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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 305/2023 R.G. promossa da
(p. iva. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Silvestro Vitale e Alessandro Gullo,
Appellante contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dell'avv. Giovanni Lotà,
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 243 del 24 gennaio 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, pronunciando sul ricorso proposto dall'odierno appellato nei confronti della dichiarava il diritto di ad essere inquadrato nel livello Parte_1 Parte_2
professionale 3B del CCNL (Contratto collettivo nazionale di Controparte_2
lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali) dal 121° giorno successivo alla data di assunzione del 17 settembre 2018, ordinando alla Pt_1
l'assegnazione definitiva del ricorrente alle relative mansioni superiori con la
1 medesima decorrenza. Condannava altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Il tribunale richiamava il quadro normativo di riferimento e, in particolare, il
CCNL del 6 dicembre 2016 per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali che, con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” livello professionale 3, menziona anche i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”. Rilevava che tra i profili esemplificativi vi era quello dell'“addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici” e dell'“addetto alla conduzione di mezzi d'opera…” e che era pacifica e incontestata dal datore di lavoro la circostanza che a , fin dalla sua assunzione, era stato ordinato di condurre lo specifico Pt_2
mezzo indicato in ricorso, che entrambe le parti avevano descritto come appartenente alla categoria del cosiddetto “Gasolone”; pacifica era altresì la circostanza che tale mezzo richiedeva il possesso della patente B.
Pertanto, nominava consulente tecnico al fine di accertare se il veicolo rientrasse o meno tra i mezzi d'opera indicati nei profili esemplificativi del terzo livello professionale del CCNL del 6 dicembre 2016 per i Dipendenti di Imprese e
Società esercenti Servizi ambientali.
Richiamate le conclusioni finali del CTU secondo cui : “Alla luce di tutto quanto sopra esposto, e successivamente alle osservazioni delle parti, il sottoscritto ing. , conclude la presente relazione confermando quanto già Persona_1
dedotto, e cioè che il mezzo oggetto del procedimento, c.d. “gasolone” targa
EZ405YP, può essere considerato come un “compattatore rifiuti” ed inquadrato nella
2 categoria dei “mini compattatori”, in quanto installato su un mezzo di massa complessiva inferiore alle 3,5 ton”, il tribunale riteneva fondata la pretesa del ricorrente di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore, ciò però non dalla data di assunzione ma, ex art. 2103 comma 7 c.c., decorsi 120 giorni dalla detta data a partire dalla quale era stato al ricorrente comandato di utilizzare il mezzo in questione.
Con ricorso depositato in data 27 aprile 2023, impugnava la Parte_1
sentenza; resisteva al gravame . Parte_2
La causa era decisa all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove il tribunale ha riconosciuto il diritto di ad essere inquadrato nel livello Parte_2
professionale 3B del CCNL FISE e ciò sulla scorta dell'elaborato CP_2
peritale consegnato dal CTU.
Sul punto rileva che ha errato il CTU a classificare l'automezzo aziendale in questione come “compattatore”, trattandosi - come definito nella premessa della relazione del consulente - di “autocarri di piccole dimensioni, di massa totale a pieno carico inferiore a 35 quintali (ndr. equivalente a 3,5 ton.), quindi guidabili con patente
“B” per autovetture”.
Ritiene l'appellante che il CTU abbia valorizzato oltre misura e soprattutto oltre la definizione del codice della strada, le apparecchiature di cui è dotato l'automezzo
(ovvero una semplice apparecchiatura di costipazione dei rifiuti e non di compattazione, azionata da un pulsante o leva). Sostiene che il CTU abbia erroneamente inquadrato in un'unica tipologia tecnica le due differenti categorie di automezzi, denominandoli in modo generico e indifferenziato “compattatori”, senza rilevare le macroscopiche differenziazioni che riguardano sia le dimensioni (sagome di ingombro e portata) dei mezzi sia la diversa complessità delle apparecchiature di
3 cui ogni categoria è dotata, contravvenendo così, anche al parere emesso in data
18.05.2022 dall'Ente Italiano di Normazione UNI - Organo tecnico competente – che distingue in modo inequivocabile gli automezzi denominati “costipatori” da quelli denominati “compattatori” e ascrivendo i veicoli aziendali in questione nella categoria dei “costipatori” con massa totale a terra (M.T.T.) non eccedente 3,5 t., conducibili con patente “B”, in ragione della “minore complessità meccanica di tali mezzi rispetto ai compattatori”. Rileva che ha errato il CTU a classificare l'automezzo aziendale impiegato dall'appellato come “compattatore”, trattandosi - come definito nella premessa della relazione del consulente - di “autocarri di piccole dimensioni, di massa totale a pieno carico inferiore a 35 quintali (ndr. equivalente a 3,5 ton.), quindi guidabili con patente “B” per autovetture”.
