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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6448 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2750/2020 RG in materia di petizione ereditaria (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 25.05.2020 n. 1089), vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , figlio ed erede Parte_1 C.F._1 di , deceduta il 17.11.2014, con domicilio eletto in Qualiano, Piazza D'Annunzio 4, Persona_1 nello studio dell'avv. Roberta Morgera, c.f. , e dell'avv. p. Alessia Petrone, C.F._2 che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di appello, ammesso in via prov- visoria al patrocinio a spese dello Stato, appellante e
, nato a [...] il [...], c.f. , figlio ed Controparte_1 C.F._3 [...]
, rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Sarracino, c.f. Controparte_2 C.F._4 appellato nonché
, nato a [...] il [...], nipote ex filio premorto 29.08.1977, Controparte_3 Per_2
, nata a [...] il [...], figlia ed erede di , Controparte_4 Persona_1
, nato a [...] il [...], nipote ex filio premorto 5.01.2012, Controparte_5 Per_3
, nato a [...] il [...], nipote ex filio premorto 5.01.2012, Controparte_3 Per_3
, nato a [...] il [...], nipote ex filio premorto 5.01.2012, Controparte_6 Per_3
nato a [...] il [...], nipote ex filio premorto 5.01.2012, Controparte_7 Per_3 nato a [...] il [...], figlio ed erede di , Controparte_8 Persona_1
, nato a [...] il [...], nipote ex filio , morto 11.11.2017, Controparte_3 Per_4 appellati contumaci
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 3.12.2024.
1 Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 3.12.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memo- rie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. , figlio ed erede di , deceduta ab intestato il 17.11.2014, con- Parte_1 Persona_1 venne in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, i germani (1950), Controparte_9 [...]
(1954), (1960) e (1965), coeredi di Controparte_10 Controparte_8 Controparte_1 Per_1
, nonché il nipote (ex filio premorto 29.08.1977) (1971) e i nipoti
[...] Per_2 Controparte_3
(ex filio premorto 5.01.2012) (1984), (1984), Per_3 Controparte_5 Controparte_3 [...]
(1986) e (1995). Espose di essere, al pari dei convenuti, erede Parte_2 Controparte_7 di , deceduta il 17.11.2014, la quale, in vita, aveva donato tutti i suoi risparmi (€ Persona_1
70.000,00) al figlio . Questi è l'unica persona che dispone delle chiavi dell'abitazione CP_1 della defunta, sicché è nella detenzione/custodia dei beni mobili ivi allocati per un valore com- plessivo di circa € 25.000,00: tre bracciali d'oro, due orologi d'oro, un bracciale d'oro bianco con pietre e brillanti, due parure d'oro e brillanti, due fedi nuziali, quattro anelli d'oro con pietre, tre spille d'oro, vestiario, biancheria, gli arredi dell'abitazione distribuiti nei vari ambienti (camera da letto, sala soggiorno, stanzetta, saletta, bagno e cucina). Tanto premesso, Parte_1 chiese: condannarsi al risarcimento dei danni;
disporsi c.t.u. per individuare e Controparte_1 quantificare i beni oggetto della massa ereditaria da dividere;
ordinarsi la divisione con attribuzio- ne di quanto spetta ad ogni coerede;
condannarsi alle spese di lite. Controparte_1
2. Con comparsa del 13.07.2017 si costituì in giudizio, chiedendo accertarsi i Controparte_8 fatti esposti da , accertarsi “l'esistenza o meno sui detti rapporti finanziari, di Parte_1 movimentazioni anomale e/o non autorizzate, e per l'effetto, in caso di esito positivo, condannare chi di ragione alla restituzione di quanto indebitamente sottratto alla massa ereditaria”; indivi- duarsi la massa ereditaria e stabilirsi le rispettive quote;
per l'effetto, condannarsi Parte_3
alla restituzione di quanto dovuto in base alla massa ereditaria e rispettive quote;
condan-
[...] narsi al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, nonché alle Controparte_1 spese di lite.
3. si costituì con comparsa del 18.07.2017, chiedendo il rigetto della do- Controparte_1 manda. Tutti gli altri convenuti restarono contumaci.
