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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 1109/2023 riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio conseguente alla ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, n. 24905/2023, con la quale è stata pronunciata la cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello di GE, pubblicata in data 23.04.2019 n. 582 promosso da:
in qualità di erede di rappresentata e Parte_1 ER
difesa dagli Avv.ti Giulio Giuseppe Bertagna e Paola Bertagna, per mandato in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Menchini, per Controparte_1
mandato in atti;
CONVENUTA rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_2
Christian Faggella Pellegrino, per mandato in atti;
CONVENUTA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Scampelli e Giovanni Controparte_3
Siciliani, per mandato in atti;
CONVENUTA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bonaventura Minutolo ed Eugenio CP_4
Gasparino, per mandato in atti;
CONVENUTA
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Zambella, per Controparte_5
mandato in atti;
CONVENUTO
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariasilvia Mandarino, per Controparte_6
mandato in atti
CONVENUTA
e nei confronti di
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
;
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti
Per l'attrice in riassunzione Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, previa ogni declaratoria meglio vista e ritenuta, richiamate integralmente – per quanto di ragione – tutte le domande, istanze anche in via istruttoria ed eccezioni formulate negli atti depositati nel procedimento di secondo grado
(e, in particolare, nella comparsa di costituzione in appello nell'interesse del Dott.
– doc. 25 –, nel successivo atto di appello incidentale nell'interesse del Dott. Pt_1
– doc. 25 bis -, nella comparsa conclusionale – doc. 26 bis – e nelle note di Pt_1
replica – doc. 26 ter -), in ossequio a quanto disposto dall'Ordinanza della Corte di
Cassazione, Sezione I Civile, n. 24905/2023 (numero sezionale 3614/2023) emessa in data 7 luglio 2023 e pubblicata in data 21 agosto 2023 all'esito del procedimento n.
22581/2019 R.G., che ha cassato parzialmente l'impugnata sentenza n. 582/2019 pronunciata dalla Corte d'Appello di GE, Sezione III Civile, a definizione del giudizio n. 347/2013 R.G. in data 18 aprile 2019 e depositata in cancelleria in data 23 aprile 2019:
(a) accertare e dichiarare il concorso di responsabilità di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e di
[...] NT
(già , in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_12 pro tempore, in relazione alla negoziazione dell'assegno n. 8002495188-12 di € CP_13
120.000,00 (doc. 6 depositato unitamente al presente atto) e, per l'effetto, condannare in solido i predetti istituti a risarcire all'istante l'importo di € 120.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo nonché a rimborsare le spese legali pagate dall'esponente in esecuzione della Sentenza;
2 (b) accertare e dichiarare in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, responsabile degli ulteriori danni subiti dalla esponente
nella sua qualità di coerede del notaio e di Parte_1 ER
erede della di lui defunta moglie per effetto della mancata Persona_2
informazione in ordine ai comportamenti del in tal modo inducendo il notaio a CP_7
confidare sulla correttezza ed affidabilità di costui e, di conseguenza, condannare altresì lo stesso in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, a risarcire a la complessiva somma di € 555.000,00, o la Parte_1
diversa somma emergenda in corso di giudizio, maggiorata di rivalutazione ed interessi dal giorno del dovuto al saldo;
(c) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_4 restituire all'esponente in tutto o, in subordine, nella quota che sarà ritenuta di giustizia, la somma ingiustamente pagata da costei e/o dalla sua defunta madre e dante causa
a titolo di spese legali liquidate per il secondo grado di giudizio, Persona_2
e ciò per i motivi ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza della Corte di
Cassazione sub doc. C-D, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
(d) condannare a restituire all'esponente, in tutto o, in subordine, Controparte_5
nella quota che sarà ritenuta di giustizia, la somma ingiustamente pagata da costei e/o dalla sua defunta madre e dante causa a titolo di spese legali Persona_2
liquidate per il secondo grado di giudizio, e ciò per i motivi ed in ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza della Corte di Cassazione sub doc. C-D, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
(e) dichiarare inammissibili, tardive, non utilizzabili le produzioni di e, Controparte_3
in ogni caso, rigettare tutte le domande da essa proposte perché tardive, inammissibili, improponibili ed infondate, oltre che non provate;
(f) con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compresi il procedimento di legittimità concluso con l'Ordinanza e il presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA di legge ed esborsi. per la convenuta : CP_2
- in via principale:
a) respingere tutte le domande formulate nei confronti del in quanto CP_2
infondate in fatto e in diritto;
3 b) in accoglimento totale o parziale dei motivi di gravame proposti dal
[...]
condannare il Dott. al pagamento Controparte_2 ER dell'importo di Euro 73.470,00, versato dalla Banca in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado, ovvero del maggiore o minor importo che sarà accertato come dovuto all'esito del giudizio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno (da quantificarsi nella differenza tra gli interessi legali e quelli applicabili agli scoperti di conto corrente), il tutto dalla data di pagamento sino al saldo;
c) condannare del Dott. al pagamento in favore di ER [...] dell'importo di euro 2.912,02 corrispondente al 50% della Controparte_2
condanna alle spese legali liquidate in favore della IG.ra ; Controparte_10
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande svolte dagli attori:
i) accertare e dichiarare, nella misura che sarà determinata, il concorso di colpa del IG. ai sensi dell'art. 1227 c.c.; Pt_1
ii) accertare l'esclusiva responsabilità della , del IG. Controparte_12
e del IG. e, conseguentemente, Controparte_9 Controparte_7
iii) condannare quest'ultimi, anche in solido, a manlevare e tenere indenne il CP_2
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole eventualmente subita.
[...]
In via istruttoria: ammettersi, occorrendo, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., l'istanza di verificazione di tutte le sottoscrizioni disconosciute dal IG. e dalla ER
IG.ra ; Controparte_10
In ogni caso:
a. devono intendersi riproposte espressamente e senza rinuncia alcuna tutte le eventuali ulteriori eccezioni, istanze, deduzioni, produzioni e domande proposte nel corso dell'intero processo;
b. con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, del presente giudizio e dei gradi precedenti, oltre accessori di Legge.
Per la convenuta Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di GE, contrariis reiectis, in via principale: accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità di NT
(già ) nel pagamento dell'assegno n. 8002495188-12
[...] Controparte_12
Notaio in data 6.4.2004 di euro 120.000,00, respingere le domande Parte_2 Pt_1
formulate nei suoi confronti dalla IG.ra ora quale coerede di Parte_1 [...]
e quale erede di in ogni caso respingere le ER Persona_2
4 domande tutte formulate da nei confronti di Parte_3 [...]
anche in via di regresso e manleva, se in questa sede riproposte. NT
In via subordinata: per il caso in cui dovesse essere riconosciuta una qualche responsabilità di nel pagamento dell'assegno n.8002495188- NT
12 emesso dal Notaio in data 6.4.2004 di euro 120.000,00, accertare e Pt_1
dichiarare la responsabilità prevalente di ed il concorso Parte_3
colposo del Notaio e nella causazione ER Persona_2 del danno ex art. 1227 cc e per l'effetto condannare a Controparte_14
tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal NT presente giudizio ed in ogni caso ridurre ai sensi dell'art. 1227 c.c. il danno risarcibile in favore di nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore al Parte_1
20%. Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio anche di cassazione.
Per la convenuta CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di GE, in sede di riesame, ribadire la condanna della signora , nella qualità di coerede di ed Parte_1 ER
erede della signora alla rifusione delle spese del giudizio di Persona_2 appello a favore di con riferimento all'appello incidentale proposto nei CP_4
confronti di condannando la stessa al pagamento a favore di CP_4 CP_4 delle spese del giudizio di Cassazione, nonché dell'ulteriore fase di merito.
Per il convenuto Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di GE, in sede di riesame, ribadire la condanna dei signori e , nella qualità di eredi di Parte_1 Persona_2 [...]
alla rifusione delle spese del giudizio d'appello a favore del IG. ER
. Con riferimento all'appello incidentale tardivo da loro proposto nei Controparte_5
confronti di , condannando la IG.ra al pagamento a Controparte_5 Parte_1
favore del IG. delle spese e competenze del presente giudizio, di lite Controparte_5 oltre agli accessori come per legge”.
