TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23490
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Silenzio-inadempimento

    Il Tribunale ha accertato il superamento dei termini di legge per la conclusione del procedimento VIA. La richiesta di integrazione documentale depositata in atti è stata considerata un mero atto endoprocedimentale adottato oltre i termini di legge, che non fa cessare l'illegittimità del ritardo dell'Amministrazione nel provvedere sull'istanza. La disciplina accelerata per i progetti PNIEC prevede termini perentori che sono stati superati.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere

    Il Tribunale ha ordinato al MASE di provvedere sull'istanza entro 90 giorni dalla pubblicazione della documentazione integrativa, nel rispetto della pianificazione per quote dei progetti PNIEC non prioritari.

  • Altro
    Potere sostitutivo

    Il Collegio ha ritenuto di poter soprassedere, allo stato, alla nomina del commissario ad acta, cui potrà provvedersi in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione, dietro richiesta di parte ricorrente.

  • Inammissibile
    Domanda subordinata assorbita

    Alla luce di quanto sopra, va assorbita la domanda formulata in via subordinata dalla ricorrente, volta alla declaratoria di illegittimità della nota di riscontro del Ministero alla diffida da essa presentata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23490
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23490
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo