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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 969/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel. dr.ssa Francesca Vullo Consigliera dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.969 /2024 R.G. promossa
DA
con sede in Lainate (MI), Via A. De Gasperi 17, C. F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico sig. rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'avv. Parte_2
Walter V. Caporizzi del foro di Milano e dall'avv. Federico Caporizzi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti legali (CMBP Studio Professionale) in Milano, Via Visconti di Modrone n. 7.
- appellante-
CONTRO
(c.f. - p. iva ) con sede legale in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Decumano n. 36, e sede operativa in NO ER (VA) corso Della Vittoria n. 1585/1533, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dott. (c.f. CP_2
, rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Francesco Mitrano (C.F. C.F._1
pagina 1 di 14 del foro di Busto Arsizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello C.F._2 stesso in 21047 ON (VA) c.so Italia n. 56,giusta procura in atti.
- appellata-
All'esito dell'udienza del 9.1.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.352 c.p.c.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 15.9.2021, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano, esponendo che: a) dall'aprile 2020, essa controllata CP_3 Parte_3 da decise di inserirsi nel mercato, in parte ancora inesplorato in Italia, della produzione di CP_4 mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale, nonché del relativo commercio all'ingrosso; b) al fine di rendersi operativa nel minor tempo possibile, decise di acquistare per l'importo di € 140.000,00 il macchinario industriale “Richpeace Ultrasonic Machine NF28” per la produzione in serie di mascherine chirurgiche, non dall'impresa cinese produttrice - che aveva già stimato tempi di fornitura non inferiori a quaranta giorni - ma da un cliente della medesima, la Gemini
Padana S.r.l.; c) in data 23.07.2020, concluse un contratto di durata triennale con in
CP_3 base al quale quest'ultima si impegnò a produrre un quantitativo di mascherine, confezionate e pronte per la vendita, compreso tra i 10 ed i 20 milioni di pezzi all'anno, ed si obbligò al Parte_1 pagamento di un corrispettivo pari a € 0,05 oltre IVA, per ciascuna mascherina, e di € 0,005 oltre IVA, per il relativo packaging;
d) in base a tale accordo, avrebbe acquistato il macchinario e lo Parte_1 avrebbe concesso in comodato d'uso gratuito a quest'ultima, ricevendolo
CP_3 direttamente dalla Cina, l'avrebbe assemblato e collaudata presso i propri spazi, nonché provveduto alla relativa gestione e manutenzione, nell'ottica di garantirne il corretto funzionamento;
e) nel settembre 2020, rappresentò ad - che accettò di sopportarne i costi - la
CP_3 Parte_1 necessità di installare delle gabbie protettive intorno al macchinario, per ragioni di sicurezza, attesa la non conformità dello stesso alle norme antinfortunistiche vigenti in Italia;
f) in data 11.11.2020, confermò la capacità del macchinario di produrre sessanta pezzi al minuto, stimando
CP_3
l'inizio della produzione per l'ultima settimana di novembre e, in data 18.11.2020, emise conferma d'ordine per la produzione e fornitura di tre milioni di mascherine entro il 28.02.2021; g) in virtù di ciò, , in data 25.11.2020, stipulò con la società ungherese Total Composite Solutions Ltd un CP_4 contratto della durata di un anno per la fornitura di 12 milioni di mascherine (con consegne di un milione di pezzi al mese) a partire dal 21.12.2020, al prezzo di € 0,22 oltre iva cadauna e, in data
27.11.2020, un ulteriore contratto con per l'acquisto di 12 milioni di mascherine, al prezzo Parte_1 di € 0,20 oltre iva cadauna;
h) in data 10.12.2020, riscontrati nel macchinario numerosi problemi tecnici ostacolanti il raggiungimento della capacità produttiva desiderata, Aigooo S.r.l. incaricò
[...] di provvedere alla loro risoluzione;
i) in sede di intervento, la società incaricata rilevò Parte_4
l'avvenuta manomissione del macchinario, ad opera di attesa la presenza di “vari CP_3 componenti danneggiati e martellati”; l) nonostante l'esito positivo dell'intervento, CP_3
pagina 2 di 14 non riuscì ad adempiere al contratto stipulato, consegnando ad solo 60.000 mascherine in Parte_1 un anno;
m) a fronte del grave inadempimento di affermava il proprio CP_3 Parte_1 diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e al risarcimento del danno da mancato guadagno, pari ai ricavi che avrebbe ottenuto adempiendo al contratto stipulato con CP_4
(corrispettivo di 0,20 a mascherina per un milione di pezzi al mese ), sottratti i costi che avrebbe sopportato per la relativa produzione, nonché al risarcimento dei residuo inutilizzabile 90% del valore del macchinario, reso dal convenuto definitivamente inservibile;
n) assumeva infine non esser dovuti gli importi di cui alle fatture nn. 2020000345, 2020000390 e 2020000427, emesse da CP_3
Sulla base di tali allegazioni, l'attore ha concluso chiedendo di dichiarare risolto, ex art. 1453 c.c., il contratto concluso con per grave inadempimento imputabile a quest'ultima; - in via CP_3 principale, di condannare a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di € CP_3
1.277.845,36 oltre interessi;
- in via subordinata, di condannare a titolo di risarcimento CP_3 del danno, al pagamento di € 320.542,66 oltre interessi, nonché di una somma determinata in via equitativa dal Tribunale, oltre interessi;
- in ogni caso, di accertare che nulla è dovuto a CP_3 in relazione al contratto stipulato ovvero, in subordine, di dichiarare la parziale compensazione tra le somme richieste da e l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno. CP_3
Si costituiva ritualmente in giudizio deducendo che: a) l'invocata risoluzione in realtà CP_3 non era motivata dal ritardo di nella produzione di mascherine, bensì dal fallimento CP_3 dell'operazione commerciale intrapresa dall'attore nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, atteso il calo vertiginoso del prezzo delle mascherine chirurgiche sul mercato a far data dal novembre
2020; b) l'inadempimento di era imputabile ad che acquistò un CP_3 Parte_1 macchinario non funzionante e sfornito delle più elementari misure di sicurezza imposte dalla legge;
c) consapevole dei vizi inficianti il macchinario, optò per la soluzione economicamente Parte_1 meno onerosa consistente nell'installare attorno ad esso dei recinti di protezione;
ciò, tuttavia, non fu sufficiente a garantire la capacità produttiva sperata, visti i numerosi errori di software e progettazione, nonché la necessità, durante il funzionamento della macchinario, della costante presenza di operatori per ovviare ad anomalie quali inceppamenti, disallineamenti, stampe a vuoto, confezionamenti errati e scarti di materiale;
d) la relazione stilata da non Parte_5 corrispondeva al vero circa la presenza di pezzi martellati, mai avendo manomesso, CP_3 rovinato o martellato alcun componente del macchinario;
e) nonostante l'intervento di Parte_5
fu costretta ad acquistare delle saldatrici manuali per l'importo di € 20.990,00 e a
[...] CP_3 demandare il confezionamento delle mascherine a soggetti terzi, con una sensibile riduzione del proprio margine di guadagno;
f) richiese la produzione di 36.000 mascherine, Parte_1 immediatamente messe a disposizione da ma mai ritirate;
g) non può CP_3 CP_3 essere considerata gravemente inadempiente, atteso che fu ad interrompere il rapporto Parte_1 contrattuale nel maggio 2021, quando ancora avrebbe avuto otto mesi per adempiere;
CP_3
h) nel contratto le parti inserirono delle clausole penali, con applicazione a far data dal 31.12.2021, senza prevedere la risarcibilità di danni ulteriori, con la conseguenza che il risarcimento pagina 3 di 14 eventualmente spettante ad non può superare l'importo di € 100.000,00 previsto per il Parte_1 caso di totale inadempimento.
Chiedeva quindi che rigettate le sue domande, fosse condannata al pagamento sia delle Parte_1 penali dovute per la chiusura anticipata del rapporto contrattuale e il mancato smobilizzo della macchina dai locali di sia delle fatture già emesse da e non ancora CP_3 CP_3 saldate, per un totale di € 333.239,66, oltre alla maturanda penale di € 2.500 oltre IVA per ogni settimana di permanenza della linea di produzione presso la sede di e € 4,00 per CP_3 bancale (allo stato n. 80) per ogni mese di permanenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002; in subordine, di compensare, in tutto in o in parte, l'importo dovuto a con le somme che sarebbe stata tenuta a pagare. CP_3 Parte_1
In sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., si dichiarava disponibile a ritirare a proprie Pt_1 spese il macchinario presso i locali di CP_3
Quindi, con sentenza n. 1995/2024 il Tribunale, cosi decideva: “1) rigetta la domanda attorea di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto concluso tra le parti in data 23.07.2020; 2) rigetta le domande di risarcimento del danno articolate da nei confronti della parte convenuta;
3) Parte_1 condanna al pagamento, in favore di già della Parte_1 Controparte_1 CP_3 somma di € 182.982,64, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che si Parte_1 liquidano in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per i motivi in seguito Parte_1 esposti.
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, depositate conclusionali e repliche, all'udienza del 9.1.2024 è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, nel rigettare la domanda di risoluzione proposta dalla committente ha Parte_1 affermato che fu quest'ultima, consapevole dei ritardi della produzione e mostratasi tollerante per un certo lasso temporale, a non concedere, poi, al convenuto il tempo materiale di adempiere agli standard annuali di produzione negoziati, preferendo optare per lo scioglimento del vincolo contrattuale prima dell'anno di efficacia del contratto, facendo pervenire a in data 12 CP_3 maggio 2021, lettera (definita quale “richiesta di risoluzione”) da qualificarsi come esercizio del diritto potestativo di recesso ex art. 1671 c.c.; in ogni caso, considerato che “l'ordine rimasto inadempiuto -
l'unico emesso dal committente - riguardava la produzione e il confezionamento di un numero di mascherine sensibilmente inferiore alle quantità annuali stabilite (tre, su dieci o venti milioni)”, e che
“avrebbe disposto di ancora otto mesi per realizzare l'adempimento, non può che valutarsi in CP_3 termini di scarsa importanza, ex art. 1455 c.c., l'inadempimento contestato da parte attorea”, donde,
“pur tralasciando che il rapporto contrattuale non risulta essere più in vigore tra le parti, bensì pagina 4 di 14 inefficace nel maggio 2021 per effetto dell'esercizio del diritto di recesso da parte di - va Parte_1 rilevata l'impossibilità di dichiarare risolto il contratto in base ai principi generali ex artt. 1453 e ss.”.
