepito l'inesistenza Parte_1 del credito oggetto della cartella di pagamento n. 01420210007263922000.
Al riguardo l'opponente ha esposto che:
• in data 4.5.2009 aveva presentato un'istanza alla volta a Controparte_6 ottenere un'elargizione pari a € 1.400.000 ai sensi della l. 44/1999 in quanto vittima di richieste estorsive;
• con decreto n. 20 del 26.2.2015, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura gli aveva concesso “una provvisionale di € 31.240,99 a ristoro del danno da perdita di avviamento commerciale”, rinviando a provvedimenti successivi ogni determinazione circa la richiesta di ristoro del danno per lesioni personali;
• nella seduta del 25.5.2018 il Controparte_7
aveva deliberato in suo favore, in aggiunta all'elargizione già in
[...] precedenza deliberata a titolo di perdita dell'avviamento, un'elargizione a ristoro del danno da lesioni personali in misura pari a € 830.165; • nel mese di luglio 2018 gli era stato comunicato che l'elargizione già riconosciuta in suo favore era stata sospesa;
• in data 5.8.2019 gli era stato notificato il decreto n. 3 – E – 19.6.2019, emesso in data 21.6.2019 dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con il quale veniva revocato il decreto n.
20 del 26.2.2015 e veniva stabilito di non accogliere l'istanza formulata il
4.5.2019 in ragione del fatto che “la vicenda subita dall'istante non rientra nelle fattispecie di cui alla legge n. 44/99”;
• la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione concerne il recupero della provvisionale elargita in suo favore, per l'effetto della revoca del decreto n.
20 del 26.2.2015;
• in seguito alla comunicazione di tale decreto, egli ha inoltre instaurato dinanzi al
Tribunale di Roma un giudizio volto al riconoscimento del diritto all'elargizione;
• detto giudizio risulta ancora pendente, di talché sussisterebbero i presupposti per la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa che venga stabilito dal Tribunale di Roma se sussistono i presupposti per l'elargizione del beneficio;
3. si è costituita in giudizio ed ha domandato il rigetto dell'opposizione CP_2 in forza dei seguenti motivi.
In primo luogo, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, in CP_2 quanto i motivi di opposizione sono relativi agli atti propedeutici all'emissione della cartella di pagamento, atti che esulano dalla sua competenza.
In secondo luogo, ha affermato di aver emesso e notificato la cartella CP_2 di pagamento n. 01420210007263922000 sulla base del Decreto Commissariale n. 3
– E – 19.6.2019, il quale non è stato impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.
Conseguentemente, il credito portato dalla cartella di pagamento non risulta sub judice, in quanto il giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Roma non è volto a contestare il decreto ministeriale che ha disposto la revoca del beneficio, bensì unicamente ad accertare la sussistenza del diritto ad ottenere il beneficio.
4. L si è costituita in giudizio ed ha domandato Controparte_5 il rigetto dell'opposizione in quanto la cartella di pagamento e la successiva intimazione di pagamento sarebbero state ritualmente notificate.
5. Con decreto emesso in data 9.9.2024 è stata dichiarata la contumacia del
[...]
ed è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 21.11.2024. CP_4
6. Nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., ha rilevato che – Parte_1 contrariamente a quanto sostenuto da – il Decreto Commissariale n. 3 CP_2
– E – 19.6.2019 deve considerarsi sub judice in quanto sulla controversia sussiste la giurisdizione ordinaria, di talché egli non aveva l'onere di impugnare tale decreto dinanzi al giudice amministrativo.
Nelle restanti memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c. le parti hanno ribadito le difese già svolte negli atti introduttivi.
7. All'udienza del 21.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del processo, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. ed alla successiva udienza del
15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
8. Il primo motivo di opposizione, concernente l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 01420210007263922000, deve essere qualificato come motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
L'opponente, infatti, non intende contestare la sussistenza del diritto di agire in via esecutiva da parte di bensì rileva un'irregolarità formale rappresentata CP_2 dall'omessa notifica dell'atto di precetto.