Per la convenuta Controparte_3
voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di GE, disattesa ogni contraria domanda, deduzione, istanza ed eccezione avversaria, richiamate ed accolte tutte le domande, deduzioni, istanze ed eccezioni formulate e svolte da nei propri ER
atti difensivi depositati nei procedimenti nanti il Tribunale della spezia e nanti la Corte di Appello di GE (documenti di parte riassumente nn. 25, 25 bis, 26 bis e 26 ter) fatte
5 proprie da , ed in applicazione dell'Ordinanza della Corte di cassazione, Controparte_3
Sezione I Civile, n. 24905/2023 del 07/07/2023:
a) accertare e dichiarare il concorso di responsabilità di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di
[...] Controparte_1
(già , in persona del suo legale
[...] Controparte_12
rappresentante pro tempore, in relazione alla negoziazione dell'assegno n. CP_13
8002495188 di € 120.000,00 e, conseguentemente, condannare in solido i predetti istituti bancari a risarcire alla massa ereditaria in morte dismessa da ER
e quindi delle sue uniche eredi e , l'importo di € Controparte_3 Parte_1
120.000,000 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo nonché a rimborsare loro le spese legali pagate in esecuzione della sentenza cassata;
b) accertare e dichiarare in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, responsabile degli ulteriori danni subiti da
[...]
a causa della mancata informazione in ordine ai comportamenti di ER
in tal modo inducendo a confidare sulla Controparte_7 ER
correttezza ed affidabilità del e, conseguentemente, condannare CP_7 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire Controparte_2
alla massa ereditaria in morte dismessa da e quindi delle sue ER uniche eredi e , la complessiva somma di € 555.000,00, Controparte_3 Parte_1
o la diversa somma che dovesse risultare provata nel corso del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
c) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_4
restituire alla massa ereditaria in morte dismessa da e quindi ER
delle sue uniche eredi e , in tutto o nella quota che sarà Controparte_3 Parte_1
ritenuta di giustizia, la somma ingiustamente alla stessa versata a titolo di spese legali pagate in esecuzione della sentenza cassata, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
d) condannare a restituire alla massa ereditaria in morte dismessa Controparte_5
da e quindi delle sue uniche eredi e ER Controparte_3 Parte_1
, in tutto o nella quota che sarà ritenuta di giustizia, la somma ingiustamente allo
[...]
stesso versata a titolo di spese legali pagate in esecuzione della sentenza cassata, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
6 e) vinte le spese di tutti i precedenti gradi di giudizio oltre accessori di legge da liquidarsi a favore della massa ereditaria in morte dismessa da ER
e quindi delle sue uniche eredi e . Controparte_3 Parte_1
f) vinte le spese del presente grado di giudizio oltre accessori di legge da liquidarsi a favore di . Controparte_3
Per la convenuta Controparte_6
Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, dato atto dell'assenza nel presente giudizio di riassunzione di qualsivoglia domanda nei confronti di , decidere Controparte_6 secondo giustizia e, in ogni caso, mandare esente l'esponente Società da ogni eventuale domanda ex adverso formulata nei suoi confronti.
RAGIONI DI FATTO
1. Con atto di citazione il Notaio e la moglie ER Per_2
avevano convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di La Spezia,
[...] CP_7
, , Ras spa,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_2 Controparte_5
e al fine di fare accertare che: i) aveva sottratto agli attori la CP_6 CP_7
somma di euro 725.000,00 senza adempiere alle obbligazioni del contratto di consulenza stipulato con il notaio, con conseguente condanna alla restituzione;
ii) e CP_9 CP_2
erano corresponsabili con della sottrazione dell'importo portato da un
[...] CP_7
assegno di euro 120.000,00 – si trattava di un assegno emesso in data 6 aprile 2004, consegnato da a completo in ogni sua parte, poi alterato nel nominativo Pt_1 CP_7 del prenditore da “RAS” a - conseguentemente, dovevano Controparte_9
essere condannati in solido alla restituzione di detto importo, nonché al risarcimento degli ulteriori danni morali subiti;
in particolare, sarebbe stata responsabile anche CP_2
per ulteriori danni subiti dal Notaio a causa della inosservanza di obblighi informativi;
iii)
Ras e erano corresponsabili con della sottrazione di due assegni da CP_5 CP_7
euro 50.000,00, quindi dovevano essere condannati in solido con alla CP_7
restituzione di quelle somme e al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli attori per effetto della mancata informazione in ordine ai comportamenti del nonché al CP_7
risarcimento degli ulteriori danni morali subiti;
iv) era corresponsabile della CP_6
sottrazione degli assegni circolari per complessivi euro 505.000,00 e quindi CP_13
doveva essere condannata in solido alla restituzione di detto importo, nonché al risarcimento degli ulteriori danni morali subiti;
v) l'atto con cui aveva Controparte_8
acquistato un immobile era affetto da simulazione relativa per interposizione fittizia
7 ovvero da interposizione reale di persona;
quindi l'attore chiedeva l'accertamento del fatto che il fosse effettivo acquirente e proprietario. CP_7
Si costituivano tutti i convenuti e otteneva l'autorizzazione a chiamare in CP_2
causa sia banca AR (in qualità di trattaria dell'assegno di euro 120.000,00 del 6 aprile
2004) sia (in qualità di dipendente di che curò l'incasso Controparte_10 CP_2
del titolo). Gli attori estendevano quindi le loro domande ai terzi chiamati in causa. Il giudice istruttore designato riteneva che la causa rientrasse nel rito societario e disponeva il mutamento del rito, cancellando la causa dal ruolo. Dopo la riassunzione del giudizio venivano espletate prove testimoniali e per interrogatorio formale.
Con sentenza del 2012 il Tribunale di La Spezia cosi statuiva: i) dichiarava il difetto di legittimazione attiva di ii) dichiarava inammissibile perché tardiva ex art. 10 Per_2
d.lgs. 5/2003 la domanda nei confronti di e con riguardo agli CP_2 CP_13
ulteriori danni subiti dagli attori per effetto della mancata informazione in ordine alla condotta di iii) rigettava le domande di e nei confronti di CP_7 Pt_1 CP_2
; iv) accertava e dichiarava che aveva sottratto a la somma CP_10 CP_7 Pt_1
complessiva di euro 725.000,00; v) accertava il concorso di colpa di nella Pt_1
causazione del danno, in misura del 20%; vi) accoglieva la domanda di nei Pt_1
confronti di , e con riguardo CP_7 CP_9 CP_8 CP_2 CP_13 all'alterazione dell'assegno di euro 120.000,00 condannandoli in solido alla restituzione della somma predetta, con decurtazione del 20% a titolo di concorso di colpa;
vii) accoglieva la domanda di nei confronti del solo con riguardo alla Pt_1 CP_7
restituzione della somma di euro 30.694,56 quale corrispettivo del contratto di consulenza finanziaria;
viii) rigettava la domanda riconvenzionale di nei confronti di CP_5
ix) rigettava la domanda di simulazione relativa per interposizione fittizia;
x) Pt_1
rigettava la domanda di manleva spiegata da nei confronti di e CP_2 CP_10
; xi) accoglieva la domanda di nei confronti di CP_13 Pt_1 CP_7 CP_5
(già Ras) condannando il al risarcimento del danno nella misura di euro CP_4 CP_7
100.000,00 e con lui in solido e , limitatamente ad euro 50.000,00; xii) CP_5 CP_4
accoglieva la domanda nei confronti di , condannandola in solido con CP_6
al risarcimento del danno nella misura di euro 505.000,00, con decurtazione del CP_7
20%; xiii) accoglieva la domanda di risarcimento del danno morale ex artt. 2059 cc e 185 cp nei confronti di , , , e CP_7 CP_8 CP_9 CP_5 CP_2 CP_13 CP_4
, condannandoli tutti in solido nella misura di euro 10.000,00; xiv) CP_6
8 condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese in favore di nonché Pt_1
a rifondere le spese alla . CP_2 CP_10
2. Nei confronti di tale decisione aveva proposto appello; e CP_6 CP_5
si erano costituite e quest'ultima aveva chiesto il rigetto dell'eventuale appello CP_4
incidentale proposto da parte degli attori.
aveva proposto appello incidentale, chiedendo il rigetto della domanda CP_2
formulata dagli attori nei propri confronti con riguardo all'assegno di euro 120.000,00; in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa di ex art. 1227 cc e l'accertamento Pt_1 dell'esclusiva responsabilità di , e tutti in solido tra loro, CP_13 CP_9 CP_7
proponendo nei loro confronti domanda di manleva da qualsiasi conseguenza pregiudizievole subita.
AR aveva proposto appello incidentale tardivo chiedendo l'accertamento dell'inesistenza di una propria responsabilità per l'assegno di euro 120.000,00; in subordine, chiedeva la dichiarazione di responsabilità di , e CP_7 CP_9 CP_8
tutti in solido tra loro;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva CP_2
l'accertamento del concorso di colpa degli attori.
