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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/04/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 8387/2023 R.G. promossa da c.f. (avv. FAUSTA RUZZENENTI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. FABRIZIO TOMASELLI) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti contrassero matrimonio concordatario in Calvisano il 24 settembre 1977 (atto n. 36 parte II serie A) e sono genitori di e , oggi Per_1 Per_2 adulte e con autonome famiglie.
1 La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito
– il quale avrebbe provocato la crisi coniugale intrattenendo una relazione extraconiugale con la sig.ra , badante della defunta madre – e il Parte_2 riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 1.300,00 mensili e di un risarcimento del danno di euro 50.000,00.
Il resistente ha negato la relazione adulterina, ha ascritto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza all'atteggiamento della moglie, che per lungo tempo avrebbe rifiutato qualsivoglia intimità al marito, e ha contestato i presupposti necessari al riconoscimento di un assegno di mantenimento. Tale assegno, peraltro, sarebbe impedito anche dalla domanda riconvenzionale di addebito proposta dal convenuto.
Con ordinanza del 10 luglio 2024 è stato attribuito alla moglie, in via temporanea ed urgente, un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili e sono state respinte le istanze di prove orali. Al contempo, si è dato avvio ad indagini di polizia tributaria sui redditi e sul patrimonio del resistente.
La rimessione in decisione è avvenuta secondo le cadenze dell'art. 473-bis.28
c.p.c.
Acquisiti gli scritti conclusivi, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la pronunzia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, delle reciproche domande di addebito e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha coltivato la domanda di risarcimento del danno, che non compare nel foglio depositato in data
7 febbraio 2025 e, quindi, deve intendersi rinunziata.
§ 5. – Si fronteggiano opposte domande di addebito.
Le violazioni di doveri coniugali dedotte dalle parti, per supportare le rispettive domande, sono:
dal punto di vista della moglie, la relazione adulterina intrattenuta dal coniuge con la badante della defunta madre, che avrebbe gettato il matrimonio in crisi a partire dal mese di febbraio 2022;
dal punto di vista del marito, l'assenza di rapporti, anche intimi, rifiutati dalla moglie, nonostante gli stessi «rientrano fra i doveri coniugali» (così, pag. 6 della comparsa conclusionale).
2 Anzitutto, occorre verificare se le violazioni descritte siano supportate da riscontri istruttori.
Il tradimento del marito trova conferma nelle sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri di Isorella dalla figlia delle parti, , e Testimone_1 da suo marito (doc.ti 20 di parte ricorrente). Nell'ambito di tali atti Persona_3 di indagine, ben utilizzabili dal giudice civile per formare il proprio convincimento (v., di recente, Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023), entrambi gli informatori hanno dichiarato di essere a conoscenza della relazione extraconiugale del resistente e ne hanno collocata la scoperta, da parte della moglie, nel mese di febbraio 2022, rammentando come, da allora, si fosse registrata una severa crisi del rapporto coniugale.
La violazione del dovere di fedeltà costituisce una trasgressione sufficientemente grave da far presumere che essa abbia determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, in assenza di prova contraria circa l'anteriorità di una siffatta intollerabilità, il giudice deve pervenire ad una pronunzia di addebito (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006).
Una simile prova, di cui era evidentemente onerato il resistente, è del tutto mancata. L'assenza di rapporti intimi – su cui egli vorrebbe fondare l'addebito della separazione alla moglie, ma che potrebbe anche essere valorizzata come indice di una difficoltà relazionale pregressa – è rimasta del tutto decontestualizzata nel tempo e sprovvista di elementi probatori di supporto.
Di conseguenza, il quadro che ne deriva è il seguente: (i) l'unica violazione di un dovere matrimoniale, specificamente allegata e dimostrata, è ascrivibile al marito;
(ii) nessuna violazione è imputabile alla moglie;
(iii) si deve presumere, in difetto di elementi di segno contrario, che il tradimento del marito abbia fatto naufragare il matrimonio. Ne discende che va accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, mentre va respinta quella del resistente.