1.2. Con altro motivo censura la sentenza in merito alla condanna al pagamento delle spese di lite e dei compensi del CTU.
Sostiene che posta l'assoluta novità della questione in oggetto, dibattuta a livello nazionale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, l'art. 92 co.2° c.p.c. e, conseguentemente, disporre la compensazione delle spese di lite.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il CCNL applicato del 6 dicembre 2016 (CCNL per i Dipendenti di Imprese e
Società esercenti Servizi ambientali, cfr. il CCNL allegato al ricorso) riconduce al secondo livello dell'“Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”
i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Profili esemplificativi: - addetto all' attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli…
4 Il CCNL riconduce al terzo livello della medesima area i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”
Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici;
addetto alla conduzione di mezzi
d'opera…”. Il giudice di primo grado, in conformità a quanto accertato dal consulente tecnico nominato, ha affermato che il veicolo condotto dall'odierno appellato, denominato volgarmente “gasolone”, rientra tra i compattatori in quanto è dotato di
“Vasca ribaltabile posteriore con dispositivo di compattazione per la raccolta il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani”.
Il motivo di appello fondato sulla distinzione tra “compattatori” e “costipatori” non trova riscontro nel CCNL applicato.
Ed invero, per entrambi i profili il mezzo utilizzato richiede il possesso della patente B. Il consulente nominato in primo grado ha descritto il veicolo pacificamente guidato dall'odierno appellante c.d. “gasolone” quale autocarro di piccole dimensioni, di massa totale a pieno carico inferiore a 35 quintali, quindi guidabile con la patente
“B” per autovetture. La tipologia di mezzi prevede usualmente la modifica di un mezzo prodotto in serie, mediante l'installazione di apparecchiature ed attrezzature aggiuntive, in base all'utilizzo futuro del mezzo.
Sostanzialmente, sul telaio dell'autoveicolo/autocarro di serie, viene quindi installato l'impianto aggiuntivo …si tratta di un mezzo prodotto dalla IVECO mod.
35/E4, immatricolato quale “Autoveicolo per trasporto specifico – Uso di terzi”, con cassone ribaltabile e massa complessiva a pieno carico pari a 35 quintali. Dalla carta di circolazione risulta inoltre dotato di “Vasca ribaltabile posteriore con dispositivo
5 di compattazione per la raccolta il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani
I rilievi di parte appellante fondati sulla distinzione tra piccoli veicoli aziendali oggetto di causa dotati di semplici meccanismi di costipazione del rifiuto per ridurne il volume e i grandi automezzi (di portata di carico superiore a 3,5 ton) che sarebbero i veri compattatori la cui conduzione richiede la patente C e una maggiore preparazione tecnica dell'autista per azionare i più complessi meccanismi, non trovano riscontro nel
CCNL che non richiede, al fine dell'inquadramento nel terzo livello, che il mezzo guidato sia di grandi dimensioni tali da richiedere il possesso della patente C e una maggiore preparazione tecnica dell'autista per azionare i più complessi meccanismi.
Il CCNL fa riferimento per entrambi i livelli ad automezzi per la cui guida occorre la patente B e assegna al terzo livello il lavoratore addetto all'attività di spazzamento e raccolta con utilizzo di compattatori…
Ritiene conseguentemente il collegio che debba condividersi la conclusione del
CTU di primo grado secondo cui il mezzo utilizzato dall'odierno appellato, c.d.
“gasolone”, è un compattatore per la cui conduzione è sufficiente la patente B.
2.2. Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
L'esistenza di un diffuso contenzioso di merito e l'assenza di pronunce della Suprema
Corte non costituiscono ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese processuali. La “assoluta novità” della questione trattata richiamata dall'art. 92 c.p.c. deve interpretarsi in senso restrittivo, non comprendente la questione oggetto del presente giudizio relativa alla interpretazione di un CCNL, atteso che una diversa interpretazione che consentisse la compensazione per la semplice assenza di un orientamento della Suprema Corte contrasterebbe con la ratio della norma.
