Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23490 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23490/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11166/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11166 del 2025, proposto da
Leonardo OW s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ulisse Corea, Valentina Carucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione all'istanza di VIA ID 10214, presentata dalla ricorrente in data 09.08.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., avente ad oggetto il progetto definitivo di un impianto solare agrivoltaico connesso alla RTN, della potenza nominale di 92,048 MWp, denominato “LorentzEnergy”, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Tuscania (VT);
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006;
nonché per la nomina
di un Commissario ad acta in caso di ulteriore persistente inadempimento dell'Amministrazione;
in via subordinata, ove occorra e previa conversione del rito,
per l'annullamento
della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 156427 del 22.8.2025, di riscontro alla diffida della ricorrente a concludere il procedimento di VIA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente riferisce di aver presentato, in data 9 agosto 2023, un’istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Testo Unico Ambientale” – TUA), in relazione al progetto di un impianto solare agrivoltaico connesso alla RTN, della potenza nominale di 92,048 MWp, denominato “LorentzEnergy”, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Tuscania (VT).
2. L’impianto è ricompreso nell’allegato I- bis TUA e rientra tra quelli necessari alla realizzazione di progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC. Il procedimento rientra, agli effetti previsti dalla legge, nella competenza della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC ed è soggetto all’applicazione di termini procedimentali speciali previsti dall’art. 25, comma 2- bis , TUA.
3. In data 28.9.2023 il MASE ha pubblicato il relativo avviso al pubblico predisposto dal proponente e, contestualmente, assegnato un termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.
4. Il 14.12.2023, a seguito di una integrazione documentale, il MASE ha pubblicato un secondo avviso al pubblico per una nuova consultazione, fissando il termine per la presentazione delle osservazioni in data 29.12.2023
5. Successivamente, in data 25.1.2024, è stata pubblicata la richiesta di integrazione documentale formulata dal Ministero della Cultura ex art. 24, comma 4- bis , TUA, alla quale la Società ha ottemperato producendo la documentazione integrativa richiesta. In relazione a tale documentazione, il MASE ha avviato, dunque, una nuova e ulteriore consultazione del pubblico, pubblicando il relativo avviso in data 27.2.2024.
6. Infine, in data 30.4.2024 è stata pubblicata, unitamente all’avviso al pubblico, la documentazione integrativa presentata spontaneamente dalla Società per la consultazione del pubblico relativamente a tale ultima integrazione documentale.
7. La fase di consultazione del pubblico si è conclusa, pertanto, in data 15.5.2024. A partire da tale data, tuttavia, il procedimento avrebbe subito un arresto ingiustificato e tuttora in essere.
8. La parte ricorrente ha, pertanto, proposto il presente ricorso onde veder accertata l’illegittimità dell’inerzia del MASE e affermato l’obbligo di provvedere sull’istanza.
9. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio, senza articolare difese nel merito. Il MASE ha, peraltro, depositato in giudizio la richiesta di integrazione documentale trasmessa alla società l’11.11.2025.
10. All’udienza camerale del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
12. Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del TUA, l’Autorità competente è tenuta a valutare la documentazione acquisita tenendo conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali integrazioni del proponente, nonché delle osservazioni e dei pareri espressi nel corso della consultazione, e a concludere il procedimento anche in presenza di pareri negativi o mancanti.
13. La procedura VIA per i progetti PNIEC è soggetta alla disciplina accelerata prevista dal comma 2- bis dello stesso articolo, che assegna termini perentori di 130 giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione e di 30 giorni per l’adozione finale da parte del MASE, previo concerto del Ministero della Cultura, con ulteriore termine per quest’ultimo non superiore a 20 giorni.
14. Il comma 7 del medesimo articolo precisa che tutti i termini sono da considerarsi perentori ai sensi degli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che l’inerzia delle amministrazioni competenti legittima il ricorso al potere sostitutivo nei termini di cui al comma 2- quater .
15. La ricostruzione cronologica del caso in esame, rispetto ai termini di legge, conduce a constatare l’avvenuto superamento della soglia temporale massima fissata dalla normativa per la conclusione del procedimento, senza che risulti adottato alcun provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione procedente o delle amministrazioni concertanti.
16. Il silenzio serbato integra, pertanto, l’ipotesi di silenzio inadempimento ai sensi degli articoli 2 e 2- bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 31 e 117 c.p.a. Né a conclusioni diverse può giungersi alla luce della richiesta di integrazione documentale depositata in atti, trattandosi di mero atto endoprocedimentale adottato oltre i termini di legge e che, pertanto, non fa cessare l’illegittimità del ritardo dell’Amministrazione nel provvedere sull’istanza.
17. Peraltro, in esito all’evoluzione normativa e alla prassi applicativa maturata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, comma 1- ter , del TUA, è stato chiarito che l’organizzazione della Commissione Tecnica PNIEC si fonda su un meccanismo di trattazione per quote differenziate, che attribuisce priorità alla lavorazione dei progetti qualificati come “prioritari” (ai sensi del medesimo comma), nel limite di almeno tre quinti delle istanze in lavorazione.
18. Tale disciplina non comporta il venir meno dell’obbligo di provvedere entro i termini perentori sopra richiamati, ma impone, secondo un recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 6503/2025), una modulazione dell’effetto conformativo delle sentenze di accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio, al fine di salvaguardare l’assetto ordinamentale delle priorità procedimentali.
19. Ne consegue che l’Amministrazione è comunque tenuta a concludere il procedimento in relazione all’istanza della società ricorrente, con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, pur dovendo ciò avvenire nel rispetto della pianificazione per quote dei progetti in trattazione e, dunque, nel quadro dei progetti PNIEC non prioritari, cui è riservata una quota minima pari a due quinti delle trattazioni.
20. Il Collegio ritiene congruo assegnare al MASE il termine complessivo di giorni 90 (novanta), decorrente dalla pubblicazione sul sito web dell’Autorità della documentazione che verrà trasmessa dalla ricorrente a riscontro della richiesta documentale dell’11.11.2025.
21. Il Collegio ritiene di poter soprassedere, allo stato, alla nomina del commissario ad acta , cui potrà provvedersi in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, dietro richiesta di parte ricorrente.
22. Alla luce di quanto sopra, va assorbita la domanda formulata in via subordinata dalla ricorrente, volta alla declaratoria di illegittimità della nota di riscontro del Ministero alla diffida da essa presentata.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei rapporti tra la ricorrente e il MASE. Spese compensate tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza volta ad ottenere il rilascio della VIA. Ordina al MASE di provvedere sulla predetta istanza entro giorni 90 (novanta) dalla pubblicazione sul sito web dell’Autorità della documentazione trasmessa dalla ricorrente in riscontro alla richiesta di integrazione documentale dell’11.11.2025.
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Spese compensate tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | EL AN |
IL SEGRETARIO