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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3091 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Emilio Panico (indirizzo pec , con Email_1 domicilio in Talsano (Ta) alla via Tintoretto, n. 24, presso lo studio del difensore Avv. Emilio Panico parte appellante CONTRO p.i. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Antonio Miro (indirizzo pec
, con domicilio in Taranto alla via Pisanelli, Email_2
n. 5, presso lo studio del difensore Avv. Antonio Miro parte appellata
, CP_2 CP_3 parti appellate contumaci
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale di veicoli – appello.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 21.11.2024, la sola
[...] ha depositato note di trattazione scritta con le quali ha Controparte_1 precisato le conclusioni riportandosi ai suoi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, Parte_1
e ( per brevità nel CP_2 Controparte_1 CP_1 prosieguo), esponendo:
che in data 24.7.2017, alle ore 10.30 circa, conduceva su vico
Tribunale di Taranto
Sanguzza, nell'abitato di Talsano, il veicolo Fiat CE tg. BB991ED, assicurato da di proprietà del padre CP_1 [...]
; Persona_1
che, giunto all'intersezione con via Principe di Piemonte, strada posta alla sua destra, impattava il veicolo Fiat TO tg. BP282XX, condotto da che provenendo dalla predetta via, CP_2 improvvisamente sfrecciava a velocità elevata, oltrepassando l'incrocio senza nemmeno accennare ad un tentativo di frenata;
che il veicolo condotto dalla IG.ra , che aveva già impegnato l'intersezione CP_2 per via della suindicata condotta di guida tenuta da quest'ultima, veniva impattato all'altezza della portiera posteriore sinistra del paraurti anteriore (parte dx) del veicolo condotto dal IG. il quale proprio in ragione del Pt_1 repentino ed imprevedibile attraversamento dell'incrocio da parte della IG.ra
, non riusciva nemmeno ad azionare l'impatto frenante o comunque ad CP_2 effettuare una manovra di emergenza in modo tale da evitare la collisione, pur dovendo la precedenza all'altro conducente (ma solo in quanto proveniente dalla sua destra e non già per la presenza di segnaletica che glielo imponesse);
che a seguito dell'impatto, il veicolo da lui condotto si bloccava al centro dell'intersezione, mentre la vettura antagonista scarrocciava di ben 120° in senso antiorario a causa della sua velocità;
che il veicolo da lui condotto subiva danni alla carrozzeria anteriore e alle parti meccaniche per un importo di € 1.400,00, come da stima del perito fiduciario incaricato ante causam dalla compagnia assicurativa;
che a seguito del sinistro subiva anche lesioni, tant'è che veniva condotto dal personale sanitario del 118 presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Taranto;
che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Taranto, che si limitava a ricostruire la possibile dinamica dell'incidente senza elevare alcuna sanzione a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti;
che respingeva la sua richiesta di risarcimento danni;
CP_1
che la predetta convenuta non riscontrava la sua ulteriore missiva con cui chiedeva di procedere a negoziazione assistita;
che per giurisprudenza consolidata, l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente stabilita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme che regolano la circolazione stradale. Sulla scorta di tali premesse, previo accertamento della responsabilità
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esclusiva - o quanto meno concorrente di chiedeva la CP_2 condanna in solido dei convenuti al pagamento della complessiva somma di € 1.900,00, ovvero di quelle maggiori o minori che risulteranno dovute in corso di causa, di cui € 1.400,00 a titolo di danno patrimoniale subito dal veicolo, ed € 500,00 a titolo di danno non patrimoniale per le lesioni subite. Con la propria comparsa conclusionale chiedeva la condanna in solido delle parti convenute al pagamento della complessiva somma di € 7.500,00 (€ 4.500,00 per danni non patrimoniali, € 1.500,00 per danni patrimoniali riportati dall'auto, € 1.500,00 per spese mediche e di lite). Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. Esponeva segnatamente:
che il dispositivo satellitare installato sulla vettura assicurata non aveva rilevato alcun evento crash in data 24.7.2017;
che la domanda era improcedibile per mancato esperimento ante causam della procedura di negoziazione assistita;
che la domanda era improcedibile per violazione dell'art. 144 C.d.A. derivante dall'omessa evocazione in giudizio del responsabile civile;
che la domanda era improcedibile per violazione degli artt. 145- 148 C.d.A., in quanto la diffida inviata dall'attore nella fase stragiudiziale era priva dei dati necessariamente previsti per l'istruzione del sinistro;
che l'attore non aveva concesso la precedenza al veicolo antagonista proveniente dalla sua destra;
che la quantificazione del danno era eccessiva e non corrispondente alla reale entità del pregiudizio in concreto emerso. Nella propria comparsa conclusionale, con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, eccepiva anche il difetto di legittimazione attiva dell'attore, atteso che tale mezzo, come documentato in atti, era di proprietà esclusiva di . Persona_1
Restava contumace sebbene regolarmente citata in giudizio. CP_2
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore e delle prove testimoniali con n. 2 testi citati da quest'ultimo, nonché con l'esperimento della CTU medico-legale. Con ordinanza del 05.6.2019, già precisate le conclusioni dalle parti costituite,
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il Giudice di Pace rimetteva la causa sul ruolo e ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo Fiat TO Gaudio
CP_3
regolarmente evocata in giudizio, restava però contumace. CP_3
Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, accertando la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro. In particolare, rilevava:
che le dichiarazioni rese dal teste escusso non erano attendibili, in quanto la versione fornita era incompatibile con i danni riportati dai veicoli;
che il teste aveva riferito che la Fiat TO aveva attraversato l'incrocio senza rallentare la propria andatura e che la Fiat CE condotta dall'attore non aveva fatto in tempo ad evitare l'impatto;
che tali dichiarazioni presumevano che la Fiat TO fosse giunta all'incrocio quando la Fiat CE lo stava già attraversando e che una simile dinamica avrebbe ulteriormente presupposto che la Fiat TO fosse stata colpita sulla propria parte laterale anteriore;
che nel caso di specie, però, la Fiat TO era stata colpita sulla fiancata posteriore sinistra, all'altezza del parafango posteriore, con la conseguenza che la responsabilità del sinistro era da ascrivere allo stesso attore, il quale non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza;
che, in ragione dell'inattendibilità del teste, non era neanche emersa la prova di eventuali violazioni, da parte del conducente del veicolo Fiat
TO, degli obblighi di comportamento in prossimità delle intersezioni. Avverso tale pronuncia propone appello . Parte_1
Nella prima parte del primo motivo d'appello, lamenta l'erronea valutazione del quadro probatorio assunto nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, si duole del travisamento delle dichiarazioni del teste
[...]
