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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 251/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 5.2.2025,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. URRU FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Cantello (VA), Via Elvezia n. 34, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PELLI MATTEO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese
(VA), Via Cimabue n. 48, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 14.2.2025);
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 27.5.2025)
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la Sig.ra nata Parte_1
a Varese il 04.12.1963 ed il Sig. nato a Varese il [...], in Viggiù (VA) in [...]
data 18.06.2011, iscritto ai registri di matrimonio Anno 2011, n. 14, Parte II, serie C, con ordine di annotazione all'ufficiale dello Stato Civile.
Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Viggiù (VA) in data Parte_1 Controparte_1
18.6.2011 con atto iscritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 14, Parte II, Serie C.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono separati consensualmente con accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Viggiù in data 19.11.2022.
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27.5.2025 le parti, comparse personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, dichiaravano di essere d'accordo in relazione alla pronuncia di divorzio senza ulteriori statuizioni, quindi il Giudice relatore, letto l'art. 473 bis. 21 c.p.c., non adottava statuizioni provvisorie in assenza di prole e di richieste di contenuto economico e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
pagina 2 di 3 I coniugi si sono separati consensualmente con accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Viggiù in data 19.11.2022. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 5.2.2025), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi anzi ritenere accertato, dal tenore delle allegazioni di entrambe le parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti hanno dato atto di essere concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, sopra riportato.
Nulla deve essere ulteriormente statuito in assenza di prole e di domande di contenuto economico.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate visto l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto con rito civile in Viggiù (VA) in data 18.6.2011 (atto iscritto nei Registri
[...] dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 14, Parte II, Serie C);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo I, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VI (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella Camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 5.2.2025,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. URRU FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Cantello (VA), Via Elvezia n. 34, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PELLI MATTEO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese
(VA), Via Cimabue n. 48, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 14.2.2025);
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza del 27.5.2025)
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la Sig.ra nata Parte_1
a Varese il 04.12.1963 ed il Sig. nato a Varese il [...], in Viggiù (VA) in [...]
data 18.06.2011, iscritto ai registri di matrimonio Anno 2011, n. 14, Parte II, serie C, con ordine di annotazione all'ufficiale dello Stato Civile.
Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Viggiù (VA) in data Parte_1 Controparte_1
18.6.2011 con atto iscritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 14, Parte II, Serie C.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono separati consensualmente con accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Viggiù in data 19.11.2022.
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27.5.2025 le parti, comparse personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, dichiaravano di essere d'accordo in relazione alla pronuncia di divorzio senza ulteriori statuizioni, quindi il Giudice relatore, letto l'art. 473 bis. 21 c.p.c., non adottava statuizioni provvisorie in assenza di prole e di richieste di contenuto economico e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
pagina 2 di 3 I coniugi si sono separati consensualmente con accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Viggiù in data 19.11.2022. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 5.2.2025), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi anzi ritenere accertato, dal tenore delle allegazioni di entrambe le parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti hanno dato atto di essere concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, sopra riportato.
Nulla deve essere ulteriormente statuito in assenza di prole e di domande di contenuto economico.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate visto l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto con rito civile in Viggiù (VA) in data 18.6.2011 (atto iscritto nei Registri
[...] dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 14, Parte II, Serie C);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo I, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di VI (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella Camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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