CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/10/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 112/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 562/12 dell'1.32012 emessa dal Tribunale di AT a seguito di rinvio della Corte di Cassazione con sentenza n. 22178/21 depositata in data 3.08.2021 vertente
TRA
C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
che agisce in proprio e quale mandatario della la cui P.IVA_2 Controparte_1 rappresentanza e difesa è curata dagli Avv.ti Dario Cosimo Adornato, Angela Maria
Rosa Fazio, Angelo Labrini e Silvia Parisi, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di FAX: 0961-749645 ed agli indirizzi di P.E.C. E e t Email_1 Email_3
- ricorrente in riassunzione – originario appellato
CONTRO
, nato a [...] il [...] (CF Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Larussa (comunicazioni al C.F._1 numero di telefax : 0968.201007 ovvero PEC :
) Email_4
- resistente in riassunzione- originario appellante E NEI CONFRONTI DI
, (CF. in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Maria CP_3 P.IVA_3
Grazia Maida ( pec fax 0961.535303) e Amalia Manuela Email_5
Nucera ( pec Email_6 originario appellato
E
(CF ) Controparte_4 P.IVA_4 originaria appellata, contumace
CONCLUSIONI : Come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.12.2007, , titolare dell'omonima Controparte_2 impresa artigiana, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n.
03020070015393660000, con cui l' gli ingiungeva il pagamento della somma di € Pt_1
26.456,79 a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili, per il periodo da luglio
2002 a gennaio 2007.
Lamentava l'illegittimità della pretesa contributiva, fondata su verbale ispettivo del
30.04.2007,deducendo:
a) violazione delle garanzie procedimentali in sede di accesso ispettivo;
b) erronea applicazione della disciplina sulla c.d. “contribuzione virtuale” nel settore edile e sugli sgravi ex art. 8, co. 9, L. 407/1990;
c) infondatezza degli addebiti in relazione al dipendente , che avrebbe Parte_2 cessato il rapporto di lavoro il 01.07.2005, e non il 10.01.2007.
Si costituiva in giudizio l' che contestava il ricorso;
richiamati gli addebiti Pt_1 contenuti nel verbale di accertamento ispettivo del 30.04.2007, rilevava che l'esito dell'ispezione si fondava sull'esame della stessa documentazione di lavoro e previdenziale (libro matricola, registro degli infortuni, DM10 etc.) del datore di lavoro acquisita presso i consulenti dell'opponente.
In particolare:
con riferimento alla data di dimissioni del dipendente , quella del Parte_2
10.01.2007 risultava sia dalla comunicazione del datore alla sezione circoscrizionale del lavoro, sia dal libro matricola, sia dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso lavoratore in data 31.01.2007; con riguardo alla presentazione dei DM10, dal raffronto tra i libri matricola e paga e la documentazione previdenziale, emergeva il mancato invio delle dichiarazioni mensili contributive, pur in presenza di personale dipendente, per i mesi di luglio 2002, gennaio e dicembre 2003, aprile, maggio e giugno 2004, da gennaio ad aprile 2005, da luglio a dicembre 2005, per tutto l'anno 2006 e a gennaio 2007;
con riguardo ai periodi di presentazione e pagamento dei DM10, invece, nel calcolare la contribuzione dovuta, era stato violato il c.d. minimale virtuale edile previsto dall'art. 29 l.n. 341/1995.
Da tali violazioni discendeva la perdita dello sgravio totale della quota di contributi a carico del datore di lavoro ex art. 8 c. 9 L.n. 407/90 e successive modifiche per il dipendente , sia sulle differenze di retribuzione virtuale per i DM10 Parte_2 inviati, sia sulle somme calcolate per quanto dovuto per i periodi in cui la ditta non aveva provveduto a trasmettere le denunce mensili pur avendo dipendenti in forza.
Pertanto, l' chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma della cartella Pt_1 opposta o, subordinatamente, la condanna di controparte al pagamento di quanto risultante dovuto in corso di causa.
Con successivi ricorsi il proponeva opposizione avverso il verbale di Pt_2 accertamento del 4.06.2008, nonchè avverso la successiva cartella esattoriale, CP_3 con i quali venivano recepite le stesse contestazioni svolte dall' . Pt_1
Si costituiva l' deducendo l'infondatezza in fatto e diritto delle doglianze di parte CP_3 opponente.
Il Tribunale di AT, previa riunione delle cause, istruite documentalmente e mediante escussione testi, all'udienza del 1.03.2012, rigettava tutte le opposizioni proposte dal . Pt_2
Questi con ricorso in appello depositato in data 14.05.2012 chiedeva la riforma della sentenza, reiterando le stesse eccezioni e difese già proposte in primo grado.
Costituitisi e , la Corte d'Appello di AT, con sentenza n. 1040/2014 Pt_1 CP_3
Imparziale riforma della sentenza impugnata dichiarava l'inefficacia della cartella apposta limitatamente alle somme ingiunte a titolo di recupero degli sgravi ex legge
407/90.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l' , che veniva accolto con Pt_1 la sentenza n. 22178/2021, cassando la pronuncia impugnata e rinviando la causa alla
Corte d'Appello di Reggio Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità. l' ha riassunto il giudizio chiedendo il rigetto integrale delle domande di parte Pt_1 opponente e la conferma della validità ed efficacia della cartella esattoriale opposta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Reggio
Calabria, - previa fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art 435, comma
1, c.p.c., - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in ottemperanza a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22178/21, dichiarare
l'inammissibilità o l'infondatezza del gravame proposto dal sig. Controparte_2 respingendo ogni sua domanda, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di AT n. 562/12. Con vittoria di spese e competenze dei precedenti gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione, nonché del presente giudizio in riassunzione”.
Si è costituito l' al solo fine di vedersi dichiarare il diritto alla dovutezza della CP_3 somma portata dalla cartella esattoriale n. 030 2009 0022534410 per come già accertato in primo grado e confermato dalla Corte di Appello di AT, laddove ha affermato che: “Vanno ritenute coperte dal giudicato tutte le ulteriori statuizioni per mancanza di specifica impugnazione, anche con riferimento a quelle relative al pagamento dei premi
stante l'assoluta genericità e indeterminatezza del motivo di impugnazione CP_3 avverso tale capo di sentenza.” …. “Rimangono ferme le ulteriori statuizioni”.