il quale ha riferito che la Fiat TO aveva oltrepassato l'intersezione Tes_1 senza rallentare l'andatura già particolarmente veloce. Da tali dichiarazioni, il giudice di prime cure avrebbe dovuto desumere che la Fiat TO aveva oltrepassato l'incrocio in modo a dir poco fulmineo, con conseguente responsabilità del conducente convenuto per l'elevata velocità di guida tenuta in quel frangente;
circostanza, quest'ultima, comprovata anche dalle posizioni post urto assunte dai veicoli (dal rapporto era emerso che mentre la Fiat
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TO aveva subito una rotazione in senso antiorario di 120°, posizionandosi nel verso diametralmente opposto rispetto alla sua direzione di marcia, il mezzo da lui condotto si era spostato di appena 20° a sinistra) e dai danni riportati (la Fiat TO aveva subito ingenti rotture sulla fiancata posteriore sinistra, circostanza, questa, che a suo dire dimostrava l'elevata velocità tenuta da tale veicolo al momento dell'impatto). Nella seconda parte del motivo lamenta il mancato accertamento della corresponsabilità del conducente del veicolo antagonista, a suo avviso colpevole di aver attraversato l'incrocio ad elevata velocità o comunque ad una velocità non consona allo stato dei luoghi. A sostegno di tale assunto, rileva: che vico Sanguzza, dal quale proveniva lo stesso appellante, ha una larghezza maggiore rispetto a quella di via Principe di Piemonte;
che l'intersezione tra le due vie non è presidiata da alcuna segnaletica;
che, percorrendo via Principe di Piemonte nel senso percorso da CP_2 sul lato destro vi era un terreno incolto che assicurava un'ampia visibilità dell'intersezione con vico Sanguzza, mentre dal lato sinistro vi era un muro di cinta di un'abitazione; che percorrendo vico Sanguzza nel senso da lui percorso, la visibilità dell'incrocio era invece ostruita dalla presenza di muri su entrambi i margini della strada;
che, pertanto, a differenza CP_2 sua, aveva goduto di ottima visibilità nell'attraversamento dell'intersezione. Nella terza parte del primo motivo d'appello lamenta il fatto che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che, quando l'autovettura da lui condotta si stava approcciando all'incrocio, la Fiat TO non era ancora presente all'interno del quadrivio, essendo comparsa improvvisamente per via dell'elevata velocità tenuta. Inoltre rileva che, contrariamente a quanto accertato dal giudice di prime cure,
l'urto era avvenuto con la parte anteriore destra della Fiat CE. Nella restante parte della doglianza reitera la domanda risarcitoria promossa nel giudizio di primo grado, ribadendo che il danno non patrimoniale era consistito nelle lesioni documentate nel corso del giudizio, e che, in qualità di esclusivo utilizzatore del veicolo (avendo anche il padre dell'appellante,
[...]
, escusso come teste in primo grado, confermato l'intervenuta Persona_2 cessione del credito risarcitorio in favore del figlio), gli spettava anche il risarcimento del danno materiale. Nel complesso del motivo lamenta anche il fatto che il giudice di prime cure non si sia pronunciato in modo esplicito sulla questione. Lamenta infine che il giudice di pace avrebbe errato nel ritenere che la domanda risarcitoria era rivolta solo nei confronti della compagnia assicurativa, e non anche nei riguardi della responsabile CP_2
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Con il secondo motivo d'appello eccepisce, in subordine, la nullità della sentenza impugnata:
per l'asserita violazione del principio del contraddittorio, in quanto sarebbe stata omessa la chiamata in giudizio del proprietario del veicolo condotto, parte che in qualità di cedente del credito risarcitorio doveva ritenersi litisconsorte necessaria;
per aver le parti precisato le conclusioni riportandosi ad atti difensivi depositati prima dell'integrazione del contraddittorio disposta nei confronti di CP_3
Con il terzo motivo d'appello censura il capo della sentenza relativa alla regolamentazione delle spese di lite, chiedendo, che a seguito dell'accoglimento del gravame, siano le parti appellate a doversene fare carico. Dopo l'esposizione dei motivi di appello, rassegna le seguenti conclusioni:
“• IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente con grado di prevalenza o comunque nel grado che Riterrà in concreto, della convenuta nella causazione del sinistro dedotto;
CP_2
• NEL MERITO, 1) pronunciare condanna ex artt. 145 e 149 d.lgs. 209/2005 nei confronti della
[...]
, appellata convenuta, alla corresponsione in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
attore appellante, della complessiva somma di euro 4.200,00, oltre iva se dovuta
[...] per legge, o della diversa somma che Riterrà di giustizia, in solido con la convenuta CP_2
(quest'ultima ex artt. 2043 e 2054 c.c.) per l'intero ammontare suindicato, a titolo
[...] di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti tutti dall'attore in dipendenza del sinistro medesimo, di cui meglio in narrativa, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio (riserva di rinunciare in corso di giudizio); 2) pronunciare condanna ex artt. 149 d.lgs. 209/2005 nei confronti della
[...]
, appellata convenuta, alla corresponsione in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
appellante odierno attore, della complessiva somma di euro 4.800,00, oltre iva se
[...] dovuta per legge, o della diversa somma che Riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'attore suddetto in dipendenza del sinistro di cui in narrativa, come già specificati, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
• IN VIA SUBORDINATA:
– in ipotesi di rigetto parziale nel merito dell'interposto atto di appello principale – ove ritenuto il difetto di legittimazione all'azione diretta per il risarcimento dei soli danni patrimoniali domandati ex art. 149 c.d.a. – condannare la convenuta
[...]
alla corresponsione in favore dell'attore soccombente in primo grado della Controparte_1 complessiva somma di euro 2.700,00, o della maggiore o minor somma che Riterrà di
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giustizia, a titolo di risarcimento per equivalente di tutti danni non patrimoniali derivati all'attore medesimo in conseguenza del sinistro per cui è causa, come meglio specificati in narrativa, con vittoria di spese riguardo ad entrambi i gradi di giudizio (o compensazione delle sole spese relative al primo grado grado di giudizio);
– in ipotesi di rilievo d'ufficio di vizi comportanti nullità non riscontrate né dichiarate nel giudizio di primo grado, o nell'ipotesi di costituzione di parte appellata e di eventuale accoglimento delle eccezioni processuali, di rito o di merito, già proposte ed implicitamente disattese nel primo grado di giudizio, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per la causale corrispondente, con integrale compensazione delle spese di lite;
– IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, questo non essendo integrato nei confronti di litisconsorte necessario (come in narrativa al n. 2) del §. II.1.); in alternativa dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per radicale violazione del diritto di difesa (come in narrativa al n. 3) del §. II.1.)
• CAPO INERENTE ALLA STATUIZIONE SULLE SPESE: nell'ipotesi di conferma della impugnata sentenza nel merito, riformare il capo inerente alla statuizione sulle spese del primo grado di giudizio, in accoglimento del motivo di appello enunciato sul punto da parte attrice appellante o per qualunque altra causa che giusta, statuendo CP_4 per l'effetto che le spese di entrambi i gradi di giudizio restino integralmente compensate fra le parti in lite.” Si è costituita in giudizio insistendo nell'inammissibilità del CP_1 gravame e, in subordine, nel suo rigetto. Espone in dettaglio:
che l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è inammissibile per manifesta infondatezza;
che rispetto al danno subito dal veicolo assicurato, sussiste difetto di legittimazione attiva di , in quanto tale mezzo era Parte_1 di proprietà esclusiva di suo padre, ; Persona_2
che la domanda risarcitoria è improcedibile, in quanto l'appellante ha agito in giudizio senza allegare, nella fase stragiudiziale, i dati richiesti dagli artt. 145-148 C.d.A.;
che in base alle risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo assicurato, doveva escludersi la verificazione del sinistro, in quanto in data 24.7.2017 non era stato rilevato alcun evento crash;
che il Giudice di Pace aveva correttamente ritenuto che l'appellante avesse omesso di dimostrare la responsabilità esclusiva – o quanto meno concorrente – di CP_2
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che gli agenti della Polizia Locale di Taranto avevano redatto il rapporto del sinistro attribuendo a la Parte_1 responsabilità esclusiva della sua causazione per mancata concessione della precedenza a destra al veicolo condotto da CP_2
che aveva riferito ai verbalizzanti che il veicolo da lei CP_2 condotto aveva subito una rotazione a causa dell'urto ricevuto dal mezzo condotto dall'appellante;
che non aveva la precedenza di fatto Parte_1 nell'attraversamento dell'intersezione;
che il teste aveva reso dichiarazioni compiacenti, Testimone_1 pertanto, era stato correttamente ritenuto inattendibile dal giudice di prime cure;
che le dichiarazioni rilasciate da tale teste erano smentite sia dai punti di collisione dei veicoli, che dalla localizzazione dei relativi danni, dai quali, così come correttamente ravvisato dal Giudice di Pace, andava escluso che avesse impegnato l'intersezione al Parte_1 momento dell'impatto;
che i verbalizzanti avevano categoricamente escluso la presenza di testimoni al momento della verificazione del sinistro;
che non vi era alcuna prova attestante l'elevata velocità assertivamente tenuta dal mezzo condotto da CP_2
che a nulla rilevava che l'appellante avesse una visibilità ridotta dell'intersezione, giacché nell'attraversamento della stessa egli era gravato dell'obbligo di concedere precedenza ai veicoli provenienti dalla strada posta alla sua destra;
che il quantum del danno patrimoniale asseritamente subito dal veicolo assicurato era rimasto del tutto indimostrato;
che la quantificazione del danno non patrimoniale era sproporzionata;
inoltre, gli esiti della frattura al polso asseritamente subita dall'appellante non erano riconducibili al sinistro per cui è causa;
che non sussisteva alcuna causa di nullità della sentenza;
che la pronuncia gravata è corretta anche sotto l'aspetto della regolamentazione delle spese di lite, avendo il giudice di prime cure correttamente applicato il principio di soccombenza. Anche nel presente grado d'appello sono rimaste contumaci e CP_2
sebbene regolarmente evocate in lite. CP_3
2) Sull'inammissibilità dell'appello.
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L'atto di citazione d'appello, pur non rispettando il canone della sinteticità, si pone comunque in linea con le previsioni di cui all'art. 342 c.p.c., atteso che, dal suo complesso, sono desumibili i capi di sentenza impugnati, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Pertanto, l'impugnazione va ritenuta ammissibile.
3) Sui motivi d'appello. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono. Il primo motivo è infondato. In prima battuta si osserva che ad avviso dello scrivente, il teste
[...] deve ritenersi inattendibile. Tes_1
Ed invero, dal contenuto del rapporto della Polizia Locale versato nel fascicolo di primo grado, emerge a chiare lettere:
che i verbalizzanti non rilevarono la presenza sui luoghi di causa di testimoni oculari che avevano assistito al sinistro;
che alcuna delle parti coinvolte nel sinistro comunicò ai verbalizzanti la presenza di eventuali testimoni che, essendo presenti sul posto, avevano osservato la dinamica dell'incidente. Sul punto appare singolare che l'appellante, nel rilasciare spontanee dichiarazioni ai verbalizzanti, abbia potuto omettere di indicare le generalità del teste che aveva assistito al sinistro;
così come appare decisamente insolito che qualora questi fosse stato effettivamente presente sul posto, possa aver omesso di avvicinarsi all'appellante e/o alle forze dell'ordine per riportare i fatti ai quali avevano assistito. Ad ogni modo, anche qualora si volesse ritenere che il teste era presente al momento dell'impatto, la prova dell'elevata velocità della Fiat TO non sarebbe comunque desumibile dal contenuto della sua deposizione, essendosi questi limitato a riferire, secondo la sua percezione sensoriale e in modo generico, che tale mezzo oltrepassava senza rallentare l'andatura, già particolarmente veloce, l'intersezione tra vico Sanguzza e via Principe di Piemonte. La genericità della dichiarazione in merito alla velocità assunta dal veicolo Fiat TO non consente, infatti, di dimostrare che il suo conducente aveva attraversato l'incrocio senza rispettare il limite di velocità ivi imposto. La prova dell'asserita elevata velocità della Fiat TO non si può neanche ricavare dal fatto che il veicolo, dopo l'impatto, aveva compiuto una rotazione antioraria di 120 gradi. Ed invero, sul piano logico, la rotazione del veicolo in senso antiorario e il
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grado di curvatura sono dipesi dal tipo di impatto perpendicolare subito dalla Fiat TO e dal punto d'urto, localizzato nella parte posteriore di quest'ultima autovettura. Tali aspetti inducono a ritenere che la velocità tenuta dalla Fiat CE e il colpo inferto alla Fiat TO abbiano causato una spinta tale da far ruotare in senso antiorario la Fiat TO fino a farle assumere il grado di curvatura riscontrato dagli agenti intervenuti. Né si può evincere la velocità della Fiat TO dai danni presenti sul mezzo, posto che, come emerge dalle foto, la Fiat TO ha riportato danni allo sportello e al parafango posteriori, fianco sinistro, che evidenziano una ammaccatura che si propaga verso l'interno dell'abitacolo, compatibile con l'urto diretto con la parte anteriore del veicolo dell'appellante. La morfologia dei danni nulla dice in ordine alla velocità tenuta dal veicolo Fiat TO, posto che la forma assunta dallo sportello dopo l'impatto si limita solo a confermare che il veicolo è stato attinto in modo perpendicolare e che la rientranza costituisce effetto della spinta impressa dal cofano della Fiat CE. Va invece osservato, in senso contrario, che, come si evince dalle foto allegate al verbale d'incidente, i due veicoli risultano piuttosto vicini dopo l'impatto e che la TO ha percorso solo pochi metri dal centro dell'incrocio, il che induce a ritenere, in chiave indiziaria, che la velocità osservata non fosse particolarmente elevata. La responsabilità del sinistro resterebbe comunque ascritta in via esclusiva a anche qualora si dimostrasse che stava Parte_1 CP_2 procedendo ad una velocità non consona rispetto allo stato dei luoghi. Partendo dalla premessa che, nel caso di specie, è provato e non contestato che l'appellante, violando l'art. 145 C.d.S., non ha concesso la precedenza a destra al veicolo antagonista, va rammentato che, secondo quanto previsto dall'art. 2054, co. 2, c.c., in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli mezzi;
in tali casi, ciascuna parte può vincere questa presunzione dimostrando che il sinistro è addebitabile, in via esclusiva, alla condotta del veicolo antagonista. Afferma l'appellante sul punto che l'aver accertato la colpa di uno dei conducenti non può far ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'altro dall'art. 2054, comma II c.c., essendo invece sempre necessario che si accerti se quest'ultimo abbia tenuto una condotta di guida totalmente conforme alle prescrizioni del codice della strada e sia immune da colpa. Ciò in linea di principio è corretto;
