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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 291 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. AGOVINO NUNZIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
CP_ Con ricorso depositato in data 19/01/2024 parte ricorrente ha impugnato la nota ricevuta in data
01.03.2023 con la quale l'ente le ha intimato la restituzione dell'importo di euro 1.449,89 (di cui euro
1.412,86 per rateo pensionistico ed euro 37,03 per interessi maturati) per indebita percezione del rateo pensionistico del mese di luglio di;
deduceva l'insussistenza del diritto alla ripetizione Persona_1 dell'indebito in quanto il proprio dante causa aveva regolarmente maturato il rateo pensionistico del mese di luglio (poiché deceduto in data 2.7.2017), eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione dell'indebito e la propria parziale carenza di legittimazione passiva per essere eredi del sig anche i germani , e;
concludeva per dichiarare non dovuta Per_1 Controparte_2 Per_2 Per_3 la somma in ripetizione, in via subordinata per dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, ed in estremo subordine, per dichiarare non essere tenuta a restituire per l'intero la suddetta CP_ somma;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' per evidenziare che la mensilità di luglio
2017 era dovuta al Sig. in quanto lo stesso era deceduto il 02.07.2017; che l'incasso Persona_1 era stato però illegittimo (e quindi vi era un indebito) in quanto il rateo pensionistico era stato posto in pagamento in un momento successivo al decesso;
deduceva inoltre che la sig.ra era Parte_1 tenuta alla restituzione poiché non aveva espressamente contestato di avere essa stessa incassato “post mortem” il rateo pensionistico ed evidenziava l'insussistenza dell'eccepita prescrizione per essere l'indebito soggetto a prescrizione decennale;
l'ente convenuto affermava inoltre la sussistenza del diritto degli eredi del Sig al rateo del mese di luglio ed a quello di tredicesima mensilità evidenziando Persona_1 però che per poterlo accreditare gli eredi avrebbero dovuto prima restituire l'indebito e poi richiedere, con apposita domanda amministrativa, il pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal loro dante causa;
veniva concesso rinvio per bonario componimento all'esito del quale parte ricorrente evidenziava che gli eredi del Sig avevano chiesto il rateo pensionistico del mese di luglio e la relativa tredicesima Per_1 maturata mentre parte convenuta ribadiva di non aver potuto accogliere la domanda amministrativa in quanto il debito non era ancora stato saldato e pertanto non era possibile procedere al pagamento;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ L' non contesta che il sig. , marito della ricorrente, già titolare di pensione cat. Persona_1
VOCTPS n. 05828171, deceduto in data 02.07.2017 abbia regolarmente maturato il diritto alla pensione del mese di luglio ed evidenzia come l'indebito sia scaturito dal fatto che le somme non potevano esser state riscosse dal titolare -deceduto prima che le somme venissero versate sul c/c a lui intestato-
La prescrizione dell'indebito è decennale, e pertanto le somme risultano esser state richieste nel termine decennale di legge;
Non può essere accolta neanche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ricorrente considerando che la stessa non contesta in modo espresso di avere riscosso il rateo pensionistico del marito limitandosi a dedurre di non essere l'unica erede del Sig. ; Persona_1
CP_ Va però anche osservato che l' non contesta il diritto degli eredi del Sig al rateo Per_1 pensionistico del mese di luglio 2017 e la relativa tredicesima mensilità maturata;
Considerato inoltre che nel corso del giudizio, è stata presentata regolare domanda amministrativa da parte degli eredi del Sig al fine di ottenere il rateo del mese di luglio 2017 e la relativa Persona_1 tredicesima mensilità, si ritiene possibile, per ragioni di economia processuale e di giustizia sostanziale, CP_ accertare in questa sede la compensazione tra il credito vantato dall' e quello, incontestato, della ricorrente e degli altri eredi del sig. al rateo del mese di luglio 2017 e relativa tredicesima Per_1 mensilità stabilendosi all'uopo l'onere, a carico degli eredi di , di presentare, al fine Persona_1 CP_ della compensazione stessa, una espressa richiesta all' con la quale dichiarino che le trattenute fin'ora operate dall'Ente possono compensare parte del loro credito e che l'Ente possa utilizzare il loro credito residuo per il saldo dell'indebito della sig.ra Parte_1
Spese compensate tra le parti considerando la particolarità della questione trattata
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 291 2024
CP_ Accerta e dichiara la compensazione tra il credito vantato dall' nei confronti della ricorrente con quello CP_ degli eredi del sig. nei confronti dell' con onere a carico degli eredi di di Per_1 Persona_1 CP_ presentare, al fine della compensazione stessa, una espressa richiesta all' con la quale dichiarino che le trattenute fin'ora operate dall'Ente possono compensare parte del loro credito e che l'Ente possa utilizzare il loro credito residuo per il saldo dell'indebito della sig.ra Parte_1
Compensa tra le parti le spese di lite