Conseguentemente, secondo quanto disposto dall'art. 617 c.p.c., l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dal momento in cui è stato regolarmente notificato l'atto successivo, ossia l'intimazione di pagamento.
Orbene, considerato che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata il 19.4.2024, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio del 9.5.2025.
Nel caso di specie, tuttavia, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato solo il 20.5.2025, dal che consegue l'inammissibilità del motivo di opposizione agli atti esecutivi.
9. Le medesime considerazioni devono essere svolte anche con riguardo al secondo motivo di opposizione, concernente la competenza territoriale dell
[...]
di anche in questo caso, non essendo contestato il diritto di Controparte_1 CP_6 procedere in via esecutiva ma unicamente la regolarità formale della procedura seguita, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.
10. Il terzo motivo di opposizione deve invece essere qualificato come motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., atteso che viene eccepita l'inesistenza del credito restitutorio oggetto della cartella di pagamento n.
01420210007263922000.
Detto motivo risulta infondato.
Deve osservarsi, al riguardo, che l'opponente non ha esplicitato nel presente giudizio le ragioni per cui ritiene che non sussistano i presupposti affinché venga disposta la restituzione del beneficio erogato in suo favore, bensì si è limitato ad affermare di aver introdotto dinanzi al Tribunale di Roma un giudizio volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento del beneficio ed ha domandato la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
La mera introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, tuttavia, non è, di per sé, idonea a fondare un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto non determina automaticamente l'insussistenza del titolo esecutivo né sospende l'efficacia esecutiva dello stesso.
Deve altresì escludersi che sussista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico tra i due giudizi tale da giustificare la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.: difatti, qualora l'opponente avesse esplicitato le ragioni per cui ritiene di non essere debitore, le stesse avrebbero potuto essere vagliate nell'ambito del presente giudizio, al fine di accertare la sussistenza del diritto di agire in via esecutiva in capo alle parti opposte.
La sospensione ex art. 295 c.p.c. non risulta inoltre giustificata dal rischio di formazione di un contrasto tra giudicati, attesa la diversità di oggetto tra il presente giudizio, volto ad accertare l'esistenza del diritto ad agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente, ed il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del beneficio.
Per le ragioni esposte, il terzo motivo di opposizione risulta infondato.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 26.001 a € 52.000) secondo valori minimi in ragione della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 20.5.2024 da Pt_2
, così provvede:
[...]
1. Dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di opposizione.
2. Rigetta il terzo motivo di opposizione.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_8 oltre al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 3.809,00 oltre al Controparte_2
15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Monza, il 13 luglio 2025.
Il Giudice
RA MB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. RA MB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 3440/2024 promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Pettini (C.F.: ) C.F._2 attore
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Fucito (C.F.: ) C.F._3 convenuto
E CONTRO
(C.F.: ), in qualità di Controparte_2 P.IVA_2
Gestore del , Controparte_3 delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_3
IA SS (C.F.: ) C.F._4 convenuto
E CONTRO
Controparte_4 convenuto
Conclusioni delle parti
Nell'interesse di : Parte_1
“- in via preliminare, previa revoca dell'ordinanza del 29.11.2024, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma R.G. n. 67220/19 (udienza p.c. 16.9.2025) o, in subordine, quantomeno rinviare ad udienza successiva al 15.12.2025; - nel merito: dichiarare nulle e/o annullare e comunque dichiarare inefficaci
l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento impugnate.
Nell'interesse di : Controparte_1
“si insiste affinché il Giudice adito voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
A. Rigettare la domanda attorea;
B. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore di
” Controparte_1
Nell'interesse di CP_2
“in via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Con Controparte_2
Socio Unico, in qualità di Gestore del Controparte_3
, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati
[...] internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, per tutto quanto sopra dedotto e rilevato, e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal presente giudizio con condanna del Sig. al rimborso delle spese legali;
Parte_1 nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale come sopra formulata, rigettare le domande attoree nei confronti di
, in qualità di Gestore del Fondo di rotazione per Controparte_2 la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, in quanto infondate in fatto ed in diritto e prive di riscontro probatorio, per tutto quanto sopra dedotto e rilevato.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio , (in qualità di Gestore del Controparte_5 CP_2
, delle Controparte_3 richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici) e il al fine di proporre opposizione avverso: Controparte_4
• l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90089668 68/000, emessa dall'
[...]
e notificata in data 19.4.2024, nella parte in cui intima Controparte_1 il pagamento dell'importo di € 33.980,86 relativo alla cartella di pagamento n.