2.3. L'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del
6 comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in € 4996,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giovanni Lotà.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 305/2023 R.G. promossa da
(p. iva. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Silvestro Vitale e Alessandro Gullo,
Appellante contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dell'avv. Giovanni Lotà,
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 243 del 24 gennaio 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, pronunciando sul ricorso proposto dall'odierno appellato nei confronti della dichiarava il diritto di ad essere inquadrato nel livello Parte_1 Parte_2
professionale 3B del CCNL (Contratto collettivo nazionale di Controparte_2
lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali) dal 121° giorno successivo alla data di assunzione del 17 settembre 2018, ordinando alla Pt_1
l'assegnazione definitiva del ricorrente alle relative mansioni superiori con la
1 medesima decorrenza. Condannava altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Il tribunale richiamava il quadro normativo di riferimento e, in particolare, il
CCNL del 6 dicembre 2016 per i Dipendenti di Imprese e Società esercenti Servizi ambientali che, con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” livello professionale 3, menziona anche i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”. Rilevava che tra i profili esemplificativi vi era quello dell'“addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici” e dell'“addetto alla conduzione di mezzi d'opera…” e che era pacifica e incontestata dal datore di lavoro la circostanza che a , fin dalla sua assunzione, era stato ordinato di condurre lo specifico Pt_2
mezzo indicato in ricorso, che entrambe le parti avevano descritto come appartenente alla categoria del cosiddetto “Gasolone”; pacifica era altresì la circostanza che tale mezzo richiedeva il possesso della patente B.
Pertanto, nominava consulente tecnico al fine di accertare se il veicolo rientrasse o meno tra i mezzi d'opera indicati nei profili esemplificativi del terzo livello professionale del CCNL del 6 dicembre 2016 per i Dipendenti di Imprese e
Società esercenti Servizi ambientali.
Richiamate le conclusioni finali del CTU secondo cui : “Alla luce di tutto quanto sopra esposto, e successivamente alle osservazioni delle parti, il sottoscritto ing. , conclude la presente relazione confermando quanto già Persona_1
dedotto, e cioè che il mezzo oggetto del procedimento, c.d. “gasolone” targa
EZ405YP, può essere considerato come un “compattatore rifiuti” ed inquadrato nella
2 categoria dei “mini compattatori”, in quanto installato su un mezzo di massa complessiva inferiore alle 3,5 ton”, il tribunale riteneva fondata la pretesa del ricorrente di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore, ciò però non dalla data di assunzione ma, ex art. 2103 comma 7 c.c., decorsi 120 giorni dalla detta data a partire dalla quale era stato al ricorrente comandato di utilizzare il mezzo in questione.
Con ricorso depositato in data 27 aprile 2023, impugnava la Parte_1
sentenza; resisteva al gravame . Parte_2
La causa era decisa all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove il tribunale ha riconosciuto il diritto di ad essere inquadrato nel livello Parte_2
professionale 3B del CCNL FISE e ciò sulla scorta dell'elaborato CP_2
peritale consegnato dal CTU.
Sul punto rileva che ha errato il CTU a classificare l'automezzo aziendale in questione come “compattatore”, trattandosi - come definito nella premessa della relazione del consulente - di “autocarri di piccole dimensioni, di massa totale a pieno carico inferiore a 35 quintali (ndr. equivalente a 3,5 ton.), quindi guidabili con patente
“B” per autovetture”.
Ritiene l'appellante che il CTU abbia valorizzato oltre misura e soprattutto oltre la definizione del codice della strada, le apparecchiature di cui è dotato l'automezzo
(ovvero una semplice apparecchiatura di costipazione dei rifiuti e non di compattazione, azionata da un pulsante o leva). Sostiene che il CTU abbia erroneamente inquadrato in un'unica tipologia tecnica le due differenti categorie di automezzi, denominandoli in modo generico e indifferenziato “compattatori”, senza rilevare le macroscopiche differenziazioni che riguardano sia le dimensioni (sagome di ingombro e portata) dei mezzi sia la diversa complessità delle apparecchiature di
3 cui ogni categoria è dotata, contravvenendo così, anche al parere emesso in data
18.05.2022 dall'Ente Italiano di Normazione UNI - Organo tecnico competente – che distingue in modo inequivocabile gli automezzi denominati “costipatori” da quelli denominati “compattatori” e ascrivendo i veicoli aziendali in questione nella categoria dei “costipatori” con massa totale a terra (M.T.T.) non eccedente 3,5 t., conducibili con patente “B”, in ragione della “minore complessità meccanica di tali mezzi rispetto ai compattatori”. Rileva che ha errato il CTU a classificare l'automezzo aziendale impiegato dall'appellato come “compattatore”, trattandosi - come definito nella premessa della relazione del consulente - di “autocarri di piccole dimensioni, di massa totale a pieno carico inferiore a 35 quintali (ndr. equivalente a 3,5 ton.), quindi guidabili con patente “B” per autovetture”.
