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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/07/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4301.2023 R.G. TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Parte_1 [...]
con sede in Roma alla Via Casilina n. 125, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Parte_2 giusta procura in atti, dagli Avvocati Giovanni Izzo, C.F. , e Federica Amodeo (C.F. C.F._1
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla C.F._2 Piazza di Campitelli n. 3, opponente E Via Toledo S.r.l., in persona del suo legale rappresentante dott. , cod. fisc. Controparte_1
partita i.v.a. , ricevuta l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014, P.IVA_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc.
, PEC: fax 091335228, dal quale è C.F._3 Email_1 rappresentato e difeso per procura in atti, opposta E in persona del suo legale rappresentante sig. Controparte_2 Controparte_3 cod. fisc. , con sede Milano, Via Uberto di Visconti di Modrone 1, ricevuta l'informativa di cui P.IVA_2 al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014 ed elettivamente domiciliata in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc. , PEC: C.F._3 Email_1 fax 091335228, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Oddo, cod. fisc. C.F._4 opposto interventore avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di cessione di diritto d'opzione; 1464 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 10.7.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, formulava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1007/2023 (R.G. n. 2768/2023), emesso dal Tribunale di Messina in data 21.9.2023 e notificato a mezzo pec in data 25.9.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Via Toledo S.r.l., della somma di € 84.018,96, oltre interessi e spese di procedura;
premetteva:
- che in data 28.2.2017, aveva sottoscritto con la società Via Toledo S.r.l. un contratto di cessione del diritto di opzione, per la conclusione di un contratto di affitto avente ad oggetto l'azienda alberghiera Hotel Monte Tauro, sito in Taormina (ME), via Madonna delle Grazie n. 3, di durata non inferiore
1 a 6 anni con canone non inferiore ad euro 750.000,00 oltre i.v.a., da corrispondersi in misura proporzionale all'effettivo godimento delle stanze della struttura alberghiera e con corrispettivo e durata parametrati al contratto di affitto dell' che avrebbe contestualmente concluso;
Pt_3 Pt_1
- che il corrispettivo della cessione di opzione era stato così pattuito:: un corrispettivo annuo fisso di euro 230.000,00 oltre i.v.a. – pari a euro 2.346,00, annui, oltre i.v.a. per stanza – da versarsi in misura proporzionale all'effettivo godimento delle stanze, e un eventuale corrispettivo variabile determinato nella misura del 25% del fatturato lordo annuo dell'azienda alberghiera eccedente la somma di euro 4.000.000,00 per tutto il periodo in cui l'odierna opponente avesse continuato a gestire l'albergo, direttamente o tramite società del proprio gruppo;
- che sempre in data 28.2.2017, conseguentemente alla cessione di opzione, aveva stipulato con Erminia S.r.l., proprietaria dell'azienda, un contratto di affitto avente ad oggetto l'azienda, della durata di 9 anni, decorrenti dal 1° marzo 2017, rinnovabili automaticamente per un pari periodo ad un canone di euro 750.000,00 annui, oltre IVA, per l'intero ramo d'azienda, pari a euro 7.653,00 annui, oltre i.v.a., per stanza da corrispondersi in misura proporzionale all'effettivo godimento, previa presentazione della relativa fattura, in rate trimestrali anticipate da doversi pagare entro i primi dieci giorni del trimestre corrispondente;
- che aveva regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni corrispondendo sia il corrispettivo fisso che quello variabile, quando dovuto;
- che, tuttavia, a partire dal marzo 2020, con l'insorgere della pandemia da Covid-19, la gestione alberghiera era divenuta economicamente insostenibile con la correlata forte contrazione del fatturato, con le intuibili conseguenze sul fronte della capacità di pagamento integrale del corrispettivo pattuito per la cessione di opzione;
- che, nonostante ciò, Via Toledo S.r.l. – anziché accettare una rinegoziazione contrattuale o considerare le difficoltà economiche in atto – aveva notificato i decreti ingiuntivi nn. 1574/2020 e 277/2021 richiedendo giudizialmente i corrispettivi integrali come come convenuti;
- che i decreti ingiuntivi erano stati opposti;
- che la stessa richiesta di riduzione dei canoni era stata formulata anche nei confronti di Erminia s.r.l. – parte concedente nel contratto di affitto – per ottenere la rideterminazione dei canoni di affitto dell'azienda alberghiera;