4. Con comparsa del 13.05.2019, spiegò intervento volontario , nato a [...] il Controparte_3
7.06.1974, nipote di in quanto figlio del convenuto , frattanto deceduto il Persona_1 Per_4 giorno 11.11.2017. Preliminarmente dichiarò di accettare l'eredità del padre Controparte_9
e, quale trasmissario ex art. 479 c.c., della NA . Concluse per l'accertamento Persona_1 dei fatti prospettati dall'attore e la conseguente attribuzione a sé della quota di Parte_1 sua spettanza.
5. Con sentenza del 5.05.2020 n. 1089, il Tribunale ha rigettato la domanda attrice;
ha dichiara- to inammissibile in quanto tardiva la domanda riconvenzionale/trasversale di ha Controparte_8
2 condannato , e (1974) al rimborso delle spese di Parte_1 Controparte_8 Controparte_3 lite in favore di . Controparte_1
In motivazione, il Tribunale ha osservato che la petizione di eredità è un rimedio recuperatorio fondato sull'allegazione della qualità di erede e diretto a ottenere il rilascio di beni che si assumo- no compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione;
ricade sull'attore l'o- nere di dedurre e provare che quei beni facciano parte del complesso ereditario e che il convenu- to se ne sia indebitamente appropriato;
che nel caso in esame, quanto alle somme di denaro, la domanda è generica e priva di riscontro documentale, è carente, sul piano deduttivo ancor prima che probatorio, l'affermazione circa la presenza, nell'asse ereditario della de cuius, della somma di € 70.000,00 indicata in citazione, senza che sia specificato se trattasi di somma in contanti o depositata su libretto/conto, né risultano dedotte le circostanze di tempo e di luogo o ancora le modalità dell'asserita appropriazione da parte di;
sul punto, va infatti conside- Controparte_1 rato, in omaggio al principio in forza del quale le preclusioni deduttive maturano prima di quelle istruttorie, che nell'atto di citazione l'attore si è limitato a dedurre (in modo tra l'altro contradditto- rio rispetto alla denunciata vicenda della sottrazione del denaro) unicamente di una presunta
“donazione” fatta dalla de cuius in favore del figlio . CP_1
In merito agli altri beni mobili indicati in citazione, il Tribunale osserva che i testi escussi hanno riferito circostanze generiche, non significative e contraddittorie. ha dichiarato CP_11 che la de cuius conservava gli oggetti d'oro in una “borsa, anzi in un sacchetto di stoffa” e che i beni sarebbero stati sottratti poco dopo il funerale della suocera nel novembre del 2015 (quando risulta pacifico agli atti che la de cuius sia deceduta il 17.11.2014); ha riferito che Persona_5 la NA li teneva in una “cassapanca in camera da letto” e di non aver assistito personalmente all'impossessamento dei beni da parte dello zio , circostanza riferitale da suo padre CP_1 [...] Per_
, e cioè dall'attore.
6. ha proposto appello, riproponendo le conclusioni formulate in prime cure: Parte_1
“Accertare i fatti di cui in premessa e per l'effetto condannare il sig. alla resti- Controparte_1 tuzione del denaro prelevato dal conto-libretto bancoposta depositato presso la soc. Poste Italia- ne SpA e migrato presso Fondo Comune di Investimento intestato alla madre deceduta, sig.
[...]
, e di ogni bene illegittimamente asportato dall'asse ereditario (oltre i frutti, interessi e Persona_7 rivalutazioni), con l'attribuzione del relativo importo all'attore, sig. , nei limiti della Parte_1 quota ad esso spettante;
condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni su- Controparte_1 biti e subendi dall'attore, scaturenti dal comportamento illegittimo cui ha dato causa mediante l'il- legittima apprensione e possesso dei beni ereditari, da liquidarsi in via equitativa (…); Con vittoria di spese”.
Si è costituito il solo , chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Controparte_1
6.1. Con il primo motivo di appello, intende far valere la nullità assoluta della Parte_1 sentenza di primo grado in quanto pubblicata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. assegnati dal giudice. In particolare, l'appellante riferisce che all'udienza del 20.12.2019 furono
3 precisate le conclusioni e la causa fu trattenuta per la decisione con i termini massimi (60+20 gg.) di cui all'art. 190. I termini risultarono sospesi ex lege dal 9.03.2020 al 11.05.2020 ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020 e dell'art. 36 1° co. d.l. 23/2020 nell'ambito delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19. La sentenza fu poi pubblicata il 14.05.2020.
