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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 801\2022 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in OC RE (SA); alla via Giacomo Matteotti Parte_1
n. 14, presso lo studio dell'avv. Alessandro Mauriello, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di appello;
APPELLANTE in riassunzione
E
e elettivamente domiciliati in OC RE Parte_2 Parte_3
(SA), alla via Eugenio Siciliano n. 29, presso lo studio dell'avv. Nicola Laviola, che li rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di riassunzione;
1 (già , con sede legale in Bologna, in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante ad negotia, dott. (procura Controparte_3
speciale per notar di Bologna del 25\6\2021 nn. 95252\11289) – quale Persona_1
assicuratrice per la RCA del ciclomotore Aprilia Scarabeo tg. 17A8N di proprietà di Parte_3
- rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in
[...]
riassunzione, dall'avv. Alberto Surmonte, presso il cui studio, in Salerno, al c.so Vittorio
Emanuele n. 58, elettivamente domicilia;
APPELLATI in riassunzione
NONCHE'
Controparte_4
Controparte_5
(già ; Controparte_1 Controparte_6
APPELLATI in riassunzione - contumaci
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
15503/2022, pubblicata in data 16\05\2022; in materia di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle comparse conclusionali ex art. 352 cpc e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27\06\2024 (cfr. note di trattazione scritta in atti).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16-21-26\9\2022, riassumeva Parte_1
ex art. 392 cpc il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno dopo la cassazione (cfr.
Cass., sentenza n. 15503\2022, pubblicata in data 16\05\2022) della sentenza n. 814\2019
2 pubblicata il 7\6\2019, con la quale la Corte d'Appello di Salerno aveva confermato la sentenza n. 20\2013 del Tribunale di OC RE del 16\1\2013.
Invero, con atto di citazione in primo grado del 26\7\2004, e Parte_2
quali rispettivamente conducente e proprietario del ciclomotore Aprilia Parte_3
Scarabeo tg. 17A8N, assicurato per la RCA con la (oggi, Controparte_2
evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di OC RE, Parte_4 [...]
, l' e la (proprietario e compagnie CP_4 Controparte_6 Controparte_7
assicuratrici per la RCA, oggi della moto Piaggio Beverly 200 tg. Controparte_1
BK05122), chiedendo la condanna dei predetti convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale del 5\8\2003.
Invero, gli attori rappresentavano che in data 5\8\2003, alle ore 00.30 circa, mentre percorreva via Rea nel comune di OC RE, in direzione Pagani, Parte_2
a bordo del ciclomotore Aprilia Scarabeo di proprietà di si scontrava con Parte_3
la moto Piaggio Beverly condotta dal proprietario, che la moto del , Controparte_4 CP_4
provenendo dal senso opposto di marcia, giunta in prossimità dell'incrocio con il cavalcavia
“Dodecapoli Etrusca”, eseguiva una manovra di sorpasso dell'autovettura che la precedeva,
invadendo così l'opposta corsia di marcia ed investendo il ciclomotore dei che a Pt_2
seguito dello scontro il conducente dello riportava gravi lesioni personali e il Pt_5
ciclomotore rimaneva danneggiato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo la carenza di Controparte_6
legittimazione attiva dei la nullità dell'atto di citazione e l'errata Pt_2
rappresentazione dei fatti descritti in citazione, chiedendo, in via estremamente subordinata,
l'accertamento del concorso di colpa del CODA.
Si costituiva, altresì, contestando gli assunti attorei e chiedendo, in via Controparte_4
riconvenzionale, la condanna di quale unico responsabile del sinistro, Parte_2
e della al risarcimento dei danni subiti. Controparte_8
3 Interveniva in giudizio, , quale terzo trasportato sulla moto del , instando, Parte_1 CP_4
in via preliminare, per la condanna in solido di e della Parte_2 [...]
per i danni riportati nell'incidente ovvero, in via subordinata, qualora fosse stata CP_9
accertata la responsabilità concorrente o esclusiva del , la condanna di questi e della sua CP_4
assicurazione al risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
Interveniva, poi, in quanto, in qualità di terzo trasportato sul Controparte_5
ciclomotore del aveva subito danni dall'incidente de quo, chiedendo la condanna Pt_2
del , ritenuto unico responsabile, e della sua assicurazione al risarcimento di tutti i danni CP_4
patiti.
Con la comparsa di costituzione e risposta, la eccepiva Controparte_9
l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 165 e 169 cpc, contestando nel merito le richieste avanzate nei suoi confronti.
Di poi, assunta la prova ammessa, il Tribunale di OC RE emanava la sentenza n.
20\2013, con la quale, ritenuta l'esclusiva responsabilità del nella causazione CP_4
dell'incidente stradale, lo condannava, in solido con la al risarcimento Controparte_6
dei danni patiti dagli attori e dall'intervenuto (in favore di Controparte_5
€ 195.138,73 oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, per danno non Parte_2
patrimoniale, oltre € 607,74 per danno patrimoniale;
in favore di € 1,155,00 Parte_3
per danni patrimoniali;
in favore di 6.960,68 per danno non Controparte_5
patrimoniale oltre € 54,37 per danno patrimoniale). Di contro, il primo giudice rigettava la domanda di risarcimento proposta dal , ritenendo non assolto da questi l'onere Pt_1
probatorio relativamente al quantum, avendo l'intervenuto allegato solo le certificazioni mediche delle lesioni refertate, senza produrre una CTP, né chiedere la CTU, ma limitandosi a rimettersi alla liquidazione equitativa del giudice.