Ha rigettato altresì la domanda di risarcimento dei danni, in quanto “prospettata come conseguenziale rispetto alla richiesta di caducazione del vincolo negoziale”, rilevando che, in ogni caso, dall'inadempimento all'ordine del 18.11.2020 (consegna di un numero complessivo di 60.000,00 mascherine anziché di 3 milioni entro la data 28.04.2021) “non sono derivate le conseguenze dannose
(danno conseguenza) allegate da parte attorea” (la quale, in sede di memoria ex art. 183 co. 6, n. 1
c.p.c., aveva espressamente dichiarato di non volersi avvalere, ai fini del risarcimento del danno, della clausola penale).
Con riferimento al mancato guadagno, ha puntualizzato, in riferimento alla condotta parzialmente inadempiente all'ordine del 18.11.2020, che “La volontà del committente di ritenere, in via unilaterale, cessato il contratto concluso con prima dello scadere del primo anno di CP_3 efficacia del contratto, in un momento in cui quest'ultima avrebbe avuto ancora otto mesi per adempiere è un fatto idoneo a interrompere il nesso di causalità ex art. 1227 comma 1 c.c”, anche per la domanda subordinata di pagamento di voci di costo, qualificate come danno emergente;
aggiungendo che altresì difettava il requisito della prevedibilità.
Sulla domanda di risarcimento del danno avanzata da ha ritenuto che “trova CP_3 applicazione la “penale” a carico di da qualificarsi quale “multa penitenziale”, che, in caso Parte_1 di chiusura dell'accordo prima dei tre anni, obbliga quest'ultimo al pagamento di € 25.000,00 oltre iva per il mancato smobilizzo del macchinario, più € 2.500,00 oltre iva per ogni settimana successiva, decorsi trenta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, per complessivi € 110.000,00 oltre iva”; inoltre ha affermato la “fondatezza della domanda di condanna dell'attore al pagamento di € 2.880,00 oltre iva, per la voce “stoccaggio vs componenti e prodotti finiti in quantità eccedente “polmone” di un mese - 4,00 posto pallet / mese o frazioni”; per cui ha determinato la somma complessiva a credito dovuta in € 137.713,60.
Ha invece respinto la pretesa dell'appaltatrice di € 121.268,00, in applicazione della clausola penale contenuta nel contratto, atteso che “il recesso unilaterale esercitato dall'attore nel maggio 2021 (doc.
18 fascicolo attoreo) fu determinato da fatti di inadempimento ascrivibili a sicché CP_3 quest'ultima non può trarre giovamento dalla penale prevista per l'inversa ipotesi di inadempimento ascrivibile ad Parte_1
Sulla domanda di pagamento avente ad oggetto fatture già emesse da e non saldate CP_3 dalla committente, nonché alla rifusione dei costi supportati per ovviare alle mancanze e ai difetti del macchinario, ha ritenuto non dovuto l'importo per l'acquisto del sistema di nastri trasportatori, non sussistendo la prova dell'accordo volto a far ricadere sul committente i costi per l'acquisto del sistema di detti nastri ed essendo la manutenzione e il funzionamento della macchinario di responsabilità del convenuto (il quale, in sede di comparsa di costituzione e risposta, neanche aveva replicato all'eccezione difensiva svolta dall'attore, secondo cui, in una riunione tra le parti tenutasi nel febbraio
2021, venne concordato che i medesimi sarebbero gravati unicamente su CP_3
pagina 5 di 14 Ha dunque ritenuto creditrice dell'importo complessivo di € 182.982,64 oltre interessi ex art. CP_3
1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
§§§
L'appellante critica tale decisione sostenendo che ha errato il Tribunale a non Parte_1 considerare:
-che posto che controparte aveva prodotto solo 60.000 mascherine sino a maggio 2021 e che la percentuale di pezzi non prodotti superava di centinaia di volte quella delle mascherine effettivamente prodotte , non poteva non considerarsi grave l'altrui inadempimento;
-che il regolamento contrattuale prevedeva consegne ripartite e periodiche con fatturazione settimanale e non una unica consegna posticipata, per cui errata è la tesi secondo cui controparte avrebbe potuto consegnare simultaneamente dieci milioni di mascherine all'ultimo giorno del primo anno contrattuale
-che peraltro, anche se avesse performato come dichiarato a marzo, al massimo, avrebbe CP_3 potuto produrre 20.000 mascherine al giorno che, moltiplicate per circa 170 giorni lavorativi tra il 1° maggio e il 31 dicembre (nonostante sabati e domeniche e la chiusura di agosto), avrebbe portato a un risultato di circa 3.400.000 mascherine, quindi un terzo del minimo di fornitura previsto contrattualmente;
-che quindi la decisione di di interrompere anticipatamente il contratto non è stata affatto Pt_1 frutto di arbitrio o di un capriccio, ma è stata coerente con quanto previsto dall'art. 1564 c.c. (in caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti);
-che il processo di confezionamento delle mascherine veniva ad essere decentrato all'esterno e subappaltato a un fornitore di senza alcuna prova dell'esistenza dei requisiti di produzione CP_3 in cd “camera bianca”;
-che dal giudizio di comparazione tra le condotte delle parti, il fallimento del progetto contrattuale non può che imputarsi esclusivamente a CP_3
- che in ogni caso la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno sono due azioni distinte, con presupposti e scopi differenti, e l'una è proponibile anche in assenza dell'altra;
- che la dichiarazione relativa alla risoluzione (“Appare evidente la gravità dell'accaduto e dell'inadempimento, tale da legittimare la risoluzione definitiva del contratto di cui al primo capoverso per Vostro fatto e colpa”) basata sull'art. 1453, non poteva essere “convertita” in una dichiarazione di recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c.; il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se la domanda di risoluzione fosse fondata o meno non essendovi stata alcuna dichiarazione di recesso, ma semmai una dichiarazione di voler agire per la risoluzione contrattuale.
-che erroneo è il richiamo all'art. 1227, co. 1 c.c. che presuppone un atto colposo del creditore,
-che il nesso di causalità tra l'inadempimento di e il danno si era già manifestato e CP_3 consolidato ben prima della lettera del 12 maggio 2021;
pagina 6 di 14 -che anche nella denegata ipotesi in cui la lettera del 12 maggio 2021 potesse essere interpretata come una dichiarazione di recesso ex art. 1671 Codice civile, anche in tal caso sarebbe Pt_1 comunque stata legittimata a chiedere il risarcimento del danno per inadempimenti dell'appaltatore, già verificatisi alla data del recesso (come da Cass.08/01/2024, n. 421).
-che l'inadempimento di ha vanificato l'acquisto della Macchina da parte di , in quanto CP_3 Pt_1 definitivamente inservibile per colpa della convenuta;
-che le competeva anche il lucro cessante per cui, in definitiva : € 2.388.000,00 (fatturato non realizzato), detratti € 597.000,00 (costi per attività , detratti € 59.700,00 (costi per CP_3 packaging), detratti € 522.972,00 (costi per materie prime), detratti € 42.482,64 (ulteriori costi), detratti € 14.000,00 (quota annuale ammortamento della Macchina), per un mancato guadagno pari a
€ 1.151.845,36, ai quali va aggiunto anche il rimborso del valore residuo della Macchina, individuato in € 126.000 (in subordine di quantificare in via equitativa il lucro cessante per una somma non inferiore ad € 800.000,00).
- che il danno subito da , sia in termini di lucro cessante, sia di danno emergente, fosse Pt_1 agevolmente prevedibile da parte di;
CP_3
- che non risponde al vero che la presenza di una clausola penale sia in grado di limitare l'entità del risarcimento del danno, anche se il danno non venga richiesto in virtù della stessa clausola penale, ma sulla base degli ordinari meccanismi risarcitori di cui agli artt. 1218 e ss. c.c. posto che il danneggiato può sempre optare per chiedere un risarcimento del danno non parametrato e non derivante dall'utilizzo della clausola penale, seguendo le ordinarie regole (come da Cass. 25-10-2023, n. 29610);
- che in ogni caso la dizione contrattuale “Penali a carico di Chiusura accordo prima CP_3 della scadenza dei 3 anni: nessuna penale ma preavviso di sei mesi. Produzione annua < 10 mil pz. (o frazioni): 0,01/pz non prodotto (dal 2021, al 31.12 di ogni anno, solo se componenti disponibili al
30.10), lascia intendere che la prima penale non è neppure una penale, la seconda penale ha una formulazione del tutto incomprensibile e, quindi, appare tamquam non esset.
- che le richieste di risarcimento avanzate da difettano del presupposto essenziale, ovvero CP_3 dell'inadempimento da parte di Pt_1
- che in ogni caso errata è la pretesa di € 110.000,00 oltre IVA, a titolo di penale, per il mancato smobilizzo del macchinario, sia perché non dovuta è l'iva, sia perché aveva invitato la Pt_1 committente al rispetto delle condizioni contrattuali e quando poi, nel corso del processo, ha Pt_1 manifestato la disponibilità a ritirare la Macchina, si è opposta, sul presupposto che la CP_3
Macchina doveva rimanere in suo possesso in vista di eventuali CTU;
che le stesse considerazioni valgono per la condanna pari ad € 2.880,00 oltre IVA, per lo stoccaggio di materiali e prodotti finiti di presso i locali di;
Pt_1 CP_3
- che per quanto riguarda le fatture, la risoluzione con effetto retroattivo ne comporta la non debenza e che comunque: quanto alla fattura n. 2020000345 (doc. 25), per € 25.250,00, relativa al saldo di una serie di servizi aggiuntivi ed accessori prestati da che l'acconto di tali servizi, pari anch'esso CP_3 ad € 30.805,00, è stato pagato in data 22 luglio 2021, e rientra tra le voci di costo di cui, seppur in via pagina 7 di 14 subordinata, chiede il rimborso;
il saldo di tali servizi non è dovuto, in quanto si tratta di attività Pt_1
(ad es. ricevimento e montaggio della linea, predisposizione di manuali operativi, validazione della linea ecc.) che dovevano essere prodromiche e funzionali alla produzione di mascherine secondo il contratto;
tale produzione non ha mai avuto luogo, pertanto, in virtù degli effetti propri della risoluzione contrattuale, e di un programma negoziale che non ha mai avuto esecuzione per fatto di tali somme non sono dovute;
a conferma richiama la mail di del 27 ottobre 2020 CP_3 CP_3
(doc. 26), nella quale la stessa dichiara che il pagamento di tali servizi aggiuntivi doveva CP_3 intendersi sospeso, fino a quando la produzione non fosse entrata a regime.
