Ordinanza collegiale 16 giugno 2021
Ordinanza cautelare 29 settembre 2021
Sentenza 3 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/03/2022, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2022
N. 02504/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05343/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5343 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra AU MA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice, Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AC EL ON, LO IA Lamanna, non costituiti in giudizio e tutti i soggetti dichiarati vincitori ed idonei all’esito della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico adottato con Decreto del Direttore Generale n. 1799 del 29 dicembre 2020, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Commissione giudicatrice che ha giudicato il ricorrente non idoneo a conseguire un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 da svolgersi presso l'Istituto ABAP selezionato in relazione alla procedura selettiva pubblica indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, reso noto attraverso la mail della Segreteria del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del 14 aprile 2021;
- delle graduatorie della predetta procedura selettiva;
- dell'avviso pubblico di selezione di cui al Decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 1799 del 29 dicembre 2020;
- dei decreti del Segretario generale del MIBAC n. 2206 del 10 febbraio 2021, del Direttore generale Organizzazione n. 4594 e 4655 del 10 febbraio 2021 e del Direttore generale Archeologia Belle arti e paesaggio n. 4929 del 12 febbraio 2021 di nomina della Commissione, dal contenuto sconosciuto; - del decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di “supporto” alla Commissione;
- del verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 della Commissione della procedura selettiva di integrazione della Segreteria tecnica e di designazione del “personale di supporto”;
- di tutti i verbali della Commissione, dal contenuto ed estremi sconosciuti, di valutazione delle domande di partecipazione e di attribuzione dei punteggi, di cui si chiede l'esibizione in giudizio;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 27/7/2021:
- del decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 506 del 24 maggio 2021 di approvazione della graduatoria definitiva;
- della graduatoria definitiva della procedura selettiva nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- dell'elenco dei candidati idonei che, a seguito di scorrimento di graduatoria, sono risultati vincitori della posizione di Archeologo per la Soprintendenza di Bari approvato con decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 548 del 28 maggio 2021;
- del decreto n. 80 del 22 febbraio 2021 del Direttore generale Organizzazione di nomina della Commissione;
- del decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di “supporto” alla Commissione;
- del decreto del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 69 del 15 febbraio 2021 di integrazione della Segreteria tecnica e di designazione del “personale di supporto”;
- del verbale n. 19 del 23 marzo 2021 della Commissione di concorso di valutazione della domanda della ricorrente e dei concorrenti alla medesima posizione di Archeologo per la Soprintendenza di Bari;
- del verbale n. 22 dell'1 aprile 2021 della Commissione di concorso di approvazione delle graduatorie finali nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti, ivi compresa la determina n. 80 del 29 dicembre 2020 della DDG di indizione della procedura concorsuale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 17.05.2021 e depositato in data 20.05.2021, la ricorrente, nella qualità di partecipante alla procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione, ex art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001, indetta dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, giusto avviso pubblico n. 1799 del 29 dicembre 2020, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione giudicatrice l’ha dichiarata non idonea a conseguire l’incarico per il quale ha concorso (archeologo, con preferenza espressa per la Soprintendenza di Città Metropolitana di Bari, sede di Bari). Siffatta valutazione di inidoneità, per come successivamente appreso all’esito di accesso agli atti, veniva motivata in ragione del fatto la ricorrente non avrebbe soddisfatto « i requisiti richiesti all’articolo 4, comma 2, dell’Avviso di selezione in argomento » in quanto la cd. lettera di presentazione era superiore a 2500 battute.
Oltre al provvedimento di esclusione, la ricorrente ha impugnato anche:
- le graduatorie dei vincitori e degli idonei della predetta procedura selettiva;
- l'avviso pubblico di selezione di cui al Decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 1799 del 29 dicembre 2020;
- tutti i provvedimenti di nomina della Commissione;
- il decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di “supporto” alla Commissione;
- il verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 della Commissione della procedura selettiva di integrazione della Segreteria tecnica e di designazione del “personale di supporto”;
- tutti i verbali di valutazione delle domande di partecipazione e di attribuzione dei punteggi.
