Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2739 /2023
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 12/02/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. SCIACCA GIUSEPPE il quale ha reiterato le osservazioni alla CTU e contestato i chiarimenti resi dal Consulente ed ha chiesto “di accogliere il ricorso e, ove ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra dedotto, si chiede al G. L. il rinnovo della C.T.U.”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. il Controparte_1 quale ha dedotto “ si riporta alla memoria difensiva e chiede la decisione della causa contestando la sussistenza del nesso causale con la patologia oggetto di causa”
Preso atto dell'intervenuto deposito della disposta consulenza tecnica d'ufficio,
Considerato che le osservazioni del ricorrente sono stati oggetto di specifico ed ampio riscontro da parte del consulente, letti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2739 /2023 R.G.L. oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. SCIACCA GIUSEPPE giusta procura in atti,
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] , CF , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_1 Controparte_1
, giusta procura in atti, resistente
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, ha chiesto “- Accertare e
Dichiarare il nesso di causalità tra la patologia sofferta dal ricorrente e l'attività lavorativa dallo stesso svolta, ossia, di progettista navale, dal 2009 al 2020; - Accertare e dichiarare che a causa delle patologie descritte in ricorso e patite dal sig. , contratte per motivi professionali, ha subito un danno Parte_1
biologico permanente complessivo del 20%, o di quell'altra percentuale, superiore o inferiore, che sarà quantificata a seguito del giudizio, valutabile ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. n.38/2000, a far data dalla domanda o dal diverso periodo che sarà individuato in corso di causa;
Conseguentemente, - Condannare
l' , in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. dell'indennizzo in rendita o, Parte_1 in subordine, dell'indennizzo in capitale, conseguente alla patologia sopra indicata conformemente ai parametri stabiliti dalla legge che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. medico- legale, oltre interessi e rivalutazione dovuti per legge, dalla data della domanda, o dal diverso periodo che sarà individuato in corso di causa”.
Premetteva a dette domande che “circa 5 anni fa, iniziava a lamentare dolori alla schiena e, dopo aver effettuato alcuni esami medici gli veniva diagnosticata una discopatia del rachide diffusa con dolore diffuso agli arti superiori”; che “a seguito di consulenza medico- legale di parte il sig. accertava che Pt_1
la causa della patologia era riconducibile alla natura dell'attività lavorativa svolta, ossia, quella di ingegnere progettista navale, il cui svolgimento comportava una postura che, nel corso del tempo, ha via via aumentato la sintomatologia fino a sviluppare una lombo cervicalgia cronica ad elevata incidenza funzionale e parestesie agli arti superiori e inferiori resistenti alle terapie”; che “inviava istanza all' per il riconoscimento CP_2
della patologia professionale e del correlato danno biologico2 e che “l' odierno resistente, nonostante le CP_3
evidenze cliniche, respingeva la richiesta motivando che, dagli accertamenti, non emergeva il rischio specifico di contrarre la malattia denunciata.”
Evidenziato che l'opposizione avverso detto diniego veniva rigettata il ricorrente “ha deciso di rivolgersi a codesto Tribunale al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività dallo stesso nonché l'entità del danno biologico subito.”
Si costituiva l'istituto resistente il quale contestava quanto dedotto da parte ricorrente, evidenziava che “non risulta dagli atti che sia stato esposto al rischio di Parte_1
natura professionale in relazione alla patologia denunciata” con la conseguenza che “in difetto di prova su tale dirimente circostanza la pretesa avversaria dovrà essere respinta”; che la diagnosticata “ernia discale cervicale C6-C7 in soggetto con spondilosi cervicale è patologia comune” da non potere quindi ascrivere a
“tecnopatia”,
Chiedeva pertanto al Tribunale di “rigettare l'avversa domanda, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari”.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito con il deposito di documenti e l'assunzione della prova per testi richiesta dal ricorrente.