Si è costituito in giudizio che ha eccepito, in via preliminare, la nullità della Pt_2 notifica poichè l'atto di riassunzione risultava mancante delle pagine relative a
“richieste e conclusioni nel presente giudizio di rinvio” ed ha, quindi, chiesto la fissazione di una nuova prima udienza di comparizione al fine di consentire una compiuta difesa;
nel merito, ha riportato pedissequamente la medesime argomentazioni di cui alla sentenza resa dalla Corte di Appello di AT, insistendo per la declaratoria di nullità del verbale di accertamento impugnato e delle cartelle opposte.
, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e, Controparte_4 pertanto, è stata dichiarata contumace.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 10.5.2024 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2024.
Motivi della decisione
Va esaminata in via preliminare l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di riassunzione proposta da per la mancata inclusione, nella copia notificata, delle Pt_2 ultime pagine del ricorso contenenti la parte relativa alle “richieste e conclusioni nel presente giudizio di rinvio”, chiedendo, conseguentemente, la fissazione di una nuova udienza di prima comparizione, al fine di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa.
A sostegno di tale eccezione, ha depositato telematicamente copia digitale Pt_2 dell'atto notificatogli, priva delle pagine 10 e 11.
È documentalmente comprovato (cfr. allegato comparsa di costituzione “atto Pt_2 notificato ”) – e non contestato dall' , che si è dichiarato Controparte_2 Pt_1 disponibile ad una eventuale rinnovazione della notifica dell'atto – che la copia notificata al non conteneva le suddette pagine. Pt_2
Sennonchè viene in rilievo il principio sancito, tra le altre, dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con sentenza n. 18121 del 14 settembre 2016, secondo cui, anche con riferimento alla notifica di un ricorso per cassazione, l'omissione nella copia notificata di una o più pagine costituisce un vizio sanabile ex tunc mediante notificazione di una copia integrale, su iniziativa del notificante ovvero entro un termine assegnato dal giudice, oppure per effetto della costituzione della parte intimata, con facoltà per quest'ultima di ottenere, ove necessario, un termine per integrare le proprie difese.
Nel caso di specie, ha depositato un'istanza di visibilità del fascicolo telematico Pt_2 in data 5 maggio 2022 , a breve distanza dalla notifica avvenuta nel mese di aprile 2022, ottenendo così piena conoscenza dell'atto di riassunzione nella sua interezza, come depositato dall' . Pt_1
In ogni caso, dalla lettura della copia notificata – seppur incompleta – era comunque possibile desumere le richieste formulate dall' e le ragioni poste a fondamento Pt_1 delle stesse.
In particolare, alla pagina 8 del ricorso in riassunzione si legge chiaramente che l' Pt_1 ha chiesto la riforma della sentenza della Corte d'Appello di AT n. 1040/14, con conseguente dichiarazione di inammissibilità o rigetto delle domande proposte dal sig.
, nonché la conferma della legittimità della cartella esattoriale impugnata. Pt_2
Le motivazioni sottese a tali conclusioni sono articolate alle pagine 8 e 9 del medesimo atto, ove si evidenziano, tra l'altro, la violazione dell'art. 29 della L. n. 341/1995 da parte del datore di lavoro e l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990.
Né può ritenersi sussistente una lesione concreta del diritto di difesa, atteso che il Pt_2 non ha formulato contestazioni specifiche in tal senso e, al contrario, si è ritualmente costituito in giudizio svolgendo un'articolata attività difensiva, con ciò determinando la sanatoria dell'eventuale nullità della notificazione, ai sensi dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
***
Passando al merito, va preliminarmente rilevato che, come espressamente affermato dalla Corte di Appello di AT, alla stregua dei motivi di gravame formulati da
, la materia del contendere devoluta in secondo grado riguardava Controparte_2 esclusivamente la validità del verbale ispettivo e la legittimità della pretesa azionata dall' per il recupero degli sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, l. 407/1990 ( la Pt_1
Corte territoriale chiariva che “vanno ritenute coperte dal giudicato tutte le ulteriori statuizioni per mancanza di specifica impugnazione, anche con riferimento a quelle relative al pagamento dei premi , stante l'assoluta genericità e indeterminatezza CP_3 del motivo di impugnazione avverso tale capo di sentenza”).
Pertanto, il capo della sentenza di primo grado del Tribunale di AT che ha riconosciuto la legittimità della pretesa dell' in ordine alla dovutezza dei premi è CP_3 divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Ora, la Corte d'Appello di AT ha ritenuto infondata la pretesa dell' di Pt_1 recuperare gli sgravi contributivi fruiti dalla ditta in relazione al Controparte_2 rapporto di lavoro con il dipendente , assunto il 10 marzo 2003 e cessato Parte_2 il 10 gennaio 2007, così motivando:
1) il recupero degli sgravi ex lege n. 407/1990 era stato motivato dall' in base Pt_1 all'art. 10 della legge n. 30/2003, che subordina la legittima fruizione dei benefici contributivi al rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
tuttavia, nel caso in esame, non è risultata accertata né allegata alcuna violazione del contratto collettivo nazionale di categoria da parte dell'azienda;
2) le irregolarità riscontrate dall' riguardano esclusivamente il mancato Pt_1 versamento dei contributi sulla base della retribuzione teorica corrispondente all'orario contrattuale di 40 ore settimanali, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 341/1995, in assenza di giustificazioni documentate (quali malattia, infortunio, cassa integrazione o altri eventi esonerativi), violazioni che tuttavia non si traducono automaticamente in un'infrazione delle clausole del contratto collettivo di lavoro, ma attengono agli obblighi contributivi in senso stretto.
3) contro l'ulteriore motivo dell' , fondato sugli artt. 6, comma 9, del D.L. n. Pt_1
338/1989, conv. in legge n. 389/1989, e sull'art. 4 del D.L. n. 71/1993, conv. in legge n. 151/1993, tali disposizioni si riferiscono ad altre tipologie di sgravi contributivi (in particolare, alla fiscalizzazione degli oneri sociali) e non sono applicabili agli sgravi previsti dall'art. 8, comma 9, legge n. 407/1990; pertanto, in assenza di una chiara dimostrazione di violazioni specifiche del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni rappresentative, non può ritenersi legittimo il disconoscimento degli sgravi in questione.
Contro tali argomenti l' ha lamentato in cassazione la violazione e falsa Pt_1 applicazione delle disposizioni in materia di minimale contributivo e sgravi, nonché degli artt. 6, co. 9, D.L. 338/1989, 29 D.L. 244/1995, 8, co. 9, L. 407/1990 e 2967 c.c., ritenendo che la Corte territoriale non avesse tenuto conto degli accertamenti ispettivi e del mancato assoggettamento a contribuzione della retribuzione virtuale di cui all'art. 29 d.l. 244/95 conv. in L.n. 341/95 recante disposizioni sul minimale contributivo del settore edile e dell'assenza di cause giustificative della sospensione.
In particolare evidenziava che:
con verbale ispettivo del 30.04.2007 era stata accertata la violazione dell'art. 29 cit. per non avere provveduto a versare la contribuzione sulla retribuzione virtuale tutte Pt_2 le volte che non aveva occupato i dipendenti per l'intero orario di 40 ore settimanali previsto dal CCNL del settore artigiano edile e che, dunque, l'impresa non aveva osservato il CCNL di settore con conseguente insussistenza del diritto del sig. di Pt_2 godere degli sgravi;
inoltre non era stato contestato che la contribuzione non era stata versata dal datore di lavoro sulla base della c.d. retribuzione virtuale del settore edile, ma su quella effettivamente erogata e che, pertanto, non doveva essere fornita alcuna prova del CCNL applicabile e delle violazioni commesse, posto che la stessa sentenza impugnata dava atto non esservi controversia fra le parti sul CCNL applicabile e che, invece, vi era prova che il datore di lavoro non vi si era attenuto.
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, statuendo quanto segue :
-è consolidato dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi, stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis da ultimo Cass. n 15120/2019, n 16859/2020, n 21479/2020);
- la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro;
- tale principio opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore;
è evidente, infatti, che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati;
- anche con riferimento all'orario, va richiamato il principio stabilito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione
(...) imponibile non inferiore a quella minima (e') necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore,
i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze"; nel settore dell'edilizia, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in L. n. 341 del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione – con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta dai giudici di legittimità di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass.
n. 10134 del 26/04/2018, Cass. n. 4690 del 18/2/2019), precisando che la necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti;
il minimale contributivo di cui all'art. 29, d.l. n. 244/1995, cit., non trova applicazione soltanto se ricorrano le ipotesi tassative ivi previste (e cioè di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, nonché per altri eventi indennizzati ed eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili, oltre quelle poi previste dal d.m. 16.12.1996), o se ricorra qualcuna di quelle ulteriori e innominate ipotesi di sospensione "necessitata" ascrivibili all'interpretazione estensiva che della disposizione cit. ha dato la Corte di Cassazione, al fine di evitare disparità di trattamento tra imprese edili soggette o meno all'intervento della cassa integrazione guadagni (così Cass. n. 5233 del 2007, già cit., cui hanno dato continuità, tra le tante,
Cass. nn. 9805 del 2011 e 11337 del 2018), purché le une o le altre siano state previamente comunicate agli enti previdenziali, ai fini degli opportuni controlli.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, concluso che ove gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del dell'art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato.
Tanto premesso questa Corte, quale giudice del rinvio, è chiamata a riesaminare la legittimità del recupero degli sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 fruiti dalla ditta , alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione Controparte_2 sopra enunciati.
Ora, dall'esame del verbale di accertamento redatto dall' in data 30.04.2007 risulta Pt_1 che il datore di lavoro, pur avendo in forza dipendenti, ha omesso di inviare i modelli
DM/10 e ha omesso di versare la contribuzione in misura conforme al c.d. minimale contributivo e ha indebitamente fruito degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma
9, l. 407/1990 sia in riferimento alle differenze sulla retribuzione virtuale, sia in riferimento al lavoratore assunto in data 10.03.2003 e dimessosi in Parte_2 data 10.01.2007.
Il verbale documenta che il calcolo dei contributi è stato effettuato, in più mesi, sulla base di un orario effettivo inferiore, senza che siano state rilevate cause giustificative, quali malattia, infortuni, sospensione dell'attività con intervento della CIG o altri eventi previsti dalla normativa come esimenti (“Dal controllo della documentazione obbligatoria di lavoro esibita e dal confronto con gli adempimenti assicurativi e previdenziali effettuati nei riguardi dell' , è risultato che la Pt_1 Parte_3
in violazione dell'art. 29 della legge 08.08.1995 n. 341 non ha provveduto a
[...] versare la contribuzione all' anche sulla cosiddetta “retribuzione virtuale” tutte Pt_1 le volte in cui non ha occupato i propri dipendenti per l'intero orario di 40 ore di lavoro settimanale previste dal CCNL del settore “Artigiano Edile”. Per quanto precede, come da allegati che fanno parte integrante del presente verbale, si addebita all'Azienda la contribuzione dovuta sia sulle differenze di imponibile contributivo sia su quelle che scaturiscono dall'applicazione della retribuzione virtuale per i periodi di mancata effettuazione dell'intero orario di lavoro settimanale dedotte le ore spettanti per ognuno di essi per ferie e permessi. Come si rileva dai suddetti allegati, non vengono riconosciuti all' i benefici dello sgravio totale della quota dei contributi a suo Pt_4 carico ex art. 8 c. 9 della legge 407/90 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge
30/2003, per il dipendente assunto il 10.03.2003 e dimessosi il Parte_2
10.01.2007 sia sulle differenze di retribuzione virtuale per i DM inviati, sia sulle somme calcolate per quanto dovuto per i periodi in cui la non ha provveduto ad inviare Pt_3 gli stessi modelli pur avendo tale dipendente in forza e pertanto non possono essere riconosciuti all' gli stessi benefici a seguito delle modifiche introdotte dalla Pt_4 legge n° 30/2003, poichè la stessa in tale periodo, pur occupando personale alle dipendenze, ha omesso il versamento dei contributi dovuti per legge, e quindi perde il diritto di usufruire di tali benefici per i mesi di mancata presentazione del modello DM
10/M più il 50% del periodo successivo in base alla legge n° 151/93. pertanto con gli allegati al presente verbale vengono recuperati euro 166 pari al 50% di agosto 2002 euro 664,00 per il mese di luglio 2004, euro 320,50 pari al 50% dello sgravio portato in detrazione nel mese di agosto 2004 avendo la stessa non presentato i modelli relativi ad aprile, maggio e giugno 2004 oltre al totale importo portato in detrazione relativo ai mesi di maggio e giugno 2005 per un totale di euro 387,00 in quanto nell'anno la ditta ha presentato solo i modelli relativi a tali mesi...”).
Va ricordato che il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche ( Cass. 7/11/2014, n. 23800: in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i Pt_1 cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341; cfr. anche Cass. 6/09/2012 n. 14965).
