Articolo 1 della Legge 12 dicembre 1973, n. 993
Articolo 2
Versione
6 marzo 1974
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969.
Entrata in vigore il 6 marzo 1974