tuttavia, come chiarito a più riprese dalla
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Corte di Cassazione, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21 maggio 2019, n. 13672; 22 aprile 2009, n. 9550; 10 marzo 2006, n. 5226). La presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma II c.c. opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale - tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione;
una diversa interpretazione finirebbe con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che la stessa non ha (Cass. Civ. 15.9.2020, n. 19115). Nel caso di specie, dal contenuto del rapporto della Polizia Locale di Taranto, versato in atti nel fascicolo di primo grado, e dalle allegazioni difensive, è provato e non contestato che l'appellante ha omesso di concedere la precedenza a destra al veicolo antagonista. Inoltre, va escluso che fosse favorito rispetto al veicolo Parte_1 antagonista, in virtù della c.d. precedenza di fatto, nell'attraversamento della intersezione. La Suprema Corte ha sul punto osservato: “ La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo
a condizione che il conducente di sinistra si presenti all'incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa. Ne consegue che l'onere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova” (Cass. n. 8526/2004; Cass. n. 8138/2020). Tale onere non può dirsi assolto da parte di : dalla Parte_1 disamina dei punti d'impatto dei veicoli e dello stato dei luoghi, così come ritratti dalla documentazione fotografica acclusa al predetto rapporto, è chiaramente rilevabile che l'appellante, a bordo della Fiat CE, ha impattato con la sua parte anteriore la fiancata posteriore sinistra della Fiat TO in corrispondenza dello sportello e del parafango posteriori;
il che induce a ritenere che la collisione tra i veicoli sia avvenuta quando la Fiat
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TO aveva già ampiamente superato il centro dell'intersezione. Del resto, è lo stesso appellante, nella esposizione dell'atto di citazione promosso dinanzi al Giudice di Pace, ad aver riferito che al momento dell'impatto, tale veicolo antagonista aveva già impegnato il crocevia (pag. 2 – punto 3 dell'atto di citazione). Inoltre le foto prodotte raffigurano la Fiat CE al centro dell'incrocio, circostanza questa che, in correlazione ai punti d'urto riscontrati tra i veicoli (in specie i danni riportati sulla fianca posteriore dal veicolo Fiat TO), non fa altro che confermare che l'impatto è avvenuto quando la Fiat TO aveva già impegnato il centro dell'incrocio. A nulla rileva, se non in senso sfavorevole all'appellante il fatto che questi, nel percorrere vico Sanguzza, non avesse un'adeguata visuale dell'intersezione e dei veicoli provenienti da via Principe di Piemonte, poiché, proprio in ragione di tali aspetti e dell'obbligo di dare precedenza, avrebbe dovuto prestare una maggiore cautela nell'attraversamento dell'incrocio. Pertanto, in definitiva, va confermata la responsabilità esclusiva dell'appellante nella causazione del sinistro, in quanto è andato ad impattare il veicolo antagonista quanto questo era già al centro dell'incrocio. Tale condotta assorbe, sul piano causale, un eventuale e, peraltro non accertato, superamento del limite di velocità da parte del conducente del veicolo Fiat TO, che, a fronte della dinamica del sinistro, sarebbe rimasto del tutto neutro rispetto alla sua causazione. Del tutto infondato appare il secondo motivo d'appello, non ravvisandosi alcuna nullità della sentenza. Non sussiste il vizio dell'omessa integrazione del contraddittorio per mancata partecipazione al giudizio del proprietario del veicolo condotto dall'appellante, dallo stesso asseritamente ritenuto litisconsorte necessario in qualità di cedente del credito scaturito a seguito del sinistro. Innanzitutto, si osserva che nel corso del giudizio di primo grado, Parte_1
qualificandosi come mero utilizzatore esclusivo del veicolo condotto,
[...] non ha dedotto che , proprietario dello stesso, gli Persona_2 aveva ceduto la titolarità del credito insorto a seguito del sinistro e che tra essi vi era stata una cessione di tale credito. In difetto di allegazione della cessione del credito, deve ritenersi che l'appellante abbia agito in giudizio in qualità di possessore del veicolo, il che esclude in radice che il proprietario del veicolo fosse litisconsorte necessario nel giudizio di primo grado. Il proprietario del veicolo in questione non sarebbe litisconsorte necessario neppure qualora tale cessione del credito fosse stata allegata e provata
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dall'appellante nel giudizio di prime cure, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto, non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti (Cass. Civ. n. 12400/2020; Cass. n. 21995/2018; Cass. n. 8980/2012); tale circostanza non è ravvisabile nel caso di specie, in quanto nessuna della parti ha chiesto in primo grado l'accertamento del credito anche nei confronti dell'asserito cedente. Al riguardo è appena il caso di precisare che non sussiste un difetto di legittimazione attiva in capo all'appellante, in quanto questi si è affermato titolare, in qualità di utilizzatore (e poi in grado di appello anche di cessionario), dell'asserito credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni al veicolo e ha poi agito in giudizio, sicché, nella sua prospettazione, non si ravvisa una scissione tra il soggetto che si è affermato titolare del credito e quello che ha agito in giudizio. Ad ogni modo, ogni questione in merito resta assorbita dalla mancanza di prova dell'an della responsabilità. Non sussiste neppure l'ulteriore nullità eccepita dall'appellante: nel corso del giudizio di primo grado, una volta integrato il contraddittorio nei confronti di le parti hanno regolarmente precisato le conclusioni prima CP_3 che la causa fosse riservata per la decisione. E' infondato anche il terzo motivo d'appello: la condanna alle spese di lite comminata a carico di appare conforme al principio di Parte_1 soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.. Giova rilevare sul punto che, l'art. 92 c.p.c., così come novellato dal d.l. n.
132/2014, ha previsto che il giudice possa disporre la compensazione delle spese di lite solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate, o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha poi dichiarato la parziale illegittimità del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. E posto che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna di tali ipotesi, la condanna alle spese comminata dal Giudice di Pace appare corretta. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
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4) Sulle spese di lite del presente grado d'appello. Le spese del presente grado di lite seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico dell'appellante nella misura prevista in dispositivo, in applicazione dei parametri del D.M. n. 55/2014 (scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00; valori massimi per le fasi di studio e introduttiva, tenuto conto dell'elevato numero di pagine dell'atto di citazione in appello, valori medi per le restanti fasi). Al rigetto dell'appello segue anche l'ulteriore condanna nei confronti dell'appellante al pagamento della somma pari al contributo unificato dovuto per la introduzione della impugnazione, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile anche al presente giudizio. Nulla per le spese tra l'appellante e le altre parti appellate, tenuto conto della loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 2.978,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
condanna , ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. Parte_1
30 maggio 2002, n. 115, al pagamento della somma di € 147,00, pari all'importo del contributo unificato corrisposto per la introduzione del presente giudizio d'appello.
nulla per le spese tra e e Parte_1 CP_2 CP_3
[...]
Così deciso in Taranto, in data 31/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Emilio Panico (indirizzo pec , con Email_1 domicilio in Talsano (Ta) alla via Tintoretto, n. 24, presso lo studio del difensore Avv. Emilio Panico parte appellante CONTRO p.i. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Antonio Miro (indirizzo pec
, con domicilio in Taranto alla via Pisanelli, Email_2
n. 5, presso lo studio del difensore Avv. Antonio Miro parte appellata
, CP_2 CP_3 parti appellate contumaci
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale di veicoli – appello.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 21.11.2024, la sola
[...] ha depositato note di trattazione scritta con le quali ha Controparte_1 precisato le conclusioni riportandosi ai suoi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, Parte_1
e ( per brevità nel CP_2 Controparte_1 CP_1 prosieguo), esponendo:
che in data 24.7.2017, alle ore 10.30 circa, conduceva su vico
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Sanguzza, nell'abitato di Talsano, il veicolo Fiat CE tg. BB991ED, assicurato da di proprietà del padre CP_1 [...]
; Persona_1
che, giunto all'intersezione con via Principe di Piemonte, strada posta alla sua destra, impattava il veicolo Fiat TO tg. BP282XX, condotto da che provenendo dalla predetta via, CP_2 improvvisamente sfrecciava a velocità elevata, oltrepassando l'incrocio senza nemmeno accennare ad un tentativo di frenata;
che il veicolo condotto dalla IG.ra , che aveva già impegnato l'intersezione CP_2 per via della suindicata condotta di guida tenuta da quest'ultima, veniva impattato all'altezza della portiera posteriore sinistra del paraurti anteriore (parte dx) del veicolo condotto dal IG. il quale proprio in ragione del Pt_1 repentino ed imprevedibile attraversamento dell'incrocio da parte della IG.ra
, non riusciva nemmeno ad azionare l'impatto frenante o comunque ad CP_2 effettuare una manovra di emergenza in modo tale da evitare la collisione, pur dovendo la precedenza all'altro conducente (ma solo in quanto proveniente dalla sua destra e non già per la presenza di segnaletica che glielo imponesse);
che a seguito dell'impatto, il veicolo da lui condotto si bloccava al centro dell'intersezione, mentre la vettura antagonista scarrocciava di ben 120° in senso antiorario a causa della sua velocità;
che il veicolo da lui condotto subiva danni alla carrozzeria anteriore e alle parti meccaniche per un importo di € 1.400,00, come da stima del perito fiduciario incaricato ante causam dalla compagnia assicurativa;
che a seguito del sinistro subiva anche lesioni, tant'è che veniva condotto dal personale sanitario del 118 presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Taranto;
che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Taranto, che si limitava a ricostruire la possibile dinamica dell'incidente senza elevare alcuna sanzione a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti;
che respingeva la sua richiesta di risarcimento danni;
CP_1
che la predetta convenuta non riscontrava la sua ulteriore missiva con cui chiedeva di procedere a negoziazione assistita;
che per giurisprudenza consolidata, l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente stabilita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme che regolano la circolazione stradale. Sulla scorta di tali premesse, previo accertamento della responsabilità
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esclusiva - o quanto meno concorrente di chiedeva la CP_2 condanna in solido dei convenuti al pagamento della complessiva somma di € 1.900,00, ovvero di quelle maggiori o minori che risulteranno dovute in corso di causa, di cui € 1.400,00 a titolo di danno patrimoniale subito dal veicolo, ed € 500,00 a titolo di danno non patrimoniale per le lesioni subite. Con la propria comparsa conclusionale chiedeva la condanna in solido delle parti convenute al pagamento della complessiva somma di € 7.500,00 (€ 4.500,00 per danni non patrimoniali, € 1.500,00 per danni patrimoniali riportati dall'auto, € 1.500,00 per spese mediche e di lite). Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e CP_1 chiedendone il rigetto. Esponeva segnatamente:
che il dispositivo satellitare installato sulla vettura assicurata non aveva rilevato alcun evento crash in data 24.7.2017;
che la domanda era improcedibile per mancato esperimento ante causam della procedura di negoziazione assistita;
che la domanda era improcedibile per violazione dell'art. 144 C.d.A. derivante dall'omessa evocazione in giudizio del responsabile civile;
che la domanda era improcedibile per violazione degli artt. 145- 148 C.d.A., in quanto la diffida inviata dall'attore nella fase stragiudiziale era priva dei dati necessariamente previsti per l'istruzione del sinistro;
che l'attore non aveva concesso la precedenza al veicolo antagonista proveniente dalla sua destra;
che la quantificazione del danno era eccessiva e non corrispondente alla reale entità del pregiudizio in concreto emerso. Nella propria comparsa conclusionale, con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, eccepiva anche il difetto di legittimazione attiva dell'attore, atteso che tale mezzo, come documentato in atti, era di proprietà esclusiva di . Persona_1
Restava contumace sebbene regolarmente citata in giudizio. CP_2
La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore e delle prove testimoniali con n. 2 testi citati da quest'ultimo, nonché con l'esperimento della CTU medico-legale. Con ordinanza del 05.6.2019, già precisate le conclusioni dalle parti costituite,
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il Giudice di Pace rimetteva la causa sul ruolo e ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo Fiat TO Gaudio
CP_3
regolarmente evocata in giudizio, restava però contumace. CP_3
Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, accertando la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro. In particolare, rilevava:
che le dichiarazioni rese dal teste escusso non erano attendibili, in quanto la versione fornita era incompatibile con i danni riportati dai veicoli;
che il teste aveva riferito che la Fiat TO aveva attraversato l'incrocio senza rallentare la propria andatura e che la Fiat CE condotta dall'attore non aveva fatto in tempo ad evitare l'impatto;
che tali dichiarazioni presumevano che la Fiat TO fosse giunta all'incrocio quando la Fiat CE lo stava già attraversando e che una simile dinamica avrebbe ulteriormente presupposto che la Fiat TO fosse stata colpita sulla propria parte laterale anteriore;
che nel caso di specie, però, la Fiat TO era stata colpita sulla fiancata posteriore sinistra, all'altezza del parafango posteriore, con la conseguenza che la responsabilità del sinistro era da ascrivere allo stesso attore, il quale non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza;
che, in ragione dell'inattendibilità del teste, non era neanche emersa la prova di eventuali violazioni, da parte del conducente del veicolo Fiat
TO, degli obblighi di comportamento in prossimità delle intersezioni. Avverso tale pronuncia propone appello . Parte_1
Nella prima parte del primo motivo d'appello, lamenta l'erronea valutazione del quadro probatorio assunto nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, si duole del travisamento delle dichiarazioni del teste
[...]
il quale ha riferito che la Fiat TO aveva oltrepassato l'intersezione Tes_1 senza rallentare l'andatura già particolarmente veloce. Da tali dichiarazioni, il giudice di prime cure avrebbe dovuto desumere che la Fiat TO aveva oltrepassato l'incrocio in modo a dir poco fulmineo, con conseguente responsabilità del conducente convenuto per l'elevata velocità di guida tenuta in quel frangente;
circostanza, quest'ultima, comprovata anche dalle posizioni post urto assunte dai veicoli (dal rapporto era emerso che mentre la Fiat
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TO aveva subito una rotazione in senso antiorario di 120°, posizionandosi nel verso diametralmente opposto rispetto alla sua direzione di marcia, il mezzo da lui condotto si era spostato di appena 20° a sinistra) e dai danni riportati (la Fiat TO aveva subito ingenti rotture sulla fiancata posteriore sinistra, circostanza, questa, che a suo dire dimostrava l'elevata velocità tenuta da tale veicolo al momento dell'impatto). Nella seconda parte del motivo lamenta il mancato accertamento della corresponsabilità del conducente del veicolo antagonista, a suo avviso colpevole di aver attraversato l'incrocio ad elevata velocità o comunque ad una velocità non consona allo stato dei luoghi. A sostegno di tale assunto, rileva: che vico Sanguzza, dal quale proveniva lo stesso appellante, ha una larghezza maggiore rispetto a quella di via Principe di Piemonte;
che l'intersezione tra le due vie non è presidiata da alcuna segnaletica;
che, percorrendo via Principe di Piemonte nel senso percorso da CP_2 sul lato destro vi era un terreno incolto che assicurava un'ampia visibilità dell'intersezione con vico Sanguzza, mentre dal lato sinistro vi era un muro di cinta di un'abitazione; che percorrendo vico Sanguzza nel senso da lui percorso, la visibilità dell'incrocio era invece ostruita dalla presenza di muri su entrambi i margini della strada;
che, pertanto, a differenza CP_2 sua, aveva goduto di ottima visibilità nell'attraversamento dell'intersezione. Nella terza parte del primo motivo d'appello lamenta il fatto che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto che, quando l'autovettura da lui condotta si stava approcciando all'incrocio, la Fiat TO non era ancora presente all'interno del quadrivio, essendo comparsa improvvisamente per via dell'elevata velocità tenuta. Inoltre rileva che, contrariamente a quanto accertato dal giudice di prime cure,
l'urto era avvenuto con la parte anteriore destra della Fiat CE. Nella restante parte della doglianza reitera la domanda risarcitoria promossa nel giudizio di primo grado, ribadendo che il danno non patrimoniale era consistito nelle lesioni documentate nel corso del giudizio, e che, in qualità di esclusivo utilizzatore del veicolo (avendo anche il padre dell'appellante,
[...]
, escusso come teste in primo grado, confermato l'intervenuta Persona_2 cessione del credito risarcitorio in favore del figlio), gli spettava anche il risarcimento del danno materiale. Nel complesso del motivo lamenta anche il fatto che il giudice di prime cure non si sia pronunciato in modo esplicito sulla questione. Lamenta infine che il giudice di pace avrebbe errato nel ritenere che la domanda risarcitoria era rivolta solo nei confronti della compagnia assicurativa, e non anche nei riguardi della responsabile CP_2
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Con il secondo motivo d'appello eccepisce, in subordine, la nullità della sentenza impugnata:
per l'asserita violazione del principio del contraddittorio, in quanto sarebbe stata omessa la chiamata in giudizio del proprietario del veicolo condotto, parte che in qualità di cedente del credito risarcitorio doveva ritenersi litisconsorte necessaria;
per aver le parti precisato le conclusioni riportandosi ad atti difensivi depositati prima dell'integrazione del contraddittorio disposta nei confronti di CP_3
Con il terzo motivo d'appello censura il capo della sentenza relativa alla regolamentazione delle spese di lite, chiedendo, che a seguito dell'accoglimento del gravame, siano le parti appellate a doversene fare carico. Dopo l'esposizione dei motivi di appello, rassegna le seguenti conclusioni:
“• IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente con grado di prevalenza o comunque nel grado che Riterrà in concreto, della convenuta nella causazione del sinistro dedotto;
CP_2
• NEL MERITO, 1) pronunciare condanna ex artt. 145 e 149 d.lgs. 209/2005 nei confronti della
[...]
, appellata convenuta, alla corresponsione in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
attore appellante, della complessiva somma di euro 4.200,00, oltre iva se dovuta
[...] per legge, o della diversa somma che Riterrà di giustizia, in solido con la convenuta CP_2
(quest'ultima ex artt. 2043 e 2054 c.c.) per l'intero ammontare suindicato, a titolo
[...] di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti tutti dall'attore in dipendenza del sinistro medesimo, di cui meglio in narrativa, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio (riserva di rinunciare in corso di giudizio); 2) pronunciare condanna ex artt. 149 d.lgs. 209/2005 nei confronti della
[...]
, appellata convenuta, alla corresponsione in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
appellante odierno attore, della complessiva somma di euro 4.800,00, oltre iva se
[...] dovuta per legge, o della diversa somma che Riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'attore suddetto in dipendenza del sinistro di cui in narrativa, come già specificati, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
• IN VIA SUBORDINATA:
– in ipotesi di rigetto parziale nel merito dell'interposto atto di appello principale – ove ritenuto il difetto di legittimazione all'azione diretta per il risarcimento dei soli danni patrimoniali domandati ex art. 149 c.d.a. – condannare la convenuta
[...]
alla corresponsione in favore dell'attore soccombente in primo grado della Controparte_1 complessiva somma di euro 2.700,00, o della maggiore o minor somma che Riterrà di
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giustizia, a titolo di risarcimento per equivalente di tutti danni non patrimoniali derivati all'attore medesimo in conseguenza del sinistro per cui è causa, come meglio specificati in narrativa, con vittoria di spese riguardo ad entrambi i gradi di giudizio (o compensazione delle sole spese relative al primo grado grado di giudizio);
– in ipotesi di rilievo d'ufficio di vizi comportanti nullità non riscontrate né dichiarate nel giudizio di primo grado, o nell'ipotesi di costituzione di parte appellata e di eventuale accoglimento delle eccezioni processuali, di rito o di merito, già proposte ed implicitamente disattese nel primo grado di giudizio, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per la causale corrispondente, con integrale compensazione delle spese di lite;
– IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, questo non essendo integrato nei confronti di litisconsorte necessario (come in narrativa al n. 2) del §. II.1.); in alternativa dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per radicale violazione del diritto di difesa (come in narrativa al n. 3) del §. II.1.)
• CAPO INERENTE ALLA STATUIZIONE SULLE SPESE: nell'ipotesi di conferma della impugnata sentenza nel merito, riformare il capo inerente alla statuizione sulle spese del primo grado di giudizio, in accoglimento del motivo di appello enunciato sul punto da parte attrice appellante o per qualunque altra causa che giusta, statuendo CP_4 per l'effetto che le spese di entrambi i gradi di giudizio restino integralmente compensate fra le parti in lite.” Si è costituita in giudizio insistendo nell'inammissibilità del CP_1 gravame e, in subordine, nel suo rigetto. Espone in dettaglio:
che l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è inammissibile per manifesta infondatezza;
che rispetto al danno subito dal veicolo assicurato, sussiste difetto di legittimazione attiva di , in quanto tale mezzo era Parte_1 di proprietà esclusiva di suo padre, ; Persona_2
che la domanda risarcitoria è improcedibile, in quanto l'appellante ha agito in giudizio senza allegare, nella fase stragiudiziale, i dati richiesti dagli artt. 145-148 C.d.A.;
che in base alle risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo assicurato, doveva escludersi la verificazione del sinistro, in quanto in data 24.7.2017 non era stato rilevato alcun evento crash;
che il Giudice di Pace aveva correttamente ritenuto che l'appellante avesse omesso di dimostrare la responsabilità esclusiva – o quanto meno concorrente – di CP_2
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che gli agenti della Polizia Locale di Taranto avevano redatto il rapporto del sinistro attribuendo a la Parte_1 responsabilità esclusiva della sua causazione per mancata concessione della precedenza a destra al veicolo condotto da CP_2
che aveva riferito ai verbalizzanti che il veicolo da lei CP_2 condotto aveva subito una rotazione a causa dell'urto ricevuto dal mezzo condotto dall'appellante;
che non aveva la precedenza di fatto Parte_1 nell'attraversamento dell'intersezione;
che il teste aveva reso dichiarazioni compiacenti, Testimone_1 pertanto, era stato correttamente ritenuto inattendibile dal giudice di prime cure;
che le dichiarazioni rilasciate da tale teste erano smentite sia dai punti di collisione dei veicoli, che dalla localizzazione dei relativi danni, dai quali, così come correttamente ravvisato dal Giudice di Pace, andava escluso che avesse impegnato l'intersezione al Parte_1 momento dell'impatto;
che i verbalizzanti avevano categoricamente escluso la presenza di testimoni al momento della verificazione del sinistro;
che non vi era alcuna prova attestante l'elevata velocità assertivamente tenuta dal mezzo condotto da CP_2
che a nulla rilevava che l'appellante avesse una visibilità ridotta dell'intersezione, giacché nell'attraversamento della stessa egli era gravato dell'obbligo di concedere precedenza ai veicoli provenienti dalla strada posta alla sua destra;
che il quantum del danno patrimoniale asseritamente subito dal veicolo assicurato era rimasto del tutto indimostrato;
che la quantificazione del danno non patrimoniale era sproporzionata;
inoltre, gli esiti della frattura al polso asseritamente subita dall'appellante non erano riconducibili al sinistro per cui è causa;
che non sussisteva alcuna causa di nullità della sentenza;
che la pronuncia gravata è corretta anche sotto l'aspetto della regolamentazione delle spese di lite, avendo il giudice di prime cure correttamente applicato il principio di soccombenza. Anche nel presente grado d'appello sono rimaste contumaci e CP_2
sebbene regolarmente evocate in lite. CP_3
2) Sull'inammissibilità dell'appello.
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L'atto di citazione d'appello, pur non rispettando il canone della sinteticità, si pone comunque in linea con le previsioni di cui all'art. 342 c.p.c., atteso che, dal suo complesso, sono desumibili i capi di sentenza impugnati, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Pertanto, l'impugnazione va ritenuta ammissibile.
3) Sui motivi d'appello. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono. Il primo motivo è infondato. In prima battuta si osserva che ad avviso dello scrivente, il teste
[...] deve ritenersi inattendibile. Tes_1
Ed invero, dal contenuto del rapporto della Polizia Locale versato nel fascicolo di primo grado, emerge a chiare lettere:
che i verbalizzanti non rilevarono la presenza sui luoghi di causa di testimoni oculari che avevano assistito al sinistro;
che alcuna delle parti coinvolte nel sinistro comunicò ai verbalizzanti la presenza di eventuali testimoni che, essendo presenti sul posto, avevano osservato la dinamica dell'incidente. Sul punto appare singolare che l'appellante, nel rilasciare spontanee dichiarazioni ai verbalizzanti, abbia potuto omettere di indicare le generalità del teste che aveva assistito al sinistro;
così come appare decisamente insolito che qualora questi fosse stato effettivamente presente sul posto, possa aver omesso di avvicinarsi all'appellante e/o alle forze dell'ordine per riportare i fatti ai quali avevano assistito. Ad ogni modo, anche qualora si volesse ritenere che il teste era presente al momento dell'impatto, la prova dell'elevata velocità della Fiat TO non sarebbe comunque desumibile dal contenuto della sua deposizione, essendosi questi limitato a riferire, secondo la sua percezione sensoriale e in modo generico, che tale mezzo oltrepassava senza rallentare l'andatura, già particolarmente veloce, l'intersezione tra vico Sanguzza e via Principe di Piemonte. La genericità della dichiarazione in merito alla velocità assunta dal veicolo Fiat TO non consente, infatti, di dimostrare che il suo conducente aveva attraversato l'incrocio senza rispettare il limite di velocità ivi imposto. La prova dell'asserita elevata velocità della Fiat TO non si può neanche ricavare dal fatto che il veicolo, dopo l'impatto, aveva compiuto una rotazione antioraria di 120 gradi. Ed invero, sul piano logico, la rotazione del veicolo in senso antiorario e il
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grado di curvatura sono dipesi dal tipo di impatto perpendicolare subito dalla Fiat TO e dal punto d'urto, localizzato nella parte posteriore di quest'ultima autovettura. Tali aspetti inducono a ritenere che la velocità tenuta dalla Fiat CE e il colpo inferto alla Fiat TO abbiano causato una spinta tale da far ruotare in senso antiorario la Fiat TO fino a farle assumere il grado di curvatura riscontrato dagli agenti intervenuti. Né si può evincere la velocità della Fiat TO dai danni presenti sul mezzo, posto che, come emerge dalle foto, la Fiat TO ha riportato danni allo sportello e al parafango posteriori, fianco sinistro, che evidenziano una ammaccatura che si propaga verso l'interno dell'abitacolo, compatibile con l'urto diretto con la parte anteriore del veicolo dell'appellante. La morfologia dei danni nulla dice in ordine alla velocità tenuta dal veicolo Fiat TO, posto che la forma assunta dallo sportello dopo l'impatto si limita solo a confermare che il veicolo è stato attinto in modo perpendicolare e che la rientranza costituisce effetto della spinta impressa dal cofano della Fiat CE. Va invece osservato, in senso contrario, che, come si evince dalle foto allegate al verbale d'incidente, i due veicoli risultano piuttosto vicini dopo l'impatto e che la TO ha percorso solo pochi metri dal centro dell'incrocio, il che induce a ritenere, in chiave indiziaria, che la velocità osservata non fosse particolarmente elevata. La responsabilità del sinistro resterebbe comunque ascritta in via esclusiva a anche qualora si dimostrasse che stava Parte_1 CP_2 procedendo ad una velocità non consona rispetto allo stato dei luoghi. Partendo dalla premessa che, nel caso di specie, è provato e non contestato che l'appellante, violando l'art. 145 C.d.S., non ha concesso la precedenza a destra al veicolo antagonista, va rammentato che, secondo quanto previsto dall'art. 2054, co. 2, c.c., in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli mezzi;
in tali casi, ciascuna parte può vincere questa presunzione dimostrando che il sinistro è addebitabile, in via esclusiva, alla condotta del veicolo antagonista. Afferma l'appellante sul punto che l'aver accertato la colpa di uno dei conducenti non può far ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'altro dall'art. 2054, comma II c.c., essendo invece sempre necessario che si accerti se quest'ultimo abbia tenuto una condotta di guida totalmente conforme alle prescrizioni del codice della strada e sia immune da colpa. Ciò in linea di principio è corretto;
tuttavia, come chiarito a più riprese dalla
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Corte di Cassazione, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21 maggio 2019, n. 13672; 22 aprile 2009, n. 9550; 10 marzo 2006, n. 5226). La presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma II c.c. opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale - tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione;
una diversa interpretazione finirebbe con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che la stessa non ha (Cass. Civ. 15.9.2020, n. 19115). Nel caso di specie, dal contenuto del rapporto della Polizia Locale di Taranto, versato in atti nel fascicolo di primo grado, e dalle allegazioni difensive, è provato e non contestato che l'appellante ha omesso di concedere la precedenza a destra al veicolo antagonista. Inoltre, va escluso che fosse favorito rispetto al veicolo Parte_1 antagonista, in virtù della c.d. precedenza di fatto, nell'attraversamento della intersezione. La Suprema Corte ha sul punto osservato: “ La precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo
a condizione che il conducente di sinistra si presenti all'incrocio con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa. Ne consegue che l'onere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova” (Cass. n. 8526/2004; Cass. n. 8138/2020). Tale onere non può dirsi assolto da parte di : dalla Parte_1 disamina dei punti d'impatto dei veicoli e dello stato dei luoghi, così come ritratti dalla documentazione fotografica acclusa al predetto rapporto, è chiaramente rilevabile che l'appellante, a bordo della Fiat CE, ha impattato con la sua parte anteriore la fiancata posteriore sinistra della Fiat TO in corrispondenza dello sportello e del parafango posteriori;
il che induce a ritenere che la collisione tra i veicoli sia avvenuta quando la Fiat
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TO aveva già ampiamente superato il centro dell'intersezione. Del resto, è lo stesso appellante, nella esposizione dell'atto di citazione promosso dinanzi al Giudice di Pace, ad aver riferito che al momento dell'impatto, tale veicolo antagonista aveva già impegnato il crocevia (pag. 2 – punto 3 dell'atto di citazione). Inoltre le foto prodotte raffigurano la Fiat CE al centro dell'incrocio, circostanza questa che, in correlazione ai punti d'urto riscontrati tra i veicoli (in specie i danni riportati sulla fianca posteriore dal veicolo Fiat TO), non fa altro che confermare che l'impatto è avvenuto quando la Fiat TO aveva già impegnato il centro dell'incrocio. A nulla rileva, se non in senso sfavorevole all'appellante il fatto che questi, nel percorrere vico Sanguzza, non avesse un'adeguata visuale dell'intersezione e dei veicoli provenienti da via Principe di Piemonte, poiché, proprio in ragione di tali aspetti e dell'obbligo di dare precedenza, avrebbe dovuto prestare una maggiore cautela nell'attraversamento dell'incrocio. Pertanto, in definitiva, va confermata la responsabilità esclusiva dell'appellante nella causazione del sinistro, in quanto è andato ad impattare il veicolo antagonista quanto questo era già al centro dell'incrocio. Tale condotta assorbe, sul piano causale, un eventuale e, peraltro non accertato, superamento del limite di velocità da parte del conducente del veicolo Fiat TO, che, a fronte della dinamica del sinistro, sarebbe rimasto del tutto neutro rispetto alla sua causazione. Del tutto infondato appare il secondo motivo d'appello, non ravvisandosi alcuna nullità della sentenza. Non sussiste il vizio dell'omessa integrazione del contraddittorio per mancata partecipazione al giudizio del proprietario del veicolo condotto dall'appellante, dallo stesso asseritamente ritenuto litisconsorte necessario in qualità di cedente del credito scaturito a seguito del sinistro. Innanzitutto, si osserva che nel corso del giudizio di primo grado, Parte_1
qualificandosi come mero utilizzatore esclusivo del veicolo condotto,
[...] non ha dedotto che , proprietario dello stesso, gli Persona_2 aveva ceduto la titolarità del credito insorto a seguito del sinistro e che tra essi vi era stata una cessione di tale credito. In difetto di allegazione della cessione del credito, deve ritenersi che l'appellante abbia agito in giudizio in qualità di possessore del veicolo, il che esclude in radice che il proprietario del veicolo fosse litisconsorte necessario nel giudizio di primo grado. Il proprietario del veicolo in questione non sarebbe litisconsorte necessario neppure qualora tale cessione del credito fosse stata allegata e provata
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dall'appellante nel giudizio di prime cure, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto, non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti (Cass. Civ. n. 12400/2020; Cass. n. 21995/2018; Cass. n. 8980/2012); tale circostanza non è ravvisabile nel caso di specie, in quanto nessuna della parti ha chiesto in primo grado l'accertamento del credito anche nei confronti dell'asserito cedente. Al riguardo è appena il caso di precisare che non sussiste un difetto di legittimazione attiva in capo all'appellante, in quanto questi si è affermato titolare, in qualità di utilizzatore (e poi in grado di appello anche di cessionario), dell'asserito credito avente ad oggetto il risarcimento dei danni al veicolo e ha poi agito in giudizio, sicché, nella sua prospettazione, non si ravvisa una scissione tra il soggetto che si è affermato titolare del credito e quello che ha agito in giudizio. Ad ogni modo, ogni questione in merito resta assorbita dalla mancanza di prova dell'an della responsabilità. Non sussiste neppure l'ulteriore nullità eccepita dall'appellante: nel corso del giudizio di primo grado, una volta integrato il contraddittorio nei confronti di le parti hanno regolarmente precisato le conclusioni prima CP_3 che la causa fosse riservata per la decisione. E' infondato anche il terzo motivo d'appello: la condanna alle spese di lite comminata a carico di appare conforme al principio di Parte_1 soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.. Giova rilevare sul punto che, l'art. 92 c.p.c., così come novellato dal d.l. n.
132/2014, ha previsto che il giudice possa disporre la compensazione delle spese di lite solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità delle questioni trattate, o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha poi dichiarato la parziale illegittimità del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. E posto che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna di tali ipotesi, la condanna alle spese comminata dal Giudice di Pace appare corretta. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
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4) Sulle spese di lite del presente grado d'appello. Le spese del presente grado di lite seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico dell'appellante nella misura prevista in dispositivo, in applicazione dei parametri del D.M. n. 55/2014 (scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00; valori massimi per le fasi di studio e introduttiva, tenuto conto dell'elevato numero di pagine dell'atto di citazione in appello, valori medi per le restanti fasi). Al rigetto dell'appello segue anche l'ulteriore condanna nei confronti dell'appellante al pagamento della somma pari al contributo unificato dovuto per la introduzione della impugnazione, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile anche al presente giudizio. Nulla per le spese tra l'appellante e le altre parti appellate, tenuto conto della loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 2.978,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge;
condanna , ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. Parte_1
30 maggio 2002, n. 115, al pagamento della somma di € 147,00, pari all'importo del contributo unificato corrisposto per la introduzione del presente giudizio d'appello.
nulla per le spese tra e e Parte_1 CP_2 CP_3
[...]
Così deciso in Taranto, in data 31/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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