Il notaio aveva proposto appello incidentale tardivo ex art. 334 co 2 cpc nei Pt_1
confronti di: i) e per il risarcimento dei danni da mancata informazione CP_4 CP_5
del comportamento anomalo del chiedendo la loro condanna al pagamento di CP_7
euro 120.000,00 in solido con , e;
ii) CP_7 CP_9 CP_8 CP_2 CP_13
nella parte in cui il Tribunale riconosceva il concorso di colpa del notaio e, per CP_7
l'effetto, chiedeva la condanna del a pagare l'intero importo;
iii) , CP_7 CP_2
per il risarcimento dei danni da mancata informazione del comportamento anomalo del chiedendo la condanna della al pagamento di euro 555.000,00 e, CP_7 Pt_3
limitatamente ad euro 505.000,00 chiedeva la condanna in solido con . CP_6
Il giudizio di appello era stato interrotto per morte dell'attore (in data Pt_1
27.04.2017) e veniva riassunto da nei confronti della moglie del notaio CP_6
e di una delle due figlie, Rimanevano contumaci Pt_1 Parte_1 CP_7
, , e
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_8 Controparte_3
Con sentenza del 23 aprile 2019 la Corte di Appello di GE: i) rigettava l'appello di
, ritenendo corretta la misura del concorso di colpa attribuito al ii) CP_6 Pt_1 dichiarava inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dagli eredi nei Pt_1
confronti di , in quanto riteneva che la domanda di risarcimento dei danni CP_2
9 ulteriori da mancato rispetto degli obblighi informativi era stata introdotta per la prima volta nelle conclusioni formulate nell'istanza di riassunzione del giudizio secondo il rito societario;
iii) accoglieva l'appello incidentale di con riguardo all'assegno CP_2
di euro 120.000,00 tratto su , avente come beneficiario Ras ed alterato nel CP_13
nominativo del prenditore;
iv) accoglieva l'appello incidentale di sempre con CP_13 riguardo all'assegno di euro 120.000,00; v) condannava al pagamento delle spese di CP_6
lite in favore degli eredi vi) condannava gli appellanti incidentali eredi di Pt_1
alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore dei , Pt_1 CP_4 CP_5
, . CP_13 CP_2
3. Avverso tale decisione le eredi avevano proposto ricorso per cassazione Pt_1
mediante cinque motivi, aveva resistito con controricorso, con CP_4 CP_2
controricorso e ricorso incidentale mentre (già ) aveva resistito Controparte_1 CP_13
proponendo un ricorso incidentale condizionato. Non avevano svolto nessuna difesa gli intimati , , CP_6 Controparte_7 Controparte_9 CP_8 CP_8 CP_10
, Nelle more del giudizio per cassazione (in data 28.08.2021)
[...] Controparte_3
decedeva anche l'attrice Parte_4
La Corte di cassazione, con ordinanza pubblicata in data 21 agosto 2023, accoglieva il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso principale, rigettava il quarto motivo;
rigettava il primo motivo di ricorso incidentale di e dichiarava Controparte_1
assorbito il secondo motivo proposto dalla stessa banca;
infine, rigettava il ricorso incidentale proposto da . Conseguentemente, la Suprema Corte cassava la CP_2
sentenza di secondo grado e rinviava alla Corte di Appello.
4. in qualità di coerede di ed erede di Parte_1 ER [...]
dopo aver riassunto la causa davanti al giudice del rinvio, concludeva Parte_4 chiedendo: i) l'accertamento del concorso di responsabilità di e di CP_2 [...]
in relazione alla negoziazione dell'assegno di euro 120.000,00 e la CP_1 CP_13
condanna in solido dei due istituti bancari al risarcimento di tale importo, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese legali pagate dall'attrice in esecuzione della sentenza di appello;
ii) l'accertamento della responsabilità di CP_2
circa gli ulteriori danni subiti dall'attrice per effetto della mancata informazione in
[...]
ordine ai comportamenti del e la condanna della banca al risarcimento di euro CP_7
555.000,00, oltre rivalutazione e interessi;
iii) la condanna di e di alla CP_4 CP_5
restituzione della somma ingiustamente pagata dall'attrice a titolo di spese legali liquidate
10 per il secondo grado di giudizio;
iv) la vittoria delle spese di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello di legittimità e del presente procedimento.
Si costituivano nel giudizio di rinvio , , , CP_4 CP_2 Controparte_1 CP_3
, mentre rimanevano contumaci
[...] Controparte_5 CP_6 [...]
, , . CP_9 Controparte_7 Controparte_10 CP_15
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 19.12.2024 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe e concedeva termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Questa Corte si pronuncia in osservanza dell'ordinanza emessa dalla Corte di legittimità, la quale, avendo accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso principale proposti dalle eredi ha cassato la sentenza della Corte di Pt_1
appello in parte qua ed ha ritenuto necessario l'espletamento del giudizio di rinvio.
Ciò posto è necessario esaminare la prima domanda formulata dall'attrice in riassunzione, alla luce dell'accoglimento da parte della Suprema Corte dei primi due motivi di ricorso per cassazione.
Orbene, in considerazione della pronuncia della Corte di legittimità, il giudice del rinvio è chiamato a valutare la domanda dell'attrice in riassunzione tenendo conto sia della pronuncia delle Sezioni Unite n. 12477/2018 (posta a fondamento dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso per cassazione) - per la quale la responsabilità della banca negoziatrice ai sensi dell'art. 43 Legge assegni è di natura contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio di cui all'art. 1218 cc - sia tenendo conto della pronuncia della Corte di legittimità (143/2023, anch'essa citata dall'ordinanza della
Corte) - ad avviso della quale competeva alla banca dare prova, attraverso la produzione del titolo in questione, di aver adempiuto diligentemente all'obbligazione che le faceva carico, con specifico riguardo al fatto che il titolo recasse alterazioni non rilevabili ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio -.
Ciò posto in primo luogo, questa Corte rileva che le banche convenute non hanno adempiuto all'onere probatorio gravante sulle stesse e consistente nella produzione dell'assegno di euro 120.000,00 in originale – titolo di cui era banca trattaria e CP_13
era banca negoziatrice -; in secondo luogo, anche effettuando un esame CP_2
visivo diretto del documento n. 6 (produzioni di parte attrice in riassunzione) contenente la copia di tale assegno bancario rileva la presenza dei seguenti elementi: tracce di
11 alterazione, “sbavature”, modificazioni delle lettere sottostanti, infine diversità di calligrafia dei soggetti compilatori.
Circa la posizione di , si rileva dunque che la stessa ha omesso di svolgere CP_2
verifiche sul titolo e non ha adempiuto alla propria obbligazione con la dovuta diligenza permettendo così l'incasso dell'assegno da parte di Controparte_9
Conseguentemente, la domanda dell'attrice in riassunzione circa la negoziazione dell'assegno deve essere accolta e l'istituto bancario convenuto deve essere condannato a risarcire l'importo di euro 120.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito alla data della presente sentenza e interessi legali – sulla somma di anno in anno rivalutata- dalla data della proposizione della domanda sino al saldo.
Circa la posizione della banca (già ), si ritiene che la stessa è Controparte_1 CP_13
obbligata in solido al risarcimento;
ciò in quanto, secondo costante giurisprudenza di legittimità: <il r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, all'art. 43, co. 2 dispone che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”. Orbene, l'espressione “colui che paga”, adoperata dalla norma in esame va intesa in senso ampio. Esso si riferisce sia alla banca trattaria sia alla banca negoziatrice >> (si vedano anche Cass. 1377/2016,
12806/2016, 9902/2000). Dunque, merita conferma quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale: <questo principio deve ritenersi operante anche per la banca trattaria, perché, quando il titolo le viene rimesso in sede di stanza di compensazione, ha la possibilità di rilevarne l'alterazione>> (si veda Cass. 6624/2010).
1.2 Appare poi necessario esaminare le difese di entrambe le banche che - per l'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito dal notaio con riferimento alla negoziazione dell'assegno bancario di 120.000,00 euro - hanno riproposto in via subordinata la questione del concorso di colpa del danneggiato ovvero della concorrente responsabilità del notaio ai sensi dell'art. 1227 c.c., in misura tale da diminuire quella delle banche convenute.
Sul punto, questa Corte ritiene di affermare la sussistenza di una condotta colposa tenuta dal notaio che avrebbe potuto contenere le conseguenze dell'illecito ponendo in essere i necessari controlli sulle attività a lui stesso riferibili. Peraltro, tale concorso colposo non è in grado di escludere totalmente la responsabilità delle banche la quale, come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure, deve essere ridotta nella misura del
20%.
12 1.3 Risulta necessario esaminare la domanda di integrale manleva proposta reciprocamente da parte delle due banche convenute in giudizio. Tale domanda deve essere respinta tenuto conto dell'assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di parità di cui all'art.1298 c.c.; pertanto, nei rapporti interni, entrambe le banche convenute devono ritenersi responsabili del risarcimento del danno in misura paritaria.
2. Ciò posto, è necessario passare ad esaminare la seconda domanda proposta dall'attrice in riassunzione nei confronti di e alla luce dell'accoglimento del CP_2
terzo motivo di ricorso per cassazione da parte della Suprema Corte. Si ricorda che con esso era stata contestata la legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da Tale motivo di gravame riguardava il capo della Pt_1
sentenza di primo grado, che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda tesa a far dichiarare la responsabilità di per i danni subiti dal CP_2
in conseguenza della mancata informativa circa l'avvenuto allontanamento del Pt_1 dall'istituto di credito. CP_7
Orbene, parte attrice in riassunzione chiede la condanna di al risarcimento CP_2
di euro 550.000,00 oltre rivalutazione e interessi per effetto della mancata informazione al notaio in ordine ai comportamenti di e per averlo indotto a confidare sulla sua CP_7
correttezza ed affidabilità. Sul punto, questa Corte ritiene che la domanda meriti un parziale accoglimento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, occorre muovere dalla considerazione che l'art. 31, co. 3 del d.lgs. 58 del
1998 pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
In secondo luogo, merita conferma l'orientamento della Corte di legittimità per cui:<< non sembra dubbio….che in un caso come quello di cui si tratta possano trovare applicazione i principi dell'apparenza del diritto…e che, quindi, un intermediario finanziario possa essere chiamato a rispondere di un illecito compiuto in danno di terzi da chi appaia essere un suo promotore, ed in tale veste abbia commesso l'illecito, ogni qual volta l'affidamento del terzo risulti incolpevole ed alla falsa rappresentazione della realtà abbia invece concorso un comportamento colpevole (ancorché magari solo omissivo) dell'intermediario medesimo>> (si veda Cass. civ. Sez. I, n. 8229/2006).
