Decreto cautelare 30 agosto 2023
Ordinanza cautelare 23 settembre 2023
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 14/07/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01231/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Santelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NA NC GL in Catanzaro, via Argento 14;
contro
Questura di Cosenza e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il divieto a carico del ricorrente di far ritorno nel Comune di -OMISSIS- per un periodo di anni tre dalla data della notifica nonché di ogni altro atto connesso e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il divieto a carico del medesimo di far ritorno nel Comune di -OMISSIS- per un periodo di anni tre dalla data della notifica, adottato sulla base degli elementi di fatto contenuti nella proposta inoltrata in data -OMISSIS- dalla Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- Nucleo Operativo e Radiomobile alla Questura di -OMISSIS- che vedeva lo stesso ricorrente qualificato come soggetto che avrebbe potuto “…contribuire in modo determinante alla crescita dei fenomeni delinquenziali ed a stimolare attività delinquenziali ed a stimolare attività delittuose”.
2. Nel costituirsi le amministrazioni resistenti hanno chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
3. Con il primo motivo del ricorso rubricato “ A) Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 1 lett. c) e dell’art. 2 del d. lgvo 159\2011. - Eccesso di potere per difetto e falsità del presupposto. - Motivazione lacunosa, contraddittoria e perplessa - Abnormità dell’iter logico. - Contraddittorietà del provvedimento tardivamente adottato rispetto alle motivazioni con le quali invece si prospetta la necessità un intervento d’urgenza ivi contenute ”, il ricorrente ha denunciato la mancanza di una pericolosità attuale ed effettiva della condotta del ricorrente avendo l’amministrazione adottato il provvedimento impugnato a distanza di quasi tre mesi (nella specie il -OMISSIS-) sia dalla data (-OMISSIS-) di esecuzione della perquisizione personale e veicolare del ricorrente (unitamente al sequestro probatorio eseguito sempre dalla Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- Nucleo Operativo e Radiomobile) e sia dalla data (-OMISSIS-) della nota di deferimento dei due soggetti all’Autorità Giudiziaria nonché per avere il Questore di Cosenza comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 – atto non necessario stante la particolare celerità del provvedimento.
3.1. Il motivo è infondato.
Il collegio osserva che la funzione cautelare e l’urgenza in re ipsa del provvedimento di pubblica sicurezza come quello di cui si discute, diretto a rimuovere una situazione di potenziale grave pericolo per la pubblica sicurezza, non esclude che lo stesso debba essere adottato sulla base dell’acquisizione di elementi sufficientemente indizianti.
Il foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 costituisce una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli in modo da presupporre un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell’Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti da parte di un soggetto rientrante in una delle categorie previste dall’art. 1 (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III, 12 febbraio 2014, n. 432 seppure in riferimento alla fattispecie di cui alla legge 1956 n. 1423).
La prognosi di pericolosità, che giustifica l'irrogazione della misura di prevenzione de qua , integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo in relazione ai profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza e dell’irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2931; Consiglio di Stato, sez. VI 20 febbraio 2007 n. 909; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 08 maggio 2008 n. 4176).
3.2. Ne consegue che l’aspetto cronologico dell’acquisizione degli elementi necessari per una valutazione prudente dei fatti è irrilevante rispetto al giudizio stesso, che deve rispettare i richiamati parametri e, quindi, deve garantire l’acquisizione di elementi idonei a integrare condotte sussumibili nell’alveo descritto dall’art. 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3.3. Parimenti il ricorso allo strumento della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pur in presenza di un atto urgente, si risolve in una garanzia maggiore per il destinatario e, quindi, opera sul versante delle garanzie partecipative ma non vale a modificare la valutazione sostanziale dei fatti riservata dalla legge all’amministrazione.
4. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato “ B) Eccesso di potere per difetto e falsità del presupposto. - Sviamento dalla causa tipica; - Attività istruttoria incompleta e\o lacunosa; - Motivazione confusa e perplessa sotto altri profili. - Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 16 della Costituzione. ”, il ricorrente ha denunciato che il giudizio di pericolosità sarebbe fondato esclusivamente sulla proposta della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-del -OMISSIS- contenente una descrizione dei fatti non veritiera in quanto per, come descritta la vicenda, il ricorrente avrebbe dovuto essere arrestato trattandosi di arresto in quasi fragranza e perché la presenza all’interno dell’autovettura “ di una sbarra di ferro… lunga cm 70… ” e di una “…tronchese…lunga 38 cm ” non sarebbe stato indizio grave e sufficiente a far ritenere il conducente dell’autovettura come persona pericolosa, dovendosi considerarsi che il ricorrente è persona economicamente autosufficiente e con titolo di studio di geometra; che tali circostanze non avrebbero dimostrato dunque la sussistenza del requisito della dedizione di cui all’art. 1, lett. c) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
4.1. Nell’impugnato provvedimento l’insussistenza del requisito della condotta incensurabile è stato individuato in quanto il ricorrente, in data -OMISSIS-, è stato deferito innanzi all’Autorità Giudiziaria in concorso con altro soggetto per la fattispecie di tentato furto avvenuta in data -OMISSIS- in danno di un’attività commerciale sita nel Comune di -OMISSIS- e dall'essere stato il ricorrente stesso deferito, altresì, anche per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un palanchino e di una tronchese.
4. 2. Per quanto di interesse gli elementi di cui all’impugnato provvedimento risultano non illogicamente valorizzati dall’amministrazione che, al di là della qualificazione di una condotta come integrante o meno un reato, ha ravvisato la concreta e attuale pericolosità del ricorrente in ragione di condotte che per le modalità esecutive – sia in concorso e sia per l’utilizzo di strumenti atti a offendere - valgono ad integrare la dedizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, lasciando presumere che il ricorrente si dedichi con assiduità al compimento di attività illecita non essendo detti comportamenti espressione di un carattere occasionale o sporadico (cfr. TAR Lazio Roma, sez. I ter, 4 giugno 2024 n. 11403, che richiama Cassazione Penale, sez. VI, 22 giugno 2021, n. 32903) e non avendo, infatti, il ricorrente stesso fornito prova di un decorso causale alternativo – al di là di dati non pertinenti e/o non rilevanti come il titolo di studio e l’attività lavorativa svolta i quali, per come riportati, non smentiscono l’assunto circa l’insussistenza di interessi specifici che giustifichino l’ingresso o la permanenza del ricorrente nel territorio comunale di -OMISSIS-, ove non risiede.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che quantifica in € 2.000,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.