1.2. Con altro motivo censura la sentenza in merito alla condanna al pagamento delle spese di lite e dei compensi del CTU.
Sostiene che posta l'assoluta novità della questione in oggetto, dibattuta a livello nazionale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, l'art. 92 co.2° c.p.c. e, conseguentemente, disporre la compensazione delle spese di lite.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il CCNL applicato del 6 dicembre 2016 (CCNL per i Dipendenti di Imprese e
Società esercenti Servizi ambientali, cfr. il CCNL allegato al ricorso) riconduce al secondo livello dell'“Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”
i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Profili esemplificativi: - addetto all' attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli…
4 Il CCNL riconduce al terzo livello della medesima area i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”
Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici;
addetto alla conduzione di mezzi
d'opera…”. Il giudice di primo grado, in conformità a quanto accertato dal consulente tecnico nominato, ha affermato che il veicolo condotto dall'odierno appellato, denominato volgarmente “gasolone”, rientra tra i compattatori in quanto è dotato di
“Vasca ribaltabile posteriore con dispositivo di compattazione per la raccolta il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani”.
Il motivo di appello fondato sulla distinzione tra “compattatori” e “costipatori” non trova riscontro nel CCNL applicato.
Ed invero, per entrambi i profili il mezzo utilizzato richiede il possesso della patente B. Il consulente nominato in primo grado ha descritto il veicolo pacificamente guidato dall'odierno appellante c.d. “gasolone” quale autocarro di piccole dimensioni, di massa totale a pieno carico inferiore a 35 quintali, quindi guidabile con la patente
“B” per autovetture. La tipologia di mezzi prevede usualmente la modifica di un mezzo prodotto in serie, mediante l'installazione di apparecchiature ed attrezzature aggiuntive, in base all'utilizzo futuro del mezzo.
Sostanzialmente, sul telaio dell'autoveicolo/autocarro di serie, viene quindi installato l'impianto aggiuntivo …si tratta di un mezzo prodotto dalla IVECO mod.
35/E4, immatricolato quale “Autoveicolo per trasporto specifico – Uso di terzi”, con cassone ribaltabile e massa complessiva a pieno carico pari a 35 quintali. Dalla carta di circolazione risulta inoltre dotato di “Vasca ribaltabile posteriore con dispositivo
5 di compattazione per la raccolta il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani
I rilievi di parte appellante fondati sulla distinzione tra piccoli veicoli aziendali oggetto di causa dotati di semplici meccanismi di costipazione del rifiuto per ridurne il volume e i grandi automezzi (di portata di carico superiore a 3,5 ton) che sarebbero i veri compattatori la cui conduzione richiede la patente C e una maggiore preparazione tecnica dell'autista per azionare i più complessi meccanismi, non trovano riscontro nel
CCNL che non richiede, al fine dell'inquadramento nel terzo livello, che il mezzo guidato sia di grandi dimensioni tali da richiedere il possesso della patente C e una maggiore preparazione tecnica dell'autista per azionare i più complessi meccanismi.
Il CCNL fa riferimento per entrambi i livelli ad automezzi per la cui guida occorre la patente B e assegna al terzo livello il lavoratore addetto all'attività di spazzamento e raccolta con utilizzo di compattatori…
Ritiene conseguentemente il collegio che debba condividersi la conclusione del
CTU di primo grado secondo cui il mezzo utilizzato dall'odierno appellato, c.d.
“gasolone”, è un compattatore per la cui conduzione è sufficiente la patente B.
2.2. Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
L'esistenza di un diffuso contenzioso di merito e l'assenza di pronunce della Suprema
Corte non costituiscono ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese processuali. La “assoluta novità” della questione trattata richiamata dall'art. 92 c.p.c. deve interpretarsi in senso restrittivo, non comprendente la questione oggetto del presente giudizio relativa alla interpretazione di un CCNL, atteso che una diversa interpretazione che consentisse la compensazione per la semplice assenza di un orientamento della Suprema Corte contrasterebbe con la ratio della norma.
2.3. L'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del
6 comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in € 4996,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giovanni Lotà.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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