Osserva la Corte che il primo termine di 60 giorni (dal 20.12.2019) ebbe scadenza il 18.02.2020
(martedì). Il successivo termine di 20 giorni, a decorrere dal 19.02.2020, risultò sospeso dopo 19 giorni (il 2020 era bisestile) di cui 11 consumati nel mese di febbraio (19-29) e 8 nel mese di mar- zo (1-8). Cessata la sospensione in data 11.05.2020, il ventesimo giorno del secondo termine ex art. 190 corrisponde al 12 maggio 2020 (martedì), laddove la minuta della sentenza risulta essere stata depositata correttamente il 14 maggio 2020. Pertanto il primo motivo di appello è infondato.
6.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce che sia stata omessa – sia nell'epi- grafe sia nel corpo della sentenza – la menzione di uno dei coeredi convenuti, Controparte_12
[
, sebbene il giudice ne avesse ordinato, con provvedimento del 20.07.2017, la nuova citazione perché la precedente non era andata in porto. Ciò avrebbe comportato l'esclusione dal giudizio di un litisconsorte necessario.
La censura è infondata. Il contraddittorio è integro, è stato evocato in giudi- Controparte_9 zio, in pendenza del quale è tuttavia defunto, sicché si è costituito il suo unico figlio ed erede
(qualità non contestate) (nato il [...]), menzionato nell'epigrafe e nel corpo Controparte_3 della sentenza.
6.3. Con il terzo motivo di appello, entra nel merito e deduce di aver docu- Parte_1 mentato il possesso da parte della madre e il versamento nel “Fondo Comune di Investimento” della somma di € 70.000,00 in due tranches di 50mila (versata il 23.02.2007) e di 20mila (versata in data 1.03.2007).
Quanto ai gioielli, l'appellante esclude che vi sia contraddizione tra le deposizioni di Tes_1
e in merito al luogo nel quale erano custoditi i preziosi (un sacchetto di
[...] Persona_5 stoffa e una cassapanca).
La Corte osserva – sulla prima questione – che effettivamente l'attore ha prodotto (ora consul- tabile soltanto nella copia depositata telematicamente con l'appello, in assenza del fascicolo car- taceo di parte) una ricevuta, proveniente da Banco Posta Fondi SpA SGR con unico socio, di un conferimento nel fondo Banco Posta Monetario di € 50.000,00 in data 23.02.2007 a nome di
[...]
; e di un successivo versamento di € 20.000,00 con tutte le altre indicazioni, a riem- Persona_7 pimento dattiloscritto o manuale dei relativi moduli, del tutto illeggibili.
Tali documenti non dimostrano tuttavia se l'investimento fosse ancora attuale (per gli importi versati o maggiori o minori) al momento dell'apertura della successione;
né provano come e per- ché quel capitale (nell'ipotesi in cui non sia stato disinvestito, incassato e speso dall'intestataria prima della sua morte) possa essere trasmigrato nella disponibilità di un unico coerede ( Per_8
[.
) all'insaputa degli altri, dal momento che la società di gestione dell'investimento è soggetta a rigorosi vincoli formali e sostanziali in occasione della morte dell'investitore – avvenuta nel nostro
4 caso ab intestato – e non può certo eludere il subingresso nel rapporto e nella titolarità dell'inve- stimento degli eredi collettivamente.
L'attore, in qualità di erede, avrebbe dovuto quanto meno avvalersi del diritto, garantito dall'art. 119 TUB (Testo Unico Bancario) di richiedere all'ente gestore del Fondo la documentazione rela- tiva all'investimento e non pretendere dal Tribunale un'indagine esplorativa (come tale inammis- sibile) a mezzo c.t.u..
Sulla seconda questione – gioielli – le deposizioni testimoniali, anche a prescindere dalle im- precisioni che il Tribunale ha voluto qualificare contraddizioni, forniscono notizie troppo vaghe, del tutto insufficienti a confortare la domanda attrice sui punti essenziali: quanti, quali e di che va- lore fossero i preziosi;
chi se ne sia appropriato dopo la morte di . Persona_1
A quest'ultimo riguardo, la teste , vedova di e perciò nuora CP_11 Persona_9 di e cognata di e , riferisce che il giorno del funerale Persona_1 Pt_1 CP_1 CP_1 fece chiudere la porta d'ingresso dell'appartamento della defunta e raccomandò alla badante di non far entrare nessuno (circostanza confermata dall'altra teste, figlia di Persona_5 Pt_4
[...