Ciò posto, questa Corte rileva che, sulla base dell'art. 31 TUF e del principio dell'apparenza del diritto, il Notaio aveva legittimamente riposto un ragionevole affidamento sul fatto che effettuasse operazioni finanziarie per il tramite di CP_7
13 , considerato che in esito al giudizio non è emerso che la abbia CP_2 Pt_3
comunicato al cliente la cessazione del suo rapporto con il promotore Pt_1 CP_7
Peraltro, si ravvisa la sussistenza di una interruzione del nesso causale - avvenuta con la stipula del contratto di consulenza finanziaria sottoscritto tra e in data Pt_1 CP_7
15 marzo 2004 - che non consente di ritenere responsabile anche per tutti gli CP_2
investimenti successivi a tale data e non andati a buon fine. Dunque - considerando che dopo il 15.03.2004 il notaio non poteva certamente ritenere di trattare con un Pt_1
consulente finanziario di bensì con un libero professionista - si evidenzia CP_2
che il periodo in cui sussiste il nesso di causalità e la responsabilità per danni ulteriori da mancata informativa della banca convenuta deve essere ravvisato tra l'11.04.2003 (data di apertura del conto corrente da parte del notaio presso ) e il 15.03.2004 CP_2
(data di stipula del contratto di consulenza finanziaria). Conseguentemente, CP_2
deve essere ritenuta responsabile del risarcimento dei danni da mancata informativa per un ammontare di euro 50.000,00 ovvero pari al solo investimento avvenuto precedentemente al 15 marzo 2004. In particolare, si tratta del primo investimento effettuato dal avvenuto con un assegno bancario di euro 50.000,00, Pt_1 CP_13
emesso in data 22.09.2003 dal Notaio in favore di Ras, per il quale ha sottratto CP_7
le somme anziché investirle in polizze Ras.
2.1 Rispetto a tale domanda, ripropone la questione del concorso di colpa CP_2
del notaio che sarebbe tale da respingere o ridurre fortemente la domanda di Pt_1
risarcimento del danno ulteriore. Ciò in quanto, ad avviso della banca convenuta, egli avrebbe riposto una libera e autonoma fiducia incondizionata nell'operato di in CP_7
assenza di qualsivoglia condotta idonea ad influire su tale convincimento riconducibile alla banca.
Sul punto la Corte ritiene effettivamente sussistente la presenza di un concorso di colpa da parte dell'originario attore sulla base delle stesse argomentazioni espresse sul punto dal giudice di prime cure, declinabile nella misura del 20%, in quanto condivisibili.
3. Occorre esaminare la terza e quarta domanda proposta da parte attrice in riassunzione nei confronti di e Tali domande sono proposte CP_4 Controparte_5
alla luce dell'accoglimento del quinto motivo di ricorso per cassazione con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza della Corte di appello, e ciò per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). In particolare, il giudice di seconde cure nel dispositivo aveva accolto un appello incidentale da parte di e che in realtà la Corte di cassazione ha accertato non essere stato CP_4 CP_5
14 proposto. Pertanto, parte attrice in riassunzione chiede il rimborso delle spese legali che ha pagato alle suddette controparti e che sono state liquidate dalla Corte di appello in euro
7.000,00 per ciascuno oltre accessori.
Sul punto si rileva che la domanda di ripetizione delle spese legali può essere accolta sia nei confronti di per le quali l'attrice allega di avere effettuato il Controparte_5
pagamento per euro 10.213,84 (doc. 41 produzioni attoree), sia nei confronti di , CP_4
considerata la mancata contestazione della società circa la ricezione del pagamento di tali spese (per euro 7.000,00 oltre oneri di legge e spese generali) da parte di Parte_1
4. Infine, è necessario esaminare la domanda di parte attrice di ripetizione delle spese legali pagate in esecuzione della sentenza di secondo grado. Tale domanda deve essere accolta nei confronti di , stante l'avvenuta cassazione del capo della Controparte_1 sentenza contenente l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da e tenuto CP_13
conto delle allegazioni risultanti dal doc. 40 prodotto da con atto di Parte_1
riassunzione.
5. Occorre esaminare poi le difese poste in essere dalle altre parti costituitesi nel presente giudizio di rinvio, si tratta delle convenute e . Controparte_3 CP_6
Circa le difese di costituitasi per la prima volta in questa fase, si osserva Controparte_3
che esse si associano alle domande proposte dalla sorella ma si Parte_1
differenziano in quanto chiedono il pagamento degli importi richiesti in favore della
“massa ereditaria in morte dismessa da ” di cui e ER Pt_1
sarebbero le uniche eredi. Orbene, la Corte ritiene che le domande siano Controparte_3
inammissibili posto che la parte deduce questioni che non hanno mai fatto parte del giudizio.
Circa le difese di , con esse la società dà atto che: i) da un lato, nel presente CP_6
giudizio mancano domande nei suoi confronti;
ii) da un altro lato, è stata citata in giudizio da parte attrice in quanto litisconsorte necessario.
6. In punto di spese, si ricorda che “Il principio, previsto dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorché limitata ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite” (Sez. 3, Sentenza
n. 19305 del 03/10/2005).
15 In applicazione del principio di soccombenza, che deve ritenersi sostanzialmente integrale avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, le spese processuali di tutti i gradi di giudizio della parte vittoriosa nei rapporti con Parte_1 CP_2
e devono essere poste a carico di queste ultime, in solido tra loro,
[...] Controparte_1
come liquidate nel dispositivo. Con riguardo alle reciproche domande di manleva proposte dalle banche convenute, considerato il respingimento di entrambe, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le stesse per tutti i gradi di giudizio.
Sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese riguardo al presente giudizio di rinvio sia tra e (costituitasi solo nel Parte_1 Controparte_3
presente giudizio) sia tra e . Parte_1 CP_6
Infine, in considerazione, da un lato, dell'accoglimento del quinto motivo di ricorso per cassazione proposto da concernente il rapporto processuale con e Parte_1 CP_4
e, dall'altro lato, della soccombenza di e rispetto alla CP_5 CP_4 Controparte_5
domanda restitutoria formulata dall'attrice in riassunzione nel presente giudizio di rinvio, sussistono i presupposti per disporre la condanna di e al pagamento CP_4 CP_5
delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio conseguente alla ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, n. 24905/2023, con la quale è stata pronunciata la cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello di GE, pubblicata in data 23.04.2019 n.
582 dispone quanto segue:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_2
e per l'effetto, condanna le banche in solido tra di loro al risarcimento Controparte_1 del danno subito, pari ad euro 120.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito alla data della presente sentenza e interessi legali, sulla somma di anno in anno rivalutata, dalla data della proposizione della domanda sino al saldo;
misura dalla quale va detratto l'importo corrispondente al 20% in conseguenza dell'accertato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cc;
- accoglie la domanda di ripetizione delle spese legali pagate da nei Parte_1 confronti di in esecuzione della sentenza di secondo grado e per Controparte_1
l'effetto, condanna al rimborso di euro 11.000,00; Parte_5
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di e per Parte_1 CP_2
l'effetto, condanna la al risarcimento del danno ulteriore subito, pari ad euro Pt_3
50.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito alla data della presente
16 sentenza e interessi legali, sulla somma di anno in anno rivalutata, dalla data della proposizione della domanda sino al saldo;
misura dalla quale va detrattato l'importo corrispondente al 20% in conseguenza dell'accertato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cc;
- accoglie la domanda di restituzione delle spese legali pagate in esecuzione della sentenza di secondo grado formulata da e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento di euro 10.231,84 oltre interessi;
Controparte_5
- accoglie la domanda di restituzione delle spese legali pagate in esecuzione della sentenza di secondo grado formulata da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento di euro 7.000,00 oltre interessi;
CP_4
- condanna e in solido tra loro al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 processuali dell'intero giudizio in favore di che liquida Parte_1 rispettivamente:
a) per il primo grado in complessivi € 29.000,00 oltre 15% per rimborso forfetario,
I.V.A. e c.p.a. come per legge;
b) per il giudizio di appello in complessivi € 26.000,00 oltre 15% per rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
c) per il giudizio di cassazione in complessivi € 14.000,00 oltre 15% per rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
d) per il giudizio di rinvio in complessivi € 15.000,00 oltre 15% per rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- compensa tra e le spese di lite per tutti i gradi di CP_2 Controparte_1 giudizio;
- compensa tra e le spese del giudizio di rinvio;
Parte_1 Controparte_3
- compensa tra e le spese del giudizio di rinvio;
Parte_1 CP_6
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_4 Controparte_5 processuali del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio in favore di Pt_1 che liquida rispettivamente:
[...]
a) per il giudizio di cassazione: in complessivi € 6.000,00 oltre 15% per rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
b) per il giudizio di rinvio: in complessivi € 7.000,00 oltre 15% per rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in GE, nella camera di consiglio del 07.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
17 dott. Marcello Arturo Castiglione dott.ssa Rossella Atzeni
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 1109/2023 riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio conseguente alla ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, n. 24905/2023, con la quale è stata pronunciata la cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello di GE, pubblicata in data 23.04.2019 n. 582 promosso da:
in qualità di erede di rappresentata e Parte_1 ER
difesa dagli Avv.ti Giulio Giuseppe Bertagna e Paola Bertagna, per mandato in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Menchini, per Controparte_1
mandato in atti;
CONVENUTA rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_2
Christian Faggella Pellegrino, per mandato in atti;
CONVENUTA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Scampelli e Giovanni Controparte_3
Siciliani, per mandato in atti;
CONVENUTA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bonaventura Minutolo ed Eugenio CP_4
Gasparino, per mandato in atti;
CONVENUTA
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Zambella, per Controparte_5
mandato in atti;
CONVENUTO
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariasilvia Mandarino, per Controparte_6
mandato in atti
CONVENUTA
e nei confronti di
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
;
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti
Per l'attrice in riassunzione Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, previa ogni declaratoria meglio vista e ritenuta, richiamate integralmente – per quanto di ragione – tutte le domande, istanze anche in via istruttoria ed eccezioni formulate negli atti depositati nel procedimento di secondo grado
(e, in particolare, nella comparsa di costituzione in appello nell'interesse del Dott.