- che in data 30.6.2021 creditrice di Erminia S.r.l. – parte concedente Controparte_4 nel contratto di affitto – e soggetto pignorante dei canoni di affitto dell'azienda alberghiera, aveva notificato alla stessa Erminia S.r.l., a e a Via Toledo, atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. Pt_1 43397/2021) finalizzato alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione di opzione;
- che, in ragione della pendenza del suindicato giudizio e del timore che il contratto impugnato di inefficacia potesse essere caducato, Via Toledo aveva scelto di depositare nuovi ricorsi monitori per i corrispettivi non pagati dall'odierna opponente;
- che l'odierna opposta aveva ottenuto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio;
- che in data 11.10.2023 aveva corrisposto all'opposta il complessivo importo di € 90.889,15, con opportuna riserva di ripetizione di detta somma in ipotesi di accoglimento dell'opposizione. Con L'opponente, in particolare, evidenziava che l'azione revocatoria promossa da , ai sensi dell'art. 2901 c.c. – che intendeva far dichiarare inefficace la cessione di opzione ritenuta lesiva degli interessi creditori
–, se accolta, avrebbe comportato la revoca del decreto ingiuntivo, con il conseguente venir meno del titolo su cui esso si fondava e l'obbligo di ripetere i pagamenti già versati dalla stessa opponente deduceva di Pt_1 aver prudenzialmente adottato un comportamento prudenziale con la sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti in attesa della definizione del giudizio di revocatoria;
contestava, altresì, la condotta processuale dell'opposta, la quale aveva assunto plurime iniziative giudiziarie, tute strumentali, volte a ottenere i corrispettivi derivanti dalla cessione di opzione e motivato la scelta facendo leva su una presunta quanto inesistente crisi finanziaria di rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “voglia l'Ill.mo Tribunale Pt_1 adito, in accoglimento della proposta opposizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRELIMINARE Sospendere, per i motivi di cui in narrativa, il presente giudizio di opposizione, in attesa di conoscere l'esito del procedimento promosso da e pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. Controparte_5 IX, Giudice Landi, avente n. R.G. n. 43397/2021, avente ad oggetto la domanda di revocazione della Cessione di Opzione, su cui si fonda il ricorso per decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO
2 - IN VIA PRINCIPALE, in caso di accoglimento della domanda di revocazione formulata da
[...] e pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. IX, Giudice Landi, avente n. R.G. n. Controparte_4 43397/2021, revocare il decreto ingiuntivo n. 1007/2023 (R.G. n. 2768/2023), depositato dal Tribunale di Messina in data 21 settembre 2023 e notificato a mezzo PEC il 25 settembre 2023, essendo venuto meno il titolo giuridico sulla base del quale esso è stato emesso, con conseguente opportuna ripetizione degli importi già corrisposti.
- IN OGNI CASO, condannare Via Toledo S.r.l., per i motivi di cui in narrativa ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge.”. Si costituiva in giudizio Via Toledo S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. CP_1
la quale deduceva che la società , estranea al rapporto contrattuale tra Via Toledo
[...] Controparte_4 e aveva promosso, innanzi al Tribunale di Roma, un'azione revocatoria per dichiarare l'inefficacia Pt_1 del contratto del febbraio 2017 e che, nell'ambito di tale procedimento, aveva richiesto un sequestro conservativo per un importo di 14 milioni di euro, poi rigettato con provvedimento del 7-9 dicembre 2021; argomentava, che tale rigetto era stato confermato dal Collegio del Tribunale di Roma con provvedimento del 1° marzo 2022, respingendo il reclamo di con la conseguenza che l'infondatezza delle richieste CP_4 cautelari non potesse in alcun modo giustificare il mancato pagamento da parte di nei confronti di Via Pt_1 Toledo. Contestava, ancora, – quanto alla natura giuridica del corrispettivo – che il pagamento non fosse un canone, come erroneamente definito dall'opponente, bensì il corrispettivo per la cessione del diritto di opzione a stipulare un contratto di affitto d'azienda, come definito in contratto, e che tale corrispettivo, stabilito in forma di pagamento periodico, fosse autonomo e scollegato dalle vicende del successivo contratto di affitto tra l'odierna opponente ed Erminia S.r.l.; adduceva, infine, l'inapplicabilità dell'art. 1464 c.c. – invocato dall'opponente – sostenendo, invece, che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione l'art. 1465 c.c. – relativo all'impossibilità sopravvenuta nei contratti con effetti traslativi –, argomentando che il corrispettivo ingiunto riguardasse la cessione di un diritto già trasferito, per cui, in base alla norma citata, l'acquirente – nonché odierna opponente – non potesse essere liberato dall'obbligo di pagamento per cause non imputabili all'alienante e che l'opposta – Via Toledo S.r.l., avendo adempiuto cedendo il diritto di opzione e non avendo responsabilità nella crisi pandemica, avesse diritto a ricevere integralmente la prestazione pattuita. Con decreto di fissazione del 27.1.2024, il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 20.6.2023. Nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, l'opponente ribadiva di aver, in data 11.10.2020, corrisposto all'opposta il complessivo importo di € 90.889,15, pari alla somma ingiunta comprensiva di interessi e spese legali;
rappresentava che l'opposta gli aveva notificato un ulteriore decreto ingiuntivo, il n. 1312/2021, il nono, concesso provvisoriamente esecutivo e notificato in data 20.12.2023; nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, invece, rilevava di non aver, l'opposta, depositato la prima memoria ex art. 171 ter, c.p.c. e si riportava ai precedenti scritti difensivi. Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio la Controparte_2 la quale – dopo aver premesso di aver stipulato, in data 16.2.2024, con la Via Toledo S.r.l., un contratto per la cessione di tutti i diritti ed i crediti scaturenti dal contratto sottoscritto in data 28.2.2017 con la società
[...]
“assumendo la medesima la posizione contrattuale ed alle condizioni ivi stabilite e che per Parte_1 maggiore conoscenza viene allegato alla presente scrittura alla lettera a) formandone parte integrante della stessa” –, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta da la conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna della al pagamento delle somme Parte_1 che si riterranno dovute. All'udienza del 20.6.2024, il Giudice rimetteva a cura della Cancelleria gli atti al Presidente di sezione per la valutazione dei presupposti della riunione del procedimento n. 4301/2023 con il procedimento n. 197/2021 R.G.; il Presidente della II Sezione Civile fissava l'udienza del 26.9.2024 innanzi a sé per l'adozione dei provvedimenti rilevanti ex art. 274 c.p.c. All'udienza del 26.9.2024, il Presidente di Sezione, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza, per la precisazione delle conclusioni e per l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., del 27.2.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino al 31.1.2025. Depositate le note di precisazione delle conclusione, con decreto del 24.2.2025 il Presidente di Sezione disponeva il differimento dell'udienza del 27.2.2025 al 10.7.2025. All'udienza del 10.7.2025, il Presidente, dopo la discussione orale della causa, riservava di depositare la sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c.
3 Preliminarmente, va esaminata la richiesta formulata da parte opponente volta ad ottenere la sospensione del presente giudizio, in considerazione della pendenza, avanti al Tribunale di Roma, di un giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c., proposto da avente ad oggetto la cessione del Controparte_4 diritto di opzione stipulata tra e Via Toledo. Pt_1 La domanda non può trovare accoglimento. L'azione revocatoria ordinaria non determina la caducazione dell'atto oggetto di revoca, né ne pregiudica la validità o l'efficacia generale, ma comporta esclusivamente un'inefficacia relativa dell'atto, limitata al rapporto tra debitore e creditore istante, e al solo fine della reintegrazione della garanzia generica ex art. 2740 c.c. L'effetto proprio della revocatoria è, dunque, conservativo e non accertativo: non si determina alcuna nullità o inefficacia assoluta dell'atto, né l'eliminazione dell'efficacia inter partes del contratto di cessione, che rimane valido e pienamente efficace tra le parti contraenti. Nel caso di specie, non sussiste pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il presente giudizio e quello pendente avanti al Tribunale di Roma, non ricorrendo un nesso logico e giuridico di subordinazione tale da imporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Neppure appare configurabile una sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., poiché l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria non influirebbe sull'accertamento del credito tra e Via Pt_1 Toledo, oggetto del presente giudizio, né esporrebbe le parti al rischio di giudicati tra loro contrastanti. Ne consegue che la domanda di sospensione deve essere rigettata. L'opposizione proposta da è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e Parte_1 ciò per quanto di ragione. Giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto, sostanzialmente attore, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, è tenuto ad allegare e dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato. Nel caso di specie, la parte opposta, ha puntualmente assolto l'onere probatorio a proprio carico, producendo il contratto di cessione del diritto di opzione sottoscritto in data 28.2.2017, le fatture emesse nei confronti della debitrice per il trimestre giugno 2023 – agosto 2023 e la documentazione attestante il mancato integrale pagamento da parte dell'opponente, la quale ha corrisposto il complessivo importo di euro 90.889,15, pari alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo oggi opposto, comprensiva di interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 e spese legali liquidate, in data 11.10.2023. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1007/2023 Parte_1 deducendo, in via principale, la pendenza, dinanzi al Tribunale di Roma, di un procedimento ex art. 2901 c.c., promosso da avente ad oggetto la cessione del diritto di opzione stipulata tra Controparte_4 Pt_1 e Via Toledo, da cui deriva il credito monitoriamente azionato e chiedendo, pertanto, la sospensione del presente giudizio. L'opposta – Via Toledo s.r.l. – costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che il contratto tra le parti fosse un contratto di cessione di un diritto di opzione, con effetti reali già compiutamente perfezionati sin dalla stipula del 28.2.2017, nonché che il corrispettivo oggetto di ingiunzione costituisse un'obbligazione autonoma e svincolata da quella derivante dal contratto di affitto d'azienda stipulato separatamente tra ed Erminia s.r.l.; infine, che l'impatto Pt_1 della pandemia non rileverebbe, dunque, ai sensi dell'art. 1464 c.c., bensì – eventualmente – sotto la diversa previsione dell'art. 1465 c.c., la quale non consente l'esonero dall'obbligo di pagamento in caso di inadempimento per causa non imputabile al cedente. L'opponente non ha sollevato alcuna contestazione specifica sull'esistenza, validità o quantificazione del credito azionato da Via Toledo s.r.l., limitandosi ad affermare di aver agito in via prudenziale in attesa della definizione del procedimento revocatorio sopra menzionato, né ha dedotto fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione azionata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., o contestato la regolarità formale del decreto ingiuntivo impugnato. Il pagamento integrale della somma ingiunta impone la revoca del decreto ingiuntivo [cfr. doc. all. n. 13 all'atto introduttivo]. Legittima deve, allora, ritenersi, anche in ragione del pagamento eseguito medio tempore dalla parte opponente, la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ con la condanna dell'opponente al pagamento in favore di parte opposta del residuo mezzo liquidato in dispositivo facendo applicazione della tariffa vigente, del valore della controversia, delle quattro fasi di giudizio e dei parametri minimi.
4 Vanno, invece, dichiarate interamente compensate le spese di lite tra opponente e interventore
[...]
in persona del suo legale rappresentante sig. . Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, nella causa portante il numero 4301/2023 R.G. sull'opposizione proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. con Parte_1 Parte_4 sede in Roma alla Via Casilina n. 125, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avvocati Giovanni Izzo (C.F. ) e Federica Amodeo (C.F. ) del Foro di Roma ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Piazza di Campitelli n. 3, opponente
contro
Via Toledo S.r.l., in persona del suo legale rappresentante dott. , cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 partita i.v.a. , ricevuta l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc.
, PEC: fax 091335228, dal quale è C.F._3 Email_1 rappresentato e difeso per procura in atti, parte opposta, e nei confronti di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante sig. cod. fisc. , con sede Milano,
[...] Controparte_3 P.IVA_2 Via Uberto di Visconti di Modrone 1, ricevuta l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014 ed elettivamente domiciliata in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc.
, PEC: fax 091335228, dal quale è C.F._3 Email_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Oddo, cod. fisc. interventore, così provvede: C.F._4 a. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b. dichiara la compensazione per ½ delle spese di lite nel rapporto tra e Controparte_6 Via Toledo s.r.l. e condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta del residuo mezzo liquidato in euro 1.270,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c. dichiara interamente compensate le spese di lite tra opponente e interventore. Messina, il 16.7.2025 Il Presidente della Seconda Sezione Civile (dott. Ugo Scavuzzo)
5
con sede in Roma alla Via Casilina n. 125, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Parte_2 giusta procura in atti, dagli Avvocati Giovanni Izzo, C.F. , e Federica Amodeo (C.F. C.F._1
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla C.F._2 Piazza di Campitelli n. 3, opponente E Via Toledo S.r.l., in persona del suo legale rappresentante dott. , cod. fisc. Controparte_1
partita i.v.a. , ricevuta l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014, P.IVA_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc.