, dalla quale apprendiamo pure che la casa della NA, usufruttuaria, apparteneva in nuda proprietà a ). CP_1
La teste aggiunge che dopo circa un mese, un mese e mezzo, vide “personalmente CP_11
che prendeva gli oggetti, li caricava in un'auto e se li portava”. Purtroppo non Controparte_1 risultano verbalizzati altri dettagli, per cui la riferita circostanza resta assai strana: dove poté ve- dere “personalmente” l'apprensione? In casa della suocera, in cui non consentiva l'in- CP_1 gresso a nessuno? Altrove? E come riconobbe la refurtiva, verosimilmente impacchettata in mo- do adeguato e tale da non destare la curiosità altrui? Il giudice civile non ha il potere di fare inda- gini per rintracciare i gioielli scomparsi.
7. L'appello va perciò respinto. Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM
55\2014 e successive modifiche, scaglione (secondo il disputatum) da 52.001,00 a 260.000,00 euro. Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.490,00), introduttiva (€ 957,00) e de- cisionale (€ 2.553,00), per complessivi € 5.000,00. Nulla viene liquidato per la fase istruttoria
/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in sen- so stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano effetti- vamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non essendo sufficien- te la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
5 8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello pro- posto da nei confronti di , in contraddittorio con Parte_1 Controparte_1 CP_3
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_4 CP_5
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_3 CP_13
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_7 Controparte_8 nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...],, avverso la sentenza Controparte_3 del Tribunale di Napoli Nord 25.05.2020 n. 1089, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado in fa- Parte_1 vore di , liquidate in € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per rimborso forfe- Controparte_1 tario di spese generali al 15%, oltre CPA e IVA se dovuta, versata e documentata;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1 dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
6
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 2750/2020 RG in materia di petizione ereditaria (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 25.05.2020 n. 1089), vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , figlio ed erede Parte_1 C.F._1 di , deceduta il 17.11.2014, con domicilio eletto in Qualiano, Piazza D'Annunzio 4, Persona_1 nello studio dell'avv. Roberta Morgera, c.f. , e dell'avv. p. Alessia Petrone, C.F._2 che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di appello, ammesso in via prov- visoria al patrocinio a spese dello Stato, appellante e
, nato a [...] il [...], c.f. , figlio ed Controparte_1 C.F._3 [...]
, rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Sarracino, c.f. Controparte_2 C.F._4 appellato nonché
, nato a [...] il [...], nipote ex filio premorto 29.08.1977, Controparte_3 Per_2
, nata a [...] il [...], figlia ed erede di , Controparte_4 Persona_1
, nato a [...] il [...], nipote ex filio premorto 5.01.2012, Controparte_5 Per_3
, nato a [...] il [...], nipote ex filio premorto 5.01.2012, Controparte_3 Per_3
, nato a [...] il [...], nipote ex filio premorto 5.01.2012, Controparte_6 Per_3
nato a [...] il [...], nipote ex filio premorto 5.01.2012, Controparte_7 Per_3 nato a [...] il [...], figlio ed erede di , Controparte_8 Persona_1
, nato a [...] il [...], nipote ex filio , morto 11.11.2017, Controparte_3 Per_4 appellati contumaci
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 3.12.2024.
1 Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 3.12.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memo- rie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. , figlio ed erede di , deceduta ab intestato il 17.11.2014, con- Parte_1 Persona_1 venne in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, i germani (1950), Controparte_9 [...]
(1954), (1960) e (1965), coeredi di Controparte_10 Controparte_8 Controparte_1 Per_1
, nonché il nipote (ex filio premorto 29.08.1977) (1971) e i nipoti
[...] Per_2 Controparte_3
(ex filio premorto 5.01.2012) (1984), (1984), Per_3 Controparte_5 Controparte_3 [...]
