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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2891 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato DE MATTEIS MASSIMO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato ABBATI CRISTINA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 30/01/2025
pagina 1 di 5 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 5/10/2024 coniugato con Parte_1
per matrimonio civile contratto a Parma il 9/11/2015, pro- CP_1
poneva innanzi all'intestato Tribunale domanda contestuale di separazione e scio- glimento del matrimonio, unione dalla quale nascevano tre figli, (nato il Per_1
27/08/2008), (nato il [...]) e (nato il Persona_2 Persona_3
27/10/2013); il ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniuga- le e della intollerabilità della convivenza, formulava, altresì, ulteriori domande ac- cessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti eco- nomici tra le parti.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva espressamente a CP_1
tutte le domande formulate da controparte nel ricorso introduttivo, anche con rife- rimento alle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 30/01/2025 le parti, presenti personalmente, confermavano di non volersi riconciliare e di voler defini- re il giudizio alle condizioni sopra richiamate, così come precisate nel corso della medesima udienza;
i rispettivi procuratori, preso atto dell'accordo dei propri assi- stiti, precisavano congiuntamente le conclusioni in conformità, chiedendone il re- cepimento, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 6/03/2025.
§
La separazione personale fra i coniugi (nato in [...] Parte_1
il 05/05/1975) e (nata in [...] il [...]) deve es- CP_1 sere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento dei tre figli minori, questo Collegio ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conformi conclusioni in atti, così come precisate nel cor- so dell'udienza del 30/01/2025, non presenti profili di contrarietà all'ordine pub- blico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contempera-
pagina 2 di 5 mento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le fi- gure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Vista la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalle parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo ai fini della relativa pronuncia.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato Parte_1
in GHANA il 05/05/1975) e (nata in [...] il CP_1
27/09/1984) che hanno contratto matrimonio il 09/11/2015 a Parma, come ri- sulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Parma, atto n. 183,
Parte 1, Anno 2015;
2. dispone che i figli e siano affidati ad en- Per_4 Persona_2 Per_3
trambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità geni- toriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che sa- ranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momen- to dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la lo- ro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le na- turali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. dispone che i figli minori siano collocati in via prevalente con la madre
, a cui viene assegnata la casa coniugale sita in Parma, CP_1
Strada Garibaldi n. 46, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi presenti;
4. dispone che il padre abbia diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario ordinario:
- dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00, salva la possibilità di ulteriori frequentazioni durante tutti i giorni infrasettimanali secondo accordi tra i genitori;
pagina 3 di 5 - durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza setti- manale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun geni- tore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da con- cordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
5. pone in capo a l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
tramite accredito in c/c a titolo di contributo al manteni- Parte_2
mento dei figli la somma di € 300,00 mensili (€ 100,00 cad.), per la durata di mesi sei da febbraio 2025 sino a luglio 2025, aumentata ad € 450,00 mensili
(€ 150,00 cad.) a far data dal mese di agosto 2025, importo rivalutabile an- nualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie se- condo quanto di seguito specificato: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spe- se per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richie- dono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. prende atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico per i figli alla madre;
7. prende atto dell'impegno del sig. a versare le rate di rim- Parte_1
borso del prestito chiesto per le esigenze famigliari, di cui al contratto di mu- tuo stipulato con Unicredit n 21182719 del 01.08.2022, sino alla scadenza del medesimo prevista in agosto 2032;
8. prende atto dell'impegno del sig a trasferire la propria resi- Parte_1
denza presso il suo attuale domicilio in Sorbolo alla via Mazzini 38;
9. prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
pagina 4 di 5 limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
11. rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato ai fini della prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 06/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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