– doc. 25 –, nel successivo atto di appello incidentale nell'interesse del Dott. Pt_1
– doc. 25 bis -, nella comparsa conclusionale – doc. 26 bis – e nelle note di Pt_1
replica – doc. 26 ter -), in ossequio a quanto disposto dall'Ordinanza della Corte di
Cassazione, Sezione I Civile, n. 24905/2023 (numero sezionale 3614/2023) emessa in data 7 luglio 2023 e pubblicata in data 21 agosto 2023 all'esito del procedimento n.
22581/2019 R.G., che ha cassato parzialmente l'impugnata sentenza n. 582/2019 pronunciata dalla Corte d'Appello di GE, Sezione III Civile, a definizione del giudizio n. 347/2013 R.G. in data 18 aprile 2019 e depositata in cancelleria in data 23 aprile 2019:
(a) accertare e dichiarare il concorso di responsabilità di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e di
[...] NT
(già , in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_12 pro tempore, in relazione alla negoziazione dell'assegno n. 8002495188-12 di € CP_13
120.000,00 (doc. 6 depositato unitamente al presente atto) e, per l'effetto, condannare in solido i predetti istituti a risarcire all'istante l'importo di € 120.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo nonché a rimborsare le spese legali pagate dall'esponente in esecuzione della Sentenza;
2 (b) accertare e dichiarare in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, responsabile degli ulteriori danni subiti dalla esponente
nella sua qualità di coerede del notaio e di Parte_1 ER
erede della di lui defunta moglie per effetto della mancata Persona_2
informazione in ordine ai comportamenti del in tal modo inducendo il notaio a CP_7
confidare sulla correttezza ed affidabilità di costui e, di conseguenza, condannare altresì lo stesso in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, a risarcire a la complessiva somma di € 555.000,00, o la Parte_1
diversa somma emergenda in corso di giudizio, maggiorata di rivalutazione ed interessi dal giorno del dovuto al saldo;
(c) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_4 restituire all'esponente in tutto o, in subordine, nella quota che sarà ritenuta di giustizia, la somma ingiustamente pagata da costei e/o dalla sua defunta madre e dante causa
a titolo di spese legali liquidate per il secondo grado di giudizio, Persona_2
e ciò per i motivi ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza della Corte di
Cassazione sub doc. C-D, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
(d) condannare a restituire all'esponente, in tutto o, in subordine, Controparte_5
nella quota che sarà ritenuta di giustizia, la somma ingiustamente pagata da costei e/o dalla sua defunta madre e dante causa a titolo di spese legali Persona_2
liquidate per il secondo grado di giudizio, e ciò per i motivi ed in ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza della Corte di Cassazione sub doc. C-D, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo;
(e) dichiarare inammissibili, tardive, non utilizzabili le produzioni di e, Controparte_3
in ogni caso, rigettare tutte le domande da essa proposte perché tardive, inammissibili, improponibili ed infondate, oltre che non provate;
(f) con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compresi il procedimento di legittimità concluso con l'Ordinanza e il presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA di legge ed esborsi. per la convenuta : CP_2
- in via principale:
a) respingere tutte le domande formulate nei confronti del in quanto CP_2
infondate in fatto e in diritto;
3 b) in accoglimento totale o parziale dei motivi di gravame proposti dal
[...]
condannare il Dott. al pagamento Controparte_2 ER dell'importo di Euro 73.470,00, versato dalla Banca in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado, ovvero del maggiore o minor importo che sarà accertato come dovuto all'esito del giudizio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno (da quantificarsi nella differenza tra gli interessi legali e quelli applicabili agli scoperti di conto corrente), il tutto dalla data di pagamento sino al saldo;
c) condannare del Dott. al pagamento in favore di ER [...] dell'importo di euro 2.912,02 corrispondente al 50% della Controparte_2
condanna alle spese legali liquidate in favore della IG.ra ; Controparte_10
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande svolte dagli attori:
i) accertare e dichiarare, nella misura che sarà determinata, il concorso di colpa del IG. ai sensi dell'art. 1227 c.c.; Pt_1
ii) accertare l'esclusiva responsabilità della , del IG. Controparte_12
e del IG. e, conseguentemente, Controparte_9 Controparte_7
iii) condannare quest'ultimi, anche in solido, a manlevare e tenere indenne il CP_2
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole eventualmente subita.
[...]
In via istruttoria: ammettersi, occorrendo, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., l'istanza di verificazione di tutte le sottoscrizioni disconosciute dal IG. e dalla ER
IG.ra ; Controparte_10
In ogni caso:
a. devono intendersi riproposte espressamente e senza rinuncia alcuna tutte le eventuali ulteriori eccezioni, istanze, deduzioni, produzioni e domande proposte nel corso dell'intero processo;
b. con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, del presente giudizio e dei gradi precedenti, oltre accessori di Legge.
Per la convenuta Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di GE, contrariis reiectis, in via principale: accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità di NT
(già ) nel pagamento dell'assegno n. 8002495188-12
[...] Controparte_12
Notaio in data 6.4.2004 di euro 120.000,00, respingere le domande Parte_2 Pt_1
formulate nei suoi confronti dalla IG.ra ora quale coerede di Parte_1 [...]
e quale erede di in ogni caso respingere le ER Persona_2
4 domande tutte formulate da nei confronti di Parte_3 [...]
anche in via di regresso e manleva, se in questa sede riproposte. NT
In via subordinata: per il caso in cui dovesse essere riconosciuta una qualche responsabilità di nel pagamento dell'assegno n.8002495188- NT
12 emesso dal Notaio in data 6.4.2004 di euro 120.000,00, accertare e Pt_1
dichiarare la responsabilità prevalente di ed il concorso Parte_3
colposo del Notaio e nella causazione ER Persona_2 del danno ex art. 1227 cc e per l'effetto condannare a Controparte_14
tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal NT presente giudizio ed in ogni caso ridurre ai sensi dell'art. 1227 c.c. il danno risarcibile in favore di nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore al Parte_1
20%. Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio anche di cassazione.
Per la convenuta CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di GE, in sede di riesame, ribadire la condanna della signora , nella qualità di coerede di ed Parte_1 ER
erede della signora alla rifusione delle spese del giudizio di Persona_2 appello a favore di con riferimento all'appello incidentale proposto nei CP_4
confronti di condannando la stessa al pagamento a favore di CP_4 CP_4 delle spese del giudizio di Cassazione, nonché dell'ulteriore fase di merito.
Per il convenuto Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di GE, in sede di riesame, ribadire la condanna dei signori e , nella qualità di eredi di Parte_1 Persona_2 [...]
alla rifusione delle spese del giudizio d'appello a favore del IG. ER
. Con riferimento all'appello incidentale tardivo da loro proposto nei Controparte_5
confronti di , condannando la IG.ra al pagamento a Controparte_5 Parte_1
favore del IG. delle spese e competenze del presente giudizio, di lite Controparte_5 oltre agli accessori come per legge”.
