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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1585/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
7.3.2025, assunto in decisione in data 7.4.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Maria Rosa Gaviraghi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Agrate B.za, Via
Matteotti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Luigi Carlo Cardillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrate Brianza (MB) viale
Colleoni n. 25;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
1) SEPARAZIONE
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, I comma, Cod. Civ., Pt_1 T_ ordinando al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) SPESE LEGALI
Dichiarare compensate le spese legali.
3) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
3.A) AFFIDAMENTO FIGLI MINORENNI
3.A.1) e verranno affidato congiuntamente, ex lege 54/2006 e art. 337 ter c.c., ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori.
3.A.2) Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza degli stessi verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel loro interesse, tenuto, altresì, conto delle rispettive capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente.
3.A.3) Entrambi i genitori si impegneranno a favorire il sereno svolgimento del rapporto con i figli, consentendo a questi ultimi di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare relazioni, nei limiti del possibile, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3.B) COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONI CON I GENITORI
3.B.1) e saranno collocati alternativamente presso ciascun genitore. Per_1 Per_2
3.B.2) La residenza di e rimarrà presso la casa materna. Per_1 Per_2
3.B.3) Quanto alle frequentazioni, esse saranno paritetiche, su rotazione a base settimanale. Il cambio dell'alternanza avverrà la domenica sera.
Durante la settimana non di sua competenza, il genitore non convivente aiuterà l'altro ad accompagnare i figli alle attività sportive ed extra scolastiche (feste, lavori di gruppo, ...), nonché negli accompagnamenti/ritiri scolastici.
3.B.4) Vacanze natalizie.
I figli trascorreranno, secondo la regola dell'alternanza annuale il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo Stefano con l'altro. Sarà cura dei genitori accordarsi, di volta in volta, circa orari/accompagnamenti.
Sarà possibile, previo accordo, festeggiare il Natale insieme (intera giornata od un momento dedicato).
Per il resto delle festività (intese come giorni di assenza da scuola dei minori), varranno le regole ordinarie. pagina 2 di 7 Il tutto salvo diversi accordi.
3.B.5) Vacanze pasquali.
I figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro.
Per il resto delle festività (intese come giorni di assenza da scuola dei minori), varranno le regole ordinarie.
Il tutto salvo diversi accordi.
3.B.6) Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica).
Salvo diversi accordi, ogni genitore terrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive.
Se le ferie dei genitori dovesse concentrarsi nel solo mese di agosto, allora, il periodo verrà diviso dall'1 al 15
e dal 16 al 31.
Entro il 30.4 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il periodo di villeggiatura prescelto, accordandosi per evitare sovrapposizioni (il luogo verrà comunicato, con congruo anticipo, una volta individuato). Laddove i genitori non trovassero un accordo, varrà la regola dell'alternanza annuale: pertanto, il primo anno avrà il diritto di scelta la madre e la volta successiva il padre.
3.B.7) Ponti (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico).
Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi. La spartizione dei periodi verrà scelta entro il 30.9 di ogni anno, in base al calendario scolastico che verrà consegnato dalle scuole frequentate dai minori.
3.B.8) Altre vacanze.
Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con i figli delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo dei minori, cui entrambi i genitori intendono garantire serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari.
3.B.9) Compleanno dei figli. I genitori potranno trascorrere insieme tale ricorrenza. In caso di impossibilità
(o mancato accordo), il genitore che non avrà con sé il figlio nel giorno del compleanno, perché non di propria competenza, potrà festeggiare nelle proprie giornate. Quanto alla festa organizzata per gli amichi, i genitori potranno partecipare congiuntamente ed i costi verranno condivisi e suddivisi al 50% (previo accordo sulla spesa).
3.B.10) Sacramenti (comunione e cresima).
I genitori hanno optato per una educazione cattolica dei figli. Essi parteciperanno congiuntamente alla cerimonia religiosa. Anche la festa verrà condivisa: in particolare verrà diviso al 50% il costo del vestito/scarpe, mentre gli altri costi (a titolo di esempio: ristorante, bomboniere, …) verranno divisi in base al numero di invitati che ogni genitore deciderà di ospitare.
pagina 3 di 7 Laddove non vi fosse l'accordo per una festa condivisa, secondo la regola dell'alternanza, un genitore festeggerà per pranzo, l'altro per cena ed ogni genitore sosterrà i costi della festa che ha organizzato, senza nulla pretendere dall'altro a tale titolo (con divisione del costo del vestito/scarpe).
3.B.11) Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà.
Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la cena i figli.
3.B.12) Reperibilità telefonica e comunicazioni.
Per parlare con i figli ciascun genitore potrà liberamente telefonare all'altro (utenza fissa e/o mobile del genitore). A tal fine i genitori si garantiscono reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.) e si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della connessione telefonica.
Sarà altresì possibile chiamare i figli direttamente alla loro utenza telefonica.
Con l'accordo dell'altro genitore, sarà possibile effettuare anche video-chiamate.
Inoltre entrambi i genitori si impegneranno a darsi l'un l'altro tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente i figli.
Inoltre, in tutti i periodi nei quali ciascun genitore terrà con sé i figli in luogo diverso dalle rispettive abitazioni, per il pernotto, dovrà informare l'altro genitore.
3.B.13) Volontà dei figli.
I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine ai figli non venga a sovrapporsi ed a forzare le loro volontà ed aspettative, si impegnano fin da ora ad interpretare l'accordo di separazione con criteri di assoluta buona fede e comunque nell'esclusivo interesse dei figli medesimo.
3.B.14) Attuazione delle predette frequentazioni.
Gli accordi in ordine al collocamento ed alle frequentazioni dei figli avranno inizio da quanto la casa coniugale verrà venduta.
3.C) NUOVI PARTNER
Nel rispetto della stabilità psico-emotiva dei figli, i genitori concordano di introdurre con la doverosa gradualità la presenza di eventuali nuovi partner nella vita dei figli. Ciò, in ogni caso, deve riferirsi a rapporti stabilizzati che devono svilupparsi con progressività e nel rispetto di criteri educativi condivisi in pieno accordo tra i genitori. In ogni caso, nessun eventuale nuovo compagno dovrà sostituirsi alla figura dell'altro genitore.
3.D) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO, SPESE EXTRA, AUU E DETRAZIONI
3.D.1) I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli nei giorni di propria spettanza.
pagina 4 di 7 3.D.2) I genitori divideranno al 50% le spese extra dei figli, così come individuate sulla base dell'elencazione contenuta nelle linee guida emesse del Tribunale di Lecco (doc. n. 5). Inoltre i genitori, previo accordo, divideranno il costo del vestiario dei figli, calzature comprese.
I genitori potranno costituire un fondo a cui attingere per queste specifiche spese e/o potranno decidere di accordarsi volta per volta quando si presenta la necessità.
3.D.3) Ogni genitore sosterrà in toto le spese delle eventuali vacanze (estive, natalizie, pasquali, altre) che i figli trascorreranno con lo stesso senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno dall'altro.
3.D.4) Laddove vi fosse diritto al percepimento dell'AUU (Assegni Unici Universali), gli importi verranno divisi al 50% tra i genitori.
3.D.5) I coniugi detrarranno, in misura del 50%, le spese sostenute in favore dei figli. Laddove una voce di spesa dovesse essere stata sostenuta da uno solo di essi, il genitore che se ne sarà fatto carico per l'intero la detrarrà al 100%. Per agevolare le detrazioni, ogni spesa detraibile relativa ai figli dovrà riportare il codice fiscale dei minori.
4) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4.A) ALTRI BENI
4.A.1) La casa coniugale sita in Caponago (MB) alla via Silvio Pellico n. 10/23, in comproprietà tra i Sigg.
e , su accordo degli stessi, sarà venduta e il ricavato, saldato il mutuo residuo, sarà diviso tra le Pt_1 T_ parti al 50%.
I coniugi divideranno anche il mobilio ed i co-arrediti.
4.A.2) I coniugi provvederanno ad acquistare due unità abitative distinte oppure reperiranno un alloggio in affitto.
I coniugi, nello scegliere gli immobili ove trasferirsi, terranno conto delle esigenze dei figli ( raggiunge Per_1 in modo indipendente la scuola a Vimercate e lo sport a Gorgonzola, mentre frequente la scuola di Per_2
Caponago) e cercheranno di reperire le abitazioni nello stesso paese o in paesi limitrofi, serviti da mezzi pubblici che possano offrire collegamenti con i luoghi di interesse dei figli.
Sino all'intervenuta vendita del bene, i coniugi convivranno e continueranno a dividere le spese connesse all'immobile ed alla convivenza.
4.A.3) Il conto corrente cointestato presso il Credit Agricole n. 7706 verrà chiuso ed il ricavato diviso al 50%.
4.A.4) Ogni coniuge rimarrà proprietario delle autovetture a sé intestate e ne sosterrà ogni spesa senza nulla chiedere e/o pretendere a tale titolo dall'altro.
4.B) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti. Pertanto nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno verso l'altro.
4.C) I coniugi si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli minorenni per cui occorresse la firma dell'altro, comunque pagina 5 di 7 escludendo, nel caso ognuno di essi decidesse di condurre i figli all'estero, che i minori possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici, gite scolastiche o vacanze studio.
4.D) I coniugi dichiarano di non avere altri redditi, beni od utilità ulteriori rispetto a quelli indicati nell'accordo e nei documenti prodotti.
Essi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione legala alla vicenda matrimoniale.
5) RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
I coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di separazione legale dei coniugi pronunciata dall'intestato Tribunale e rinunciano ad ogni impugnazione avverso di essa.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.6.2011 a Caponago;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati , in data 20.7.2010 e , in data 12.8.2015. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
7.4.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 20.7.2010 e , 12.8.2015) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 T_
, con ricorso depositato in data 7.3.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Caponago in data 25.6.2011 (Atto n. 3, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Caponago), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Caponago, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
7.3.2025, assunto in decisione in data 7.4.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Maria Rosa Gaviraghi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Agrate B.za, Via
Matteotti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Luigi Carlo Cardillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agrate Brianza (MB) viale
Colleoni n. 25;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
1) SEPARAZIONE
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, I comma, Cod. Civ., Pt_1 T_ ordinando al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) SPESE LEGALI
Dichiarare compensate le spese legali.
3) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
3.A) AFFIDAMENTO FIGLI MINORENNI
3.A.1) e verranno affidato congiuntamente, ex lege 54/2006 e art. 337 ter c.c., ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori.
3.A.2) Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza degli stessi verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel loro interesse, tenuto, altresì, conto delle rispettive capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente.
3.A.3) Entrambi i genitori si impegneranno a favorire il sereno svolgimento del rapporto con i figli, consentendo a questi ultimi di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare relazioni, nei limiti del possibile, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3.B) COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONI CON I GENITORI
3.B.1) e saranno collocati alternativamente presso ciascun genitore. Per_1 Per_2
3.B.2) La residenza di e rimarrà presso la casa materna. Per_1 Per_2
3.B.3) Quanto alle frequentazioni, esse saranno paritetiche, su rotazione a base settimanale. Il cambio dell'alternanza avverrà la domenica sera.
Durante la settimana non di sua competenza, il genitore non convivente aiuterà l'altro ad accompagnare i figli alle attività sportive ed extra scolastiche (feste, lavori di gruppo, ...), nonché negli accompagnamenti/ritiri scolastici.
3.B.4) Vacanze natalizie.
I figli trascorreranno, secondo la regola dell'alternanza annuale il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo Stefano con l'altro. Sarà cura dei genitori accordarsi, di volta in volta, circa orari/accompagnamenti.
Sarà possibile, previo accordo, festeggiare il Natale insieme (intera giornata od un momento dedicato).
Per il resto delle festività (intese come giorni di assenza da scuola dei minori), varranno le regole ordinarie. pagina 2 di 7 Il tutto salvo diversi accordi.
3.B.5) Vacanze pasquali.
I figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro.
Per il resto delle festività (intese come giorni di assenza da scuola dei minori), varranno le regole ordinarie.
Il tutto salvo diversi accordi.
3.B.6) Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica).
Salvo diversi accordi, ogni genitore terrà con sé i figli per due settimane, anche non consecutive.
Se le ferie dei genitori dovesse concentrarsi nel solo mese di agosto, allora, il periodo verrà diviso dall'1 al 15
e dal 16 al 31.
Entro il 30.4 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il periodo di villeggiatura prescelto, accordandosi per evitare sovrapposizioni (il luogo verrà comunicato, con congruo anticipo, una volta individuato). Laddove i genitori non trovassero un accordo, varrà la regola dell'alternanza annuale: pertanto, il primo anno avrà il diritto di scelta la madre e la volta successiva il padre.
3.B.7) Ponti (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico).
Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi. La spartizione dei periodi verrà scelta entro il 30.9 di ogni anno, in base al calendario scolastico che verrà consegnato dalle scuole frequentate dai minori.
3.B.8) Altre vacanze.
Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con i figli delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo dei minori, cui entrambi i genitori intendono garantire serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari.
3.B.9) Compleanno dei figli. I genitori potranno trascorrere insieme tale ricorrenza. In caso di impossibilità
(o mancato accordo), il genitore che non avrà con sé il figlio nel giorno del compleanno, perché non di propria competenza, potrà festeggiare nelle proprie giornate. Quanto alla festa organizzata per gli amichi, i genitori potranno partecipare congiuntamente ed i costi verranno condivisi e suddivisi al 50% (previo accordo sulla spesa).
3.B.10) Sacramenti (comunione e cresima).
I genitori hanno optato per una educazione cattolica dei figli. Essi parteciperanno congiuntamente alla cerimonia religiosa. Anche la festa verrà condivisa: in particolare verrà diviso al 50% il costo del vestito/scarpe, mentre gli altri costi (a titolo di esempio: ristorante, bomboniere, …) verranno divisi in base al numero di invitati che ogni genitore deciderà di ospitare.
pagina 3 di 7 Laddove non vi fosse l'accordo per una festa condivisa, secondo la regola dell'alternanza, un genitore festeggerà per pranzo, l'altro per cena ed ogni genitore sosterrà i costi della festa che ha organizzato, senza nulla pretendere dall'altro a tale titolo (con divisione del costo del vestito/scarpe).
3.B.11) Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà.
Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la cena i figli.
3.B.12) Reperibilità telefonica e comunicazioni.
Per parlare con i figli ciascun genitore potrà liberamente telefonare all'altro (utenza fissa e/o mobile del genitore). A tal fine i genitori si garantiscono reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.) e si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della connessione telefonica.
Sarà altresì possibile chiamare i figli direttamente alla loro utenza telefonica.
Con l'accordo dell'altro genitore, sarà possibile effettuare anche video-chiamate.
Inoltre entrambi i genitori si impegneranno a darsi l'un l'altro tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente i figli.
Inoltre, in tutti i periodi nei quali ciascun genitore terrà con sé i figli in luogo diverso dalle rispettive abitazioni, per il pernotto, dovrà informare l'altro genitore.
3.B.13) Volontà dei figli.
I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine ai figli non venga a sovrapporsi ed a forzare le loro volontà ed aspettative, si impegnano fin da ora ad interpretare l'accordo di separazione con criteri di assoluta buona fede e comunque nell'esclusivo interesse dei figli medesimo.
3.B.14) Attuazione delle predette frequentazioni.
Gli accordi in ordine al collocamento ed alle frequentazioni dei figli avranno inizio da quanto la casa coniugale verrà venduta.
3.C) NUOVI PARTNER
Nel rispetto della stabilità psico-emotiva dei figli, i genitori concordano di introdurre con la doverosa gradualità la presenza di eventuali nuovi partner nella vita dei figli. Ciò, in ogni caso, deve riferirsi a rapporti stabilizzati che devono svilupparsi con progressività e nel rispetto di criteri educativi condivisi in pieno accordo tra i genitori. In ogni caso, nessun eventuale nuovo compagno dovrà sostituirsi alla figura dell'altro genitore.
3.D) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO, SPESE EXTRA, AUU E DETRAZIONI
3.D.1) I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli nei giorni di propria spettanza.
pagina 4 di 7 3.D.2) I genitori divideranno al 50% le spese extra dei figli, così come individuate sulla base dell'elencazione contenuta nelle linee guida emesse del Tribunale di Lecco (doc. n. 5). Inoltre i genitori, previo accordo, divideranno il costo del vestiario dei figli, calzature comprese.
I genitori potranno costituire un fondo a cui attingere per queste specifiche spese e/o potranno decidere di accordarsi volta per volta quando si presenta la necessità.
3.D.3) Ogni genitore sosterrà in toto le spese delle eventuali vacanze (estive, natalizie, pasquali, altre) che i figli trascorreranno con lo stesso senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno dall'altro.
3.D.4) Laddove vi fosse diritto al percepimento dell'AUU (Assegni Unici Universali), gli importi verranno divisi al 50% tra i genitori.
3.D.5) I coniugi detrarranno, in misura del 50%, le spese sostenute in favore dei figli. Laddove una voce di spesa dovesse essere stata sostenuta da uno solo di essi, il genitore che se ne sarà fatto carico per l'intero la detrarrà al 100%. Per agevolare le detrazioni, ogni spesa detraibile relativa ai figli dovrà riportare il codice fiscale dei minori.
4) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4.A) ALTRI BENI
4.A.1) La casa coniugale sita in Caponago (MB) alla via Silvio Pellico n. 10/23, in comproprietà tra i Sigg.
e , su accordo degli stessi, sarà venduta e il ricavato, saldato il mutuo residuo, sarà diviso tra le Pt_1 T_ parti al 50%.
I coniugi divideranno anche il mobilio ed i co-arrediti.
4.A.2) I coniugi provvederanno ad acquistare due unità abitative distinte oppure reperiranno un alloggio in affitto.
I coniugi, nello scegliere gli immobili ove trasferirsi, terranno conto delle esigenze dei figli ( raggiunge Per_1 in modo indipendente la scuola a Vimercate e lo sport a Gorgonzola, mentre frequente la scuola di Per_2
Caponago) e cercheranno di reperire le abitazioni nello stesso paese o in paesi limitrofi, serviti da mezzi pubblici che possano offrire collegamenti con i luoghi di interesse dei figli.
Sino all'intervenuta vendita del bene, i coniugi convivranno e continueranno a dividere le spese connesse all'immobile ed alla convivenza.
4.A.3) Il conto corrente cointestato presso il Credit Agricole n. 7706 verrà chiuso ed il ricavato diviso al 50%.
4.A.4) Ogni coniuge rimarrà proprietario delle autovetture a sé intestate e ne sosterrà ogni spesa senza nulla chiedere e/o pretendere a tale titolo dall'altro.
4.B) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti. Pertanto nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno verso l'altro.
4.C) I coniugi si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli minorenni per cui occorresse la firma dell'altro, comunque pagina 5 di 7 escludendo, nel caso ognuno di essi decidesse di condurre i figli all'estero, che i minori possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici, gite scolastiche o vacanze studio.
4.D) I coniugi dichiarano di non avere altri redditi, beni od utilità ulteriori rispetto a quelli indicati nell'accordo e nei documenti prodotti.
Essi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione legala alla vicenda matrimoniale.
5) RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
I coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di separazione legale dei coniugi pronunciata dall'intestato Tribunale e rinunciano ad ogni impugnazione avverso di essa.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 25.6.2011 a Caponago;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati , in data 20.7.2010 e , in data 12.8.2015. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
7.4.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 20.7.2010 e , 12.8.2015) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 T_
, con ricorso depositato in data 7.3.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Caponago in data 25.6.2011 (Atto n. 3, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Caponago), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Caponago, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7