, PEC: fax 091335228, dal quale è C.F._3 Email_1 rappresentato e difeso per procura in atti, opposta E in persona del suo legale rappresentante sig. Controparte_2 Controparte_3 cod. fisc. , con sede Milano, Via Uberto di Visconti di Modrone 1, ricevuta l'informativa di cui P.IVA_2 al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014 ed elettivamente domiciliata in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc. , PEC: C.F._3 Email_1 fax 091335228, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Oddo, cod. fisc. C.F._4 opposto interventore avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di cessione di diritto d'opzione; 1464 c.c. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 10.7.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, formulava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1007/2023 (R.G. n. 2768/2023), emesso dal Tribunale di Messina in data 21.9.2023 e notificato a mezzo pec in data 25.9.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Via Toledo S.r.l., della somma di € 84.018,96, oltre interessi e spese di procedura;
premetteva:
- che in data 28.2.2017, aveva sottoscritto con la società Via Toledo S.r.l. un contratto di cessione del diritto di opzione, per la conclusione di un contratto di affitto avente ad oggetto l'azienda alberghiera Hotel Monte Tauro, sito in Taormina (ME), via Madonna delle Grazie n. 3, di durata non inferiore
1 a 6 anni con canone non inferiore ad euro 750.000,00 oltre i.v.a., da corrispondersi in misura proporzionale all'effettivo godimento delle stanze della struttura alberghiera e con corrispettivo e durata parametrati al contratto di affitto dell' che avrebbe contestualmente concluso;
Pt_3 Pt_1
- che il corrispettivo della cessione di opzione era stato così pattuito:: un corrispettivo annuo fisso di euro 230.000,00 oltre i.v.a. – pari a euro 2.346,00, annui, oltre i.v.a. per stanza – da versarsi in misura proporzionale all'effettivo godimento delle stanze, e un eventuale corrispettivo variabile determinato nella misura del 25% del fatturato lordo annuo dell'azienda alberghiera eccedente la somma di euro 4.000.000,00 per tutto il periodo in cui l'odierna opponente avesse continuato a gestire l'albergo, direttamente o tramite società del proprio gruppo;
- che sempre in data 28.2.2017, conseguentemente alla cessione di opzione, aveva stipulato con Erminia S.r.l., proprietaria dell'azienda, un contratto di affitto avente ad oggetto l'azienda, della durata di 9 anni, decorrenti dal 1° marzo 2017, rinnovabili automaticamente per un pari periodo ad un canone di euro 750.000,00 annui, oltre IVA, per l'intero ramo d'azienda, pari a euro 7.653,00 annui, oltre i.v.a., per stanza da corrispondersi in misura proporzionale all'effettivo godimento, previa presentazione della relativa fattura, in rate trimestrali anticipate da doversi pagare entro i primi dieci giorni del trimestre corrispondente;
- che aveva regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni corrispondendo sia il corrispettivo fisso che quello variabile, quando dovuto;
- che, tuttavia, a partire dal marzo 2020, con l'insorgere della pandemia da Covid-19, la gestione alberghiera era divenuta economicamente insostenibile con la correlata forte contrazione del fatturato, con le intuibili conseguenze sul fronte della capacità di pagamento integrale del corrispettivo pattuito per la cessione di opzione;
- che, nonostante ciò, Via Toledo S.r.l. – anziché accettare una rinegoziazione contrattuale o considerare le difficoltà economiche in atto – aveva notificato i decreti ingiuntivi nn. 1574/2020 e 277/2021 richiedendo giudizialmente i corrispettivi integrali come come convenuti;
- che i decreti ingiuntivi erano stati opposti;
- che la stessa richiesta di riduzione dei canoni era stata formulata anche nei confronti di Erminia s.r.l. – parte concedente nel contratto di affitto – per ottenere la rideterminazione dei canoni di affitto dell'azienda alberghiera;
- che in data 30.6.2021 creditrice di Erminia S.r.l. – parte concedente Controparte_4 nel contratto di affitto – e soggetto pignorante dei canoni di affitto dell'azienda alberghiera, aveva notificato alla stessa Erminia S.r.l., a e a Via Toledo, atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. Pt_1 43397/2021) finalizzato alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione di opzione;
- che, in ragione della pendenza del suindicato giudizio e del timore che il contratto impugnato di inefficacia potesse essere caducato, Via Toledo aveva scelto di depositare nuovi ricorsi monitori per i corrispettivi non pagati dall'odierna opponente;