Il Tribunale ha altresì disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di chiarire quanto indicato nell'ordinanza resa nell'udienza del 9.10.2024. La domanda non può essere accolta.
Sul punto dirimente risulta la disposta consulenza tecnica.
Ed invero l'ausiliare del giudice con argomentare privo di vizi logico-giuridici oltre che metodologici e scientifici e pertanto pienamente condivisibile, esaminata la documentazione medica in atti, esaminato il ricorrente e tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento della di lui attività lavorativa come risultante dagli atti del fascicolo, ha concluso il proprio elaborato affermando che “non è possibile assumere che le “Ernie discali cervicali multiple da C3 a C7 RMN accertate (28.02.2022), con ernia C5-C6 che si appoggia sulla superficie anteriore del midollo ed ernia C6-C7 che si appoggia sulla superficie anteriore del midollo e sulle radici di C7, con artrosi delle articolazioni interapofisarie, appianamento della lordosi cervicale e con referti elettroneurografici indicativi di sofferenza del nervo mediano e ulnare bilaterale (emg 01.10.2019), a sfumata incidenza funzionale;
protrusione discale
D7-D8 ed ernia discale D8-D9, a nessuna incidenza funzionale;
protrusione discale L3-L4 ed ernia discale
L5-S1, con accenno ad appuntimenti osteofitosici somato-marginale di L3, L4, L5. a sfumata incidenza funzionale”, possano ritenersi conseguenza del lavoro svolto e, dunque, qualificarsi quale malattia professionale”.
In particolare il consulente dando atto delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente come da questi riferite in sede di anamnesi ed in parte confermata anche dai testi escussi, ha evidenziato che dalle cartelle sanitarie e di rischio depositate agli atti, il ricorrente nelle visite biennali succedutesi a far data dal 2010, ha sempre conseguito un giudizio di idoneità senza prescrizioni (tranne quella dell'uso di lenti a partire dal 2012) tenuto conto della specifica valutazione del “rischio videoterminalisti (VDT)” e che soltanto nel 2020 viene formulata per la prima volta la ulteriore ““prescrizione” di alternare postura seduta con eretta al bisogno”.
Ha altresì evidenziato che da detta documentazione risulta anche che “le postazioni di lavoro rispettavano i principi ergonomici” e rilevato che “le patologie poste a fondamento della domanda di malattia professionale (“Cervicalgia e lombalgia cronica con turbe deambulatorie” le uniche rilevanti nel presente giudizio in quanto indicate nel certificato inviato all'istituto resistente), non sono rinvenibili nelle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell' agricoltura CP_2
formulate per il riconoscimento assicurativo (D.M. 9 aprile 2008).” Rappresenta tuttavia che “Il D.Lgs. 81/08, sebbene non preveda uno specifico titolo per il rischio posturale, all'art. 15 comma 1 lett. d) nelle “Misure generali di tutela” enuncia il “rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Ne consegue che l'eventuale mancato rispetto dei principi ergonomici costituisce un fattore di rischio per la salute dei lavoratori. Gli aspetti inerenti il rischio posturale vengono generalmente considerati all'atto della valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e/o da movimenti ripetitivi
(categorie alle quali si trova generalmente associato) e limitatamente al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del tratto lombare. Tali metodiche di analisi non forniscono tuttavia informazioni esaustive qualora le attività lavorative comportassero prevalentemente l'assunzione di posture incongrue (in genere statiche - anche in assenza di rischi da sollevamento di carichi e/o cicli ripetuti) e considerando la posizione di tutti i segmenti corporei, comprese testa, collo, tronco, arti inferiori, piedi. Per la valutazione del rischio, la letteratura tecnica mette a disposizione metodi quali RULA, REBA, OWAS, che nascono per uno studio esclusivo delle posture. La metodica attualmente più accreditata prevede un primo screening mediante checklist ISO/TR 12295” metodi che “portano dunque a definire una postura congrua o incongrua;
il TACOs consente inoltre di splittare le incongruità su livelli numerici e colorazioni assimilabili a quelle dei metodi OCRA e
NIOSH. Le eventuali posture incongrue saranno ovviamente da gestire con idonee misure di miglioramento. Per ciò che concerne la sorveglianza sanitaria, qualora il rischio posturale non fosse associato a movimentazione dei carichi o a movimenti ripetitivi, l'art. 41 comma 1 lett. b permette di affermare che la sorveglianza per il “solo” rischio posturale sarà da svolgersi su richiesta del lavoratore (e previo parere favorevole del Medico Competente) ogniqualvolta la valutazione del rischio fornisca un risultato di incongruità.”