Per la convenuta Controparte_3
voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di GE, disattesa ogni contraria domanda, deduzione, istanza ed eccezione avversaria, richiamate ed accolte tutte le domande, deduzioni, istanze ed eccezioni formulate e svolte da nei propri ER
atti difensivi depositati nei procedimenti nanti il Tribunale della spezia e nanti la Corte di Appello di GE (documenti di parte riassumente nn. 25, 25 bis, 26 bis e 26 ter) fatte
5 proprie da , ed in applicazione dell'Ordinanza della Corte di cassazione, Controparte_3
Sezione I Civile, n. 24905/2023 del 07/07/2023:
a) accertare e dichiarare il concorso di responsabilità di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di
[...] Controparte_1
(già , in persona del suo legale
[...] Controparte_12
rappresentante pro tempore, in relazione alla negoziazione dell'assegno n. CP_13
8002495188 di € 120.000,00 e, conseguentemente, condannare in solido i predetti istituti bancari a risarcire alla massa ereditaria in morte dismessa da ER
e quindi delle sue uniche eredi e , l'importo di € Controparte_3 Parte_1
120.000,000 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo nonché a rimborsare loro le spese legali pagate in esecuzione della sentenza cassata;
b) accertare e dichiarare in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, responsabile degli ulteriori danni subiti da
[...]
a causa della mancata informazione in ordine ai comportamenti di ER
in tal modo inducendo a confidare sulla Controparte_7 ER
correttezza ed affidabilità del e, conseguentemente, condannare CP_7 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire Controparte_2
alla massa ereditaria in morte dismessa da e quindi delle sue ER uniche eredi e , la complessiva somma di € 555.000,00, Controparte_3 Parte_1
o la diversa somma che dovesse risultare provata nel corso del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
c) condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_4
restituire alla massa ereditaria in morte dismessa da e quindi ER
delle sue uniche eredi e , in tutto o nella quota che sarà Controparte_3 Parte_1
ritenuta di giustizia, la somma ingiustamente alla stessa versata a titolo di spese legali pagate in esecuzione della sentenza cassata, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
d) condannare a restituire alla massa ereditaria in morte dismessa Controparte_5
da e quindi delle sue uniche eredi e ER Controparte_3 Parte_1
, in tutto o nella quota che sarà ritenuta di giustizia, la somma ingiustamente allo
[...]
stesso versata a titolo di spese legali pagate in esecuzione della sentenza cassata, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al dì del saldo effettivo;
6 e) vinte le spese di tutti i precedenti gradi di giudizio oltre accessori di legge da liquidarsi a favore della massa ereditaria in morte dismessa da ER
e quindi delle sue uniche eredi e . Controparte_3 Parte_1
f) vinte le spese del presente grado di giudizio oltre accessori di legge da liquidarsi a favore di . Controparte_3
Per la convenuta Controparte_6
Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, dato atto dell'assenza nel presente giudizio di riassunzione di qualsivoglia domanda nei confronti di , decidere Controparte_6 secondo giustizia e, in ogni caso, mandare esente l'esponente Società da ogni eventuale domanda ex adverso formulata nei suoi confronti.
RAGIONI DI FATTO
1. Con atto di citazione il Notaio e la moglie ER Per_2
avevano convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di La Spezia,
[...] CP_7
, , Ras spa,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_2 Controparte_5
e al fine di fare accertare che: i) aveva sottratto agli attori la CP_6 CP_7
somma di euro 725.000,00 senza adempiere alle obbligazioni del contratto di consulenza stipulato con il notaio, con conseguente condanna alla restituzione;
ii) e CP_9 CP_2
erano corresponsabili con della sottrazione dell'importo portato da un
[...] CP_7
assegno di euro 120.000,00 – si trattava di un assegno emesso in data 6 aprile 2004, consegnato da a completo in ogni sua parte, poi alterato nel nominativo Pt_1 CP_7 del prenditore da “RAS” a - conseguentemente, dovevano Controparte_9
essere condannati in solido alla restituzione di detto importo, nonché al risarcimento degli ulteriori danni morali subiti;
in particolare, sarebbe stata responsabile anche CP_2
per ulteriori danni subiti dal Notaio a causa della inosservanza di obblighi informativi;
iii)
Ras e erano corresponsabili con della sottrazione di due assegni da CP_5 CP_7
euro 50.000,00, quindi dovevano essere condannati in solido con alla CP_7
restituzione di quelle somme e al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli attori per effetto della mancata informazione in ordine ai comportamenti del nonché al CP_7
risarcimento degli ulteriori danni morali subiti;
iv) era corresponsabile della CP_6
sottrazione degli assegni circolari per complessivi euro 505.000,00 e quindi CP_13
doveva essere condannata in solido alla restituzione di detto importo, nonché al risarcimento degli ulteriori danni morali subiti;
v) l'atto con cui aveva Controparte_8
acquistato un immobile era affetto da simulazione relativa per interposizione fittizia
7 ovvero da interposizione reale di persona;
quindi l'attore chiedeva l'accertamento del fatto che il fosse effettivo acquirente e proprietario. CP_7
Si costituivano tutti i convenuti e otteneva l'autorizzazione a chiamare in CP_2
causa sia banca AR (in qualità di trattaria dell'assegno di euro 120.000,00 del 6 aprile
2004) sia (in qualità di dipendente di che curò l'incasso Controparte_10 CP_2
del titolo). Gli attori estendevano quindi le loro domande ai terzi chiamati in causa. Il giudice istruttore designato riteneva che la causa rientrasse nel rito societario e disponeva il mutamento del rito, cancellando la causa dal ruolo. Dopo la riassunzione del giudizio venivano espletate prove testimoniali e per interrogatorio formale.
Con sentenza del 2012 il Tribunale di La Spezia cosi statuiva: i) dichiarava il difetto di legittimazione attiva di ii) dichiarava inammissibile perché tardiva ex art. 10 Per_2
d.lgs. 5/2003 la domanda nei confronti di e con riguardo agli CP_2 CP_13
ulteriori danni subiti dagli attori per effetto della mancata informazione in ordine alla condotta di iii) rigettava le domande di e nei confronti di CP_7 Pt_1 CP_2
; iv) accertava e dichiarava che aveva sottratto a la somma CP_10 CP_7 Pt_1
complessiva di euro 725.000,00; v) accertava il concorso di colpa di nella Pt_1
causazione del danno, in misura del 20%; vi) accoglieva la domanda di nei Pt_1
confronti di , e con riguardo CP_7 CP_9 CP_8 CP_2 CP_13 all'alterazione dell'assegno di euro 120.000,00 condannandoli in solido alla restituzione della somma predetta, con decurtazione del 20% a titolo di concorso di colpa;
vii) accoglieva la domanda di nei confronti del solo con riguardo alla Pt_1 CP_7
restituzione della somma di euro 30.694,56 quale corrispettivo del contratto di consulenza finanziaria;
viii) rigettava la domanda riconvenzionale di nei confronti di CP_5
ix) rigettava la domanda di simulazione relativa per interposizione fittizia;
x) Pt_1
rigettava la domanda di manleva spiegata da nei confronti di e CP_2 CP_10
; xi) accoglieva la domanda di nei confronti di CP_13 Pt_1 CP_7 CP_5
(già Ras) condannando il al risarcimento del danno nella misura di euro CP_4 CP_7
100.000,00 e con lui in solido e , limitatamente ad euro 50.000,00; xii) CP_5 CP_4
accoglieva la domanda nei confronti di , condannandola in solido con CP_6
al risarcimento del danno nella misura di euro 505.000,00, con decurtazione del CP_7
20%; xiii) accoglieva la domanda di risarcimento del danno morale ex artt. 2059 cc e 185 cp nei confronti di , , , e CP_7 CP_8 CP_9 CP_5 CP_2 CP_13 CP_4
, condannandoli tutti in solido nella misura di euro 10.000,00; xiv) CP_6
8 condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese in favore di nonché Pt_1
a rifondere le spese alla . CP_2 CP_10
2. Nei confronti di tale decisione aveva proposto appello; e CP_6 CP_5
si erano costituite e quest'ultima aveva chiesto il rigetto dell'eventuale appello CP_4
incidentale proposto da parte degli attori.
aveva proposto appello incidentale, chiedendo il rigetto della domanda CP_2
formulata dagli attori nei propri confronti con riguardo all'assegno di euro 120.000,00; in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva l'accertamento del concorso di colpa di ex art. 1227 cc e l'accertamento Pt_1 dell'esclusiva responsabilità di , e tutti in solido tra loro, CP_13 CP_9 CP_7
proponendo nei loro confronti domanda di manleva da qualsiasi conseguenza pregiudizievole subita.
AR aveva proposto appello incidentale tardivo chiedendo l'accertamento dell'inesistenza di una propria responsabilità per l'assegno di euro 120.000,00; in subordine, chiedeva la dichiarazione di responsabilità di , e CP_7 CP_9 CP_8
tutti in solido tra loro;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva CP_2
l'accertamento del concorso di colpa degli attori.
Il notaio aveva proposto appello incidentale tardivo ex art. 334 co 2 cpc nei Pt_1
confronti di: i) e per il risarcimento dei danni da mancata informazione CP_4 CP_5
del comportamento anomalo del chiedendo la loro condanna al pagamento di CP_7
euro 120.000,00 in solido con , e;
ii) CP_7 CP_9 CP_8 CP_2 CP_13
nella parte in cui il Tribunale riconosceva il concorso di colpa del notaio e, per CP_7
l'effetto, chiedeva la condanna del a pagare l'intero importo;
iii) , CP_7 CP_2
per il risarcimento dei danni da mancata informazione del comportamento anomalo del chiedendo la condanna della al pagamento di euro 555.000,00 e, CP_7 Pt_3
limitatamente ad euro 505.000,00 chiedeva la condanna in solido con . CP_6
Il giudizio di appello era stato interrotto per morte dell'attore (in data Pt_1
27.04.2017) e veniva riassunto da nei confronti della moglie del notaio CP_6
e di una delle due figlie, Rimanevano contumaci Pt_1 Parte_1 CP_7
, , e
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_8 Controparte_3
Con sentenza del 23 aprile 2019 la Corte di Appello di GE: i) rigettava l'appello di
, ritenendo corretta la misura del concorso di colpa attribuito al ii) CP_6 Pt_1 dichiarava inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dagli eredi nei Pt_1
confronti di , in quanto riteneva che la domanda di risarcimento dei danni CP_2
9 ulteriori da mancato rispetto degli obblighi informativi era stata introdotta per la prima volta nelle conclusioni formulate nell'istanza di riassunzione del giudizio secondo il rito societario;
iii) accoglieva l'appello incidentale di con riguardo all'assegno CP_2
di euro 120.000,00 tratto su , avente come beneficiario Ras ed alterato nel CP_13
nominativo del prenditore;
iv) accoglieva l'appello incidentale di sempre con CP_13 riguardo all'assegno di euro 120.000,00; v) condannava al pagamento delle spese di CP_6
lite in favore degli eredi vi) condannava gli appellanti incidentali eredi di Pt_1
alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore dei , Pt_1 CP_4 CP_5
, . CP_13 CP_2
3. Avverso tale decisione le eredi avevano proposto ricorso per cassazione Pt_1
mediante cinque motivi, aveva resistito con controricorso, con CP_4 CP_2
controricorso e ricorso incidentale mentre (già ) aveva resistito Controparte_1 CP_13
proponendo un ricorso incidentale condizionato. Non avevano svolto nessuna difesa gli intimati , , CP_6 Controparte_7 Controparte_9 CP_8 CP_8 CP_10
, Nelle more del giudizio per cassazione (in data 28.08.2021)
[...] Controparte_3
decedeva anche l'attrice Parte_4
La Corte di cassazione, con ordinanza pubblicata in data 21 agosto 2023, accoglieva il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso principale, rigettava il quarto motivo;
rigettava il primo motivo di ricorso incidentale di e dichiarava Controparte_1
assorbito il secondo motivo proposto dalla stessa banca;
infine, rigettava il ricorso incidentale proposto da . Conseguentemente, la Suprema Corte cassava la CP_2
sentenza di secondo grado e rinviava alla Corte di Appello.
4. in qualità di coerede di ed erede di Parte_1 ER [...]
dopo aver riassunto la causa davanti al giudice del rinvio, concludeva Parte_4 chiedendo: i) l'accertamento del concorso di responsabilità di e di CP_2 [...]
in relazione alla negoziazione dell'assegno di euro 120.000,00 e la CP_1 CP_13
condanna in solido dei due istituti bancari al risarcimento di tale importo, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese legali pagate dall'attrice in esecuzione della sentenza di appello;
ii) l'accertamento della responsabilità di CP_2
circa gli ulteriori danni subiti dall'attrice per effetto della mancata informazione in
[...]
ordine ai comportamenti del e la condanna della banca al risarcimento di euro CP_7
555.000,00, oltre rivalutazione e interessi;
iii) la condanna di e di alla CP_4 CP_5
restituzione della somma ingiustamente pagata dall'attrice a titolo di spese legali liquidate
10 per il secondo grado di giudizio;
iv) la vittoria delle spese di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello di legittimità e del presente procedimento.
Si costituivano nel giudizio di rinvio , , , CP_4 CP_2 Controparte_1 CP_3
, mentre rimanevano contumaci
[...] Controparte_5 CP_6 [...]
, , . CP_9 Controparte_7 Controparte_10 CP_15
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 19.12.2024 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe e concedeva termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Questa Corte si pronuncia in osservanza dell'ordinanza emessa dalla Corte di legittimità, la quale, avendo accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso principale proposti dalle eredi ha cassato la sentenza della Corte di Pt_1
appello in parte qua ed ha ritenuto necessario l'espletamento del giudizio di rinvio.
Ciò posto è necessario esaminare la prima domanda formulata dall'attrice in riassunzione, alla luce dell'accoglimento da parte della Suprema Corte dei primi due motivi di ricorso per cassazione.
Orbene, in considerazione della pronuncia della Corte di legittimità, il giudice del rinvio è chiamato a valutare la domanda dell'attrice in riassunzione tenendo conto sia della pronuncia delle Sezioni Unite n. 12477/2018 (posta a fondamento dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso per cassazione) - per la quale la responsabilità della banca negoziatrice ai sensi dell'art. 43 Legge assegni è di natura contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio di cui all'art. 1218 cc - sia tenendo conto della pronuncia della Corte di legittimità (143/2023, anch'essa citata dall'ordinanza della
Corte) - ad avviso della quale competeva alla banca dare prova, attraverso la produzione del titolo in questione, di aver adempiuto diligentemente all'obbligazione che le faceva carico, con specifico riguardo al fatto che il titolo recasse alterazioni non rilevabili ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio -.
Ciò posto in primo luogo, questa Corte rileva che le banche convenute non hanno adempiuto all'onere probatorio gravante sulle stesse e consistente nella produzione dell'assegno di euro 120.000,00 in originale – titolo di cui era banca trattaria e CP_13
era banca negoziatrice -; in secondo luogo, anche effettuando un esame CP_2
visivo diretto del documento n. 6 (produzioni di parte attrice in riassunzione) contenente la copia di tale assegno bancario rileva la presenza dei seguenti elementi: tracce di
11 alterazione, “sbavature”, modificazioni delle lettere sottostanti, infine diversità di calligrafia dei soggetti compilatori.
Circa la posizione di , si rileva dunque che la stessa ha omesso di svolgere CP_2
verifiche sul titolo e non ha adempiuto alla propria obbligazione con la dovuta diligenza permettendo così l'incasso dell'assegno da parte di Controparte_9
Conseguentemente, la domanda dell'attrice in riassunzione circa la negoziazione dell'assegno deve essere accolta e l'istituto bancario convenuto deve essere condannato a risarcire l'importo di euro 120.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito alla data della presente sentenza e interessi legali – sulla somma di anno in anno rivalutata- dalla data della proposizione della domanda sino al saldo.
Circa la posizione della banca (già ), si ritiene che la stessa è Controparte_1 CP_13
obbligata in solido al risarcimento;
ciò in quanto, secondo costante giurisprudenza di legittimità: <il r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, all'art. 43, co. 2 dispone che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”. Orbene, l'espressione “colui che paga”, adoperata dalla norma in esame va intesa in senso ampio. Esso si riferisce sia alla banca trattaria sia alla banca negoziatrice >> (si vedano anche Cass. 1377/2016,
12806/2016, 9902/2000). Dunque, merita conferma quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale: <questo principio deve ritenersi operante anche per la banca trattaria, perché, quando il titolo le viene rimesso in sede di stanza di compensazione, ha la possibilità di rilevarne l'alterazione>> (si veda Cass. 6624/2010).
1.2 Appare poi necessario esaminare le difese di entrambe le banche che - per l'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito dal notaio con riferimento alla negoziazione dell'assegno bancario di 120.000,00 euro - hanno riproposto in via subordinata la questione del concorso di colpa del danneggiato ovvero della concorrente responsabilità del notaio ai sensi dell'art. 1227 c.c., in misura tale da diminuire quella delle banche convenute.
Sul punto, questa Corte ritiene di affermare la sussistenza di una condotta colposa tenuta dal notaio che avrebbe potuto contenere le conseguenze dell'illecito ponendo in essere i necessari controlli sulle attività a lui stesso riferibili. Peraltro, tale concorso colposo non è in grado di escludere totalmente la responsabilità delle banche la quale, come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure, deve essere ridotta nella misura del
20%.
12 1.3 Risulta necessario esaminare la domanda di integrale manleva proposta reciprocamente da parte delle due banche convenute in giudizio. Tale domanda deve essere respinta tenuto conto dell'assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di parità di cui all'art.1298 c.c.; pertanto, nei rapporti interni, entrambe le banche convenute devono ritenersi responsabili del risarcimento del danno in misura paritaria.
2. Ciò posto, è necessario passare ad esaminare la seconda domanda proposta dall'attrice in riassunzione nei confronti di e alla luce dell'accoglimento del CP_2
terzo motivo di ricorso per cassazione da parte della Suprema Corte. Si ricorda che con esso era stata contestata la legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da Tale motivo di gravame riguardava il capo della Pt_1
sentenza di primo grado, che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda tesa a far dichiarare la responsabilità di per i danni subiti dal CP_2
in conseguenza della mancata informativa circa l'avvenuto allontanamento del Pt_1 dall'istituto di credito. CP_7
Orbene, parte attrice in riassunzione chiede la condanna di al risarcimento CP_2
di euro 550.000,00 oltre rivalutazione e interessi per effetto della mancata informazione al notaio in ordine ai comportamenti di e per averlo indotto a confidare sulla sua CP_7
correttezza ed affidabilità. Sul punto, questa Corte ritiene che la domanda meriti un parziale accoglimento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, occorre muovere dalla considerazione che l'art. 31, co. 3 del d.lgs. 58 del
1998 pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
In secondo luogo, merita conferma l'orientamento della Corte di legittimità per cui:<< non sembra dubbio….che in un caso come quello di cui si tratta possano trovare applicazione i principi dell'apparenza del diritto…e che, quindi, un intermediario finanziario possa essere chiamato a rispondere di un illecito compiuto in danno di terzi da chi appaia essere un suo promotore, ed in tale veste abbia commesso l'illecito, ogni qual volta l'affidamento del terzo risulti incolpevole ed alla falsa rappresentazione della realtà abbia invece concorso un comportamento colpevole (ancorché magari solo omissivo) dell'intermediario medesimo>> (si veda Cass. civ. Sez. I, n. 8229/2006).
