Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 21.05.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 5499/2025
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
n. 13, C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al C.F._1 ricorso, dagli Avv.ti Angela Caccavo e Donatella Rosa Graziuso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Cervantes n. 55/16;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 25.09.2023 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità parziale;
negato il beneficio in via amministrativa ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. recante n.
RG 7210/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato ha concluso la sua relazione ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 69%.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, di essere dichiarata invalida in misura pari o superiore al 74% dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con relativa condanna dell' al pagamento dell'assegno di CP_1 invalidità ex L. 118/71. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa nel merito.
La causa è, quindi, decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
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Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe sottostimato le affezioni riscontrate e, conseguentemente, il complessivo tasso invalidante.
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Fibromialgia, Prolasso vaginale trattato chirurgicamente con cistouretropessi, Entesoartrite psoriasica con lieve attività di malattia”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie:
- la psoriasi, non tabellata, è stata valutata in misura invalidante del 30%;
- la condizione di spondiloartrosi osteofitosica diffusa, con multiple discopatie cervicali e dorsali, è stata ascritta per analogia al codice 7001, con grado invalidante del 30%;
- la fibromialgia, non tabellata, è stata quantificata nella misura del 20%;
- l'ipertensione arteriosa, in trattamento farmacologico con ectasia ed ateromasia dell'aorta ascendente con minima insufficienza valvolare, è stata valutata nella misura del
20% (non tabellata).
Tutto ciò premesso, il CTU ha concluso individuando, in base al calcolo riduzionistico, un complessivo tasso di invalidità a carico della ricorrente del 69%. L'istante, in sede di opposizione, ha lamentato l'erroneità dell'elaborato peritale, ritenendo il giudizio medico legale espresso dal CTU insufficiente in relazione alla valutazione dell'incidenza delle minorazioni sulla capacità di lavoro ex l. 118/71, nonché illegittimo ed incongruo con la documentazione in atti. In particolare, ha dedotto che l'ausiliare avrebbe sottovalutato la patologia reumatica cronica della fibromialgia nonché l'artrite psoriasica e i conseguenti effetti collaterali che, in concomitanza con le altre patologie sofferte, hanno sulla sua capacità di lavoro. Orbene, va osservato preliminarmente che l'opponente non ha invocato l'applicazione di codici diversi rispetto a quelli applicati dal consulente con riferimento alle patologie riscontate e non ha individuato maggiori percentuali invalidanti né indicato elementi e /o ragioni per ritenere viziata la valutazione operata dal CTU.
Ad ogni buon conto, come emerge dalla perizia in atti, il CTU ha compiutamente valutato il complessivo quadro clinico della ricorrente, avendo eseguito un accurato esame clinico obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata, precisando che la perizianda, al momento della visita peritale, versa in buone condizioni di salute generale. In particolare, dall'esame obiettivo eseguito, l'ausiliare ha verificato quanto segue:
“Apparato cardiovascolare: Aia cardiaca nei limiti, itto in sede, toni ritmici, pause libere. P.A.: 130/80 F.C.: 80/min. ritmica. Normosfigmici i polsi periferici. Non edemi periferici
Apparato respiratorio: Soggetto eupnoico a riposo. Torace tronco-conico con basi normoespansibili. Suono chiaro su tutto l'ambito polmonare, MV e FVT normotrasmessi. Apparato digerente: Addome trattabile, non dolente alla palpazione. Fegato e milza nei limiti.
Apparato osteo-articolare: Indossa busto steccato. Limitata l'extrarotazione delle articolazioni coxo-femorali di circa la metà. L'excursus di entrambe le ginocchia risulta normale. Stazione eretta e passaggi posturali nella norma, deambulazione autonoma, Nella norma gli excursus delle altre articolazioni.
Apparato genitourinario: Non reperti degni di nota. negativo bilateralmente. Per_2
E.O. Neurologico: Clinicamente indenni i nervi cranici. negativo, Per_3 Per_4 superiore negativo, prova indice naso effettuata con qualche difficoltà.
Esame psichico: Soggetto sufficientemente curato nell'aspetto fisico, con normale mimica facciale e corporea, con atteggiamento consono al contesto, disposto al colloquio, eloquio
a normale valore informativo. Normale comprensione delle domande poste, quindi del linguaggio parlato. Normali l'orientamento temporo-spaziale, la forma ed il contenuto del pensiero, la percezione, la memoria di rievocazione e di fissazione, la capacità di critica e
2 di giudizio. Ridotti in misura lieve la partecipazione e l'interesse verso l'ambiente e le persone.
Organi di senso uditivo e visivo: Non indossa lenti da vista. Ode la voce parlata alla comune distanza interlocutoria”. La documentazione medica sopravvenuta prodotta dalla ricorrente a corredo dell'opposizione e, specificamente, l'ecografica dell'addome completo del 03.03.2025, non è, poi, idonea a determinare il riconoscimento della parziale inabilità, atteso che da essa non si denota alcun aggravamento del quadro patologico, emergendo di
contro
: “Assenza di versamento liquido in addome”; “Fegato di dimensioni nella norma, con superficie regolare”; “Vie biliari intra ed extra non dilatate”; “Colecisti a pareti regolari, senza calcoli endolume”; “Milza di dimensioni nella norma, ad ecostruttura omogenea”;
“Pancreas (testa e corpo) di dimensioni nella norma, ad ecostruttura conservata”; “Reni in sede di dimensioni nella norma”; “Aorta addominale di diametro nella norma”;
“Vescica distesa, a pareti regolari, senza formazioni endolume”; “Utero in sede, anteversoflesso, di dimensioni nella norma”; “Libero il . Per_5
Va osservato, dunque, che l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, essendosi limitato a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate tale da raggiungere la percentuale necessaria al riconoscimento dell'assegno di invalidità secondo una diversa e più grave prospettazione.
Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico, le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate.
Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni del ricorrente. Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di
3 accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
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Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
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La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso in opposizione.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell'
NAPOLI, 21.05.2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante
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