Nel caso di specie non risulta in atti alcuna allegazione circa l'avvenuta valutazione del rischio de quo e l'eventuale risultato di incongruità dello stesso, mentre “l'unica alterazione radiologica riconducibile a dette Tabelle è inserita alla voce 77 (Ernia discale lombare) della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) associata a: 1) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. 2) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.”
Anche con riferimento a tale circostanza il ricorrente non ha fornito alcun riscontro probatorio come pure non provata è rimasta la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e l'esposizione al rischio e ciò a maggior ragione laddove come nel caso di specie le lamentate patologie “sono malattie a genesi multifattoriale il cui nesso di causalità non può essere automaticamente presunto derivante dal lavoro, come in tutte le altre malattie a genesi multifattoriale, ancor più nelle valutazioni con sistema misto” (cfr. relazione di consulenza in atti)
Di
contro
-ad esito dell'attento esame della documentazione medica acquisita- il consulente evidenzia che “nulla risulta dai DVR prodotti in termini di valutazione del rischio per la specifica mansione del ricorrente con attestazione dell'intensità e durata del rischio specifico in capo al richiedente (livello d'azione giornaliero di esposizione per le vibrazioni a corpo intero, valore limite giornaliero di esposizione per le vibrazioni a corpo intero, calcolo del limite di peso raccomandato per la movimentazione manuale dei carichi, la durata netta giornaliera del lavoro ripetitivo con metodo OCRA per la valutazione del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, valori limiti consigliati derivanti dall'applicazione del metodo Snook e per azioni di Per_1
trasporto, traino e spinta, etc..) dato che indica incontrovertibilmente la non esposizione a detti rischi messi in correlazione dalle vigenti tabelle con le ernie discali lombari”.
Le univoche risultanze documentali in atti determinano quindi il rigetto della domanda.
Né a conclusioni dovesse possono condurre le dichiarazioni testimoniali assunte in quanto il teste escusso mediante delega al GL del Tribunale di Rovigo sembrerebbe essere a Tes_1
conoscenza dei fatti di causa fino al 2012 (data delle dimissioni del ricorrente dai cantieri
[...]
) e quindi molto prima del manifestarsi dei primi sintomi documentati (visita del 2020) CP_4
mentre il teste si limita a confermare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa Tes_2
del ricorrente come dallo stesso dedotte senza tuttavia consentire di poter ritenere raggiunta la prova del nesso di causalità tra detta attività e le lamentate patologie indicate dal teste in “dolore alle schiena, agli arti inferiori e a quelli superiori” e ciò a maggior ragione laddove si osservi il fatto che le prescrizioni adottate a far data dal 2020 “di alternare postura seduta con eretta al bisogno” è tra l'altro espressamente prevista per l'attività lavorativa al PC laddove sono espressamente previste della pause di 15 minuti ogni 2 ore di attività, da applicare, appunto, “al bisogno” (e quindi allo specifico rischio “videoterminalisti” unico ad essere stato considerato per il ricorrente).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione del DM 55/2014
e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€.9.832,00), dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche trattate in complessivi € 2.695,50 oltre al rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovuti.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe ogni diversa domanda istanza ed eccezione disattesa
- rigetta la domanda proposta;
Parte_1
- condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovuti
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo