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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/02/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
N.R.G. 4758/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 GENNAIO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4758/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maraglino Mariano
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti
Antonio Andriulli e Mariateresa Nasso
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro € 9.952,77 chiesta dall' in restituzione, con nota del CP_1
21.2.2019, e percepita per il periodo 01/02/2002 al 21/02/2019 con riferimento alla prestazione dell'assegno sociale (cat. AS n° 04032525), in ragione di un ricalcolo a decorrere dal 1.2.2002, rilevando l'assenza di motivazione e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda e CP_1 sosteneva la legittimità del recupero adottato, derivato dal superamento del limite reddituale previsto per il diritto alla prestazione assistenziale.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Dalla memoria di costituzione e dalla documentazione prodotta in atti, emerge che l'indebito oggetto del presente giudizio riguarda somme che il
Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2842 del 2017 ha riconosciuto al coniuge della ricorrente, per totali euro 89.907,91 a titolo di differenze retributive, maturate nel periodo dal 21.1.2002 al 20.9.2013. Il riconoscimento di tale somma avrebbe infatti determinato, unitamente al reddito della ricorrente, un superamento del limite reddituale previsto dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale, già in godimento alla stessa.
Ebbene, nel caso de quo, l'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale).
Tanto premesso, occorre in primo luogo evidenziare che la disciplina della ripetibilità delle prestazioni va ricercata nella disciplina appositamente dettata in materia assistenziale, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle
Pag. 2 di 7 pensioni o altri trattamenti previdenziali, stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito. In materia di indebito assistenziale non si applica, dunque, la disciplina dell'art. 13 L. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, ma nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., invocato dall' (cfr. Cass. n. CP_1
5606/2023).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “vanno applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)”.
Si tratta dunque di un principio, consolidatosi nel tempo, secondo il quale
"in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 1446/2008).
Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del
Pag. 3 di 7 codice civile. La Corte ha difatti evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (vd. C. Cost.
n. 39 del 1993; C. Cost. n. 431 del 1993). In altre parole, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, compreso anche l'assegno sociale, viene limitata in quanto trattasi di una prestazione di natura alimentare, normalmente destinata a soddisfare lo stato di bisogno del beneficiario.
Ebbene, quanto al caso che occupa, e con riferimento al sopravvenuto difetto del requisito reddituale, è opportuno altresì evidenziare che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'indebito assistenziale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cass. 13915/2021; Cass. n. 18820/2021 Cass.
13223/2020).
Nello specifico, dunque, “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno
Pag. 4 di 7 del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771).
Nel caso di specie, il provvedimento che ha accertato l'indebito in termini di ricalcolo della prestazione è stato adottato con nota datata 21.2.2019.
Pertanto, in applicazione del principio innanzi enunciato, solo da tale momento l' poteva richiedere la ripetizione delle somme erogate, CP_1 restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Né può ritenersi sussistente in capo alla ricorrente l'elemento soggettivo del dolo, quale presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, la ricorrente riferiva di non aver ricevuto le somme derivanti da quanto accertato giudizialmente, in ragione del sopravvenuto fallimento del datore di lavoro. La somma che il coniuge avrebbe quindi percepito sarebbe derivata in realtà da quanto erogato dal Fondo di Garanzia, limitatamente al trattamento di fine rapporto, per complessivi euro 14.019,98, e liquidati a partire dal 20.12.2019.
Circostanza, questa, che non è stata nemmeno contestata dall'istituto resistente. Né risultano agli atti altri redditi non soggetti alle regolari dichiarazioni.
Non essendo, quindi, ravvisabile alcun dolo né alcuna ipotesi di evidente esclusione di ragionevole affidamento alla legittima percezione della prestazione da parte della ricorrente, il ricalcolo dell'assegno eseguito dall' può avere effetto solo su quanto erogato in epoca successiva CP_1 all'accertamento, per cui l'indebito contestato era irripetibile alla data di contestazione. L'azione di ripetizione avviata dall' per recuperare CP_1 quanto erogato al ricorrente in epoca antecedente all'accertamento eseguito risulta, quindi, illegittima.
Pag. 5 di 7 La questione sollevata dal ricorrente in ordine alla prescrizione del credito vantato dall' viene pertanto assorbita da quanto accertato nel merito e CP_1 dalle suesposte considerazioni.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va accolto e deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 9.952,77 per i periodi dal 01/02/2002 al 21/02/2019.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra , così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro
9.952,77;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 a titolo di compenso professionale ex
D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. MARAGLINO MARIANO dichiaratosi anticipatario.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 13.02.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
Dott.ssa Viviana Di Palma
Pag. 6 di 7
Pag. 7 di 7
Sezione lavoro
N.R.G. 4758/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 GENNAIO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4758/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maraglino Mariano
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti
Antonio Andriulli e Mariateresa Nasso
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro € 9.952,77 chiesta dall' in restituzione, con nota del CP_1
21.2.2019, e percepita per il periodo 01/02/2002 al 21/02/2019 con riferimento alla prestazione dell'assegno sociale (cat. AS n° 04032525), in ragione di un ricalcolo a decorrere dal 1.2.2002, rilevando l'assenza di motivazione e l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda e CP_1 sosteneva la legittimità del recupero adottato, derivato dal superamento del limite reddituale previsto per il diritto alla prestazione assistenziale.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Dalla memoria di costituzione e dalla documentazione prodotta in atti, emerge che l'indebito oggetto del presente giudizio riguarda somme che il
Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2842 del 2017 ha riconosciuto al coniuge della ricorrente, per totali euro 89.907,91 a titolo di differenze retributive, maturate nel periodo dal 21.1.2002 al 20.9.2013. Il riconoscimento di tale somma avrebbe infatti determinato, unitamente al reddito della ricorrente, un superamento del limite reddituale previsto dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale, già in godimento alla stessa.
Ebbene, nel caso de quo, l'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale).
Tanto premesso, occorre in primo luogo evidenziare che la disciplina della ripetibilità delle prestazioni va ricercata nella disciplina appositamente dettata in materia assistenziale, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c. - le regole dettate con riferimento alle
Pag. 2 di 7 pensioni o altri trattamenti previdenziali, stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito. In materia di indebito assistenziale non si applica, dunque, la disciplina dell'art. 13 L. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, ma nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c., invocato dall' (cfr. Cass. n. CP_1
5606/2023).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, “vanno applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)”.
Si tratta dunque di un principio, consolidatosi nel tempo, secondo il quale
"in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 1446/2008).
Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del
Pag. 3 di 7 codice civile. La Corte ha difatti evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (vd. C. Cost.
n. 39 del 1993; C. Cost. n. 431 del 1993). In altre parole, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, compreso anche l'assegno sociale, viene limitata in quanto trattasi di una prestazione di natura alimentare, normalmente destinata a soddisfare lo stato di bisogno del beneficiario.
Ebbene, quanto al caso che occupa, e con riferimento al sopravvenuto difetto del requisito reddituale, è opportuno altresì evidenziare che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'indebito assistenziale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cass. 13915/2021; Cass. n. 18820/2021 Cass.
13223/2020).
Nello specifico, dunque, “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno
Pag. 4 di 7 del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771).
Nel caso di specie, il provvedimento che ha accertato l'indebito in termini di ricalcolo della prestazione è stato adottato con nota datata 21.2.2019.
Pertanto, in applicazione del principio innanzi enunciato, solo da tale momento l' poteva richiedere la ripetizione delle somme erogate, CP_1 restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Né può ritenersi sussistente in capo alla ricorrente l'elemento soggettivo del dolo, quale presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, la ricorrente riferiva di non aver ricevuto le somme derivanti da quanto accertato giudizialmente, in ragione del sopravvenuto fallimento del datore di lavoro. La somma che il coniuge avrebbe quindi percepito sarebbe derivata in realtà da quanto erogato dal Fondo di Garanzia, limitatamente al trattamento di fine rapporto, per complessivi euro 14.019,98, e liquidati a partire dal 20.12.2019.
Circostanza, questa, che non è stata nemmeno contestata dall'istituto resistente. Né risultano agli atti altri redditi non soggetti alle regolari dichiarazioni.
Non essendo, quindi, ravvisabile alcun dolo né alcuna ipotesi di evidente esclusione di ragionevole affidamento alla legittima percezione della prestazione da parte della ricorrente, il ricalcolo dell'assegno eseguito dall' può avere effetto solo su quanto erogato in epoca successiva CP_1 all'accertamento, per cui l'indebito contestato era irripetibile alla data di contestazione. L'azione di ripetizione avviata dall' per recuperare CP_1 quanto erogato al ricorrente in epoca antecedente all'accertamento eseguito risulta, quindi, illegittima.
Pag. 5 di 7 La questione sollevata dal ricorrente in ordine alla prescrizione del credito vantato dall' viene pertanto assorbita da quanto accertato nel merito e CP_1 dalle suesposte considerazioni.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va accolto e deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 9.952,77 per i periodi dal 01/02/2002 al 21/02/2019.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra , così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro
9.952,77;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 a titolo di compenso professionale ex
D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. MARAGLINO MARIANO dichiaratosi anticipatario.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 13.02.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
Dott.ssa Viviana Di Palma
Pag. 6 di 7
Pag. 7 di 7