§ 6. – Il rigetto della domanda di addebito presentata dal resistente implica che alla moglie non sia, in nuce, preclusa la spettanza di un assegno di mantenimento. Si tratta, quindi, di verificare se ne ricorrano i presupposti, che sono riassumibili nel concetto di “stato di bisogno relativo”. Un coniuge ha diritto all'assegno ex art. 156 comma 1 c.c. quando si trovi in una condizione di svantaggio economico rispetto all'altro e non possa, con le proprie risorse, conservare il tenore di vita matrimoniale.
S'impone, allora, una disamina delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, onde verificare se tra i coniugi esista una sperequazione.
3 La ricorrente è sprovvista di attività lavorativa, non risulta che abbia lavorato durante il matrimonio e, in base all'ultima dichiarazione tributaria prodotta (Unico
2022), risulta percettrice di un reddito netto (derivante da locazioni immobiliari) di euro 6.452,00, pari ad euro 537,66 mensili. Tali introiti hanno peraltro subito una riduzione, poiché la ricorrente attualmente abita nell'immobile in precedenza locato alla sig.ra da cui ritraeva un canone di euro 175,00 mensili (cfr. verbale Parte_3 dell'udienza del 25 giugno 2024). Le disponibilità liquide sono così riassumibili: (i) saldo attivo di conto corrente pari ad euro 12.322,49 al 17 aprile Parte_4
2023 (il conto è stato chiuso e il saldo attivo è stato trasferito su altro rapporto, acceso presso Cassa Padana BCC filiale di Isorella, sempre intestato alla sola ricorrente); (ii) metà del saldo attivo del conto cointestato col marito presso Intesa San Paolo, pari ad euro 43.496,90 al 31 marzo 2023 (la quota di spettanza della ricorrente è quindi pari ad euro 21.748,45).
Il resistente è proprietario di terreni e fabbricati (cfr. Quadri RB ed RC del modello Unico) e, nel 20211, ha percepito un reddito netto pari ad euro 25.599,002, corrispondente ad una media mensile (su dodici mensilità) di euro 2.133,25. Tale reddito non è, peraltro, del tutto in linea con gli accrediti di conto corrente, che, oltre alla pensione netta di euro 1.100,00/1.200,00, si connotano per ingressi variabili fra euro 1.500,00 ed euro 2.000,00 euro mensili, provenienti dalla società di famiglia
(tali introiti, in assenza delle indagini di polizia tributaria, non sarebbero stati integralmente tracciati). Inoltre, il convenuto non ha specificatamente contestato la titolarità di investimenti postali sotto forma di contratti assicurativi e precisamente la polizza Postefuturo certo n. 50010533336 e la polizza Postefuturo per Te n.
50013787890, per un totale investito di euro 40.000,00.
Il confronto fra i due coniugi si risolve nettamente ad appannaggio del marito, la cui condizione è significativamente più florida di quella della moglie.
Atteso che, durante la convivenza matrimoniale, la moglie non lavorava, si deve inferire che il tenore di vita della famiglia fosse garantito primariamente dalle disponibilità del marito.
Ricorrono, pertanto, entrambe le condizioni per riconoscere alla moglie un assegno di mantenimento.
Nella quantificazione dell'importo, primaria importanza va assegnata all'elevata durata del matrimonio – oltre quarant'anni – coronato dalla nascita di due figlie, alla cui crescita ed educazione si è principalmente dedicata la ricorrente. Non va trascurato, infine, che l'età della ricorrente è incompatibile col reperimento di un impiego e, dunque, con un significativo miglioramento del suo quadro reddituale.
Sulla base di tutti i dati raccolti e fin qui compendiati, si reputa congruo porre a carico del marito un assegno di mantenimento di euro 650,00 mensili (l'importo di euro 1.300,00, richiesto dalla moglie, si appalesa come davvero eccessivo rispetto alla capacità economica del resistente).
§ 7. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Si precisa che la condanna avverrà
a favore dell'Erario, poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato
(cfr. delibera COA del 21 giugno 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. addebita la separazione al marito;
3. rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
4. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (e detratte le somme già corrisposte per il medesimo titolo), il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 650,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
5. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per contributo unificato ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con pagamento da eseguirsi da parte del convenuto direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n. 115/2002;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non si tiene conto del modello unico relativo ai redditi del 2022, poiché il file prodotto risulta danneggiato e non è visibile. 2 Reddito così calcolato: reddito complessivo – imposta netta – addizionali. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 8387/2023 R.G. promossa da c.f. (avv. FAUSTA RUZZENENTI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. FABRIZIO TOMASELLI) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti contrassero matrimonio concordatario in Calvisano il 24 settembre 1977 (atto n. 36 parte II serie A) e sono genitori di e , oggi Per_1 Per_2 adulte e con autonome famiglie.
1 La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito
– il quale avrebbe provocato la crisi coniugale intrattenendo una relazione extraconiugale con la sig.ra , badante della defunta madre – e il Parte_2 riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 1.300,00 mensili e di un risarcimento del danno di euro 50.000,00.
Il resistente ha negato la relazione adulterina, ha ascritto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza all'atteggiamento della moglie, che per lungo tempo avrebbe rifiutato qualsivoglia intimità al marito, e ha contestato i presupposti necessari al riconoscimento di un assegno di mantenimento. Tale assegno, peraltro, sarebbe impedito anche dalla domanda riconvenzionale di addebito proposta dal convenuto.
Con ordinanza del 10 luglio 2024 è stato attribuito alla moglie, in via temporanea ed urgente, un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili e sono state respinte le istanze di prove orali. Al contempo, si è dato avvio ad indagini di polizia tributaria sui redditi e sul patrimonio del resistente.
La rimessione in decisione è avvenuta secondo le cadenze dell'art. 473-bis.28
c.p.c.
Acquisiti gli scritti conclusivi, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la pronunzia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, delle reciproche domande di addebito e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha coltivato la domanda di risarcimento del danno, che non compare nel foglio depositato in data
7 febbraio 2025 e, quindi, deve intendersi rinunziata.
§ 5. – Si fronteggiano opposte domande di addebito.
Le violazioni di doveri coniugali dedotte dalle parti, per supportare le rispettive domande, sono:
dal punto di vista della moglie, la relazione adulterina intrattenuta dal coniuge con la badante della defunta madre, che avrebbe gettato il matrimonio in crisi a partire dal mese di febbraio 2022;
dal punto di vista del marito, l'assenza di rapporti, anche intimi, rifiutati dalla moglie, nonostante gli stessi «rientrano fra i doveri coniugali» (così, pag. 6 della comparsa conclusionale).
2 Anzitutto, occorre verificare se le violazioni descritte siano supportate da riscontri istruttori.
Il tradimento del marito trova conferma nelle sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri di Isorella dalla figlia delle parti, , e Testimone_1 da suo marito (doc.ti 20 di parte ricorrente). Nell'ambito di tali atti Persona_3 di indagine, ben utilizzabili dal giudice civile per formare il proprio convincimento (v., di recente, Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023), entrambi gli informatori hanno dichiarato di essere a conoscenza della relazione extraconiugale del resistente e ne hanno collocata la scoperta, da parte della moglie, nel mese di febbraio 2022, rammentando come, da allora, si fosse registrata una severa crisi del rapporto coniugale.
La violazione del dovere di fedeltà costituisce una trasgressione sufficientemente grave da far presumere che essa abbia determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, in assenza di prova contraria circa l'anteriorità di una siffatta intollerabilità, il giudice deve pervenire ad una pronunzia di addebito (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006).
Una simile prova, di cui era evidentemente onerato il resistente, è del tutto mancata. L'assenza di rapporti intimi – su cui egli vorrebbe fondare l'addebito della separazione alla moglie, ma che potrebbe anche essere valorizzata come indice di una difficoltà relazionale pregressa – è rimasta del tutto decontestualizzata nel tempo e sprovvista di elementi probatori di supporto.
Di conseguenza, il quadro che ne deriva è il seguente: (i) l'unica violazione di un dovere matrimoniale, specificamente allegata e dimostrata, è ascrivibile al marito;
(ii) nessuna violazione è imputabile alla moglie;
(iii) si deve presumere, in difetto di elementi di segno contrario, che il tradimento del marito abbia fatto naufragare il matrimonio. Ne discende che va accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, mentre va respinta quella del resistente.