(1986) e (1995). Espose di essere, al pari dei convenuti, erede Parte_2 Controparte_7 di , deceduta il 17.11.2014, la quale, in vita, aveva donato tutti i suoi risparmi (€ Persona_1
70.000,00) al figlio . Questi è l'unica persona che dispone delle chiavi dell'abitazione CP_1 della defunta, sicché è nella detenzione/custodia dei beni mobili ivi allocati per un valore com- plessivo di circa € 25.000,00: tre bracciali d'oro, due orologi d'oro, un bracciale d'oro bianco con pietre e brillanti, due parure d'oro e brillanti, due fedi nuziali, quattro anelli d'oro con pietre, tre spille d'oro, vestiario, biancheria, gli arredi dell'abitazione distribuiti nei vari ambienti (camera da letto, sala soggiorno, stanzetta, saletta, bagno e cucina). Tanto premesso, Parte_1 chiese: condannarsi al risarcimento dei danni;
disporsi c.t.u. per individuare e Controparte_1 quantificare i beni oggetto della massa ereditaria da dividere;
ordinarsi la divisione con attribuzio- ne di quanto spetta ad ogni coerede;
condannarsi alle spese di lite. Controparte_1
2. Con comparsa del 13.07.2017 si costituì in giudizio, chiedendo accertarsi i Controparte_8 fatti esposti da , accertarsi “l'esistenza o meno sui detti rapporti finanziari, di Parte_1 movimentazioni anomale e/o non autorizzate, e per l'effetto, in caso di esito positivo, condannare chi di ragione alla restituzione di quanto indebitamente sottratto alla massa ereditaria”; indivi- duarsi la massa ereditaria e stabilirsi le rispettive quote;
per l'effetto, condannarsi Parte_3
alla restituzione di quanto dovuto in base alla massa ereditaria e rispettive quote;
condan-
[...] narsi al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, nonché alle Controparte_1 spese di lite.
3. si costituì con comparsa del 18.07.2017, chiedendo il rigetto della do- Controparte_1 manda. Tutti gli altri convenuti restarono contumaci.
4. Con comparsa del 13.05.2019, spiegò intervento volontario , nato a [...] il Controparte_3
7.06.1974, nipote di in quanto figlio del convenuto , frattanto deceduto il Persona_1 Per_4 giorno 11.11.2017. Preliminarmente dichiarò di accettare l'eredità del padre Controparte_9
e, quale trasmissario ex art. 479 c.c., della NA . Concluse per l'accertamento Persona_1 dei fatti prospettati dall'attore e la conseguente attribuzione a sé della quota di Parte_1 sua spettanza.
5. Con sentenza del 5.05.2020 n. 1089, il Tribunale ha rigettato la domanda attrice;
ha dichiara- to inammissibile in quanto tardiva la domanda riconvenzionale/trasversale di ha Controparte_8
2 condannato , e (1974) al rimborso delle spese di Parte_1 Controparte_8 Controparte_3 lite in favore di . Controparte_1
In motivazione, il Tribunale ha osservato che la petizione di eredità è un rimedio recuperatorio fondato sull'allegazione della qualità di erede e diretto a ottenere il rilascio di beni che si assumo- no compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione;
ricade sull'attore l'o- nere di dedurre e provare che quei beni facciano parte del complesso ereditario e che il convenu- to se ne sia indebitamente appropriato;
che nel caso in esame, quanto alle somme di denaro, la domanda è generica e priva di riscontro documentale, è carente, sul piano deduttivo ancor prima che probatorio, l'affermazione circa la presenza, nell'asse ereditario della de cuius, della somma di € 70.000,00 indicata in citazione, senza che sia specificato se trattasi di somma in contanti o depositata su libretto/conto, né risultano dedotte le circostanze di tempo e di luogo o ancora le modalità dell'asserita appropriazione da parte di;
sul punto, va infatti conside- Controparte_1 rato, in omaggio al principio in forza del quale le preclusioni deduttive maturano prima di quelle istruttorie, che nell'atto di citazione l'attore si è limitato a dedurre (in modo tra l'altro contradditto- rio rispetto alla denunciata vicenda della sottrazione del denaro) unicamente di una presunta
“donazione” fatta dalla de cuius in favore del figlio . CP_1
In merito agli altri beni mobili indicati in citazione, il Tribunale osserva che i testi escussi hanno riferito circostanze generiche, non significative e contraddittorie. ha dichiarato CP_11 che la de cuius conservava gli oggetti d'oro in una “borsa, anzi in un sacchetto di stoffa” e che i beni sarebbero stati sottratti poco dopo il funerale della suocera nel novembre del 2015 (quando risulta pacifico agli atti che la de cuius sia deceduta il 17.11.2014); ha riferito che Persona_5 la NA li teneva in una “cassapanca in camera da letto” e di non aver assistito personalmente all'impossessamento dei beni da parte dello zio , circostanza riferitale da suo padre CP_1 [...] Per_
, e cioè dall'attore.
