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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/09/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 23/09/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
appresentata e difesa dall'avvocato LORUSSO Parte_1
AD o ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp to e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente oggetto: pagamento assegno sociale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/11/2023 parte ricorrente, premesso che aveva rigettato la domanda di assegno sociale con provvedimento CP_1
21/03/2023, ha concluso per l'accertamento del proprio diritto all'assegno sociale ex art. 1 Legge 335/95 con condanna dell'istituto al paga di quanto dovuto.
, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e CP_1 impr ilità del ricorso, concludendo per la cessazione della materia del contendere, deducendo che a seguito di ricorso amministrativo l'Ente aveva riesaminato la domanda riconoscendo l'assegno sociale. Parte ricorrente, c ecisato nelle note depositate il 22/09/2025, ha rappresentato che l' ha riconosciuto ed erogato in favore della CP_2 ricorrente la prestazio stenziale di cui è causa successivamente all'introduzione del presente giudizio, chiedendo la codanna dell'ente alle spese legali. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Ca 17/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dich cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto a CP_1 riconoscere e liquidare la prestazione assisten successivamente all'introduzione del presente giudizio ( 10/11/2023) ed alla notifica del ricorso intervenuta in data 17.11.2023: nello specifico la liquidazione dell'assegno sociale con decorrenza 1 Settembre 2022 è intervenuta con comunicazione di liquidazione del 17/04/2024, a cui ha fatto seguito il pagamento delle somme ivi determinate sino ad Aprile 20 con successiva Comunicazione di riliquidazione del 01/10/2024 ha CP_1 ricalcolato la prestazione determinando un ulteriore importo ito messo in pagamento con la mensilità di Settembre 2025. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in
2 1865,00, secondo i parametri del d.m. 147/2022, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, onunziando sul r depositato il 10.11.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 la materia del dere;
- condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € CP_1
1865,00 oltre iva, e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 23/09/2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
appresentata e difesa dall'avvocato LORUSSO Parte_1
AD o ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rapp to e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente oggetto: pagamento assegno sociale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/11/2023 parte ricorrente, premesso che aveva rigettato la domanda di assegno sociale con provvedimento CP_1
21/03/2023, ha concluso per l'accertamento del proprio diritto all'assegno sociale ex art. 1 Legge 335/95 con condanna dell'istituto al paga di quanto dovuto.
, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e CP_1 impr ilità del ricorso, concludendo per la cessazione della materia del contendere, deducendo che a seguito di ricorso amministrativo l'Ente aveva riesaminato la domanda riconoscendo l'assegno sociale. Parte ricorrente, c ecisato nelle note depositate il 22/09/2025, ha rappresentato che l' ha riconosciuto ed erogato in favore della CP_2 ricorrente la prestazio stenziale di cui è causa successivamente all'introduzione del presente giudizio, chiedendo la codanna dell'ente alle spese legali. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Ca 17/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dich cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto a CP_1 riconoscere e liquidare la prestazione assisten successivamente all'introduzione del presente giudizio ( 10/11/2023) ed alla notifica del ricorso intervenuta in data 17.11.2023: nello specifico la liquidazione dell'assegno sociale con decorrenza 1 Settembre 2022 è intervenuta con comunicazione di liquidazione del 17/04/2024, a cui ha fatto seguito il pagamento delle somme ivi determinate sino ad Aprile 20 con successiva Comunicazione di riliquidazione del 01/10/2024 ha CP_1 ricalcolato la prestazione determinando un ulteriore importo ito messo in pagamento con la mensilità di Settembre 2025. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in
2 1865,00, secondo i parametri del d.m. 147/2022, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, onunziando sul r depositato il 10.11.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 la materia del dere;
- condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € CP_1
1865,00 oltre iva, e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 23/09/2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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