§ 6. – Il rigetto della domanda di addebito presentata dal resistente implica che alla moglie non sia, in nuce, preclusa la spettanza di un assegno di mantenimento. Si tratta, quindi, di verificare se ne ricorrano i presupposti, che sono riassumibili nel concetto di “stato di bisogno relativo”. Un coniuge ha diritto all'assegno ex art. 156 comma 1 c.c. quando si trovi in una condizione di svantaggio economico rispetto all'altro e non possa, con le proprie risorse, conservare il tenore di vita matrimoniale.
S'impone, allora, una disamina delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, onde verificare se tra i coniugi esista una sperequazione.
3 La ricorrente è sprovvista di attività lavorativa, non risulta che abbia lavorato durante il matrimonio e, in base all'ultima dichiarazione tributaria prodotta (Unico
2022), risulta percettrice di un reddito netto (derivante da locazioni immobiliari) di euro 6.452,00, pari ad euro 537,66 mensili. Tali introiti hanno peraltro subito una riduzione, poiché la ricorrente attualmente abita nell'immobile in precedenza locato alla sig.ra da cui ritraeva un canone di euro 175,00 mensili (cfr. verbale Parte_3 dell'udienza del 25 giugno 2024). Le disponibilità liquide sono così riassumibili: (i) saldo attivo di conto corrente pari ad euro 12.322,49 al 17 aprile Parte_4
2023 (il conto è stato chiuso e il saldo attivo è stato trasferito su altro rapporto, acceso presso Cassa Padana BCC filiale di Isorella, sempre intestato alla sola ricorrente); (ii) metà del saldo attivo del conto cointestato col marito presso Intesa San Paolo, pari ad euro 43.496,90 al 31 marzo 2023 (la quota di spettanza della ricorrente è quindi pari ad euro 21.748,45).
Il resistente è proprietario di terreni e fabbricati (cfr. Quadri RB ed RC del modello Unico) e, nel 20211, ha percepito un reddito netto pari ad euro 25.599,002, corrispondente ad una media mensile (su dodici mensilità) di euro 2.133,25. Tale reddito non è, peraltro, del tutto in linea con gli accrediti di conto corrente, che, oltre alla pensione netta di euro 1.100,00/1.200,00, si connotano per ingressi variabili fra euro 1.500,00 ed euro 2.000,00 euro mensili, provenienti dalla società di famiglia
(tali introiti, in assenza delle indagini di polizia tributaria, non sarebbero stati integralmente tracciati). Inoltre, il convenuto non ha specificatamente contestato la titolarità di investimenti postali sotto forma di contratti assicurativi e precisamente la polizza Postefuturo certo n. 50010533336 e la polizza Postefuturo per Te n.
50013787890, per un totale investito di euro 40.000,00.
Il confronto fra i due coniugi si risolve nettamente ad appannaggio del marito, la cui condizione è significativamente più florida di quella della moglie.
Atteso che, durante la convivenza matrimoniale, la moglie non lavorava, si deve inferire che il tenore di vita della famiglia fosse garantito primariamente dalle disponibilità del marito.
Ricorrono, pertanto, entrambe le condizioni per riconoscere alla moglie un assegno di mantenimento.
Nella quantificazione dell'importo, primaria importanza va assegnata all'elevata durata del matrimonio – oltre quarant'anni – coronato dalla nascita di due figlie, alla cui crescita ed educazione si è principalmente dedicata la ricorrente. Non va trascurato, infine, che l'età della ricorrente è incompatibile col reperimento di un impiego e, dunque, con un significativo miglioramento del suo quadro reddituale.
Sulla base di tutti i dati raccolti e fin qui compendiati, si reputa congruo porre a carico del marito un assegno di mantenimento di euro 650,00 mensili (l'importo di euro 1.300,00, richiesto dalla moglie, si appalesa come davvero eccessivo rispetto alla capacità economica del resistente).
§ 7. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00. Si precisa che la condanna avverrà
a favore dell'Erario, poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato
(cfr. delibera COA del 21 giugno 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. addebita la separazione al marito;
3. rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
4. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (e detratte le somme già corrisposte per il medesimo titolo), il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 650,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
5. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per contributo unificato ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con pagamento da eseguirsi da parte del convenuto direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n. 115/2002;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non si tiene conto del modello unico relativo ai redditi del 2022, poiché il file prodotto risulta danneggiato e non è visibile. 2 Reddito così calcolato: reddito complessivo – imposta netta – addizionali. 4