Nel caso di specie, nel verbale ispettivo i funzionari hanno dato atto di avere Pt_1 personalmente esaminato il Libro MA ZI , riscontrandone poi i dati presso il Centro per l'Impiego e con tutta la documentazione obbligatoria di lavoro.
Nel corso del giudizio non sono emersi elementi tali da inficiare la ricostruzione contenuta nel verbale di accertamento;
peraltro, costituendosi in questa fase di rinvio ,
non ha sollevato sul punto alcuna contestazione, limitandosi a ricostruire le Pt_2 pregresse vicende riportando letteralmente quanto sul punto esposto nel ricorso in riassunzione dell' e, poi, a riportare pedissequamente la motivazione della Corte Pt_1 di Appello di AT che, come detto, è stata disattesa dalla Corte di Cassazione con l'ord. n. 22178/2021.
in questa fase di rinvio non ha neppure riproposto i motivi del gravame Pt_2 depositato alla Corte di appello di AT .
In ogni caso, nelle fasi pregresse aveva solo allegato l'esistenza di un periodo di sospensione per non aver impiegato alle proprie dipendenze alcun lavoratore;
ma tale circostanza oltre a non trovare alcun riscontro, contrastava con la documentazione agli atti del giudizio e con quanto riferito all' udienza 21.10.2010 dall'ispettore dell' Pt_1
il quale ha riferito che : Testimone_1 la ditta in alcuni periodi, pur avendo dipendenti, non aveva inviato i modelli DM 10, ma ciò era giustificato in presenza di sospensione di attività che lo stesso teste aveva provveduto a comunicare all' Istituto, mentre per altri periodi il mancato invio della documentazione non era giustificato da alcuna sospensione di attività; quanto al dipendente la data di dimissioni del 30 gennaio 2007 era Parte_2 confermata da quanto riportato sia mel mod. C2 storico presso il Centro per l'impiego che nel libro matricola, senza che il datore di lavoro avesse curato l'invio dei DM 10 fino all' anzidetta data di cessazione del rapporto,
È, quindi, incontestato che ha svolto attività lavorativa fino al Parte_2
10.01.2007, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni;
tale dato trova conferma nelle stesse dichiarazioni del lavoratore, nonchè nella documentazione proveniente dal
Centro per l'Impiego allegata dall' , dalla quale risulta la cessazione del rapporto Pt_1 in data 10.01.2007.
È, altresì, incontestato che la ditta , nonostante l'impiego di dipendenti abbia Pt_2 omesso l'invio dei modelli DM/10 per i mesi di luglio 2002, gennaio e dicembre 2003, aprile, maggio e giugno 2004, gennaio-aprile 2005, luglio-dicembre 2005, per l'anno
2006 e gennaio 2007 e , in violazione dell'art. 29 l. 341/1995, non ha provveduto a versare la contribuzione all' anche sulla cosiddetta “retribuzione virtuale” tutte le Pt_1 volte in cui, dedotte le ore spettanti ai lavoratori per ferie e permessi, non ha occupato i propri dipendenti per l'intero orario di 40 ore di lavoro settimanale previste dal CCNL del settore “artigiano edile”, senza dimostrare la ricorrenza di una delle ipotesi eccettiva previste dalla medesima norma.
In applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione,
l'obbligo contributivo deve essere parametrato alla retribuzione contrattuale
(retribuzione virtuale) stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale ed è autonomo rispetto alla retribuzione effettivamente corrisposta.
Ciò si estende anche all'orario di lavoro da prendere come riferimento per la determinazione dell'imponibile previdenziale, che deve essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore.
La norma di riferimento (art. 29 D.L. n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995) dispone che il minimale contributivo non trova applicazione solo in presenza di specifiche ipotesi tipizzate (malattia, infortunio, CIG, sciopero, eventi meteo, ecc.), ovvero di ipotesi di sospensione “necessitata”, purché debitamente comunicate agli enti previdenziali.
Nel caso di specie, tali comunicazioni non risultano agli atti, né il datore ha fornito la benché minima allegazione documentale atta a dimostrare l'esistenza di tali eventi.
Inoltre, l'art. 8, comma 9, l. 407/1990, per come risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 della L. n. 30/2003, subordina la fruizione di benefici normativi e contributivi – tra cui gli sgravi ex L. n. 407/1990 – all'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, e non solo degli obblighi retributivi in senso stretto.
Il mancato rispetto dell'obbligo contributivo collegato alla retribuzione contrattuale
(virtuale) integra, pertanto, una violazione ostativa al riconoscimento del beneficio.
Conseguentemente, la ditta non aveva titolo a fruire degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 9, l. 407/90, per come modificata dalla l. 30/03, per l'assunzione del dipendente assunto il 10.03.2003 e dimessosi il 10.01.2007, sia sulle Parte_2 differenze di retribuzione virtuale per i DM inviati, sia sulle somme calcolate per quanto dovuto per i periodi in cui la Ditta ha omesso l'invio, pur avendo tale dipendente in forza.
, oltre a non contestare l'applicazione del CCNL edile artigiano, non ha fornito Pt_2 prova della ricorrenza delle condizioni richieste per l'agevolazione contributiva, né ha giustificato i conguagli operati in sede di DM10.
Di conseguenza, sussiste la piena legittimità della pretesa dell' di recupero dei Pt_1 contributi omessi, comprensiva della revoca degli sgravi già fruiti.
Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione avanzata dal e la piena efficacia della Pt_2 cartella esattoriale n. 03020070015393660000, confermando anche per tale parte Pt_1 la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (III scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate e l'oggetto, limitato al mero recupero degli sgravi ), mentre vanno compensate quelle nei rapporti Pt_1 con l' pacificamente estranea al residuo oggetto del contendere. CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 22178/21 depositata in data
3.08.2021, proposto con ricorso in riassunzione dall' , vertente sull' appello Pt_1 proposto da contro e nei confronti di Controparte_2 Pt_1 CP_3 avverso la sentenza n. 562/12 dell'1.32012 emessa dal Tribunale di AT così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 562/12 dell'1.32012 emessa dal Tribunale di AT;
2) condanna a rifondere all' le spese di giudizio, che si Controparte_2 Pt_1 liquidano in € 1.983,00 per il giudizio d' appello, € 1.983,00 per il presente giudizio di rinvio ed € 1.541 per il giudizio in cassazione , oltre accessori come per legge;
3) Compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_3
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 562/12 dell'1.32012 emessa dal Tribunale di AT a seguito di rinvio della Corte di Cassazione con sentenza n. 22178/21 depositata in data 3.08.2021 vertente
TRA
C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
che agisce in proprio e quale mandatario della la cui P.IVA_2 Controparte_1 rappresentanza e difesa è curata dagli Avv.ti Dario Cosimo Adornato, Angela Maria
Rosa Fazio, Angelo Labrini e Silvia Parisi, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di FAX: 0961-749645 ed agli indirizzi di P.E.C. E e t Email_1 Email_3
- ricorrente in riassunzione – originario appellato
CONTRO
, nato a [...] il [...] (CF Controparte_2 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Larussa (comunicazioni al C.F._1 numero di telefax : 0968.201007 ovvero PEC :
) Email_4
- resistente in riassunzione- originario appellante E NEI CONFRONTI DI
, (CF. in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Maria CP_3 P.IVA_3
Grazia Maida ( pec fax 0961.535303) e Amalia Manuela Email_5
Nucera ( pec Email_6 originario appellato
E
(CF ) Controparte_4 P.IVA_4 originaria appellata, contumace
CONCLUSIONI : Come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.12.2007, , titolare dell'omonima Controparte_2 impresa artigiana, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n.
