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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5478/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Piccinini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Falloppia, 53
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Ferri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rocca, Via Mauro Tesi, 1021
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1524/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 06.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1524/2023 con
[...]
il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 16.775,82=, oltre spese ed interessi, emesso in forza di scrittura privata intercorsa tra le parti, asserendo che nulla era dovuto e chiedendo in via subordinata di ridurre la somma richiesta in quella risultante di giustizia in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Nelle more del giudizio lo scrivente formulava una proposta transattiva proponendo il pagamento da parta opponente in favore della convenuta della somma di € 10.000,00= che parte opponente non accettava per insufficienza di risorse.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, nel caso di specie il fatto costitutivo del credito preteso da
è provato documentalmente, scaturendo dalla Controparte_1
scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 08.09.2020 (doc. n. 2 comparsa di costituzione e risposta), il cui punto 4 fa proprio riferimento al debito in capo all'opponente.
Di contro, del tutto generiche e indefinite rimangono le contestazioni addotte dall'opponente nei propri scritti difensivi, prive di ogni riferimento temporale e fattuale e di ogni minimo supporto probatorio.
Essendo, pertanto, provato per tabulas la pretesa creditoria della società convenuta opposta e non avendo l'opponente apportato alcun elemento impeditivo e/o modificativo e/o estintivo di detta pretesa, la opposizione a decreto ingiuntivo non trova accoglimento ed il decreto ingiuntivo va confermato.
Pag. 2 di 3 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5478/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 1524/2023, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida nella Controparte_1
complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5478/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Piccinini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Via Falloppia, 53
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Ferri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rocca, Via Mauro Tesi, 1021
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1524/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 06.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1524/2023 con
[...]
il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 16.775,82=, oltre spese ed interessi, emesso in forza di scrittura privata intercorsa tra le parti, asserendo che nulla era dovuto e chiedendo in via subordinata di ridurre la somma richiesta in quella risultante di giustizia in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Nelle more del giudizio lo scrivente formulava una proposta transattiva proponendo il pagamento da parta opponente in favore della convenuta della somma di € 10.000,00= che parte opponente non accettava per insufficienza di risorse.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, nel caso di specie il fatto costitutivo del credito preteso da
è provato documentalmente, scaturendo dalla Controparte_1
scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 08.09.2020 (doc. n. 2 comparsa di costituzione e risposta), il cui punto 4 fa proprio riferimento al debito in capo all'opponente.
Di contro, del tutto generiche e indefinite rimangono le contestazioni addotte dall'opponente nei propri scritti difensivi, prive di ogni riferimento temporale e fattuale e di ogni minimo supporto probatorio.
Essendo, pertanto, provato per tabulas la pretesa creditoria della società convenuta opposta e non avendo l'opponente apportato alcun elemento impeditivo e/o modificativo e/o estintivo di detta pretesa, la opposizione a decreto ingiuntivo non trova accoglimento ed il decreto ingiuntivo va confermato.
Pag. 2 di 3 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5478/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 1524/2023, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida nella Controparte_1
complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3