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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/10/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3588/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI MI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3588/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCOTTI STEFANO, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore, in VIA SESSI n. 2, GI MI;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la moglie e, premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con quest'ultima in data 16/09/2022 a L'Avana (Cuba), trascritto in Italia presso il Comune di Boretto (RE), e che dall'unione matrimoniale non erano nati figli, chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge.
Con il medesimo ricorso, il ricorrente chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di scioglimento del matrimonio, decorsi i termini previsti dalla legge.
pagina 1 di 2 Parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del
21/10/2025.
Nella medesima udienza del 21/10/2025, il ricorrente concludeva come da ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale.
Ciò posto, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dalle conclusioni rassegnate dal ricorrente, sia dall'irreperibilità della convenuta. Pertanto, già la condotta del coniuge contumace dimostra la irreversibile crisi del rapporto coniugale e la impossibilità di una sua ricostituzione.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in assenza di domanda e di prole da tutelare.
Si ritiene infine che l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio svolta in questo giudizio non possa essere ora decisa, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed il decorso del termine, previsto dalla legge, che renda procedibile la domanda di divorzio.
La causa va quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
In merito alle spese del giudizio, ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 16/09/2022 a L'Avana (Cuba), trascritto in Italia nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Boretto (Anno 2022, Parte II, Serie C, Atto N. 56);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boretto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 21 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI MI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3588/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCOTTI STEFANO, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore, in VIA SESSI n. 2, GI MI;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la moglie e, premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con quest'ultima in data 16/09/2022 a L'Avana (Cuba), trascritto in Italia presso il Comune di Boretto (RE), e che dall'unione matrimoniale non erano nati figli, chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge.
Con il medesimo ricorso, il ricorrente chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di scioglimento del matrimonio, decorsi i termini previsti dalla legge.
pagina 1 di 2 Parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del
21/10/2025.
Nella medesima udienza del 21/10/2025, il ricorrente concludeva come da ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale.
Ciò posto, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dalle conclusioni rassegnate dal ricorrente, sia dall'irreperibilità della convenuta. Pertanto, già la condotta del coniuge contumace dimostra la irreversibile crisi del rapporto coniugale e la impossibilità di una sua ricostituzione.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in assenza di domanda e di prole da tutelare.
Si ritiene infine che l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio svolta in questo giudizio non possa essere ora decisa, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed il decorso del termine, previsto dalla legge, che renda procedibile la domanda di divorzio.
La causa va quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
In merito alle spese del giudizio, ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 16/09/2022 a L'Avana (Cuba), trascritto in Italia nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Boretto (Anno 2022, Parte II, Serie C, Atto N. 56);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boretto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 21 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 2 di 2