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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/08/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr.ssa Roberta Marra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1375/2024 V.G. del ruolo del contenzioso avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”
TRA
(cf: ) Parte_1 C.F._1
E
(cf: CP_1 C.F._2 rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Labia Chiara e dall'avv. Sozzi
Francesco
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 23.05.2019 e dalla loro unione sono nati figli i figli (2014) e (2017). Per_1 Per_2
Con ricorso congiunto depositato il 29.03.2024 chiedevano dichiararsi la separazione personale alle condizioni dagli stessi concordate e, trascorso il tempo di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 42/2024 del 17.06.2024 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dagli stessi concordate e disponeva per il prosieguo.
I coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 27.05.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, va
1 rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
23.05.2019 in TR (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San
Vito dei Normanni al n. 39, p. 2, s. C, anno 2019) alle condizioni di cui al ricorso, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi il 24.07.2025
IL PRESIDENTE Est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr.ssa Roberta Marra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1375/2024 V.G. del ruolo del contenzioso avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”
TRA
(cf: ) Parte_1 C.F._1
E
(cf: CP_1 C.F._2 rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Labia Chiara e dall'avv. Sozzi
Francesco
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 23.05.2019 e dalla loro unione sono nati figli i figli (2014) e (2017). Per_1 Per_2
Con ricorso congiunto depositato il 29.03.2024 chiedevano dichiararsi la separazione personale alle condizioni dagli stessi concordate e, trascorso il tempo di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 42/2024 del 17.06.2024 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dagli stessi concordate e disponeva per il prosieguo.
I coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio, nei termini riportati in dispositivo.
All'udienza scritta del 27.05.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, va
1 rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
23.05.2019 in TR (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San
Vito dei Normanni al n. 39, p. 2, s. C, anno 2019) alle condizioni di cui al ricorso, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi il 24.07.2025
IL PRESIDENTE Est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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