6. ha proposto appello, riproponendo le conclusioni formulate in prime cure: Parte_1
“Accertare i fatti di cui in premessa e per l'effetto condannare il sig. alla resti- Controparte_1 tuzione del denaro prelevato dal conto-libretto bancoposta depositato presso la soc. Poste Italia- ne SpA e migrato presso Fondo Comune di Investimento intestato alla madre deceduta, sig.
[...]
, e di ogni bene illegittimamente asportato dall'asse ereditario (oltre i frutti, interessi e Persona_7 rivalutazioni), con l'attribuzione del relativo importo all'attore, sig. , nei limiti della Parte_1 quota ad esso spettante;
condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni su- Controparte_1 biti e subendi dall'attore, scaturenti dal comportamento illegittimo cui ha dato causa mediante l'il- legittima apprensione e possesso dei beni ereditari, da liquidarsi in via equitativa (…); Con vittoria di spese”.
Si è costituito il solo , chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese. Controparte_1
6.1. Con il primo motivo di appello, intende far valere la nullità assoluta della Parte_1 sentenza di primo grado in quanto pubblicata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. assegnati dal giudice. In particolare, l'appellante riferisce che all'udienza del 20.12.2019 furono
3 precisate le conclusioni e la causa fu trattenuta per la decisione con i termini massimi (60+20 gg.) di cui all'art. 190. I termini risultarono sospesi ex lege dal 9.03.2020 al 11.05.2020 ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020 e dell'art. 36 1° co. d.l. 23/2020 nell'ambito delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19. La sentenza fu poi pubblicata il 14.05.2020.
Osserva la Corte che il primo termine di 60 giorni (dal 20.12.2019) ebbe scadenza il 18.02.2020
(martedì). Il successivo termine di 20 giorni, a decorrere dal 19.02.2020, risultò sospeso dopo 19 giorni (il 2020 era bisestile) di cui 11 consumati nel mese di febbraio (19-29) e 8 nel mese di mar- zo (1-8). Cessata la sospensione in data 11.05.2020, il ventesimo giorno del secondo termine ex art. 190 corrisponde al 12 maggio 2020 (martedì), laddove la minuta della sentenza risulta essere stata depositata correttamente il 14 maggio 2020. Pertanto il primo motivo di appello è infondato.
6.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce che sia stata omessa – sia nell'epi- grafe sia nel corpo della sentenza – la menzione di uno dei coeredi convenuti, Controparte_12
[
, sebbene il giudice ne avesse ordinato, con provvedimento del 20.07.2017, la nuova citazione perché la precedente non era andata in porto. Ciò avrebbe comportato l'esclusione dal giudizio di un litisconsorte necessario.
La censura è infondata. Il contraddittorio è integro, è stato evocato in giudi- Controparte_9 zio, in pendenza del quale è tuttavia defunto, sicché si è costituito il suo unico figlio ed erede
(qualità non contestate) (nato il [...]), menzionato nell'epigrafe e nel corpo Controparte_3 della sentenza.
6.3. Con il terzo motivo di appello, entra nel merito e deduce di aver docu- Parte_1 mentato il possesso da parte della madre e il versamento nel “Fondo Comune di Investimento” della somma di € 70.000,00 in due tranches di 50mila (versata il 23.02.2007) e di 20mila (versata in data 1.03.2007).
Quanto ai gioielli, l'appellante esclude che vi sia contraddizione tra le deposizioni di Tes_1
e in merito al luogo nel quale erano custoditi i preziosi (un sacchetto di
[...] Persona_5 stoffa e una cassapanca).