Ciò posto, questa Corte rileva che, sulla base dell'art. 31 TUF e del principio dell'apparenza del diritto, il Notaio aveva legittimamente riposto un ragionevole affidamento sul fatto che effettuasse operazioni finanziarie per il tramite di CP_7
13 , considerato che in esito al giudizio non è emerso che la abbia CP_2 Pt_3
comunicato al cliente la cessazione del suo rapporto con il promotore Pt_1 CP_7
Peraltro, si ravvisa la sussistenza di una interruzione del nesso causale - avvenuta con la stipula del contratto di consulenza finanziaria sottoscritto tra e in data Pt_1 CP_7
15 marzo 2004 - che non consente di ritenere responsabile anche per tutti gli CP_2
investimenti successivi a tale data e non andati a buon fine. Dunque - considerando che dopo il 15.03.2004 il notaio non poteva certamente ritenere di trattare con un Pt_1
consulente finanziario di bensì con un libero professionista - si evidenzia CP_2
che il periodo in cui sussiste il nesso di causalità e la responsabilità per danni ulteriori da mancata informativa della banca convenuta deve essere ravvisato tra l'11.04.2003 (data di apertura del conto corrente da parte del notaio presso ) e il 15.03.2004 CP_2
(data di stipula del contratto di consulenza finanziaria). Conseguentemente, CP_2
deve essere ritenuta responsabile del risarcimento dei danni da mancata informativa per un ammontare di euro 50.000,00 ovvero pari al solo investimento avvenuto precedentemente al 15 marzo 2004. In particolare, si tratta del primo investimento effettuato dal avvenuto con un assegno bancario di euro 50.000,00, Pt_1 CP_13
emesso in data 22.09.2003 dal Notaio in favore di Ras, per il quale ha sottratto CP_7
le somme anziché investirle in polizze Ras.
2.1 Rispetto a tale domanda, ripropone la questione del concorso di colpa CP_2
del notaio che sarebbe tale da respingere o ridurre fortemente la domanda di Pt_1
risarcimento del danno ulteriore. Ciò in quanto, ad avviso della banca convenuta, egli avrebbe riposto una libera e autonoma fiducia incondizionata nell'operato di in CP_7
assenza di qualsivoglia condotta idonea ad influire su tale convincimento riconducibile alla banca.
Sul punto la Corte ritiene effettivamente sussistente la presenza di un concorso di colpa da parte dell'originario attore sulla base delle stesse argomentazioni espresse sul punto dal giudice di prime cure, declinabile nella misura del 20%, in quanto condivisibili.
3. Occorre esaminare la terza e quarta domanda proposta da parte attrice in riassunzione nei confronti di e Tali domande sono proposte CP_4 Controparte_5
alla luce dell'accoglimento del quinto motivo di ricorso per cassazione con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza della Corte di appello, e ciò per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). In particolare, il giudice di seconde cure nel dispositivo aveva accolto un appello incidentale da parte di e che in realtà la Corte di cassazione ha accertato non essere stato CP_4 CP_5
14 proposto. Pertanto, parte attrice in riassunzione chiede il rimborso delle spese legali che ha pagato alle suddette controparti e che sono state liquidate dalla Corte di appello in euro
7.000,00 per ciascuno oltre accessori.
Sul punto si rileva che la domanda di ripetizione delle spese legali può essere accolta sia nei confronti di per le quali l'attrice allega di avere effettuato il Controparte_5
pagamento per euro 10.213,84 (doc. 41 produzioni attoree), sia nei confronti di , CP_4
considerata la mancata contestazione della società circa la ricezione del pagamento di tali spese (per euro 7.000,00 oltre oneri di legge e spese generali) da parte di Parte_1
4. Infine, è necessario esaminare la domanda di parte attrice di ripetizione delle spese legali pagate in esecuzione della sentenza di secondo grado. Tale domanda deve essere accolta nei confronti di , stante l'avvenuta cassazione del capo della Controparte_1 sentenza contenente l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da e tenuto CP_13
conto delle allegazioni risultanti dal doc. 40 prodotto da con atto di Parte_1
riassunzione.
5. Occorre esaminare poi le difese poste in essere dalle altre parti costituitesi nel presente giudizio di rinvio, si tratta delle convenute e . Controparte_3 CP_6
Circa le difese di costituitasi per la prima volta in questa fase, si osserva Controparte_3
che esse si associano alle domande proposte dalla sorella ma si Parte_1
differenziano in quanto chiedono il pagamento degli importi richiesti in favore della
“massa ereditaria in morte dismessa da ” di cui e ER Pt_1
sarebbero le uniche eredi. Orbene, la Corte ritiene che le domande siano Controparte_3
inammissibili posto che la parte deduce questioni che non hanno mai fatto parte del giudizio.
Circa le difese di , con esse la società dà atto che: i) da un lato, nel presente CP_6
giudizio mancano domande nei suoi confronti;
ii) da un altro lato, è stata citata in giudizio da parte attrice in quanto litisconsorte necessario.
6. In punto di spese, si ricorda che “Il principio, previsto dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorché limitata ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite” (Sez. 3, Sentenza
n. 19305 del 03/10/2005).
15 In applicazione del principio di soccombenza, che deve ritenersi sostanzialmente integrale avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, le spese processuali di tutti i gradi di giudizio della parte vittoriosa nei rapporti con Parte_1 CP_2
e devono essere poste a carico di queste ultime, in solido tra loro,
[...] Controparte_1
come liquidate nel dispositivo. Con riguardo alle reciproche domande di manleva proposte dalle banche convenute, considerato il respingimento di entrambe, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le stesse per tutti i gradi di giudizio.
Sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese riguardo al presente giudizio di rinvio sia tra e (costituitasi solo nel Parte_1 Controparte_3
presente giudizio) sia tra e . Parte_1 CP_6
Infine, in considerazione, da un lato, dell'accoglimento del quinto motivo di ricorso per cassazione proposto da concernente il rapporto processuale con e Parte_1 CP_4
e, dall'altro lato, della soccombenza di e rispetto alla CP_5 CP_4 Controparte_5
domanda restitutoria formulata dall'attrice in riassunzione nel presente giudizio di rinvio, sussistono i presupposti per disporre la condanna di e al pagamento CP_4 CP_5
delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio conseguente alla ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, n. 24905/2023, con la quale è stata pronunciata la cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello di GE, pubblicata in data 23.04.2019 n.
582 dispone quanto segue:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_2
e per l'effetto, condanna le banche in solido tra di loro al risarcimento Controparte_1 del danno subito, pari ad euro 120.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito alla data della presente sentenza e interessi legali, sulla somma di anno in anno rivalutata, dalla data della proposizione della domanda sino al saldo;
misura dalla quale va detratto l'importo corrispondente al 20% in conseguenza dell'accertato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cc;
- accoglie la domanda di ripetizione delle spese legali pagate da nei Parte_1 confronti di in esecuzione della sentenza di secondo grado e per Controparte_1
l'effetto, condanna al rimborso di euro 11.000,00; Parte_5
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di e per Parte_1 CP_2
l'effetto, condanna la al risarcimento del danno ulteriore subito, pari ad euro Pt_3
50.000,00 oltre rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito alla data della presente
16 sentenza e interessi legali, sulla somma di anno in anno rivalutata, dalla data della proposizione della domanda sino al saldo;
misura dalla quale va detrattato l'importo corrispondente al 20% in conseguenza dell'accertato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cc;
- accoglie la domanda di restituzione delle spese legali pagate in esecuzione della sentenza di secondo grado formulata da e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento di euro 10.231,84 oltre interessi;
Controparte_5
- accoglie la domanda di restituzione delle spese legali pagate in esecuzione della sentenza di secondo grado formulata da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento di euro 7.000,00 oltre interessi;
CP_4
- condanna e in solido tra loro al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 processuali dell'intero giudizio in favore di che liquida Parte_1 rispettivamente:
a) per il primo grado in complessivi € 29.000,00 oltre 15% per rimborso forfetario,
I.V.A. e c.p.a. come per legge;
b) per il giudizio di appello in complessivi € 26.000,00 oltre 15% per rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
c) per il giudizio di cassazione in complessivi € 14.000,00 oltre 15% per rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
d) per il giudizio di rinvio in complessivi € 15.000,00 oltre 15% per rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- compensa tra e le spese di lite per tutti i gradi di CP_2 Controparte_1 giudizio;
- compensa tra e le spese del giudizio di rinvio;
Parte_1 Controparte_3
- compensa tra e le spese del giudizio di rinvio;
Parte_1 CP_6
- condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_4 Controparte_5 processuali del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio in favore di Pt_1 che liquida rispettivamente:
[...]
a) per il giudizio di cassazione: in complessivi € 6.000,00 oltre 15% per rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
b) per il giudizio di rinvio: in complessivi € 7.000,00 oltre 15% per rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in GE, nella camera di consiglio del 07.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
17 dott. Marcello Arturo Castiglione dott.ssa Rossella Atzeni
18