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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12486 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 726/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni Presidente relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Francesca Giacomini Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Lucilla Filipponi del Foro di Roma (C.F.
- P.E.C.: ), giusta procura C.F._2 Email_1 apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato sito in Roma alla Via Aurelio Cotta, n. 30.
- RICORRENTE -
nei confronti di domiciliati ex lege Controparte_1
c/o l'Avvocatura dello Stato
- RESISTENTE COSTITUITO -
Pagina 1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“…l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale/gravi motivi, relativa alla istanza di rilascio del Permesso di soggiorno per Protezione Speciale presentata dal ricorrente numero e notificato all'interessato in data 3.01.2025 e NumeroD_1 di ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale;
con vittoria di spese, compensi, spese generali ed oneri accessori se dovuti da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario ”;
Per parte resistente:
“Rigettare il ricorso, con il favore delle spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1 Questura di Roma di rifiuto dell'istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 16/12/2024 e notificatogli in data 03/01/2025.
Premette il ricorrente di essere nato a [...]; di essere fuggito dal suo Paese di origine nel 2015; di essere entrato in Italia il 19/07/2017 passando dalla Francia;
di aver presentato istanza di protezione internazionale ed di essere stato audito il 22/10/2018; di aver impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale;
di aver avuto un esito parzialmente positivo dal ricorso che portò al rilascio di un permesso per protezione speciale;
che la inviava parere negativo il 13/11/2024 rispetto al rinnovo del Controparte_1 permesso di soggiorno;
che la Questura con decreto emesso il 16/12/2024 e notificato il 03/01/2025 decideva di non riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la nel parere espresso, allegato in atti, non hanno Controparte_1 debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano. Contesta anche la motivazione che non entra nel merito della vicenda e si caratterizza per essere generica e superficiale. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno.
2. Si sono costituiti il e la Questura di Roma contestando in fatto e in Controparte_1 diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In limine litis va considerato che deve escludersi che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere al ricorrente il rinnovo del titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata, da parte della disposizione contenuta nell'articolo in esame, permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile
Pagina 2 desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti, intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato a causa degli sforzi che il ricorrente sta facendo per raggiungere un grado di integrazione sociale e lavorativa che gli consenta di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali.
Nello specifico il sig. lasciò il suo Paese di origine nel 2015 decidendo di stabilirsi Parte_1 in un Paese di cui non conosceva né la lingua né la cultura. Di conseguenza ha dovuto intraprendere una integrazione socio-lavorativa che si descriverà con quanto segue.
Dal 05/11/2019 al 30/04/2020 il ricorrente viene assunto come addetto alle pulizie presso un'azienda agricola, come si evince dal contratto e dalla relativa comunicazione . CP_2
Allega il ricorrente le buste paga di tale rapporto lavorativo di novembre e dicembre 2019.
Dal 28/03/2023 il ricorrente ha lavorato come collaboratore domestico contratto a tempo indeterminato. Sono allegate le buste paga da marzo ad agosto 2023.
Dal 12/02/2024 inizia a lavorare come commis di cucina come si evince dal contratto di lavoro allegato e dalle buste paga.
Per quanto riguarda la sua posizione fiscale il ricorrente ha allegato la dichiarazione dei redditi del 2024.
Infine, è presente nel fascicolo processuale il certificato di residenza estratto dall'anagrafe del comune di Tivoli.
Quindi, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società. La sua espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La prima sezione della Corte di Cassazione, conformandosi alla sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite, ha affermato nell'ordinanza n. 34095/2021 che “in tema di protezione umanitaria, la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (in primo luogo dall'art. 8 CEDU) e dalla Costituzione (in particolare, dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo, i requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU”.
Inoltre, non può essere sottovalutata né l'incidenza del lungo periodo tempo ormai trascorso dall'ingresso del ricorrente in Italia e il conseguente allentamento dei legami sociali e familiari con il Paese di origine, per effetto dei quali egli incontrerebbe notevoli difficoltà a reinserirsi nel contesto di provenienza.
Pagina 3 In aggiunta, l'indice di integrazione che nel caso di specie va valorizzato è quello dell'impegno lavorativo che, se venisse interrotto dal rimpatrio, esporrebbe il ricorrente alla perdita del bene costituito dalla vita privata e lavorativa che il soggetto ha costruito in Italia.
Di conseguenza non si può ignorare la continuità dell'attività lavorativa in un periodo di tempo significativo “[…] anche perché intorno ad esso ruotano altri indici di radicamento, sia pure presuntivi, come quello dell'aver intessuto delle relazioni sociali, quantomeno in ambito lavorativo […]” (Cass. ord. n.6999/2024).
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente al rinnovo richiesto.
Al rinnovo dei permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del testo unico in materia di immigrazione si applica la norma di cui all'art. 7 comma 3 del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50. Quindi, al ricorrente deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di un anno e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
5. In ordine alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del rinnovo del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata annuale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Roma, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore
Francesco Frettoni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni Presidente relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Francesca Giacomini Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Lucilla Filipponi del Foro di Roma (C.F.
- P.E.C.: ), giusta procura C.F._2 Email_1 apposta in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato sito in Roma alla Via Aurelio Cotta, n. 30.
- RICORRENTE -
nei confronti di domiciliati ex lege Controparte_1
c/o l'Avvocatura dello Stato
- RESISTENTE COSTITUITO -
Pagina 1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“…l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale/gravi motivi, relativa alla istanza di rilascio del Permesso di soggiorno per Protezione Speciale presentata dal ricorrente numero e notificato all'interessato in data 3.01.2025 e NumeroD_1 di ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale;
con vittoria di spese, compensi, spese generali ed oneri accessori se dovuti da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario ”;
Per parte resistente:
“Rigettare il ricorso, con il favore delle spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1 Questura di Roma di rifiuto dell'istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c.
1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 16/12/2024 e notificatogli in data 03/01/2025.
Premette il ricorrente di essere nato a [...]; di essere fuggito dal suo Paese di origine nel 2015; di essere entrato in Italia il 19/07/2017 passando dalla Francia;
di aver presentato istanza di protezione internazionale ed di essere stato audito il 22/10/2018; di aver impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale;
di aver avuto un esito parzialmente positivo dal ricorso che portò al rilascio di un permesso per protezione speciale;
che la inviava parere negativo il 13/11/2024 rispetto al rinnovo del Controparte_1 permesso di soggiorno;
che la Questura con decreto emesso il 16/12/2024 e notificato il 03/01/2025 decideva di non riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la nel parere espresso, allegato in atti, non hanno Controparte_1 debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano. Contesta anche la motivazione che non entra nel merito della vicenda e si caratterizza per essere generica e superficiale. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno.
2. Si sono costituiti il e la Questura di Roma contestando in fatto e in Controparte_1 diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
In limine litis va considerato che deve escludersi che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere al ricorrente il rinnovo del titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata, da parte della disposizione contenuta nell'articolo in esame, permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile
Pagina 2 desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti, intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato a causa degli sforzi che il ricorrente sta facendo per raggiungere un grado di integrazione sociale e lavorativa che gli consenta di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali.
Nello specifico il sig. lasciò il suo Paese di origine nel 2015 decidendo di stabilirsi Parte_1 in un Paese di cui non conosceva né la lingua né la cultura. Di conseguenza ha dovuto intraprendere una integrazione socio-lavorativa che si descriverà con quanto segue.
Dal 05/11/2019 al 30/04/2020 il ricorrente viene assunto come addetto alle pulizie presso un'azienda agricola, come si evince dal contratto e dalla relativa comunicazione . CP_2
Allega il ricorrente le buste paga di tale rapporto lavorativo di novembre e dicembre 2019.
Dal 28/03/2023 il ricorrente ha lavorato come collaboratore domestico contratto a tempo indeterminato. Sono allegate le buste paga da marzo ad agosto 2023.
Dal 12/02/2024 inizia a lavorare come commis di cucina come si evince dal contratto di lavoro allegato e dalle buste paga.
Per quanto riguarda la sua posizione fiscale il ricorrente ha allegato la dichiarazione dei redditi del 2024.
Infine, è presente nel fascicolo processuale il certificato di residenza estratto dall'anagrafe del comune di Tivoli.
Quindi, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società. La sua espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La prima sezione della Corte di Cassazione, conformandosi alla sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite, ha affermato nell'ordinanza n. 34095/2021 che “in tema di protezione umanitaria, la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (in primo luogo dall'art. 8 CEDU) e dalla Costituzione (in particolare, dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo, i requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU”.
Inoltre, non può essere sottovalutata né l'incidenza del lungo periodo tempo ormai trascorso dall'ingresso del ricorrente in Italia e il conseguente allentamento dei legami sociali e familiari con il Paese di origine, per effetto dei quali egli incontrerebbe notevoli difficoltà a reinserirsi nel contesto di provenienza.
Pagina 3 In aggiunta, l'indice di integrazione che nel caso di specie va valorizzato è quello dell'impegno lavorativo che, se venisse interrotto dal rimpatrio, esporrebbe il ricorrente alla perdita del bene costituito dalla vita privata e lavorativa che il soggetto ha costruito in Italia.
Di conseguenza non si può ignorare la continuità dell'attività lavorativa in un periodo di tempo significativo “[…] anche perché intorno ad esso ruotano altri indici di radicamento, sia pure presuntivi, come quello dell'aver intessuto delle relazioni sociali, quantomeno in ambito lavorativo […]” (Cass. ord. n.6999/2024).
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente al rinnovo richiesto.
Al rinnovo dei permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del testo unico in materia di immigrazione si applica la norma di cui all'art. 7 comma 3 del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50. Quindi, al ricorrente deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di un anno e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
5. In ordine alle spese di lite, le stesse vengono poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del rinnovo del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata annuale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Roma, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore
Francesco Frettoni
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