03020070015393660000, con cui l' gli ingiungeva il pagamento della somma di € Pt_1
26.456,79 a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili, per il periodo da luglio
2002 a gennaio 2007.
Lamentava l'illegittimità della pretesa contributiva, fondata su verbale ispettivo del
30.04.2007,deducendo:
a) violazione delle garanzie procedimentali in sede di accesso ispettivo;
b) erronea applicazione della disciplina sulla c.d. “contribuzione virtuale” nel settore edile e sugli sgravi ex art. 8, co. 9, L. 407/1990;
c) infondatezza degli addebiti in relazione al dipendente , che avrebbe Parte_2 cessato il rapporto di lavoro il 01.07.2005, e non il 10.01.2007.
Si costituiva in giudizio l' che contestava il ricorso;
richiamati gli addebiti Pt_1 contenuti nel verbale di accertamento ispettivo del 30.04.2007, rilevava che l'esito dell'ispezione si fondava sull'esame della stessa documentazione di lavoro e previdenziale (libro matricola, registro degli infortuni, DM10 etc.) del datore di lavoro acquisita presso i consulenti dell'opponente.
In particolare:
con riferimento alla data di dimissioni del dipendente , quella del Parte_2
10.01.2007 risultava sia dalla comunicazione del datore alla sezione circoscrizionale del lavoro, sia dal libro matricola, sia dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso lavoratore in data 31.01.2007; con riguardo alla presentazione dei DM10, dal raffronto tra i libri matricola e paga e la documentazione previdenziale, emergeva il mancato invio delle dichiarazioni mensili contributive, pur in presenza di personale dipendente, per i mesi di luglio 2002, gennaio e dicembre 2003, aprile, maggio e giugno 2004, da gennaio ad aprile 2005, da luglio a dicembre 2005, per tutto l'anno 2006 e a gennaio 2007;
con riguardo ai periodi di presentazione e pagamento dei DM10, invece, nel calcolare la contribuzione dovuta, era stato violato il c.d. minimale virtuale edile previsto dall'art. 29 l.n. 341/1995.
Da tali violazioni discendeva la perdita dello sgravio totale della quota di contributi a carico del datore di lavoro ex art. 8 c. 9 L.n. 407/90 e successive modifiche per il dipendente , sia sulle differenze di retribuzione virtuale per i DM10 Parte_2 inviati, sia sulle somme calcolate per quanto dovuto per i periodi in cui la ditta non aveva provveduto a trasmettere le denunce mensili pur avendo dipendenti in forza.
Pertanto, l' chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma della cartella Pt_1 opposta o, subordinatamente, la condanna di controparte al pagamento di quanto risultante dovuto in corso di causa.
Con successivi ricorsi il proponeva opposizione avverso il verbale di Pt_2 accertamento del 4.06.2008, nonchè avverso la successiva cartella esattoriale, CP_3 con i quali venivano recepite le stesse contestazioni svolte dall' . Pt_1
Si costituiva l' deducendo l'infondatezza in fatto e diritto delle doglianze di parte CP_3 opponente.
Il Tribunale di AT, previa riunione delle cause, istruite documentalmente e mediante escussione testi, all'udienza del 1.03.2012, rigettava tutte le opposizioni proposte dal . Pt_2
Questi con ricorso in appello depositato in data 14.05.2012 chiedeva la riforma della sentenza, reiterando le stesse eccezioni e difese già proposte in primo grado.
Costituitisi e , la Corte d'Appello di AT, con sentenza n. 1040/2014 Pt_1 CP_3
Imparziale riforma della sentenza impugnata dichiarava l'inefficacia della cartella apposta limitatamente alle somme ingiunte a titolo di recupero degli sgravi ex legge
407/90.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l' , che veniva accolto con Pt_1 la sentenza n. 22178/2021, cassando la pronuncia impugnata e rinviando la causa alla
Corte d'Appello di Reggio Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità. l' ha riassunto il giudizio chiedendo il rigetto integrale delle domande di parte Pt_1 opponente e la conferma della validità ed efficacia della cartella esattoriale opposta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Reggio
Calabria, - previa fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art 435, comma
1, c.p.c., - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in ottemperanza a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22178/21, dichiarare
l'inammissibilità o l'infondatezza del gravame proposto dal sig. Controparte_2 respingendo ogni sua domanda, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di AT n. 562/12. Con vittoria di spese e competenze dei precedenti gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione, nonché del presente giudizio in riassunzione”.
Si è costituito l' al solo fine di vedersi dichiarare il diritto alla dovutezza della CP_3 somma portata dalla cartella esattoriale n. 030 2009 0022534410 per come già accertato in primo grado e confermato dalla Corte di Appello di AT, laddove ha affermato che: “Vanno ritenute coperte dal giudicato tutte le ulteriori statuizioni per mancanza di specifica impugnazione, anche con riferimento a quelle relative al pagamento dei premi
stante l'assoluta genericità e indeterminatezza del motivo di impugnazione CP_3 avverso tale capo di sentenza.” …. “Rimangono ferme le ulteriori statuizioni”.
Si è costituito in giudizio che ha eccepito, in via preliminare, la nullità della Pt_2 notifica poichè l'atto di riassunzione risultava mancante delle pagine relative a
“richieste e conclusioni nel presente giudizio di rinvio” ed ha, quindi, chiesto la fissazione di una nuova prima udienza di comparizione al fine di consentire una compiuta difesa;
nel merito, ha riportato pedissequamente la medesime argomentazioni di cui alla sentenza resa dalla Corte di Appello di AT, insistendo per la declaratoria di nullità del verbale di accertamento impugnato e delle cartelle opposte.
, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e, Controparte_4 pertanto, è stata dichiarata contumace.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 10.5.2024 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2024.
Motivi della decisione
Va esaminata in via preliminare l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di riassunzione proposta da per la mancata inclusione, nella copia notificata, delle Pt_2 ultime pagine del ricorso contenenti la parte relativa alle “richieste e conclusioni nel presente giudizio di rinvio”, chiedendo, conseguentemente, la fissazione di una nuova udienza di prima comparizione, al fine di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa.
A sostegno di tale eccezione, ha depositato telematicamente copia digitale Pt_2 dell'atto notificatogli, priva delle pagine 10 e 11.
È documentalmente comprovato (cfr. allegato comparsa di costituzione “atto Pt_2 notificato ”) – e non contestato dall' , che si è dichiarato Controparte_2 Pt_1 disponibile ad una eventuale rinnovazione della notifica dell'atto – che la copia notificata al non conteneva le suddette pagine. Pt_2
Sennonchè viene in rilievo il principio sancito, tra le altre, dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con sentenza n. 18121 del 14 settembre 2016, secondo cui, anche con riferimento alla notifica di un ricorso per cassazione, l'omissione nella copia notificata di una o più pagine costituisce un vizio sanabile ex tunc mediante notificazione di una copia integrale, su iniziativa del notificante ovvero entro un termine assegnato dal giudice, oppure per effetto della costituzione della parte intimata, con facoltà per quest'ultima di ottenere, ove necessario, un termine per integrare le proprie difese.
Nel caso di specie, ha depositato un'istanza di visibilità del fascicolo telematico Pt_2 in data 5 maggio 2022 , a breve distanza dalla notifica avvenuta nel mese di aprile 2022, ottenendo così piena conoscenza dell'atto di riassunzione nella sua interezza, come depositato dall' . Pt_1
In ogni caso, dalla lettura della copia notificata – seppur incompleta – era comunque possibile desumere le richieste formulate dall' e le ragioni poste a fondamento Pt_1 delle stesse.
In particolare, alla pagina 8 del ricorso in riassunzione si legge chiaramente che l' Pt_1 ha chiesto la riforma della sentenza della Corte d'Appello di AT n. 1040/14, con conseguente dichiarazione di inammissibilità o rigetto delle domande proposte dal sig.
, nonché la conferma della legittimità della cartella esattoriale impugnata. Pt_2
Le motivazioni sottese a tali conclusioni sono articolate alle pagine 8 e 9 del medesimo atto, ove si evidenziano, tra l'altro, la violazione dell'art. 29 della L. n. 341/1995 da parte del datore di lavoro e l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990.
Né può ritenersi sussistente una lesione concreta del diritto di difesa, atteso che il Pt_2 non ha formulato contestazioni specifiche in tal senso e, al contrario, si è ritualmente costituito in giudizio svolgendo un'articolata attività difensiva, con ciò determinando la sanatoria dell'eventuale nullità della notificazione, ai sensi dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
***
Passando al merito, va preliminarmente rilevato che, come espressamente affermato dalla Corte di Appello di AT, alla stregua dei motivi di gravame formulati da
, la materia del contendere devoluta in secondo grado riguardava Controparte_2 esclusivamente la validità del verbale ispettivo e la legittimità della pretesa azionata dall' per il recupero degli sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, l. 407/1990 ( la Pt_1
Corte territoriale chiariva che “vanno ritenute coperte dal giudicato tutte le ulteriori statuizioni per mancanza di specifica impugnazione, anche con riferimento a quelle relative al pagamento dei premi , stante l'assoluta genericità e indeterminatezza CP_3 del motivo di impugnazione avverso tale capo di sentenza”).
Pertanto, il capo della sentenza di primo grado del Tribunale di AT che ha riconosciuto la legittimità della pretesa dell' in ordine alla dovutezza dei premi è CP_3 divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Ora, la Corte d'Appello di AT ha ritenuto infondata la pretesa dell' di Pt_1 recuperare gli sgravi contributivi fruiti dalla ditta in relazione al Controparte_2 rapporto di lavoro con il dipendente , assunto il 10 marzo 2003 e cessato Parte_2 il 10 gennaio 2007, così motivando:
1) il recupero degli sgravi ex lege n. 407/1990 era stato motivato dall' in base Pt_1 all'art. 10 della legge n. 30/2003, che subordina la legittima fruizione dei benefici contributivi al rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
tuttavia, nel caso in esame, non è risultata accertata né allegata alcuna violazione del contratto collettivo nazionale di categoria da parte dell'azienda;
2) le irregolarità riscontrate dall' riguardano esclusivamente il mancato Pt_1 versamento dei contributi sulla base della retribuzione teorica corrispondente all'orario contrattuale di 40 ore settimanali, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 341/1995, in assenza di giustificazioni documentate (quali malattia, infortunio, cassa integrazione o altri eventi esonerativi), violazioni che tuttavia non si traducono automaticamente in un'infrazione delle clausole del contratto collettivo di lavoro, ma attengono agli obblighi contributivi in senso stretto.
3) contro l'ulteriore motivo dell' , fondato sugli artt. 6, comma 9, del D.L. n. Pt_1
338/1989, conv. in legge n. 389/1989, e sull'art. 4 del D.L. n. 71/1993, conv. in legge n. 151/1993, tali disposizioni si riferiscono ad altre tipologie di sgravi contributivi (in particolare, alla fiscalizzazione degli oneri sociali) e non sono applicabili agli sgravi previsti dall'art. 8, comma 9, legge n. 407/1990; pertanto, in assenza di una chiara dimostrazione di violazioni specifiche del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni rappresentative, non può ritenersi legittimo il disconoscimento degli sgravi in questione.
Contro tali argomenti l' ha lamentato in cassazione la violazione e falsa Pt_1 applicazione delle disposizioni in materia di minimale contributivo e sgravi, nonché degli artt. 6, co. 9, D.L. 338/1989, 29 D.L. 244/1995, 8, co. 9, L. 407/1990 e 2967 c.c., ritenendo che la Corte territoriale non avesse tenuto conto degli accertamenti ispettivi e del mancato assoggettamento a contribuzione della retribuzione virtuale di cui all'art. 29 d.l. 244/95 conv. in L.n. 341/95 recante disposizioni sul minimale contributivo del settore edile e dell'assenza di cause giustificative della sospensione.