Il ricorso è affidato a due categorie di censure, per come appresso sintetizzate, la prima delle quali determinerebbe, in caso di positivo apprezzamento da parte del Collegio, l’obbligo di rinnovare la procedura.
- “ SULL’ILLEGITTIMITA’ DELL’AVVISO DI SELEZIONE DI CUI AL DECRETO DEL D.G. ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO N. 1799 DEL 29 DICEMBRE 2020. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 6 E 6BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI D’OPERA E DI COLLABORAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO ”.
Il Ministero della Cultura, non indicando nell’avviso il numero complessivo degli incarichi da assegnare ed il fabbisogno necessario a “coprire” le proprie esigenze funzionali, avrebbe violato i principi di economicità, efficienza e trasparenza dell’agere pubblico di cui all’art. 97 Cost. oltre che l’art. 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazioni d’opera e di collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Inoltre, l’avviso di indizione della procedura sarebbe illegittimo in quanto lascerebbe arbitra l’amministrazione di valutare i candidati non già secondo previsioni certe, fissate ex ante , bensì sulla base di parametri fumosi, come tali variabili ex post e, dunque, “modulabili” a seconda degli esiti della selezione.
L’avviso risulterebbe, inoltre, carente dell’indicazione del numero complessivo dei progetti e/o dell’elenco dei progetti specifici cui destinare i vincitori, con conseguente mancata indicazione dell’”oggetto dell’incarico”, in violazione di quanto all’uopo previsto dall’art. 7 D.lgs. n. 165/2001.
- “ VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 6 E 6BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 12 DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994. VIOLAZIONE DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI D’OPERA E DI COLLABORAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO. IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 ”.
L’avviso di selezione sarebbe ulteriormente illegittimo in quanto carente dell’indicazione di specifici criteri di valutazione e relativi punteggi a cui la Commissione di concorso avrebbe dovuto attenersi nella valutazione comparativa delle domande di partecipazione dei concorrenti. Di talché non sarebbe possibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dalla Commissione in sede di scrutinio delle domande di partecipazione dei vari candidati.
- “ SULL’ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE. E DEI PROVVEDIMENTI DI COSTITUZIONE E NOMINA DELLA SEGRETERIA TECNICA DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE E DELL’ULTERIORE PERSONALE DI SUPPORTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED IMPARZIALITA’. ECCESSO DI POTERE ARBITRARIETA’. SVIAMENTO DI POTERE. INCOMPETENZA ”;
La composizione della Commissione sarebbe illegittima in quanto il relativo Presidente sarebbe stato nominato fin dall’avviso della selezione e, quindi, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Inoltre, il Direttore Generale, con il decreto n. 22 del 25.01.2021, non avrebbe potuto delegare alla cd. Segreteria Tecnica di Supporto, lo svolgimento di attività che sono proprie della Commissione.
- “ SULL’ILLEGITTIMITA’ DEL VERBALE N. 1 DEL 12 FEBBRAIO 2021 DELLA COMMISSIONE.
ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. ILLOGICITA’. ARBITRARIETA’”;
- “VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI ”.
I criteri di valutazione delle domande di partecipazione e di attribuzione dei punteggi stabiliti dalla Commissione nel corpo del verbale n. 1 del 12.02.2021 (1. esperienza professionale: 50/100; 2. formazione: 30/100; 3. lettera motivazionale 20/100) sarebbero illegittimi in assenza della preventiva indicazione dei titoli che avrebbero dato luogo a precedenza o a preferenza quanto all’esperienza professionale ed alla formazione, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Anche la previsione di un punteggio minimo di idoneità, fissato dalla Commissione in 51/100, risulterebbe illegittimo in quanto non previsto dall’avviso di indizione della procedura. Inoltre i criteri in parola sarebbero così generici da prestarsi a valutazioni arbitrarie e ad personam .