- che l'odierna opposta aveva ottenuto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio;
- che in data 11.10.2023 aveva corrisposto all'opposta il complessivo importo di € 90.889,15, con opportuna riserva di ripetizione di detta somma in ipotesi di accoglimento dell'opposizione. Con L'opponente, in particolare, evidenziava che l'azione revocatoria promossa da , ai sensi dell'art. 2901 c.c. – che intendeva far dichiarare inefficace la cessione di opzione ritenuta lesiva degli interessi creditori
–, se accolta, avrebbe comportato la revoca del decreto ingiuntivo, con il conseguente venir meno del titolo su cui esso si fondava e l'obbligo di ripetere i pagamenti già versati dalla stessa opponente deduceva di Pt_1 aver prudenzialmente adottato un comportamento prudenziale con la sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti in attesa della definizione del giudizio di revocatoria;
contestava, altresì, la condotta processuale dell'opposta, la quale aveva assunto plurime iniziative giudiziarie, tute strumentali, volte a ottenere i corrispettivi derivanti dalla cessione di opzione e motivato la scelta facendo leva su una presunta quanto inesistente crisi finanziaria di rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “voglia l'Ill.mo Tribunale Pt_1 adito, in accoglimento della proposta opposizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: IN VIA PRELIMINARE Sospendere, per i motivi di cui in narrativa, il presente giudizio di opposizione, in attesa di conoscere l'esito del procedimento promosso da e pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. Controparte_5 IX, Giudice Landi, avente n. R.G. n. 43397/2021, avente ad oggetto la domanda di revocazione della Cessione di Opzione, su cui si fonda il ricorso per decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO
2 - IN VIA PRINCIPALE, in caso di accoglimento della domanda di revocazione formulata da
[...] e pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. IX, Giudice Landi, avente n. R.G. n. Controparte_4 43397/2021, revocare il decreto ingiuntivo n. 1007/2023 (R.G. n. 2768/2023), depositato dal Tribunale di Messina in data 21 settembre 2023 e notificato a mezzo PEC il 25 settembre 2023, essendo venuto meno il titolo giuridico sulla base del quale esso è stato emesso, con conseguente opportuna ripetizione degli importi già corrisposti.
- IN OGNI CASO, condannare Via Toledo S.r.l., per i motivi di cui in narrativa ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge.”. Si costituiva in giudizio Via Toledo S.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. CP_1
la quale deduceva che la società , estranea al rapporto contrattuale tra Via Toledo
[...] Controparte_4 e aveva promosso, innanzi al Tribunale di Roma, un'azione revocatoria per dichiarare l'inefficacia Pt_1 del contratto del febbraio 2017 e che, nell'ambito di tale procedimento, aveva richiesto un sequestro conservativo per un importo di 14 milioni di euro, poi rigettato con provvedimento del 7-9 dicembre 2021; argomentava, che tale rigetto era stato confermato dal Collegio del Tribunale di Roma con provvedimento del 1° marzo 2022, respingendo il reclamo di con la conseguenza che l'infondatezza delle richieste CP_4 cautelari non potesse in alcun modo giustificare il mancato pagamento da parte di nei confronti di Via Pt_1 Toledo. Contestava, ancora, – quanto alla natura giuridica del corrispettivo – che il pagamento non fosse un canone, come erroneamente definito dall'opponente, bensì il corrispettivo per la cessione del diritto di opzione a stipulare un contratto di affitto d'azienda, come definito in contratto, e che tale corrispettivo, stabilito in forma di pagamento periodico, fosse autonomo e scollegato dalle vicende del successivo contratto di affitto tra l'odierna opponente ed Erminia S.r.l.; adduceva, infine, l'inapplicabilità dell'art. 1464 c.c. – invocato dall'opponente – sostenendo, invece, che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione l'art. 1465 c.c. – relativo all'impossibilità sopravvenuta nei contratti con effetti traslativi –, argomentando che il corrispettivo ingiunto riguardasse la cessione di un diritto già trasferito, per cui, in base alla norma citata, l'acquirente – nonché odierna opponente – non potesse essere liberato dall'obbligo di pagamento per cause non imputabili all'alienante e che l'opposta – Via Toledo S.r.l., avendo adempiuto cedendo il diritto di opzione e non avendo responsabilità nella crisi pandemica, avesse diritto a ricevere integralmente la prestazione pattuita. Con decreto di fissazione del 27.1.2024, il Giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 20.6.2023. Nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, l'opponente ribadiva di aver, in data 11.10.2020, corrisposto all'opposta il complessivo importo di € 90.889,15, pari alla somma ingiunta comprensiva di interessi e spese legali;