Simile discorso vale per la fattura n. 2020000390 (doc. 27), per € 10.200,00, relativa alla realizzazione di una gabbia di protezione dell'intera linea produttiva per poter ottenere, a dire di CP_3
l'autorizzazione alla produzione in ossequio alla normativa sulla sicurezza sul lavoro (cfr. paragrafo 10 narrativa atto citazione primo grado); anche questa somma non è dovuta, sia per quanto sopra esposto in tema di risoluzione del contratto, sia perché tale gabbia si è rivelata un acquisto del tutto inutile e per nulla strumentale alla produzione, tanto che gli operatori, al fine di intervenire sulla
Macchina, dovevano necessariamente oltrepassare le protezioni previste, che altrimenti sarebbero risultate di assoluto intralcio all'operatività.
Ha chiesto quindi: di condannare al risarcimento del danno di € 1.277.845,36; Controparte_1
- accertare che nulla deve a e in subordine, dichiarare la parziale Parte_1 Controparte_1 compensazione delle somme richieste da con pari importo liquidato a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno;
In via subordinata condannare a titolo di differente Controparte_1 risarcimento del danno, secondo quanto indicato al par. 2.7, al pagamento a favore di sia Parte_1 della somma di € 320.542,66 sia di una ulteriore somma risarcitoria determinata in via equitativa dal
Tribunale, oltre interessi di legge;
in via ulteriormente subordinata, nel ridursi gli importi liquidati a favore della appellata con la sentenza impugnata nella misura evidenziata ovvero in quella che emergerà in corso di causa o, ancora, nella misura ritenuta di giustizia;
§§§ L'appellata ha sua volta chiesto di rigettare il gravame (insistendo sulla condotta di Controparte_1 controparte che non aveva sostanzialmente dato il tempo a di adempiere agli standard CP_3 contrattuali e comunque rilevando che le pretese di questa in ogni casi si sarebbero dovute limitare in ragione della pattuizione della penale e dell'inesistenza di qualsivoglia previsione atta ad autorizzare la risarcibilità del danno ulteriore), e condannare l'appellante, in ossequio a quanto già richiesto in primo grado, al pagamento di € 9.280,00 oltre IVA quale somma maturata a titolo di corrispettivo di € 4 per bancale (per totali n. 80) per ogni mese o frazione in cui i bancali sono rimasti presso il magazzino di come stabilito contrattualmente, calcolata per il successivo periodo CP_3 febbraio 2022 – giugno 2024; nonché riformare la sentenza di primo grado, limitatamente alla parte in cui statuisce il rigetto della refusione dei costi supportati per ovviare alle mancanze e ai difetti del
Macchinario, pari ad € 2.143,02 oltre IVA e per le voci di cui ai doc. 19-21-22- 23 e 24, nonché per pagina 8 di 14 l'importo di € 121.268,00, ovvero € 99.400,00+IVA (dato da 10.000.000 di mascherine da produrre x €
0,01 di cui alla penale contrattuale, decurtati i 60.000 esemplari prodotti).
In specie deduce che è contraddittorio il riconoscimento dell'applicazione delle penali relative al mancato smobilizzo del Macchinario e della rimanenza della merce e il rigetto della richiesta penale in caso di “produzione annua < 10 Mil pezzi”, per cui deve corrispondere € 0,01 per ogni pezzo Parte_1 non prodotto (dal 2021, al 31.12 di ogni anno), quantificata appunto in € 121.268,00, ovvero €
99.400,00+IVA (dato da 10.000.000 di mascherine da produrre x € 0,01 di cui alla penale, decurtati i
60.000 esemplari prodotti), dal momento che anche la mancata produzione delle mascherine entro il
31/12/21 è dipesa esclusivamente del recesso di , sicché la richiesta risarcitoria di Pt_1 CP_3 fondata sulla clausola penale contrattualmente concordata tra le parti, risulta pienamente fondata.
Contesta la lacunosa motivazione del rigetto con riferimento ai difetti del macchinario, avendo dimostrato documentalmente, con video e perizie, i difetti della Macchinasi ed insiste nella CP_3 richiesta di € 2.143,02 (per il confezionamento delle mascherine) e di € 20.990,00 per l'adeguamento della Macchina e per l'acquisto delle saldatrici e dei relativi ricambi, resisi indispensabili a causa dell'impossibilità di garantire la produzione.
§§§
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
APPELLO PRINCIPALE AIGOO
L'appello è parzialmente fondato.
Infondati sono i motivi di gravame con i quali si intende dimostrare che la comunicazione del maggio
2021 effettuata dalla committente (la cui intenzione di sciogliersi dal vincolo in quel momento Pt_1 non è mai stata messa in discussione) non valesse, in realtà, come recesso ex art.1671 c.c., bensì come “esercizio di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.”.
Infatti, la risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive è, di regola, frutto, ex art. 1453 c.c., di una pronuncia giudiziale costitutiva dello scioglimento del vincolo contrattuale, previo accertamento dell'incidenza della gravità dell'inadempimento stesso sul funzionamento sinallagmatico;
i casi di risoluzione di diritto del contratto (che consentono la scioglimento del contratto già in sede stragiudiziale (dunque prima ancora che intervenga una sentenza, eventualmente solo d'accertamento) sono solo quelli previsti ex lege e poggiano sui presupposti dall'essenzialità del termine o dalla pattuizione di una clausola risolutiva espressa o della previa intimazione d'una diffida ad adempiere;
ed ancora l'art. 1385 c.c., comma 2, ove sia stata data una caparra confirmatoria, contempla una distinta ipotesi di recesso in forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, la quale presuppone l'inadempimento della controparte ed è destinata a divenire operante con la semplice sua comunicazione a quest'ultima.
La comunicazione di cui trattasi non è tuttavia riferibile ad alcuna delle menzionate ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, donde -ferma la volontà in essa espressa di non proseguire ulteriormente nel rapporto (“Appare evidente la gravità dell'accaduto e dell'inadempimento, tale da pagina 9 di 14 legittimare la risoluzione definitiva del contratto)- non è superabile la qualificazione di essa come esercizio della facoltà di recesso ex art.1671 c.c. (peraltro esercitabile anche per facta concludentia).
Contraddittoria è tuttavia la conclusione del Tribunale che, pur richiamando tale norma, al contempo accorda all'appaltatore la multa penitenziale prevista per la diversa ipotesi di recesso convenzionalmente pattuito ex art.1373 c.c., qui in realtà non esercitato.
Ha puntualizzato infatti al riguardo Cass.n. 4750/1991 che “La domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell'art. 1373 c. c. e la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1671 c. c. sono sostanzialmente diverse: la prima presuppone l'esistenza di un patto espresso che attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione, nonché l'avvenuto esercizio del recesso entro tale limite temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo dello ius poenitendi, di una somma (multa poenitentialis) integrante un debito di valuta e non di valore;
la seconda, invece, presuppone l'esercizio, in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo, di una facoltà di recesso che al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per oggetto un obbligo indennitario”.
Né può convertirsi in recesso convenzionale (che dà luogo a multa) ciò che non era nelle intenzioni del contraente.
Infatti, come evidenziato di recente da Cass. n. 21287 del 19/07/2023, allorché la volontà della parte non è quella di recedere unilateralmente dal contratto in forza del diritto potestativo all'uopo riconosciuto in via convenzionale, ma di sciogliersi dal contratto a causa del dedotto altrui inadempimento, non può ritenersi che la stessa si sia avvalsa della facoltà corrispondente all'istituto giuridico regolato dall'art. 1373 c.c., il quale presuppone che neanche in termini deduttivi (ossia quale causale del recesso esercitato) venga formulato un giudizio di riprovazione morale o giuridica.
Dunque, va escluso il diritto dell'appaltatore alla multa penitenziale- come erroneamente riconosciuto dal Tribunale - cui invece compete, ex art.1671 c.c., l'indennità per le spese (inutili) sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno (che non coincide con la penale contrattuale, calcolata in €
121.268,00).
Naturalmente il recesso ex art.1671 c.c. può anche essere giustificato – come nella specie- dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento e poiché costituisce esercizio di un diritto potestativo non esige che ricorra una giusta causa;
mediante esso il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente – come pure nel caso in esame- abbia preteso il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso (Cass.
8647/2024 “Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno subito dal committente stesso per l'inadempimento già verificatosi prima del recesso;
in tale evenienza l'azione rivolta ad ottenere il risarcimento del danno è sottoposta alle
pagina 10 di 14 regole generali di cui all'art. 1453 c.c., e non ricade nella disciplina speciale della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell'opera” (e nello stesso senso Cass n.421/2024.
Deve aggiungersi che i rapporti tra il diritto (del committente) di recedere dal contratto di appalto e la risoluzione sono in relazione di reciproca esclusione, per cui “ove il committente abbia dapprima optato per il recesso, determinando lo scioglimento del rapporto, gli rimane preclusa la successiva proposizione della domanda di risoluzione”, salvo come detto il diritto di chiedere i danni per le inadempienze dell'appaltatore già verificatesi (a prescindere dalla loro gravità, necessaria solo a fini risolutivi)- cfr oltre alla già citata Cass.n. 421/2024, si veda anche Cass 16404/2017 che richiama
Cass.n. 11642/2003).
Quindi, alla luce dei principi enunciati – così rettificando sul punto la ondeggiante motivazione del primo decidente - che sovrapponendo gli istituti si inoltra anche nella ultronea valutazione di gravità, altresì rigettando la domanda di risarcimento dei danni di anche in quanto conseguenziale a Pt_1 quella di risoluzione rigettata - l'indagine deve vertere, da un lato, sulle spettanze dell'appaltatore e dall'altro, sulla esistenza o meno dei danni lamentati da ma - si – limitati al periodo ante Pt_1 CP_5 recesso (dal 18.11.2020 data di conferma d'ordine per la produzione e fornitura - al maggio
2021,data del recesso),cioè sei mesi circa.
Riguardo a questi ultimi, pretende che la valutazione sia operata in concreto, cioè senza tener Pt_1 conto della penale prevista in danno di , perché da lui non invocata, e richiama Cass CP_3
n.29610/2023, secondo cui, per analogia di ratio con l'ipotesi della caparra confirmatoria, la parte danneggiata può invocare l'ordinario risarcimento dei danni in alternativa alla disciplina speciale.
Tuttavia, non opera un corretta lettura del passaggio successivo contenuto nella medesima sentenza
(già correttamente evidenziato dal primo giudice): “ciò sempre che la limitazione convenzionale nella liquidazione del danno, in ragione della pattuizione di una penale, non sia tempestivamente (recte sin da giudizio di prime cure) invocata in via di eccezione (in senso stretto) dal convenuto (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 19272 del 12/09/2014; Sez. 2, Sentenza n. 303 del 16/01/1996)”; e se è vero che la citata n.19272/2014 riguarda ipotesi diversa (in quel caso in effetti al danneggiato medesimo è stato precluso di invocare la clausola sub specie di trattenimento dei canoni di leasing versatigli), nella sent n.303/1996 si puntualizza che a fronte di una subita condanna generica, il danneggiante può comunque sempre poi far valere in via di eccezione ” nella fase dedicata alla liquidazione del danno, il limite fissato dalla clausola”.
Come nel caso di specie è avvenuto, giacché la convenuta ha tempestivamente eccepito, CP_3 richiamando le penali, che “il risarcimento eventualmente spettante ad non può superare Parte_1
l'importo di € 100.000,00 previsto per il caso di totale inadempimento”.
Ciò posto, deve ritenersi accertato (conformemente a quanto rilevato dal primo decidente) un inadempimento imputabile (anche) all'appaltatore, consistito nella minor produzione di mascherine rispetto al pattuito (solo 60.000 mascherine sino a maggio 2021), dovendo condividersi la tesi dell'appellante secondo la quale, l'economia stessa dell'affare, all'evidenza, imponeva (per affrontare il periodo emergenziale) consegne ripartite e periodiche (in talune mai si parla infatti di fatturazione pagina 11 di 14 settimanale) e non una unica consegna finale posticipata;
rimane peraltro del tutto inverosimile che l'appaltatore potesse recuperare il numero pattuito, anche andando a pieno regime, per le ragione illustrate dall'appellante medesimo e cioè che se avesse performato come dichiarato, al CP_3 massimo, avrebbe potuto produrre 20.000 mascherine al giorno.
In specie, l'imputabilità dell'inadempimento a carico dell'appaltatore sussiste in quanto non è provato che la minor produzione sia dipesa -esclusivamente- da vizi originari della Macchina data in comodato.
Essa allega che il macchinario era sfornito delle più elementari misure di sicurezza imposte dalla legge e che la stessa , consapevole dei vizi inficianti il macchinario, optò per la soluzione Pt_1 economicamente meno onerosa, consistente nell'installare attorno ad esso dei recinti di protezione, ma che non fu neanche sufficiente a garantire la capacità produttiva sperata, visti i numerosi errori di software e progettazione, nonché la necessità, durante il funzionamento della costante presenza di operatori per ovviare ad anomalie quali inceppamenti, disallineamenti, stampe a vuoto, confezionamenti errati e scarti di materiale.
Il primo assunto (necessità recinti di protezione), anche per stessa ammissione del committente, è provato, come lo è quello della necessità di acquisto di altre componenti meccaniche per sopperire alla scadente qualità del macchinario di produzione cinese (come può evincersi dallo scambio di mail e dalla analitica relazione dell'ing. ) ; tuttavia la risoluzione dei problemi tecnici, in gran parte Per_1 sembra esser stata poi superata, come si desume dalle stesse ammissioni di : “la macchina CP_3 sta andando a 60 pz al minuto senza problemi (mail del 10.11.2020 pag.4 all.5Aigoo)-“…abbiamo una capacità produttiva giornaliera di 20.000 mascherine…Continueremo con questo ritmo produttivo sino
a raggiungere l'obiettivo condiviso di 1.000.000 di mascherine“(mail del 16.3.2021 all. 14 CP_3
), anche se in realtà non vi era alcuna certezza sulla effettiva ed ininterrotta capacità produttiva Pt_1
a pieno regime, tanto da precisarsi, nella stessa prima mail “abbiamo bisogno di un po' di produzione continuativa per determinare una % di scarto fisiologica”
Questo per dire, in definitiva, che il mancato risultato raggiunto nei sei mesi è dipeso sia da fatto del creditore (vizi della Macchina), sia da inadempimento dell'appaltatore.
In questo senso va recuperato l'art.1227 comma 1 c.c. in termini dl concorso colposo del creditore nella causazione del danno, che giustifica la diminuzione del risarcimento.
Ai fini della determinazione di siffatto danno vanno applicati i criteri di cui alla penale prevista in contratto a carico di e da quest'ultima eccepita: Produzione annua < 10 mil pz. (o frazioni): CP_3
0,01/pz non prodotto (dal 2021, al 31.12 di ogni anno, solo se componenti disponibili al 30.10).
Prevedendo il contratto un minimo di 10 milioni di mascherine l'anno, proporzionalmente, deve calcolarsi un numero medio mensile di 833.000 al mese.
In sei mesi avrebbero dovuto prodursi quindi 4.998.000 pezzi, mentre ne sono stati prodotti solo
60.000.
L'ammanco di conseguenza, nel periodo in considerazione, è stato di 4.938.000 mascherine, che moltiplicato per 0,01, porta ad € 49.380,00.
pagina 12 di 14 Ridotto questo importo di 1/3, ritenendosi equa in tal misura (per la descritta tipologia di vizi originari) la misura del concorso colposo del creditore ex art.1227 comma 1 c.c., si perviene ad un danno addebitabile all'appaltatore di € 32.920,00.
Per quanto concerne gli altri motivi di appello principale, non risponde al vero che l'inadempimento di abbia vanificato l'acquisto della Macchina da parte di e quindi questa non può CP_3 Pt_1 pretendere il 90% dei costi di acquisto (in quanto asseritamente inservibile per colpa della prima), risultando anzi dall'intervento tecnico che la Macchina era perfettamente funzionante e, come messo in rilievo dal primo decidente, è “fatto incontestato che , dopo aver inviato la lettera finalizzata Pt_1 ad ottenere la risoluzione del contratto in data 12.05.2021, omise di adoperarsi per recuperare la stessa, abbandonandola di fatto presso la convenuta”.
Va inoltre rigettato l'ulteriore motivo relativo alla fattura 2020000345 di € 30.805,00 Iva inclusa, per una serie di servizi accessori prestati da in quanto si tratta di attività (ad es. ricevimento e CP_3 montaggio della linea, predisposizione di manuali operativi, validazione della linea ecc.) “aggiuntive”
(tanto è vero che essa assume esser stato pagato un acconto, riconoscendo quindi la somma come dovuta in più).
Così come anche va respinto il motivo relativo ai costi della gabbia di protezione, perché concordato a carico di . Pt_1
§§§
APPELLO INCIDENTALE PROMEIA
Essa chiede in riforma (anche) l'applicazione della penale in caso di “produzione annua < 10 Mil pezzi”, per cui dovrebbe corrispondere € 0,01 per ogni pezzo non prodotto per un totale di € Pt_1
121.268,00,
Tale pretesa risarcitoria va riqualificata in termini di indennità ex art.1671 c.c. e dunque di “mancato guadagno” netto futuro, che non coincide con la somma di cui sopra, ma - così Cass.n. 5879/2017 2 n.
16404/2017- nella “differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere”, fermo restando che “nella liquidazione di tale indennizzo, peraltro, il giudice del merito ha facoltà di applicare il criterio equitativo che, se costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante, può essere utilizzato per qualsiasi danno e, in particolare, per la determinazione della quota di spese generali, costi di ammortamento, impegno improduttivo di materiali e mano d'opera, quando sia impossibile o assai difficoltoso, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio”.
Nella specie tale voce deve esser equitativamente determinata, tenuto conto di un ritmo produttivo che, del tutto verosimilmente, nel prosieguo non avrebbe potuto attestarsi su standard di molto superiori a quelli sino a quel momento tenuti, in una misura pari al 40% di quella somma, e dunque €
48.507,00.
Quanto ai motivi riguardanti le spese, si è già detto che quelle strumentali al risultato, se fanno parte di quanto già realizzato sono comprese nel corrispettivo dovuto, se fanno parte di quelle future vanno calcolate ai fini del computo dell'utile.
pagina 13 di 14 In questo senso non può esser accolto né il motivo col quale si lamenta il mancato riconoscimento dei costi sostenuti per ovviare ai difetti della Macchina pari a complessivi € 2.143,02, né quello con cui si chiede il rimborso di € 20.990,00 per l'acquisto delle saldatrici manuali resesi necessarie al fine di aumentare la produzione;
spesa che peraltro dal carteggio risulta esser stata effettuata di propria iniziativa (v. comparsa di costituzione “si vedeva costretta ad acquistare delle saldatrici manuali con un investimento di € 20.990,00) senza che sussista la prova dell'accordo volto a far ricadere sul committente i costi per l'acquisto.
Quanto alla permanenza dei bancali presso il magazzino di tale voce risarcitoria va CP_3 riconosciuta perché, al recesso, doveva seguire lo smobilizzo e il dovuto va calcolato (non già, per quanto esposto, come componente della multa penitenziale ma) in via equitativa (Il periodo è proseguito ben sino al giugno 2024), tenuto conto delle stesse valutazioni delle parti, in complessivi
25.000,00.
§§§
In conclusione, alla luce di tutte le superiori considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, va decurtato dal dovuto in favore di - pari a complessivi € 118.776,00 (48.507,00+- 30.805,00 +25.000+ € 2.020,00 per CP_3 le mascherine prodotte + € 12.444,00 per la gabbia di protezione) - quanto spettante ad a titolo Pt_1 risarcitorio, pari ad € 32.920,00.: quindi va ridotta la somma per cui è condanna ad € 85.856,00, oltre interessi come calcolati in primo grado.
Le spese del doppio grado, avuto riguardo all'esito complessivo (ivi considerato anche l'accoglimento in misura molto limitata dell'appello incidentale), vanno compensate per metà, restando la residua metà a carico dell'odierna appellante;
spese liquidate come in dispositivo, con esclusione della Pt_1 fase istruttoria del presente grado, non espletatasi.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1995/2024 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Milano, in parziale riforma della stessa, operate le compensazioni come in parte motiva, riduce la condanna a carico di ad € 85.856,00 oltre interessi come calcolati in primo grado. Pt_1
Condanna l'appellante al pagamento del 50% delle spese del doppio grado di giudizio che, in tal Pt_1 misura, liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da 52.000 a 260.000), per il primo grado in complessivi € 6.000,000; per il presente grado in complessivi € 5.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 15.1.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel. dr.ssa Francesca Vullo Consigliera dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.969 /2024 R.G. promossa
DA
con sede in Lainate (MI), Via A. De Gasperi 17, C. F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico sig. rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'avv. Parte_2
Walter V. Caporizzi del foro di Milano e dall'avv. Federico Caporizzi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti legali (CMBP Studio Professionale) in Milano, Via Visconti di Modrone n. 7.
- appellante-
CONTRO
(c.f. - p. iva ) con sede legale in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Decumano n. 36, e sede operativa in NO ER (VA) corso Della Vittoria n. 1585/1533, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dott. (c.f. CP_2
, rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Francesco Mitrano (C.F. C.F._1
pagina 1 di 14 del foro di Busto Arsizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello C.F._2 stesso in 21047 ON (VA) c.so Italia n. 56,giusta procura in atti.
- appellata-
All'esito dell'udienza del 9.1.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.352 c.p.c.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 15.9.2021, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano, esponendo che: a) dall'aprile 2020, essa controllata CP_3 Parte_3 da decise di inserirsi nel mercato, in parte ancora inesplorato in Italia, della produzione di CP_4 mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale, nonché del relativo commercio all'ingrosso; b) al fine di rendersi operativa nel minor tempo possibile, decise di acquistare per l'importo di € 140.000,00 il macchinario industriale “Richpeace Ultrasonic Machine NF28” per la produzione in serie di mascherine chirurgiche, non dall'impresa cinese produttrice - che aveva già stimato tempi di fornitura non inferiori a quaranta giorni - ma da un cliente della medesima, la Gemini
Padana S.r.l.; c) in data 23.07.2020, concluse un contratto di durata triennale con in
CP_3 base al quale quest'ultima si impegnò a produrre un quantitativo di mascherine, confezionate e pronte per la vendita, compreso tra i 10 ed i 20 milioni di pezzi all'anno, ed si obbligò al Parte_1 pagamento di un corrispettivo pari a € 0,05 oltre IVA, per ciascuna mascherina, e di € 0,005 oltre IVA, per il relativo packaging;
d) in base a tale accordo, avrebbe acquistato il macchinario e lo Parte_1 avrebbe concesso in comodato d'uso gratuito a quest'ultima, ricevendolo
CP_3 direttamente dalla Cina, l'avrebbe assemblato e collaudata presso i propri spazi, nonché provveduto alla relativa gestione e manutenzione, nell'ottica di garantirne il corretto funzionamento;
e) nel settembre 2020, rappresentò ad - che accettò di sopportarne i costi - la
CP_3 Parte_1 necessità di installare delle gabbie protettive intorno al macchinario, per ragioni di sicurezza, attesa la non conformità dello stesso alle norme antinfortunistiche vigenti in Italia;
f) in data 11.11.2020, confermò la capacità del macchinario di produrre sessanta pezzi al minuto, stimando
CP_3
l'inizio della produzione per l'ultima settimana di novembre e, in data 18.11.2020, emise conferma d'ordine per la produzione e fornitura di tre milioni di mascherine entro il 28.02.2021; g) in virtù di ciò, , in data 25.11.2020, stipulò con la società ungherese Total Composite Solutions Ltd un CP_4 contratto della durata di un anno per la fornitura di 12 milioni di mascherine (con consegne di un milione di pezzi al mese) a partire dal 21.12.2020, al prezzo di € 0,22 oltre iva cadauna e, in data
27.11.2020, un ulteriore contratto con per l'acquisto di 12 milioni di mascherine, al prezzo Parte_1 di € 0,20 oltre iva cadauna;
h) in data 10.12.2020, riscontrati nel macchinario numerosi problemi tecnici ostacolanti il raggiungimento della capacità produttiva desiderata, Aigooo S.r.l. incaricò
[...] di provvedere alla loro risoluzione;
i) in sede di intervento, la società incaricata rilevò Parte_4
l'avvenuta manomissione del macchinario, ad opera di attesa la presenza di “vari CP_3 componenti danneggiati e martellati”; l) nonostante l'esito positivo dell'intervento, CP_3
pagina 2 di 14 non riuscì ad adempiere al contratto stipulato, consegnando ad solo 60.000 mascherine in Parte_1 un anno;
m) a fronte del grave inadempimento di affermava il proprio CP_3 Parte_1 diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e al risarcimento del danno da mancato guadagno, pari ai ricavi che avrebbe ottenuto adempiendo al contratto stipulato con CP_4
(corrispettivo di 0,20 a mascherina per un milione di pezzi al mese ), sottratti i costi che avrebbe sopportato per la relativa produzione, nonché al risarcimento dei residuo inutilizzabile 90% del valore del macchinario, reso dal convenuto definitivamente inservibile;
n) assumeva infine non esser dovuti gli importi di cui alle fatture nn. 2020000345, 2020000390 e 2020000427, emesse da CP_3
Sulla base di tali allegazioni, l'attore ha concluso chiedendo di dichiarare risolto, ex art. 1453 c.c., il contratto concluso con per grave inadempimento imputabile a quest'ultima; - in via CP_3 principale, di condannare a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di € CP_3
1.277.845,36 oltre interessi;
- in via subordinata, di condannare a titolo di risarcimento CP_3 del danno, al pagamento di € 320.542,66 oltre interessi, nonché di una somma determinata in via equitativa dal Tribunale, oltre interessi;
- in ogni caso, di accertare che nulla è dovuto a CP_3 in relazione al contratto stipulato ovvero, in subordine, di dichiarare la parziale compensazione tra le somme richieste da e l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno. CP_3
Si costituiva ritualmente in giudizio deducendo che: a) l'invocata risoluzione in realtà CP_3 non era motivata dal ritardo di nella produzione di mascherine, bensì dal fallimento CP_3 dell'operazione commerciale intrapresa dall'attore nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, atteso il calo vertiginoso del prezzo delle mascherine chirurgiche sul mercato a far data dal novembre
2020; b) l'inadempimento di era imputabile ad che acquistò un CP_3 Parte_1 macchinario non funzionante e sfornito delle più elementari misure di sicurezza imposte dalla legge;
c) consapevole dei vizi inficianti il macchinario, optò per la soluzione economicamente Parte_1 meno onerosa consistente nell'installare attorno ad esso dei recinti di protezione;
ciò, tuttavia, non fu sufficiente a garantire la capacità produttiva sperata, visti i numerosi errori di software e progettazione, nonché la necessità, durante il funzionamento della macchinario, della costante presenza di operatori per ovviare ad anomalie quali inceppamenti, disallineamenti, stampe a vuoto, confezionamenti errati e scarti di materiale;
d) la relazione stilata da non Parte_5 corrispondeva al vero circa la presenza di pezzi martellati, mai avendo manomesso, CP_3 rovinato o martellato alcun componente del macchinario;
e) nonostante l'intervento di Parte_5
fu costretta ad acquistare delle saldatrici manuali per l'importo di € 20.990,00 e a
[...] CP_3 demandare il confezionamento delle mascherine a soggetti terzi, con una sensibile riduzione del proprio margine di guadagno;
f) richiese la produzione di 36.000 mascherine, Parte_1 immediatamente messe a disposizione da ma mai ritirate;
g) non può CP_3 CP_3 essere considerata gravemente inadempiente, atteso che fu ad interrompere il rapporto Parte_1 contrattuale nel maggio 2021, quando ancora avrebbe avuto otto mesi per adempiere;
CP_3
h) nel contratto le parti inserirono delle clausole penali, con applicazione a far data dal 31.12.2021, senza prevedere la risarcibilità di danni ulteriori, con la conseguenza che il risarcimento pagina 3 di 14 eventualmente spettante ad non può superare l'importo di € 100.000,00 previsto per il Parte_1 caso di totale inadempimento.
Chiedeva quindi che rigettate le sue domande, fosse condannata al pagamento sia delle Parte_1 penali dovute per la chiusura anticipata del rapporto contrattuale e il mancato smobilizzo della macchina dai locali di sia delle fatture già emesse da e non ancora CP_3 CP_3 saldate, per un totale di € 333.239,66, oltre alla maturanda penale di € 2.500 oltre IVA per ogni settimana di permanenza della linea di produzione presso la sede di e € 4,00 per CP_3 bancale (allo stato n. 80) per ogni mese di permanenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002; in subordine, di compensare, in tutto in o in parte, l'importo dovuto a con le somme che sarebbe stata tenuta a pagare. CP_3 Parte_1
In sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., si dichiarava disponibile a ritirare a proprie Pt_1 spese il macchinario presso i locali di CP_3
Quindi, con sentenza n. 1995/2024 il Tribunale, cosi decideva: “1) rigetta la domanda attorea di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto concluso tra le parti in data 23.07.2020; 2) rigetta le domande di risarcimento del danno articolate da nei confronti della parte convenuta;
3) Parte_1 condanna al pagamento, in favore di già della Parte_1 Controparte_1 CP_3 somma di € 182.982,64, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che si Parte_1 liquidano in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per i motivi in seguito Parte_1 esposti.
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame Controparte_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, depositate conclusionali e repliche, all'udienza del 9.1.2024 è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, nel rigettare la domanda di risoluzione proposta dalla committente ha Parte_1 affermato che fu quest'ultima, consapevole dei ritardi della produzione e mostratasi tollerante per un certo lasso temporale, a non concedere, poi, al convenuto il tempo materiale di adempiere agli standard annuali di produzione negoziati, preferendo optare per lo scioglimento del vincolo contrattuale prima dell'anno di efficacia del contratto, facendo pervenire a in data 12 CP_3 maggio 2021, lettera (definita quale “richiesta di risoluzione”) da qualificarsi come esercizio del diritto potestativo di recesso ex art. 1671 c.c.; in ogni caso, considerato che “l'ordine rimasto inadempiuto -
l'unico emesso dal committente - riguardava la produzione e il confezionamento di un numero di mascherine sensibilmente inferiore alle quantità annuali stabilite (tre, su dieci o venti milioni)”, e che
“avrebbe disposto di ancora otto mesi per realizzare l'adempimento, non può che valutarsi in CP_3 termini di scarsa importanza, ex art. 1455 c.c., l'inadempimento contestato da parte attorea”, donde,
“pur tralasciando che il rapporto contrattuale non risulta essere più in vigore tra le parti, bensì pagina 4 di 14 inefficace nel maggio 2021 per effetto dell'esercizio del diritto di recesso da parte di - va Parte_1 rilevata l'impossibilità di dichiarare risolto il contratto in base ai principi generali ex artt. 1453 e ss.”.
Ha rigettato altresì la domanda di risarcimento dei danni, in quanto “prospettata come conseguenziale rispetto alla richiesta di caducazione del vincolo negoziale”, rilevando che, in ogni caso, dall'inadempimento all'ordine del 18.11.2020 (consegna di un numero complessivo di 60.000,00 mascherine anziché di 3 milioni entro la data 28.04.2021) “non sono derivate le conseguenze dannose
(danno conseguenza) allegate da parte attorea” (la quale, in sede di memoria ex art. 183 co. 6, n. 1
c.p.c., aveva espressamente dichiarato di non volersi avvalere, ai fini del risarcimento del danno, della clausola penale).
Con riferimento al mancato guadagno, ha puntualizzato, in riferimento alla condotta parzialmente inadempiente all'ordine del 18.11.2020, che “La volontà del committente di ritenere, in via unilaterale, cessato il contratto concluso con prima dello scadere del primo anno di CP_3 efficacia del contratto, in un momento in cui quest'ultima avrebbe avuto ancora otto mesi per adempiere è un fatto idoneo a interrompere il nesso di causalità ex art. 1227 comma 1 c.c”, anche per la domanda subordinata di pagamento di voci di costo, qualificate come danno emergente;
aggiungendo che altresì difettava il requisito della prevedibilità.
Sulla domanda di risarcimento del danno avanzata da ha ritenuto che “trova CP_3 applicazione la “penale” a carico di da qualificarsi quale “multa penitenziale”, che, in caso Parte_1 di chiusura dell'accordo prima dei tre anni, obbliga quest'ultimo al pagamento di € 25.000,00 oltre iva per il mancato smobilizzo del macchinario, più € 2.500,00 oltre iva per ogni settimana successiva, decorsi trenta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, per complessivi € 110.000,00 oltre iva”; inoltre ha affermato la “fondatezza della domanda di condanna dell'attore al pagamento di € 2.880,00 oltre iva, per la voce “stoccaggio vs componenti e prodotti finiti in quantità eccedente “polmone” di un mese - 4,00 posto pallet / mese o frazioni”; per cui ha determinato la somma complessiva a credito dovuta in € 137.713,60.
Ha invece respinto la pretesa dell'appaltatrice di € 121.268,00, in applicazione della clausola penale contenuta nel contratto, atteso che “il recesso unilaterale esercitato dall'attore nel maggio 2021 (doc.
18 fascicolo attoreo) fu determinato da fatti di inadempimento ascrivibili a sicché CP_3 quest'ultima non può trarre giovamento dalla penale prevista per l'inversa ipotesi di inadempimento ascrivibile ad Parte_1
Sulla domanda di pagamento avente ad oggetto fatture già emesse da e non saldate CP_3 dalla committente, nonché alla rifusione dei costi supportati per ovviare alle mancanze e ai difetti del macchinario, ha ritenuto non dovuto l'importo per l'acquisto del sistema di nastri trasportatori, non sussistendo la prova dell'accordo volto a far ricadere sul committente i costi per l'acquisto del sistema di detti nastri ed essendo la manutenzione e il funzionamento della macchinario di responsabilità del convenuto (il quale, in sede di comparsa di costituzione e risposta, neanche aveva replicato all'eccezione difensiva svolta dall'attore, secondo cui, in una riunione tra le parti tenutasi nel febbraio
2021, venne concordato che i medesimi sarebbero gravati unicamente su CP_3
pagina 5 di 14 Ha dunque ritenuto creditrice dell'importo complessivo di € 182.982,64 oltre interessi ex art. CP_3
1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
§§§
L'appellante critica tale decisione sostenendo che ha errato il Tribunale a non Parte_1 considerare:
-che posto che controparte aveva prodotto solo 60.000 mascherine sino a maggio 2021 e che la percentuale di pezzi non prodotti superava di centinaia di volte quella delle mascherine effettivamente prodotte , non poteva non considerarsi grave l'altrui inadempimento;
-che il regolamento contrattuale prevedeva consegne ripartite e periodiche con fatturazione settimanale e non una unica consegna posticipata, per cui errata è la tesi secondo cui controparte avrebbe potuto consegnare simultaneamente dieci milioni di mascherine all'ultimo giorno del primo anno contrattuale
-che peraltro, anche se avesse performato come dichiarato a marzo, al massimo, avrebbe CP_3 potuto produrre 20.000 mascherine al giorno che, moltiplicate per circa 170 giorni lavorativi tra il 1° maggio e il 31 dicembre (nonostante sabati e domeniche e la chiusura di agosto), avrebbe portato a un risultato di circa 3.400.000 mascherine, quindi un terzo del minimo di fornitura previsto contrattualmente;
-che quindi la decisione di di interrompere anticipatamente il contratto non è stata affatto Pt_1 frutto di arbitrio o di un capriccio, ma è stata coerente con quanto previsto dall'art. 1564 c.c. (in caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti);
-che il processo di confezionamento delle mascherine veniva ad essere decentrato all'esterno e subappaltato a un fornitore di senza alcuna prova dell'esistenza dei requisiti di produzione CP_3 in cd “camera bianca”;
-che dal giudizio di comparazione tra le condotte delle parti, il fallimento del progetto contrattuale non può che imputarsi esclusivamente a CP_3
- che in ogni caso la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno sono due azioni distinte, con presupposti e scopi differenti, e l'una è proponibile anche in assenza dell'altra;
- che la dichiarazione relativa alla risoluzione (“Appare evidente la gravità dell'accaduto e dell'inadempimento, tale da legittimare la risoluzione definitiva del contratto di cui al primo capoverso per Vostro fatto e colpa”) basata sull'art. 1453, non poteva essere “convertita” in una dichiarazione di recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c.; il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se la domanda di risoluzione fosse fondata o meno non essendovi stata alcuna dichiarazione di recesso, ma semmai una dichiarazione di voler agire per la risoluzione contrattuale.
-che erroneo è il richiamo all'art. 1227, co. 1 c.c. che presuppone un atto colposo del creditore,
-che il nesso di causalità tra l'inadempimento di e il danno si era già manifestato e CP_3 consolidato ben prima della lettera del 12 maggio 2021;
pagina 6 di 14 -che anche nella denegata ipotesi in cui la lettera del 12 maggio 2021 potesse essere interpretata come una dichiarazione di recesso ex art. 1671 Codice civile, anche in tal caso sarebbe Pt_1 comunque stata legittimata a chiedere il risarcimento del danno per inadempimenti dell'appaltatore, già verificatisi alla data del recesso (come da Cass.08/01/2024, n. 421).
-che l'inadempimento di ha vanificato l'acquisto della Macchina da parte di , in quanto CP_3 Pt_1 definitivamente inservibile per colpa della convenuta;
-che le competeva anche il lucro cessante per cui, in definitiva : € 2.388.000,00 (fatturato non realizzato), detratti € 597.000,00 (costi per attività , detratti € 59.700,00 (costi per CP_3 packaging), detratti € 522.972,00 (costi per materie prime), detratti € 42.482,64 (ulteriori costi), detratti € 14.000,00 (quota annuale ammortamento della Macchina), per un mancato guadagno pari a
€ 1.151.845,36, ai quali va aggiunto anche il rimborso del valore residuo della Macchina, individuato in € 126.000 (in subordine di quantificare in via equitativa il lucro cessante per una somma non inferiore ad € 800.000,00).
- che il danno subito da , sia in termini di lucro cessante, sia di danno emergente, fosse Pt_1 agevolmente prevedibile da parte di;
CP_3
- che non risponde al vero che la presenza di una clausola penale sia in grado di limitare l'entità del risarcimento del danno, anche se il danno non venga richiesto in virtù della stessa clausola penale, ma sulla base degli ordinari meccanismi risarcitori di cui agli artt. 1218 e ss. c.c. posto che il danneggiato può sempre optare per chiedere un risarcimento del danno non parametrato e non derivante dall'utilizzo della clausola penale, seguendo le ordinarie regole (come da Cass. 25-10-2023, n. 29610);
- che in ogni caso la dizione contrattuale “Penali a carico di Chiusura accordo prima CP_3 della scadenza dei 3 anni: nessuna penale ma preavviso di sei mesi. Produzione annua < 10 mil pz. (o frazioni): 0,01/pz non prodotto (dal 2021, al 31.12 di ogni anno, solo se componenti disponibili al
30.10), lascia intendere che la prima penale non è neppure una penale, la seconda penale ha una formulazione del tutto incomprensibile e, quindi, appare tamquam non esset.
- che le richieste di risarcimento avanzate da difettano del presupposto essenziale, ovvero CP_3 dell'inadempimento da parte di Pt_1
- che in ogni caso errata è la pretesa di € 110.000,00 oltre IVA, a titolo di penale, per il mancato smobilizzo del macchinario, sia perché non dovuta è l'iva, sia perché aveva invitato la Pt_1 committente al rispetto delle condizioni contrattuali e quando poi, nel corso del processo, ha Pt_1 manifestato la disponibilità a ritirare la Macchina, si è opposta, sul presupposto che la CP_3
Macchina doveva rimanere in suo possesso in vista di eventuali CTU;
che le stesse considerazioni valgono per la condanna pari ad € 2.880,00 oltre IVA, per lo stoccaggio di materiali e prodotti finiti di presso i locali di;
Pt_1 CP_3
- che per quanto riguarda le fatture, la risoluzione con effetto retroattivo ne comporta la non debenza e che comunque: quanto alla fattura n. 2020000345 (doc. 25), per € 25.250,00, relativa al saldo di una serie di servizi aggiuntivi ed accessori prestati da che l'acconto di tali servizi, pari anch'esso CP_3 ad € 30.805,00, è stato pagato in data 22 luglio 2021, e rientra tra le voci di costo di cui, seppur in via pagina 7 di 14 subordinata, chiede il rimborso;
il saldo di tali servizi non è dovuto, in quanto si tratta di attività Pt_1
(ad es. ricevimento e montaggio della linea, predisposizione di manuali operativi, validazione della linea ecc.) che dovevano essere prodromiche e funzionali alla produzione di mascherine secondo il contratto;
tale produzione non ha mai avuto luogo, pertanto, in virtù degli effetti propri della risoluzione contrattuale, e di un programma negoziale che non ha mai avuto esecuzione per fatto di tali somme non sono dovute;
a conferma richiama la mail di del 27 ottobre 2020 CP_3 CP_3
(doc. 26), nella quale la stessa dichiara che il pagamento di tali servizi aggiuntivi doveva CP_3 intendersi sospeso, fino a quando la produzione non fosse entrata a regime.
Simile discorso vale per la fattura n. 2020000390 (doc. 27), per € 10.200,00, relativa alla realizzazione di una gabbia di protezione dell'intera linea produttiva per poter ottenere, a dire di CP_3
l'autorizzazione alla produzione in ossequio alla normativa sulla sicurezza sul lavoro (cfr. paragrafo 10 narrativa atto citazione primo grado); anche questa somma non è dovuta, sia per quanto sopra esposto in tema di risoluzione del contratto, sia perché tale gabbia si è rivelata un acquisto del tutto inutile e per nulla strumentale alla produzione, tanto che gli operatori, al fine di intervenire sulla
Macchina, dovevano necessariamente oltrepassare le protezioni previste, che altrimenti sarebbero risultate di assoluto intralcio all'operatività.
Ha chiesto quindi: di condannare al risarcimento del danno di € 1.277.845,36; Controparte_1
- accertare che nulla deve a e in subordine, dichiarare la parziale Parte_1 Controparte_1 compensazione delle somme richieste da con pari importo liquidato a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno;
In via subordinata condannare a titolo di differente Controparte_1 risarcimento del danno, secondo quanto indicato al par. 2.7, al pagamento a favore di sia Parte_1 della somma di € 320.542,66 sia di una ulteriore somma risarcitoria determinata in via equitativa dal
Tribunale, oltre interessi di legge;
in via ulteriormente subordinata, nel ridursi gli importi liquidati a favore della appellata con la sentenza impugnata nella misura evidenziata ovvero in quella che emergerà in corso di causa o, ancora, nella misura ritenuta di giustizia;
§§§ L'appellata ha sua volta chiesto di rigettare il gravame (insistendo sulla condotta di Controparte_1 controparte che non aveva sostanzialmente dato il tempo a di adempiere agli standard CP_3 contrattuali e comunque rilevando che le pretese di questa in ogni casi si sarebbero dovute limitare in ragione della pattuizione della penale e dell'inesistenza di qualsivoglia previsione atta ad autorizzare la risarcibilità del danno ulteriore), e condannare l'appellante, in ossequio a quanto già richiesto in primo grado, al pagamento di € 9.280,00 oltre IVA quale somma maturata a titolo di corrispettivo di € 4 per bancale (per totali n. 80) per ogni mese o frazione in cui i bancali sono rimasti presso il magazzino di come stabilito contrattualmente, calcolata per il successivo periodo CP_3 febbraio 2022 – giugno 2024; nonché riformare la sentenza di primo grado, limitatamente alla parte in cui statuisce il rigetto della refusione dei costi supportati per ovviare alle mancanze e ai difetti del
Macchinario, pari ad € 2.143,02 oltre IVA e per le voci di cui ai doc. 19-21-22- 23 e 24, nonché per pagina 8 di 14 l'importo di € 121.268,00, ovvero € 99.400,00+IVA (dato da 10.000.000 di mascherine da produrre x €
0,01 di cui alla penale contrattuale, decurtati i 60.000 esemplari prodotti).
In specie deduce che è contraddittorio il riconoscimento dell'applicazione delle penali relative al mancato smobilizzo del Macchinario e della rimanenza della merce e il rigetto della richiesta penale in caso di “produzione annua < 10 Mil pezzi”, per cui deve corrispondere € 0,01 per ogni pezzo Parte_1 non prodotto (dal 2021, al 31.12 di ogni anno), quantificata appunto in € 121.268,00, ovvero €
99.400,00+IVA (dato da 10.000.000 di mascherine da produrre x € 0,01 di cui alla penale, decurtati i
60.000 esemplari prodotti), dal momento che anche la mancata produzione delle mascherine entro il
31/12/21 è dipesa esclusivamente del recesso di , sicché la richiesta risarcitoria di Pt_1 CP_3 fondata sulla clausola penale contrattualmente concordata tra le parti, risulta pienamente fondata.
Contesta la lacunosa motivazione del rigetto con riferimento ai difetti del macchinario, avendo dimostrato documentalmente, con video e perizie, i difetti della Macchinasi ed insiste nella CP_3 richiesta di € 2.143,02 (per il confezionamento delle mascherine) e di € 20.990,00 per l'adeguamento della Macchina e per l'acquisto delle saldatrici e dei relativi ricambi, resisi indispensabili a causa dell'impossibilità di garantire la produzione.
§§§
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
APPELLO PRINCIPALE AIGOO
L'appello è parzialmente fondato.
Infondati sono i motivi di gravame con i quali si intende dimostrare che la comunicazione del maggio
2021 effettuata dalla committente (la cui intenzione di sciogliersi dal vincolo in quel momento Pt_1 non è mai stata messa in discussione) non valesse, in realtà, come recesso ex art.1671 c.c., bensì come “esercizio di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.”.
Infatti, la risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive è, di regola, frutto, ex art. 1453 c.c., di una pronuncia giudiziale costitutiva dello scioglimento del vincolo contrattuale, previo accertamento dell'incidenza della gravità dell'inadempimento stesso sul funzionamento sinallagmatico;
i casi di risoluzione di diritto del contratto (che consentono la scioglimento del contratto già in sede stragiudiziale (dunque prima ancora che intervenga una sentenza, eventualmente solo d'accertamento) sono solo quelli previsti ex lege e poggiano sui presupposti dall'essenzialità del termine o dalla pattuizione di una clausola risolutiva espressa o della previa intimazione d'una diffida ad adempiere;
ed ancora l'art. 1385 c.c., comma 2, ove sia stata data una caparra confirmatoria, contempla una distinta ipotesi di recesso in forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, la quale presuppone l'inadempimento della controparte ed è destinata a divenire operante con la semplice sua comunicazione a quest'ultima.
La comunicazione di cui trattasi non è tuttavia riferibile ad alcuna delle menzionate ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, donde -ferma la volontà in essa espressa di non proseguire ulteriormente nel rapporto (“Appare evidente la gravità dell'accaduto e dell'inadempimento, tale da pagina 9 di 14 legittimare la risoluzione definitiva del contratto)- non è superabile la qualificazione di essa come esercizio della facoltà di recesso ex art.1671 c.c. (peraltro esercitabile anche per facta concludentia).
Contraddittoria è tuttavia la conclusione del Tribunale che, pur richiamando tale norma, al contempo accorda all'appaltatore la multa penitenziale prevista per la diversa ipotesi di recesso convenzionalmente pattuito ex art.1373 c.c., qui in realtà non esercitato.
Ha puntualizzato infatti al riguardo Cass.n. 4750/1991 che “La domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell'art. 1373 c. c. e la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1671 c. c. sono sostanzialmente diverse: la prima presuppone l'esistenza di un patto espresso che attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione, nonché l'avvenuto esercizio del recesso entro tale limite temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo dello ius poenitendi, di una somma (multa poenitentialis) integrante un debito di valuta e non di valore;
la seconda, invece, presuppone l'esercizio, in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo, di una facoltà di recesso che al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per oggetto un obbligo indennitario”.
Né può convertirsi in recesso convenzionale (che dà luogo a multa) ciò che non era nelle intenzioni del contraente.
Infatti, come evidenziato di recente da Cass. n. 21287 del 19/07/2023, allorché la volontà della parte non è quella di recedere unilateralmente dal contratto in forza del diritto potestativo all'uopo riconosciuto in via convenzionale, ma di sciogliersi dal contratto a causa del dedotto altrui inadempimento, non può ritenersi che la stessa si sia avvalsa della facoltà corrispondente all'istituto giuridico regolato dall'art. 1373 c.c., il quale presuppone che neanche in termini deduttivi (ossia quale causale del recesso esercitato) venga formulato un giudizio di riprovazione morale o giuridica.
Dunque, va escluso il diritto dell'appaltatore alla multa penitenziale- come erroneamente riconosciuto dal Tribunale - cui invece compete, ex art.1671 c.c., l'indennità per le spese (inutili) sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno (che non coincide con la penale contrattuale, calcolata in €
121.268,00).
Naturalmente il recesso ex art.1671 c.c. può anche essere giustificato – come nella specie- dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento e poiché costituisce esercizio di un diritto potestativo non esige che ricorra una giusta causa;
mediante esso il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente – come pure nel caso in esame- abbia preteso il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso (Cass.
8647/2024 “Il recesso unilaterale del committente non esclude la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno subito dal committente stesso per l'inadempimento già verificatosi prima del recesso;
in tale evenienza l'azione rivolta ad ottenere il risarcimento del danno è sottoposta alle
pagina 10 di 14 regole generali di cui all'art. 1453 c.c., e non ricade nella disciplina speciale della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell'opera” (e nello stesso senso Cass n.421/2024.
Deve aggiungersi che i rapporti tra il diritto (del committente) di recedere dal contratto di appalto e la risoluzione sono in relazione di reciproca esclusione, per cui “ove il committente abbia dapprima optato per il recesso, determinando lo scioglimento del rapporto, gli rimane preclusa la successiva proposizione della domanda di risoluzione”, salvo come detto il diritto di chiedere i danni per le inadempienze dell'appaltatore già verificatesi (a prescindere dalla loro gravità, necessaria solo a fini risolutivi)- cfr oltre alla già citata Cass.n. 421/2024, si veda anche Cass 16404/2017 che richiama
Cass.n. 11642/2003).
Quindi, alla luce dei principi enunciati – così rettificando sul punto la ondeggiante motivazione del primo decidente - che sovrapponendo gli istituti si inoltra anche nella ultronea valutazione di gravità, altresì rigettando la domanda di risarcimento dei danni di anche in quanto conseguenziale a Pt_1 quella di risoluzione rigettata - l'indagine deve vertere, da un lato, sulle spettanze dell'appaltatore e dall'altro, sulla esistenza o meno dei danni lamentati da ma - si – limitati al periodo ante Pt_1 CP_5 recesso (dal 18.11.2020 data di conferma d'ordine per la produzione e fornitura - al maggio
2021,data del recesso),cioè sei mesi circa.
Riguardo a questi ultimi, pretende che la valutazione sia operata in concreto, cioè senza tener Pt_1 conto della penale prevista in danno di , perché da lui non invocata, e richiama Cass CP_3
n.29610/2023, secondo cui, per analogia di ratio con l'ipotesi della caparra confirmatoria, la parte danneggiata può invocare l'ordinario risarcimento dei danni in alternativa alla disciplina speciale.
Tuttavia, non opera un corretta lettura del passaggio successivo contenuto nella medesima sentenza
(già correttamente evidenziato dal primo giudice): “ciò sempre che la limitazione convenzionale nella liquidazione del danno, in ragione della pattuizione di una penale, non sia tempestivamente (recte sin da giudizio di prime cure) invocata in via di eccezione (in senso stretto) dal convenuto (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 19272 del 12/09/2014; Sez. 2, Sentenza n. 303 del 16/01/1996)”; e se è vero che la citata n.19272/2014 riguarda ipotesi diversa (in quel caso in effetti al danneggiato medesimo è stato precluso di invocare la clausola sub specie di trattenimento dei canoni di leasing versatigli), nella sent n.303/1996 si puntualizza che a fronte di una subita condanna generica, il danneggiante può comunque sempre poi far valere in via di eccezione ” nella fase dedicata alla liquidazione del danno, il limite fissato dalla clausola”.
Come nel caso di specie è avvenuto, giacché la convenuta ha tempestivamente eccepito, CP_3 richiamando le penali, che “il risarcimento eventualmente spettante ad non può superare Parte_1
l'importo di € 100.000,00 previsto per il caso di totale inadempimento”.
Ciò posto, deve ritenersi accertato (conformemente a quanto rilevato dal primo decidente) un inadempimento imputabile (anche) all'appaltatore, consistito nella minor produzione di mascherine rispetto al pattuito (solo 60.000 mascherine sino a maggio 2021), dovendo condividersi la tesi dell'appellante secondo la quale, l'economia stessa dell'affare, all'evidenza, imponeva (per affrontare il periodo emergenziale) consegne ripartite e periodiche (in talune mai si parla infatti di fatturazione pagina 11 di 14 settimanale) e non una unica consegna finale posticipata;
rimane peraltro del tutto inverosimile che l'appaltatore potesse recuperare il numero pattuito, anche andando a pieno regime, per le ragione illustrate dall'appellante medesimo e cioè che se avesse performato come dichiarato, al CP_3 massimo, avrebbe potuto produrre 20.000 mascherine al giorno.
In specie, l'imputabilità dell'inadempimento a carico dell'appaltatore sussiste in quanto non è provato che la minor produzione sia dipesa -esclusivamente- da vizi originari della Macchina data in comodato.
Essa allega che il macchinario era sfornito delle più elementari misure di sicurezza imposte dalla legge e che la stessa , consapevole dei vizi inficianti il macchinario, optò per la soluzione Pt_1 economicamente meno onerosa, consistente nell'installare attorno ad esso dei recinti di protezione, ma che non fu neanche sufficiente a garantire la capacità produttiva sperata, visti i numerosi errori di software e progettazione, nonché la necessità, durante il funzionamento della costante presenza di operatori per ovviare ad anomalie quali inceppamenti, disallineamenti, stampe a vuoto, confezionamenti errati e scarti di materiale.
Il primo assunto (necessità recinti di protezione), anche per stessa ammissione del committente, è provato, come lo è quello della necessità di acquisto di altre componenti meccaniche per sopperire alla scadente qualità del macchinario di produzione cinese (come può evincersi dallo scambio di mail e dalla analitica relazione dell'ing. ) ; tuttavia la risoluzione dei problemi tecnici, in gran parte Per_1 sembra esser stata poi superata, come si desume dalle stesse ammissioni di : “la macchina CP_3 sta andando a 60 pz al minuto senza problemi (mail del 10.11.2020 pag.4 all.5Aigoo)-“…abbiamo una capacità produttiva giornaliera di 20.000 mascherine…Continueremo con questo ritmo produttivo sino
a raggiungere l'obiettivo condiviso di 1.000.000 di mascherine“(mail del 16.3.2021 all. 14 CP_3
), anche se in realtà non vi era alcuna certezza sulla effettiva ed ininterrotta capacità produttiva Pt_1
a pieno regime, tanto da precisarsi, nella stessa prima mail “abbiamo bisogno di un po' di produzione continuativa per determinare una % di scarto fisiologica”
Questo per dire, in definitiva, che il mancato risultato raggiunto nei sei mesi è dipeso sia da fatto del creditore (vizi della Macchina), sia da inadempimento dell'appaltatore.
In questo senso va recuperato l'art.1227 comma 1 c.c. in termini dl concorso colposo del creditore nella causazione del danno, che giustifica la diminuzione del risarcimento.
Ai fini della determinazione di siffatto danno vanno applicati i criteri di cui alla penale prevista in contratto a carico di e da quest'ultima eccepita: Produzione annua < 10 mil pz. (o frazioni): CP_3
0,01/pz non prodotto (dal 2021, al 31.12 di ogni anno, solo se componenti disponibili al 30.10).
Prevedendo il contratto un minimo di 10 milioni di mascherine l'anno, proporzionalmente, deve calcolarsi un numero medio mensile di 833.000 al mese.
In sei mesi avrebbero dovuto prodursi quindi 4.998.000 pezzi, mentre ne sono stati prodotti solo
60.000.
L'ammanco di conseguenza, nel periodo in considerazione, è stato di 4.938.000 mascherine, che moltiplicato per 0,01, porta ad € 49.380,00.
pagina 12 di 14 Ridotto questo importo di 1/3, ritenendosi equa in tal misura (per la descritta tipologia di vizi originari) la misura del concorso colposo del creditore ex art.1227 comma 1 c.c., si perviene ad un danno addebitabile all'appaltatore di € 32.920,00.
Per quanto concerne gli altri motivi di appello principale, non risponde al vero che l'inadempimento di abbia vanificato l'acquisto della Macchina da parte di e quindi questa non può CP_3 Pt_1 pretendere il 90% dei costi di acquisto (in quanto asseritamente inservibile per colpa della prima), risultando anzi dall'intervento tecnico che la Macchina era perfettamente funzionante e, come messo in rilievo dal primo decidente, è “fatto incontestato che , dopo aver inviato la lettera finalizzata Pt_1 ad ottenere la risoluzione del contratto in data 12.05.2021, omise di adoperarsi per recuperare la stessa, abbandonandola di fatto presso la convenuta”.
Va inoltre rigettato l'ulteriore motivo relativo alla fattura 2020000345 di € 30.805,00 Iva inclusa, per una serie di servizi accessori prestati da in quanto si tratta di attività (ad es. ricevimento e CP_3 montaggio della linea, predisposizione di manuali operativi, validazione della linea ecc.) “aggiuntive”
(tanto è vero che essa assume esser stato pagato un acconto, riconoscendo quindi la somma come dovuta in più).
Così come anche va respinto il motivo relativo ai costi della gabbia di protezione, perché concordato a carico di . Pt_1
§§§
APPELLO INCIDENTALE PROMEIA
Essa chiede in riforma (anche) l'applicazione della penale in caso di “produzione annua < 10 Mil pezzi”, per cui dovrebbe corrispondere € 0,01 per ogni pezzo non prodotto per un totale di € Pt_1
121.268,00,
Tale pretesa risarcitoria va riqualificata in termini di indennità ex art.1671 c.c. e dunque di “mancato guadagno” netto futuro, che non coincide con la somma di cui sopra, ma - così Cass.n. 5879/2017 2 n.
16404/2017- nella “differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere”, fermo restando che “nella liquidazione di tale indennizzo, peraltro, il giudice del merito ha facoltà di applicare il criterio equitativo che, se costituisce il metodo normale per la valutazione del lucro cessante, può essere utilizzato per qualsiasi danno e, in particolare, per la determinazione della quota di spese generali, costi di ammortamento, impegno improduttivo di materiali e mano d'opera, quando sia impossibile o assai difficoltoso, sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio”.
Nella specie tale voce deve esser equitativamente determinata, tenuto conto di un ritmo produttivo che, del tutto verosimilmente, nel prosieguo non avrebbe potuto attestarsi su standard di molto superiori a quelli sino a quel momento tenuti, in una misura pari al 40% di quella somma, e dunque €
48.507,00.
Quanto ai motivi riguardanti le spese, si è già detto che quelle strumentali al risultato, se fanno parte di quanto già realizzato sono comprese nel corrispettivo dovuto, se fanno parte di quelle future vanno calcolate ai fini del computo dell'utile.
pagina 13 di 14 In questo senso non può esser accolto né il motivo col quale si lamenta il mancato riconoscimento dei costi sostenuti per ovviare ai difetti della Macchina pari a complessivi € 2.143,02, né quello con cui si chiede il rimborso di € 20.990,00 per l'acquisto delle saldatrici manuali resesi necessarie al fine di aumentare la produzione;
spesa che peraltro dal carteggio risulta esser stata effettuata di propria iniziativa (v. comparsa di costituzione “si vedeva costretta ad acquistare delle saldatrici manuali con un investimento di € 20.990,00) senza che sussista la prova dell'accordo volto a far ricadere sul committente i costi per l'acquisto.
Quanto alla permanenza dei bancali presso il magazzino di tale voce risarcitoria va CP_3 riconosciuta perché, al recesso, doveva seguire lo smobilizzo e il dovuto va calcolato (non già, per quanto esposto, come componente della multa penitenziale ma) in via equitativa (Il periodo è proseguito ben sino al giugno 2024), tenuto conto delle stesse valutazioni delle parti, in complessivi
25.000,00.
§§§
In conclusione, alla luce di tutte le superiori considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, va decurtato dal dovuto in favore di - pari a complessivi € 118.776,00 (48.507,00+- 30.805,00 +25.000+ € 2.020,00 per CP_3 le mascherine prodotte + € 12.444,00 per la gabbia di protezione) - quanto spettante ad a titolo Pt_1 risarcitorio, pari ad € 32.920,00.: quindi va ridotta la somma per cui è condanna ad € 85.856,00, oltre interessi come calcolati in primo grado.
Le spese del doppio grado, avuto riguardo all'esito complessivo (ivi considerato anche l'accoglimento in misura molto limitata dell'appello incidentale), vanno compensate per metà, restando la residua metà a carico dell'odierna appellante;
spese liquidate come in dispositivo, con esclusione della Pt_1 fase istruttoria del presente grado, non espletatasi.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1995/2024 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Milano, in parziale riforma della stessa, operate le compensazioni come in parte motiva, riduce la condanna a carico di ad € 85.856,00 oltre interessi come calcolati in primo grado. Pt_1
Condanna l'appellante al pagamento del 50% delle spese del doppio grado di giudizio che, in tal Pt_1 misura, liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da 52.000 a 260.000), per il primo grado in complessivi € 6.000,000; per il presente grado in complessivi € 5.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 15.1.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
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