Con un secondo gruppo di censure, appresso sintetizzate, parte ricorrente ha, inoltre, contestato la legittimità della propria espulsione dal procedimento in quanto ritenuta non coerente con le previsioni escludenti contenute nell’avviso di indizione della selezione, il quale è stato parimenti impugnato, ove interpretato nel senso preteso dall’amministrazione.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI D’OPERA E DI COLLABORAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO. IRRAGIONEVOLEZZA. SPROPORZIONALITA’. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO”;
- “SULL’ILLEGITTIMITA’ DELLE GRADUATORIE E DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”;
La disposizione di cui all’art. 4 dell’avviso pubblico, correttamente interpretata, avrebbe inteso sanzionare con l’espulsione dalla procedura esclusivamente la mancata allegazione, alla domanda di partecipazione (“a pena di nullità”), di “una sintetica presentazione personale”, indicativa dei titoli di studio conseguiti e delle esperienze professionali maturate, ma non anche, per come arbitrariamente preteso dalla Commissione esaminatrice, l’eventuale redazione di siffatta lettera di presentazione con un numero di battute superiore a quello massimo ivi previsto, pari a 2500, spazi inclusi.
Un’interpretazione escludente della disposizione in parola, per come operata dall’amministrazione, sarebbe del resto sarebbe illogica, irragionevole e viziata da difetto di proporzionalità.
Ciò nella misura in cui impedirebbe ai candidati in possesso di un’ampia qualificazione culturale e professionale di illustrare compiutamente il proprio percorso formativo, con conseguenziale restrizione della cd. platea dei concorrenti a detrimento dello stesso interesse della p.a. alla selezione del migliore.
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione, la lettera di presentazione allegata dal ricorrente rientrerebbe nel limite massimo indicato nell’art. 4 della lex specialis , essendo composta da 2499 battute, escludendo intestazione, data e firma, oltre alla dichiarazione ai sensi dell’autorizzazione alla privacy obbligatoriamente richieste da avviso.
Il Ministero della Cultura, costituitosi con memoria di mera forma, ha prodotto corposa produzione documentale.
All’esito della camera di consiglio del 15.06.2021, il Collegio, giusta ordinanza n. 7216 del 16.06.2021, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti, vincitori ed idonei, della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico n. 1799 del 29 dicembre 2020, nel contempo invitando il Ministero a produrre documentati chiarimenti in ordine a tutte le censure poste a base del gravame, rinviando, all’esito, la decisione sulla domanda cautelare.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 27.07.2021, sono stati impugnati il DDG n. 506 del 24 maggio 2021 di approvazione della graduatoria definitiva nonché il successivo DDG n. 548 del 28 maggio 2021 di scorrimento della stessa – entrambi depositati dal Ministero in adempimento all’incombente istruttorio di cui sopra - nella parte in cui non contemplano il nominativo della ricorrente.
È stato, altresì, impugnato il verbale n. 19 del 23 marzo 2021 - anch’esso depositato dalla p.a. in corso di causa – laddove la Commissione, dopo aver attribuito alla ricorrente un punteggio complessivo pari a 55, superiore a quello “minimo” di idoneità, l’ha dichiarata non idonea con la seguente motivazione: “ lettera di presentazione superiore a 2500 battute; non soddisfatto art. 4, comma 2 ”.
Gli atti in questione sono stati impugnati per illegittimità derivata da quella che inficerebbe i provvedimenti impugnati con il ricorso principale oltre che sulla scorta di autonomi motivi di diritto appresso schematicamente sintetizzati.
- “1 . SULL’ILLEGITTIMITA’ DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO N. 12 DEL 10 MARZO 2021.
I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA”;
- “2 . SULL’ILLEGITTIMITA’ DELLA DETERMINA N. 80 DEL 29 DICEMBRE 2020 DEL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 6 E 6BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI D’OPERA E DI COLLABORAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO .
- “ 3. SULL’ILLEGITTIMITA’ DEL DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE N. 80 DEL 22 FEBBRAIO 2020 E DEI PROVVEDIMENTI DI COSTITUZIONE E NOMINA DELLA SEGRETERIA TECNICA DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE E DELL’ULTERIORE PERSONALE DI SUPPORTO.
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO, BUONA AMMINISTRAZIONE ED IMPARZIALITA’. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’. SVIAMENTO DI POTERE. INCOMPETENZA”.
Ribadita l’illegittimità della propria esclusione dalla selezione, la ricorrente ha evidenziato come la stessa avrebbe dovuto essere indicata nell’elenco degli idonei, anche in vista di futuri scorrimenti della graduatoria, avendo ottenuto il punteggio di 55 punti, laddove la soglia di idoneità è stata stabilita in 51 punti.
Con ordinanza del 29.09.2021, n. 5130 (confermata dal Consiglio di Stato) il Collegio, oltre a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti di cui alla graduatoria definitiva dei vincitori, approvata con Decreto n. 506 del 24 maggio 2021 (incombente adempiuto dal ricorrente, giusta documentazione depositata in data 22.10.2021), ha accolto l’istanza cautelare, stante il cd. fumus della censura secondo la disposizione della lex specialis relativa al numero massimo delle battute in cui avrebbe dovuto essere contenuta la cd. lettera di presentazione non avrebbe avuto portata escludente. Il Collegio ha, per l’effetto, ordinato al Ministero della Cultura di rideterminarsi in ordine alla domanda di partecipazione della ricorrente ed eventualmente riformulare, all’esito, la graduatoria definitiva della procedura, anche in considerazione dell’approssimarsi del termine di scadenza dei contratti oggetto di selezione, coincidente con il 31.12.2021.
Con memoria depositata il 20.12.2021, la ricorrente ha ribadito come la stessa avrebbe dovuto essere indicata nell’elenco degli idonei, anche in vista di futuri scorrimenti della graduatoria, avendo ottenuto il punteggio di 55 punti laddove la soglia di idoneità è stata stabilita in 51 punti.
Ha, altresì, evidenziato di aver proposto, con il ricorso introduttivo, istanza risarcitoria per perdita di chances di stipula del contratto, non essendo stata inserita nell’elenco degli idonei a cui la p.a. ha successivamente attinto, in sede di scorrimento della graduatoria.
L’entità del danno dovrebbe essere parametrato al valore del contratto sottoscritto da coloro i quali sarebbero stati indicati quali vincitori della graduatoria per la figura di archeologo della Sovrintendenza di Bari, ovvero in subordine liquidato in via equitativa dal Tribunale.
Con successive note, depositate in data 19.01.2022, la ricorrente, dopo aver riferito che il Ministero avrebbe prorogato per ulteriori sei mesi, con decorrenza dall’1 gennaio 2022 i termini di durata dei contratti di collaborazione già stipulati, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, con condanna dell’amministrazione resistente alla riformulazione della graduatoria ed inserimento del suo nominativo tra gli idonei e/o al risarcimento in forma specifica mediante stipula del contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 ovvero per equivalente, nella misura del danno pari all’importo contrattuale pari ad €. 32.000,00 IVA inclusa.
In occasione della pubblica udienza dell’1.02.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è fondato e, come tale, deve essere accolto, in considerazione della persistenza, in capo alla ricorrente, dell’interesse all’annullamento del provvedimento con cui la Commissione esaminatrice l’ha esclusa dalla procedura per cui è causa.
1.2 Ed invero, all’esito della valutazione della domanda di partecipazione, la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 55/100 (cfr. verbale n. 19 del 23.03.2021), superiore a quello minimo di idoneità fissato dalla Commissione in 51/100 (cfr. verbale n. 1 del 12.02.2021).
Tale circostanza, ad avviso del Collegio, è rilevante sotto il profilo della persistenza dell’interesse alla domanda di annullamento, in virtù della possibilità che il Ministero della Cultura, come peraltro già effettuato con decreto n. 548 del 28.05.2021, anche in considerazione della dedotta proroga dell’efficacia dei contratti in essere, proceda a futuri scorrimenti della graduatoria definitiva approvata con Decreto n. 506 del 24.05.2021.
2. Premesso quanto sopra, il ricorso è fondato in adesione al secondo gruppo di censure, afferenti l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva.
Il primo di gruppo di censure, il cui accoglimento determinerebbe l’obbligo per la p.a. di rinnovare la selezione in parola è inammissibile, giacché proposto da un soggetto che, in quanto escluso dalla gara, non può dirsi titolare di un interesse idoneo a supportare validamente la proposizione dell'azione in sede giudiziaria (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 23/07/2020, n.1875; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 10/06/2019, n.521; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 06/12/2018, n. 2578).
2.1 Coglie, invece, nel segno, l’assorbente motivo di gravame secondo cui, ove la Commissione esaminatrice avesse correttamente intrepretato la disposizione di cui alla lex specialis relativa all’obbligo di allegare alla domanda di partecipazione la cd. “lettera di presentazione”, la ricorrente non avrebbe potuto legittimamente essere esclusa dalla selezione.
L’apprezzamento della fondatezza di siffatto motivo di gravame passa dalla necessaria disamina delle disposizioni di cui agli artt. 4 commi 2 e 3 (rubricato “ Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione ”) e 5 (rubricato “ Esclusione dalla procedura ”) dell’avviso di indizione della procedura appresso trascritte, secondo cui:
- “Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione, redatta secondo il format messo a disposizione dall’Amministrazione su apposita piattaforma informatica inviando, a pena di nullità:
a) una sintetica presentazione personale, datata e sottoscritta - con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 - con l’indicazione dei titoli di studio conseguiti e delle esperienze professionali maturate ritenute rilevanti ai fini della procedura (max 2500 duemilacinquecento battute spazi inclusi);
b) una lettera motivazionale (max 2500 duemilacinquecento battute spazi inclusi);
c) copia in formato .pdf di un documento di identità in corso di validità;
3. La domanda di partecipazione, che potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del 25 gennaio 2021, dovrà essere compilata esclusivamente tramite la piattaforma informatica il cui link sarà reso noto sul sito della DGABAP www.dgabap.beniculturali.it unitamente all’indirizzo dell’help desk e delle FAQ. Pena nullità le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 febbraio 2021. È consentita la presentazione di una sola domanda per ciascuna figura professionale, in caso contrario verrà presa in considerazione la prima istanza in ordine cronologico di presentazione” (art. 4 commi 2 e 3);
- “Non saranno prese in considerazione, e comporteranno pertanto l’esclusione dalla procedura, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Ufficio:
a) le domande dei candidati privi dei requisiti di cui all’articolo 3;
b) le domande inviate oltre il termine stabilito all’articolo 4;
c) le domande prive della documentazione richiesta all’articolo 4;
d) le domande presentate in modalità diversa da quella prevista nel presente avviso” (art. 5).
3. Dall’esame del combinato disposto delle norme sopra trascritte si evince come, nell’enucleare le fattispecie escludenti dalla selezione, l’amministrazione procedente, per quanto qui di interesse, abbia univocamente attribuito valore espulsivo soltanto alla mancata allegazione della cd. “lettera di presentazione personale” (“ domande prive della documentazione richiesta all’articolo 4 ”) ma non anche all’eventuale superamento, nella sede di redazione della stessa, delle 2500 battute in contestazione.
Ed invero, l’art. 5 del bando, laddove sanziona con l’esclusione anche le “domande presentate in modalità diversa da quella prevista nel presente avviso” (art. 5), deve ragionevolmente intendersi riferito allo strumento di invio delle domande - coincidente con l’utilizzo della piattaforma informatica il cui link sarebbe stato reso noto sul sito della DGABAP – ma non anche, per come erroneamente inteso dall’amministrazione, all’eventuale sforamento del limite dimensionale della cd. lettera di presentazione.