Nocera Inferiore 25/09/2024 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. AGOVINO NUNZIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
CP_ Con ricorso depositato in data 19/01/2024 parte ricorrente ha impugnato la nota ricevuta in data
01.03.2023 con la quale l'ente le ha intimato la restituzione dell'importo di euro 1.449,89 (di cui euro
1.412,86 per rateo pensionistico ed euro 37,03 per interessi maturati) per indebita percezione del rateo pensionistico del mese di luglio di;
deduceva l'insussistenza del diritto alla ripetizione Persona_1 dell'indebito in quanto il proprio dante causa aveva regolarmente maturato il rateo pensionistico del mese di luglio (poiché deceduto in data 2.7.2017), eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione dell'indebito e la propria parziale carenza di legittimazione passiva per essere eredi del sig anche i germani , e;
concludeva per dichiarare non dovuta Per_1 Controparte_2 Per_2 Per_3 la somma in ripetizione, in via subordinata per dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, ed in estremo subordine, per dichiarare non essere tenuta a restituire per l'intero la suddetta CP_ somma;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' per evidenziare che la mensilità di luglio
2017 era dovuta al Sig. in quanto lo stesso era deceduto il 02.07.2017; che l'incasso Persona_1 era stato però illegittimo (e quindi vi era un indebito) in quanto il rateo pensionistico era stato posto in pagamento in un momento successivo al decesso;
deduceva inoltre che la sig.ra era Parte_1 tenuta alla restituzione poiché non aveva espressamente contestato di avere essa stessa incassato “post mortem” il rateo pensionistico ed evidenziava l'insussistenza dell'eccepita prescrizione per essere l'indebito soggetto a prescrizione decennale;
l'ente convenuto affermava inoltre la sussistenza del diritto degli eredi del Sig al rateo del mese di luglio ed a quello di tredicesima mensilità evidenziando Persona_1 però che per poterlo accreditare gli eredi avrebbero dovuto prima restituire l'indebito e poi richiedere, con apposita domanda amministrativa, il pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal loro dante causa;
veniva concesso rinvio per bonario componimento all'esito del quale parte ricorrente evidenziava che gli eredi del Sig avevano chiesto il rateo pensionistico del mese di luglio e la relativa tredicesima Per_1 maturata mentre parte convenuta ribadiva di non aver potuto accogliere la domanda amministrativa in quanto il debito non era ancora stato saldato e pertanto non era possibile procedere al pagamento;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ L' non contesta che il sig. , marito della ricorrente, già titolare di pensione cat. Persona_1
VOCTPS n. 05828171, deceduto in data 02.07.2017 abbia regolarmente maturato il diritto alla pensione del mese di luglio ed evidenzia come l'indebito sia scaturito dal fatto che le somme non potevano esser state riscosse dal titolare -deceduto prima che le somme venissero versate sul c/c a lui intestato-
La prescrizione dell'indebito è decennale, e pertanto le somme risultano esser state richieste nel termine decennale di legge;
Non può essere accolta neanche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ricorrente considerando che la stessa non contesta in modo espresso di avere riscosso il rateo pensionistico del marito limitandosi a dedurre di non essere l'unica erede del Sig. ; Persona_1
CP_ Va però anche osservato che l' non contesta il diritto degli eredi del Sig al rateo Per_1 pensionistico del mese di luglio 2017 e la relativa tredicesima mensilità maturata;
Considerato inoltre che nel corso del giudizio, è stata presentata regolare domanda amministrativa da parte degli eredi del Sig al fine di ottenere il rateo del mese di luglio 2017 e la relativa Persona_1 tredicesima mensilità, si ritiene possibile, per ragioni di economia processuale e di giustizia sostanziale, CP_ accertare in questa sede la compensazione tra il credito vantato dall' e quello, incontestato, della ricorrente e degli altri eredi del sig. al rateo del mese di luglio 2017 e relativa tredicesima Per_1 mensilità stabilendosi all'uopo l'onere, a carico degli eredi di , di presentare, al fine Persona_1 CP_ della compensazione stessa, una espressa richiesta all' con la quale dichiarino che le trattenute fin'ora operate dall'Ente possono compensare parte del loro credito e che l'Ente possa utilizzare il loro credito residuo per il saldo dell'indebito della sig.ra Parte_1
Spese compensate tra le parti considerando la particolarità della questione trattata
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 291 2024
CP_ Accerta e dichiara la compensazione tra il credito vantato dall' nei confronti della ricorrente con quello CP_ degli eredi del sig. nei confronti dell' con onere a carico degli eredi di di Per_1 Persona_1 CP_ presentare, al fine della compensazione stessa, una espressa richiesta all' con la quale dichiarino che le trattenute fin'ora operate dall'Ente possono compensare parte del loro credito e che l'Ente possa utilizzare il loro credito residuo per il saldo dell'indebito della sig.ra Parte_1
Compensa tra le parti le spese di lite
Nocera Inferiore 25/09/2024 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale