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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 06/02/2026, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1288/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ER BE EL, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1011/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3094/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJTEJM001073 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: Si riporta.
Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Resistente_1 ha impugnato innanzi alla CGT di Primo Grado di Caserta l'avviso di accertamento n. TEJTEJM001073, avente ad oggetto il recupero da parte dell'Ufficio di redditi di lavoro dipendente e assimilati non dichiarati dal contribuente, pari a € 4.187.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto la non debenza del tributo.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 3094/24 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato.
Avverso tale statuizione giudiziale l'Agenzia delle Entrate ha interposto appello, deducendo l'illegittimità della pronuncia impugnata, nella parte in cui essa ha ritenuto l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte dell'appellato.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il sig. Resistente_1 ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato.
3. Emerge dall'atto impugnato (p. 2) che nell'anno di imposta 2017 l'appellato è risultato percettore di redditi da parte di tre sostituti d'imposta, e segnatamente: a) Società_1; b) INPS;
c) INAIL.
Orbene, l'Amministrazione ha contestato all'appellato unicamente la mancata dichiarazione di redditi INPS,
e non anche di quelli corrisposti dall'INAIL, che sono pertanto da ritenersi estranei all'oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che nessuna duplicazione di imposta si è verificata nella fattispecie in esame, essendo i redditi
INAIL giammai contestati dall'Amministrazione finanziaria.
Viceversa, rispetto ai redditi INPS, non risulta il relativo pagamento ad opera dell'appellato, la qual cosa giustifica l'emissione dell'impugnato avviso di accertamento.
4. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dall'odierno appellato in primo grado.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dal ricorrente in primo grado. Spese compensate. Napoli, il 15.1.2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ER BE EL, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1011/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3094/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJTEJM001073 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: Si riporta.
Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Resistente_1 ha impugnato innanzi alla CGT di Primo Grado di Caserta l'avviso di accertamento n. TEJTEJM001073, avente ad oggetto il recupero da parte dell'Ufficio di redditi di lavoro dipendente e assimilati non dichiarati dal contribuente, pari a € 4.187.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto la non debenza del tributo.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 3094/24 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato.
Avverso tale statuizione giudiziale l'Agenzia delle Entrate ha interposto appello, deducendo l'illegittimità della pronuncia impugnata, nella parte in cui essa ha ritenuto l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte dell'appellato.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il sig. Resistente_1 ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato.
3. Emerge dall'atto impugnato (p. 2) che nell'anno di imposta 2017 l'appellato è risultato percettore di redditi da parte di tre sostituti d'imposta, e segnatamente: a) Società_1; b) INPS;
c) INAIL.
Orbene, l'Amministrazione ha contestato all'appellato unicamente la mancata dichiarazione di redditi INPS,
e non anche di quelli corrisposti dall'INAIL, che sono pertanto da ritenersi estranei all'oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che nessuna duplicazione di imposta si è verificata nella fattispecie in esame, essendo i redditi
INAIL giammai contestati dall'Amministrazione finanziaria.
Viceversa, rispetto ai redditi INPS, non risulta il relativo pagamento ad opera dell'appellato, la qual cosa giustifica l'emissione dell'impugnato avviso di accertamento.
4. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dall'odierno appellato in primo grado.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dal ricorrente in primo grado. Spese compensate. Napoli, il 15.1.2026.