Una diversa opzione esegetica della fattispecie escludente de qua si tradurrebbe in un ingiustificato aggravamento degli oneri di allegazione a carico di ciascun candidato giacché sproporzionato rispetto all’interesse dell’amministrazione di selezionare i migliori candidati (cd. favor partecipationis ).
Tanto più che, come dedotto dalla ricorrente, tale compressione finirebbe per penalizzare proprio i candidati forti delle esperienze più articolate e numerose, posto che essi potrebbero essere costretti a rinunciare ad una compiuta ed esaustiva descrizione degli aspetti peculiari di ciascuna di simili esperienze.
3.1 Tale assunto è ancor più stringente in presenza di clausole, come quelle in esame, ambigue e poco chiare. Ed invero, in assenza di una esplicita ed inequivocabile causa espulsiva riconducibile al superamento del limite dimensionale in contestazione, la Commissione avrebbe dovuto azionare il cd. soccorso istruttorio ed inviare il concorrente a sintetizzare la lettera di presentazioni ma non certo escluderlo de plano dalla competizione, per come avvenuto.
Ciò in conformità all’orientamento già espresso da questo Tribunale avuto specifico riguardo alla procedura selettiva per cui è causa (sentenza n. 1956 del 17/02/2022 e n. 10068 del 30 settembre 2021), secondo cui le clausole escludenti del bando formulate in modo ambiguo - quale quella di cui all’art. 5 comma 1, lett. d. del bando in esame, contenente un generico riferimento alle “ domande presentate in modalità diversa da quelle previste nel bando ” – devono essere interpretate nel senso di soddisfare l'esigenza di ampliare la platea dei concorrenti al fine di consentire la selezione delle domande più meritevoli (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 02/02/2021, n.702; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 5.04.2012, n. 3166; Cons. St., sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1015; Cons. Stato, Sez. III, 08-11-2016, n. 4650).
4. Il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura è, dunque, illegittimo, in accoglimento dell’assorbente censura sopra scrutinata, e, come tale, deve essere annullato, persistendo l’interesse alla caducazione dello stesso.
4.1 All’annullamento del provvedimento espulsivo consegue quello, per illegittimità derivata, della graduatoria definitiva concernente la figura professionale di archeologo, nella parte in cui non vi è stata inclusa, in posizione di “idoneità”, la ricorrente, considerato che, in base all’art. 6, comma 5, del bando la Commissione approva distinte graduatorie per ciascun profilo professionale, sicché a rilevare è la sola graduatoria concernente il profilo di parte ricorrente.
5. In conclusione, la domanda di annullamento proposta con il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, è fondata e, come tale, deve essere accolta, nei termini sopra indicati.
6. La domanda risarcitoria, tanto in forma specifica quanto per equivalente, cui la ricorrente ha fatto cenno tanto nella memoria del 20.12.2021 quanto nelle note di udienza del 19.01.2022 è, invece, preliminarmente inammissibile giacché non risulta essere stata formulata né con il ricorso principale né, tantomeno, con il ricorso per motivi aggiunti (laddove la ricorrente si è limitata ad insistere nell’accoglimento della domanda annullatoria, persistendo l’interesse in considerazione dei “ prossimi scorrimenti della graduatoria ”).
In ogni caso, non vi è in atti la prova di come l’illegittimo provvedimento espulsivo abbia, di fatto, impedito alla ricorrente il conseguimento del “bene della vita” preteso, con conseguenziale diritto al risarcimento dei danni, quanto meno per equivalente, visto che la tutela in forma specifica sarebbe, comunque, inibita dalla maturazione del termine di scadenza del contratto “ambito” (31.12.2021).
7. Le spese, tenuto conto della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo accoglie, in parte, rigettandolo quanto alla domanda risarcitoria, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione di parte ricorrente dalla procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione, ex art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001, indetta dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, giusto avviso pubblico n. 1799 del 29 dicembre 2020 e la graduatoria relativa alla figura professionale dell’archeologo, nella parte in cui non vi è inclusa la ricorrente in posizione di “idoneità”.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Marco Bignami, Consigliere
Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO