Articolo 104 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 103Articolo 105
Versione
22 marzo 1913
Art. 104.

Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso.

La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sara' dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: «Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno».

Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno in una penale di L. 5 per ogni giorno di ritardo.

Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza, gli aumenti sessennali, di cui l'impiegato fosse in godimento.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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