La Corte osserva – sulla prima questione – che effettivamente l'attore ha prodotto (ora consul- tabile soltanto nella copia depositata telematicamente con l'appello, in assenza del fascicolo car- taceo di parte) una ricevuta, proveniente da Banco Posta Fondi SpA SGR con unico socio, di un conferimento nel fondo Banco Posta Monetario di € 50.000,00 in data 23.02.2007 a nome di
[...]
; e di un successivo versamento di € 20.000,00 con tutte le altre indicazioni, a riem- Persona_7 pimento dattiloscritto o manuale dei relativi moduli, del tutto illeggibili.
Tali documenti non dimostrano tuttavia se l'investimento fosse ancora attuale (per gli importi versati o maggiori o minori) al momento dell'apertura della successione;
né provano come e per- ché quel capitale (nell'ipotesi in cui non sia stato disinvestito, incassato e speso dall'intestataria prima della sua morte) possa essere trasmigrato nella disponibilità di un unico coerede ( Per_8
[.
) all'insaputa degli altri, dal momento che la società di gestione dell'investimento è soggetta a rigorosi vincoli formali e sostanziali in occasione della morte dell'investitore – avvenuta nel nostro
4 caso ab intestato – e non può certo eludere il subingresso nel rapporto e nella titolarità dell'inve- stimento degli eredi collettivamente.
L'attore, in qualità di erede, avrebbe dovuto quanto meno avvalersi del diritto, garantito dall'art. 119 TUB (Testo Unico Bancario) di richiedere all'ente gestore del Fondo la documentazione rela- tiva all'investimento e non pretendere dal Tribunale un'indagine esplorativa (come tale inammis- sibile) a mezzo c.t.u..
Sulla seconda questione – gioielli – le deposizioni testimoniali, anche a prescindere dalle im- precisioni che il Tribunale ha voluto qualificare contraddizioni, forniscono notizie troppo vaghe, del tutto insufficienti a confortare la domanda attrice sui punti essenziali: quanti, quali e di che va- lore fossero i preziosi;
chi se ne sia appropriato dopo la morte di . Persona_1
A quest'ultimo riguardo, la teste , vedova di e perciò nuora CP_11 Persona_9 di e cognata di e , riferisce che il giorno del funerale Persona_1 Pt_1 CP_1 CP_1 fece chiudere la porta d'ingresso dell'appartamento della defunta e raccomandò alla badante di non far entrare nessuno (circostanza confermata dall'altra teste, figlia di Persona_5 Pt_4
[...
, dalla quale apprendiamo pure che la casa della NA, usufruttuaria, apparteneva in nuda proprietà a ). CP_1
La teste aggiunge che dopo circa un mese, un mese e mezzo, vide “personalmente CP_11
che prendeva gli oggetti, li caricava in un'auto e se li portava”. Purtroppo non Controparte_1 risultano verbalizzati altri dettagli, per cui la riferita circostanza resta assai strana: dove poté ve- dere “personalmente” l'apprensione? In casa della suocera, in cui non consentiva l'in- CP_1 gresso a nessuno? Altrove? E come riconobbe la refurtiva, verosimilmente impacchettata in mo- do adeguato e tale da non destare la curiosità altrui? Il giudice civile non ha il potere di fare inda- gini per rintracciare i gioielli scomparsi.
7. L'appello va perciò respinto. Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM
55\2014 e successive modifiche, scaglione (secondo il disputatum) da 52.001,00 a 260.000,00 euro. Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.490,00), introduttiva (€ 957,00) e de- cisionale (€ 2.553,00), per complessivi € 5.000,00. Nulla viene liquidato per la fase istruttoria
/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in sen- so stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attività difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano effetti- vamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non essendo sufficien- te la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
5 8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello pro- posto da nei confronti di , in contraddittorio con Parte_1 Controparte_1 CP_3
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_4 CP_5
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_3 CP_13
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_7 Controparte_8 nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...],, avverso la sentenza Controparte_3 del Tribunale di Napoli Nord 25.05.2020 n. 1089, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado in fa- Parte_1 vore di , liquidate in € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per rimborso forfe- Controparte_1 tario di spese generali al 15%, oltre CPA e IVA se dovuta, versata e documentata;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1 dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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