01420210007263922000;
• la cartella di pagamento n. 01420210007263922000.
2. L'opposizione si fonda sui seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo di opposizione, ha eccepito l'omessa Parte_1 notifica della cartella di pagamento n. 01420210007263922000.
L'opponente ha esposto di essere venuto a conoscenza dell'emissione della cartella di pagamento soltanto il 19.4.2024, data in cui è stata notificata presso la sua residenza di Monza l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90089668 68/000.
Nell'intimazione di pagamento si dà atto che la cartella sopra indicata è stata notificata il 2.5.2023; tuttavia, egli sostiene di non aver mai ricevuto tale notifica, in quanto la stessa è stata presumibilmente effettuata presso la sua precedente residenza in Altamura.
2.2. Con il secondo motivo di opposizione, ha eccepito Parte_1
l'incompetenza territoriale del concessionario della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento, in quanto a seguito del mutamento di residenza sarebbe venuta meno la competenza dell'ente riscossore di
Bari.
2.3. Con il terzo motivo di opposizione, ha eccepito l'inesistenza Parte_1 del credito oggetto della cartella di pagamento n. 01420210007263922000.
Al riguardo l'opponente ha esposto che:
• in data 4.5.2009 aveva presentato un'istanza alla volta a Controparte_6 ottenere un'elargizione pari a € 1.400.000 ai sensi della l. 44/1999 in quanto vittima di richieste estorsive;
• con decreto n. 20 del 26.2.2015, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura gli aveva concesso “una provvisionale di € 31.240,99 a ristoro del danno da perdita di avviamento commerciale”, rinviando a provvedimenti successivi ogni determinazione circa la richiesta di ristoro del danno per lesioni personali;
• nella seduta del 25.5.2018 il Controparte_7
aveva deliberato in suo favore, in aggiunta all'elargizione già in
[...] precedenza deliberata a titolo di perdita dell'avviamento, un'elargizione a ristoro del danno da lesioni personali in misura pari a € 830.165; • nel mese di luglio 2018 gli era stato comunicato che l'elargizione già riconosciuta in suo favore era stata sospesa;
• in data 5.8.2019 gli era stato notificato il decreto n. 3 – E – 19.6.2019, emesso in data 21.6.2019 dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con il quale veniva revocato il decreto n.
20 del 26.2.2015 e veniva stabilito di non accogliere l'istanza formulata il
4.5.2019 in ragione del fatto che “la vicenda subita dall'istante non rientra nelle fattispecie di cui alla legge n. 44/99”;
• la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione concerne il recupero della provvisionale elargita in suo favore, per l'effetto della revoca del decreto n.
20 del 26.2.2015;
• in seguito alla comunicazione di tale decreto, egli ha inoltre instaurato dinanzi al
Tribunale di Roma un giudizio volto al riconoscimento del diritto all'elargizione;
• detto giudizio risulta ancora pendente, di talché sussisterebbero i presupposti per la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa che venga stabilito dal Tribunale di Roma se sussistono i presupposti per l'elargizione del beneficio;
3. si è costituita in giudizio ed ha domandato il rigetto dell'opposizione CP_2 in forza dei seguenti motivi.
In primo luogo, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, in CP_2 quanto i motivi di opposizione sono relativi agli atti propedeutici all'emissione della cartella di pagamento, atti che esulano dalla sua competenza.
In secondo luogo, ha affermato di aver emesso e notificato la cartella CP_2 di pagamento n. 01420210007263922000 sulla base del Decreto Commissariale n. 3
– E – 19.6.2019, il quale non è stato impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.
Conseguentemente, il credito portato dalla cartella di pagamento non risulta sub judice, in quanto il giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Roma non è volto a contestare il decreto ministeriale che ha disposto la revoca del beneficio, bensì unicamente ad accertare la sussistenza del diritto ad ottenere il beneficio.
4. L si è costituita in giudizio ed ha domandato Controparte_5 il rigetto dell'opposizione in quanto la cartella di pagamento e la successiva intimazione di pagamento sarebbero state ritualmente notificate.
5. Con decreto emesso in data 9.9.2024 è stata dichiarata la contumacia del
[...]
ed è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 21.11.2024. CP_4
6. Nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., ha rilevato che – Parte_1 contrariamente a quanto sostenuto da – il Decreto Commissariale n. 3 CP_2
– E – 19.6.2019 deve considerarsi sub judice in quanto sulla controversia sussiste la giurisdizione ordinaria, di talché egli non aveva l'onere di impugnare tale decreto dinanzi al giudice amministrativo.
Nelle restanti memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c. le parti hanno ribadito le difese già svolte negli atti introduttivi.
7. All'udienza del 21.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del processo, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. ed alla successiva udienza del
15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
8. Il primo motivo di opposizione, concernente l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 01420210007263922000, deve essere qualificato come motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
L'opponente, infatti, non intende contestare la sussistenza del diritto di agire in via esecutiva da parte di bensì rileva un'irregolarità formale rappresentata CP_2 dall'omessa notifica dell'atto di precetto.
Conseguentemente, secondo quanto disposto dall'art. 617 c.p.c., l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dal momento in cui è stato regolarmente notificato l'atto successivo, ossia l'intimazione di pagamento.
Orbene, considerato che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata il 19.4.2024, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio del 9.5.2025.
Nel caso di specie, tuttavia, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato solo il 20.5.2025, dal che consegue l'inammissibilità del motivo di opposizione agli atti esecutivi.
9. Le medesime considerazioni devono essere svolte anche con riguardo al secondo motivo di opposizione, concernente la competenza territoriale dell
[...]
di anche in questo caso, non essendo contestato il diritto di Controparte_1 CP_6 procedere in via esecutiva ma unicamente la regolarità formale della procedura seguita, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.
10. Il terzo motivo di opposizione deve invece essere qualificato come motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., atteso che viene eccepita l'inesistenza del credito restitutorio oggetto della cartella di pagamento n.
01420210007263922000.
Detto motivo risulta infondato.
Deve osservarsi, al riguardo, che l'opponente non ha esplicitato nel presente giudizio le ragioni per cui ritiene che non sussistano i presupposti affinché venga disposta la restituzione del beneficio erogato in suo favore, bensì si è limitato ad affermare di aver introdotto dinanzi al Tribunale di Roma un giudizio volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento del beneficio ed ha domandato la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
La mera introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, tuttavia, non è, di per sé, idonea a fondare un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto non determina automaticamente l'insussistenza del titolo esecutivo né sospende l'efficacia esecutiva dello stesso.
Deve altresì escludersi che sussista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico tra i due giudizi tale da giustificare la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.: difatti, qualora l'opponente avesse esplicitato le ragioni per cui ritiene di non essere debitore, le stesse avrebbero potuto essere vagliate nell'ambito del presente giudizio, al fine di accertare la sussistenza del diritto di agire in via esecutiva in capo alle parti opposte.
La sospensione ex art. 295 c.p.c. non risulta inoltre giustificata dal rischio di formazione di un contrasto tra giudicati, attesa la diversità di oggetto tra il presente giudizio, volto ad accertare l'esistenza del diritto ad agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente, ed il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del beneficio.
Per le ragioni esposte, il terzo motivo di opposizione risulta infondato.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 26.001 a € 52.000) secondo valori minimi in ragione della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 20.5.2024 da Pt_2
, così provvede:
[...]
1. Dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di opposizione.
2. Rigetta il terzo motivo di opposizione.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_8 oltre al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 3.809,00 oltre al Controparte_2
15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Così deciso in Monza, il 13 luglio 2025.
Il Giudice
RA MB