In particolare evidenziava che:
con verbale ispettivo del 30.04.2007 era stata accertata la violazione dell'art. 29 cit. per non avere provveduto a versare la contribuzione sulla retribuzione virtuale tutte Pt_2 le volte che non aveva occupato i dipendenti per l'intero orario di 40 ore settimanali previsto dal CCNL del settore artigiano edile e che, dunque, l'impresa non aveva osservato il CCNL di settore con conseguente insussistenza del diritto del sig. di Pt_2 godere degli sgravi;
inoltre non era stato contestato che la contribuzione non era stata versata dal datore di lavoro sulla base della c.d. retribuzione virtuale del settore edile, ma su quella effettivamente erogata e che, pertanto, non doveva essere fornita alcuna prova del CCNL applicabile e delle violazioni commesse, posto che la stessa sentenza impugnata dava atto non esservi controversia fra le parti sul CCNL applicabile e che, invece, vi era prova che il datore di lavoro non vi si era attenuto.
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, statuendo quanto segue :
-è consolidato dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi, stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis da ultimo Cass. n 15120/2019, n 16859/2020, n 21479/2020);
- la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro;
- tale principio opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore;
è evidente, infatti, che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati;
- anche con riferimento all'orario, va richiamato il principio stabilito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione
(...) imponibile non inferiore a quella minima (e') necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore,
i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze"; nel settore dell'edilizia, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in L. n. 341 del 1995, individua le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo - inteso anche come obbligo di commisurare la contribuzione ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione – con disposizione, avente chiara finalità antielusiva, che è stata ritenuta dai giudici di legittimità di stretta interpretazione, analogamente alle fonti normative cui essa rinvia (Cass. n. 9805 del 04/05/2011, Cass.
n. 10134 del 26/04/2018, Cass. n. 4690 del 18/2/2019), precisando che la necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti;
il minimale contributivo di cui all'art. 29, d.l. n. 244/1995, cit., non trova applicazione soltanto se ricorrano le ipotesi tassative ivi previste (e cioè di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, nonché per altri eventi indennizzati ed eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili, oltre quelle poi previste dal d.m. 16.12.1996), o se ricorra qualcuna di quelle ulteriori e innominate ipotesi di sospensione "necessitata" ascrivibili all'interpretazione estensiva che della disposizione cit. ha dato la Corte di Cassazione, al fine di evitare disparità di trattamento tra imprese edili soggette o meno all'intervento della cassa integrazione guadagni (così Cass. n. 5233 del 2007, già cit., cui hanno dato continuità, tra le tante,
Cass. nn. 9805 del 2011 e 11337 del 2018), purché le une o le altre siano state previamente comunicate agli enti previdenziali, ai fini degli opportuni controlli.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, concluso che ove gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del dell'art. 1 comma 1 del D.L. 09/10/1989, n. 338, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato.
Tanto premesso questa Corte, quale giudice del rinvio, è chiamata a riesaminare la legittimità del recupero degli sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 fruiti dalla ditta , alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione Controparte_2 sopra enunciati.
Ora, dall'esame del verbale di accertamento redatto dall' in data 30.04.2007 risulta Pt_1 che il datore di lavoro, pur avendo in forza dipendenti, ha omesso di inviare i modelli
DM/10 e ha omesso di versare la contribuzione in misura conforme al c.d. minimale contributivo e ha indebitamente fruito degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma
9, l. 407/1990 sia in riferimento alle differenze sulla retribuzione virtuale, sia in riferimento al lavoratore assunto in data 10.03.2003 e dimessosi in Parte_2 data 10.01.2007.
Il verbale documenta che il calcolo dei contributi è stato effettuato, in più mesi, sulla base di un orario effettivo inferiore, senza che siano state rilevate cause giustificative, quali malattia, infortuni, sospensione dell'attività con intervento della CIG o altri eventi previsti dalla normativa come esimenti (“Dal controllo della documentazione obbligatoria di lavoro esibita e dal confronto con gli adempimenti assicurativi e previdenziali effettuati nei riguardi dell' , è risultato che la Pt_1 Parte_3
in violazione dell'art. 29 della legge 08.08.1995 n. 341 non ha provveduto a
[...] versare la contribuzione all' anche sulla cosiddetta “retribuzione virtuale” tutte Pt_1 le volte in cui non ha occupato i propri dipendenti per l'intero orario di 40 ore di lavoro settimanale previste dal CCNL del settore “Artigiano Edile”. Per quanto precede, come da allegati che fanno parte integrante del presente verbale, si addebita all'Azienda la contribuzione dovuta sia sulle differenze di imponibile contributivo sia su quelle che scaturiscono dall'applicazione della retribuzione virtuale per i periodi di mancata effettuazione dell'intero orario di lavoro settimanale dedotte le ore spettanti per ognuno di essi per ferie e permessi. Come si rileva dai suddetti allegati, non vengono riconosciuti all' i benefici dello sgravio totale della quota dei contributi a suo Pt_4 carico ex art. 8 c. 9 della legge 407/90 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge
30/2003, per il dipendente assunto il 10.03.2003 e dimessosi il Parte_2
10.01.2007 sia sulle differenze di retribuzione virtuale per i DM inviati, sia sulle somme calcolate per quanto dovuto per i periodi in cui la non ha provveduto ad inviare Pt_3 gli stessi modelli pur avendo tale dipendente in forza e pertanto non possono essere riconosciuti all' gli stessi benefici a seguito delle modifiche introdotte dalla Pt_4 legge n° 30/2003, poichè la stessa in tale periodo, pur occupando personale alle dipendenze, ha omesso il versamento dei contributi dovuti per legge, e quindi perde il diritto di usufruire di tali benefici per i mesi di mancata presentazione del modello DM
10/M più il 50% del periodo successivo in base alla legge n° 151/93. pertanto con gli allegati al presente verbale vengono recuperati euro 166 pari al 50% di agosto 2002 euro 664,00 per il mese di luglio 2004, euro 320,50 pari al 50% dello sgravio portato in detrazione nel mese di agosto 2004 avendo la stessa non presentato i modelli relativi ad aprile, maggio e giugno 2004 oltre al totale importo portato in detrazione relativo ai mesi di maggio e giugno 2005 per un totale di euro 387,00 in quanto nell'anno la ditta ha presentato solo i modelli relativi a tali mesi...”).