rappresentava che l'opposta gli aveva notificato un ulteriore decreto ingiuntivo, il n. 1312/2021, il nono, concesso provvisoriamente esecutivo e notificato in data 20.12.2023; nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, invece, rilevava di non aver, l'opposta, depositato la prima memoria ex art. 171 ter, c.p.c. e si riportava ai precedenti scritti difensivi. Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio la Controparte_2 la quale – dopo aver premesso di aver stipulato, in data 16.2.2024, con la Via Toledo S.r.l., un contratto per la cessione di tutti i diritti ed i crediti scaturenti dal contratto sottoscritto in data 28.2.2017 con la società
[...]
“assumendo la medesima la posizione contrattuale ed alle condizioni ivi stabilite e che per Parte_1 maggiore conoscenza viene allegato alla presente scrittura alla lettera a) formandone parte integrante della stessa” –, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta da la conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna della al pagamento delle somme Parte_1 che si riterranno dovute. All'udienza del 20.6.2024, il Giudice rimetteva a cura della Cancelleria gli atti al Presidente di sezione per la valutazione dei presupposti della riunione del procedimento n. 4301/2023 con il procedimento n. 197/2021 R.G.; il Presidente della II Sezione Civile fissava l'udienza del 26.9.2024 innanzi a sé per l'adozione dei provvedimenti rilevanti ex art. 274 c.p.c. All'udienza del 26.9.2024, il Presidente di Sezione, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza, per la precisazione delle conclusioni e per l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., del 27.2.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino al 31.1.2025. Depositate le note di precisazione delle conclusione, con decreto del 24.2.2025 il Presidente di Sezione disponeva il differimento dell'udienza del 27.2.2025 al 10.7.2025. All'udienza del 10.7.2025, il Presidente, dopo la discussione orale della causa, riservava di depositare la sentenza nei successivi 30 giorni ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c.
3 Preliminarmente, va esaminata la richiesta formulata da parte opponente volta ad ottenere la sospensione del presente giudizio, in considerazione della pendenza, avanti al Tribunale di Roma, di un giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c., proposto da avente ad oggetto la cessione del Controparte_4 diritto di opzione stipulata tra e Via Toledo. Pt_1 La domanda non può trovare accoglimento. L'azione revocatoria ordinaria non determina la caducazione dell'atto oggetto di revoca, né ne pregiudica la validità o l'efficacia generale, ma comporta esclusivamente un'inefficacia relativa dell'atto, limitata al rapporto tra debitore e creditore istante, e al solo fine della reintegrazione della garanzia generica ex art. 2740 c.c. L'effetto proprio della revocatoria è, dunque, conservativo e non accertativo: non si determina alcuna nullità o inefficacia assoluta dell'atto, né l'eliminazione dell'efficacia inter partes del contratto di cessione, che rimane valido e pienamente efficace tra le parti contraenti. Nel caso di specie, non sussiste pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il presente giudizio e quello pendente avanti al Tribunale di Roma, non ricorrendo un nesso logico e giuridico di subordinazione tale da imporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Neppure appare configurabile una sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., poiché l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria non influirebbe sull'accertamento del credito tra e Via Pt_1 Toledo, oggetto del presente giudizio, né esporrebbe le parti al rischio di giudicati tra loro contrastanti. Ne consegue che la domanda di sospensione deve essere rigettata. L'opposizione proposta da è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e Parte_1 ciò per quanto di ragione. Giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto, sostanzialmente attore, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, è tenuto ad allegare e dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato. Nel caso di specie, la parte opposta, ha puntualmente assolto l'onere probatorio a proprio carico, producendo il contratto di cessione del diritto di opzione sottoscritto in data 28.2.2017, le fatture emesse nei confronti della debitrice per il trimestre giugno 2023 – agosto 2023 e la documentazione attestante il mancato integrale pagamento da parte dell'opponente, la quale ha corrisposto il complessivo importo di euro 90.889,15, pari alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo oggi opposto, comprensiva di interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 e spese legali liquidate, in data 11.10.2023. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1007/2023 Parte_1 deducendo, in via principale, la pendenza, dinanzi al Tribunale di Roma, di un procedimento ex art. 2901 c.c., promosso da avente ad oggetto la cessione del diritto di opzione stipulata tra Controparte_4 Pt_1 e Via Toledo, da cui deriva il credito monitoriamente azionato e chiedendo, pertanto, la sospensione del presente giudizio. L'opposta – Via Toledo s.r.l. – costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo che il contratto tra le parti fosse un contratto di cessione di un diritto di opzione, con effetti reali già compiutamente perfezionati sin dalla stipula del 28.2.2017, nonché che il corrispettivo oggetto di ingiunzione costituisse un'obbligazione autonoma e svincolata da quella derivante dal contratto di affitto d'azienda stipulato separatamente tra ed Erminia s.r.l.; infine, che l'impatto Pt_1 della pandemia non rileverebbe, dunque, ai sensi dell'art. 1464 c.c., bensì – eventualmente – sotto la diversa previsione dell'art. 1465 c.c., la quale non consente l'esonero dall'obbligo di pagamento in caso di inadempimento per causa non imputabile al cedente. L'opponente non ha sollevato alcuna contestazione specifica sull'esistenza, validità o quantificazione del credito azionato da Via Toledo s.r.l., limitandosi ad affermare di aver agito in via prudenziale in attesa della definizione del procedimento revocatorio sopra menzionato, né ha dedotto fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione azionata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., o contestato la regolarità formale del decreto ingiuntivo impugnato. Il pagamento integrale della somma ingiunta impone la revoca del decreto ingiuntivo [cfr. doc. all. n. 13 all'atto introduttivo]. Legittima deve, allora, ritenersi, anche in ragione del pagamento eseguito medio tempore dalla parte opponente, la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ con la condanna dell'opponente al pagamento in favore di parte opposta del residuo mezzo liquidato in dispositivo facendo applicazione della tariffa vigente, del valore della controversia, delle quattro fasi di giudizio e dei parametri minimi.
4 Vanno, invece, dichiarate interamente compensate le spese di lite tra opponente e interventore
[...]
in persona del suo legale rappresentante sig. . Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, nella causa portante il numero 4301/2023 R.G. sull'opposizione proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. con Parte_1 Parte_4 sede in Roma alla Via Casilina n. 125, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avvocati Giovanni Izzo (C.F. ) e Federica Amodeo (C.F. ) del Foro di Roma ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Piazza di Campitelli n. 3, opponente
contro
Via Toledo S.r.l., in persona del suo legale rappresentante dott. , cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 partita i.v.a. , ricevuta l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc.
, PEC: fax 091335228, dal quale è C.F._3 Email_1 rappresentato e difeso per procura in atti, parte opposta, e nei confronti di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante sig. cod. fisc. , con sede Milano,
[...] Controparte_3 P.IVA_2 Via Uberto di Visconti di Modrone 1, ricevuta l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 e al D.L. 132/2014 ed elettivamente domiciliata in Palermo, via F. Ferrara n° 8, presso lo studio dell'avv. Dario Greco, cod. fisc.
, PEC: fax 091335228, dal quale è C.F._3 Email_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Oddo, cod. fisc. interventore, così provvede: C.F._4 a. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b. dichiara la compensazione per ½ delle spese di lite nel rapporto tra e Controparte_6 Via Toledo s.r.l. e condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta del residuo mezzo liquidato in euro 1.270,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c. dichiara interamente compensate le spese di lite tra opponente e interventore. Messina, il 16.7.2025 Il Presidente della Seconda Sezione Civile (dott. Ugo Scavuzzo)
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