Va ricordato che il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche ( Cass. 7/11/2014, n. 23800: in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i Pt_1 cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341; cfr. anche Cass. 6/09/2012 n. 14965).
Nel caso di specie, nel verbale ispettivo i funzionari hanno dato atto di avere Pt_1 personalmente esaminato il Libro MA ZI , riscontrandone poi i dati presso il Centro per l'Impiego e con tutta la documentazione obbligatoria di lavoro.
Nel corso del giudizio non sono emersi elementi tali da inficiare la ricostruzione contenuta nel verbale di accertamento;
peraltro, costituendosi in questa fase di rinvio ,
non ha sollevato sul punto alcuna contestazione, limitandosi a ricostruire le Pt_2 pregresse vicende riportando letteralmente quanto sul punto esposto nel ricorso in riassunzione dell' e, poi, a riportare pedissequamente la motivazione della Corte Pt_1 di Appello di AT che, come detto, è stata disattesa dalla Corte di Cassazione con l'ord. n. 22178/2021.
in questa fase di rinvio non ha neppure riproposto i motivi del gravame Pt_2 depositato alla Corte di appello di AT .
In ogni caso, nelle fasi pregresse aveva solo allegato l'esistenza di un periodo di sospensione per non aver impiegato alle proprie dipendenze alcun lavoratore;
ma tale circostanza oltre a non trovare alcun riscontro, contrastava con la documentazione agli atti del giudizio e con quanto riferito all' udienza 21.10.2010 dall'ispettore dell' Pt_1
il quale ha riferito che : Testimone_1 la ditta in alcuni periodi, pur avendo dipendenti, non aveva inviato i modelli DM 10, ma ciò era giustificato in presenza di sospensione di attività che lo stesso teste aveva provveduto a comunicare all' Istituto, mentre per altri periodi il mancato invio della documentazione non era giustificato da alcuna sospensione di attività; quanto al dipendente la data di dimissioni del 30 gennaio 2007 era Parte_2 confermata da quanto riportato sia mel mod. C2 storico presso il Centro per l'impiego che nel libro matricola, senza che il datore di lavoro avesse curato l'invio dei DM 10 fino all' anzidetta data di cessazione del rapporto,
È, quindi, incontestato che ha svolto attività lavorativa fino al Parte_2
10.01.2007, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni;
tale dato trova conferma nelle stesse dichiarazioni del lavoratore, nonchè nella documentazione proveniente dal
Centro per l'Impiego allegata dall' , dalla quale risulta la cessazione del rapporto Pt_1 in data 10.01.2007.
È, altresì, incontestato che la ditta , nonostante l'impiego di dipendenti abbia Pt_2 omesso l'invio dei modelli DM/10 per i mesi di luglio 2002, gennaio e dicembre 2003, aprile, maggio e giugno 2004, gennaio-aprile 2005, luglio-dicembre 2005, per l'anno
2006 e gennaio 2007 e , in violazione dell'art. 29 l. 341/1995, non ha provveduto a versare la contribuzione all' anche sulla cosiddetta “retribuzione virtuale” tutte le Pt_1 volte in cui, dedotte le ore spettanti ai lavoratori per ferie e permessi, non ha occupato i propri dipendenti per l'intero orario di 40 ore di lavoro settimanale previste dal CCNL del settore “artigiano edile”, senza dimostrare la ricorrenza di una delle ipotesi eccettiva previste dalla medesima norma.
In applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione,
l'obbligo contributivo deve essere parametrato alla retribuzione contrattuale
(retribuzione virtuale) stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale ed è autonomo rispetto alla retribuzione effettivamente corrisposta.
Ciò si estende anche all'orario di lavoro da prendere come riferimento per la determinazione dell'imponibile previdenziale, che deve essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore.
La norma di riferimento (art. 29 D.L. n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995) dispone che il minimale contributivo non trova applicazione solo in presenza di specifiche ipotesi tipizzate (malattia, infortunio, CIG, sciopero, eventi meteo, ecc.), ovvero di ipotesi di sospensione “necessitata”, purché debitamente comunicate agli enti previdenziali.
Nel caso di specie, tali comunicazioni non risultano agli atti, né il datore ha fornito la benché minima allegazione documentale atta a dimostrare l'esistenza di tali eventi.
Inoltre, l'art. 8, comma 9, l. 407/1990, per come risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 della L. n. 30/2003, subordina la fruizione di benefici normativi e contributivi – tra cui gli sgravi ex L. n. 407/1990 – all'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, e non solo degli obblighi retributivi in senso stretto.
Il mancato rispetto dell'obbligo contributivo collegato alla retribuzione contrattuale
(virtuale) integra, pertanto, una violazione ostativa al riconoscimento del beneficio.
Conseguentemente, la ditta non aveva titolo a fruire degli sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 9, l. 407/90, per come modificata dalla l. 30/03, per l'assunzione del dipendente assunto il 10.03.2003 e dimessosi il 10.01.2007, sia sulle Parte_2 differenze di retribuzione virtuale per i DM inviati, sia sulle somme calcolate per quanto dovuto per i periodi in cui la Ditta ha omesso l'invio, pur avendo tale dipendente in forza.
, oltre a non contestare l'applicazione del CCNL edile artigiano, non ha fornito Pt_2 prova della ricorrenza delle condizioni richieste per l'agevolazione contributiva, né ha giustificato i conguagli operati in sede di DM10.
Di conseguenza, sussiste la piena legittimità della pretesa dell' di recupero dei Pt_1 contributi omessi, comprensiva della revoca degli sgravi già fruiti.
Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione avanzata dal e la piena efficacia della Pt_2 cartella esattoriale n. 03020070015393660000, confermando anche per tale parte Pt_1 la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (III scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate e l'oggetto, limitato al mero recupero degli sgravi ), mentre vanno compensate quelle nei rapporti Pt_1 con l' pacificamente estranea al residuo oggetto del contendere. CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 22178/21 depositata in data
3.08.2021, proposto con ricorso in riassunzione dall' , vertente sull' appello Pt_1 proposto da contro e nei confronti di Controparte_2 Pt_1 CP_3 avverso la sentenza n. 562/12 dell'1.32012 emessa dal Tribunale di AT così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 562/12 dell'1.32012 emessa dal Tribunale di AT;
2) condanna a rifondere all' le spese di giudizio, che si Controparte_2 Pt_1 liquidano in € 1.983,00 per il giudizio d' appello, € 1.983,00 per il presente giudizio di rinvio ed € 1.541 per il giudizio in cassazione , oltre accessori come per legge;
3) Compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_3
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)