Avverso detta sentenza proponeva appello , con atto di citazione notificato in Parte_1
data 19\3\2013, censurandola per i seguenti motivi:
4 - Omessa valorizzazione della documentazione prodotta;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1226 cc e degli artt. 61,112 2 115
cpc in relazione all'art. 2697 cc, non avendo inteso con la richiesta di liquidazione equitativa rinunciare alla prova del danno;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, secondo comma cc e 116 cpc in relazione all'art. 2697 cc, per avere il primo giudice arbitrariamente riconosciuto la responsabilità del solo e valorizzato solo le dichiarazioni del teste , CP_4 Tes_1
ritenendo inattendibili le altre deposizioni.
Quindi, l'appellante concludeva, previo espletamento di idonea CTU, per la condanna del in via esclusiva o in concorso con il , al risarcimento dei danni subiti. Pt_2 CP_4
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituivano gli appellati, Parte_2
e nonché eccependo l'inammissibilità dell'appello
[...] Pt_3 Controparte_5
ex artt. 342 e 348bis cpc, la sua infondatezza e la tardività della nuova documentazione medica prodotta.
Si costituiva in appello la eccependone l'inammissibilità e Controparte_9
l'infondatezza.
Con la comparsa di costituzione del 20\6\2013, presentava appello Controparte_4
incidentale, volto ad accertare l'esclusiva responsabilità di nella Parte_2
determinazione del sinistro e condanna dello stesso, in solido con e la Parte_3
al risarcimento di tutti i danni subiti. Controparte_9
Chiedeva, altresì, la riforma della sentenza di primo grado la (già Controparte_1
, la quale con l'appello incidentale assumeva la esclusiva responsabilità Controparte_6
del ovvero in concorso con il nella determinazione Parte_2 CP_4
dell'incidente in esame, dando atto di aver già corrisposto le somme liquidate dal primo giudice.
La Corte d'Appello di Salerno, disattesa la richiesta di CTU (cfr. ordinanza del 14\4\2014), con sentenza n. 814\2019 del 16\5\2019 (pubblicata in data 7\6\2019) rigettava l'appello principale
5 del , nonché quello incidentale del , dichiarando inammissibile l'appello Pt_1 CP_4
incidentale della e condannando tutti gli appellanti al pagamento delle Parte_4
spese processuali di e , e della Parte_3 Pt_2 Controparte_5
Parte_4
In particolare, la Corte di Appello di Salerno confermava l'accertata esclusiva responsabilità di per aver effettuato il sorpasso senza le opportune cautele e con invasione Controparte_4
della corsia opposta, come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale ed emergente dalle dichiarazioni dei testi, nonché dalla posizione dei veicoli dopo lo scontro (cfr. verbale dei
CC), così destituendo di fondamento anche la ricostruzione della dinamica offerta dal Pt_1
Per quanto riguarda il rigetto della CTU medico legale richiesta, la Corte salernitana affermava l'inammissibilità della documentazione allegata dall'appellante solo con l'atto d'impugnazione in violazione dell'art. 345 cpc, senza la necessaria dimostrazione di non aver potuto produrla per causa a lui non imputabile.
Avverso detta pronuncia ricorreva in Cassazione, affidando a sei motivi la Parte_1
propria difesa:
1- Violazione dell'art. 132 cpc, in riferimento all'art. 360, comma primo, n. 4, cpc, avendo la Corte di Appello rigettato la propria domanda sulla base di una motivazione
“meramente apparente”, la “cui laconicità” non consente “di appurare” come “alla
condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso
l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed
adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi
di appello proposti”;
2- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 cc, 84, 112, 306 cpc, in riferimento all'art. 360, comma primo, nn.
3-4 cpc, essendo stata la “rinuncia alla C.T.U.”
erroneamente interpretata come “rinunzia all'azione”;
6 3- Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 112, 115, 116 e 342 cpc, 1226, 2043,
2056 e 2697 cc in relazione agli artt. 32 e 111 Cost., atteso che al danneggiato, per veder accolta la domanda risarcitoria, era stato arbitrariamente imposto l'onere non solo di dimostrare il pregiudizio subito come fatto storico ma anche il suo valore venale, per cui erano richieste competenze specialistiche;
4- Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione nella parte in cui non spiegava per quale ragione le certificazioni mediche esibite in giudizio dovessero ritenersi inadeguate a dimostrare l'esistenza del danno;
5- Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 342 e 345 cpa, 1223, 2043, 2056 e
2697 cc in relazione agli artt. 111 e 32 Cost., essendo stata erroneamente negata l'ammissibilità dei documenti prodotti con l'atto di appello, pur essendo venuti ad esistenza dopo il verificarsi delle preclusioni e il deposito della sentenza di primo grado,
e rigettata la conseguente richiesta di CTU;
6- Violazione e falsa applicazione dell'art. 143 Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, artt. 2054,
commi 1 e 2, cc, 132, comma 2 n. 4, cpc in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 cpc, per non avere correttamente interpretato le emergenze istruttorie e non aver considerato l'incidenza della condotta del ella determinazione dello scontro. Pt_2
La Corte di Cassazione accoglieva il quinto motivo di impugnazione, ritenendo assorbiti il primo, secondo, terzo e quarto motivo, affermando che la Corte di Appello salernitana, con motivazione apodittica ed intrinsecamente illogica, non aveva preso in considerazione l'epoca di formazione dei documenti prodotti, avuto riguardo al momento di maturazione delle preclusioni istruttorie, nonché di quello di trattenimento della causa in decisione. Di
conseguenza, la Suprema Corte cassava per quanto di ragione la sentenza della Corte di
Appello di Salerno, alla quale rimetteva, in diversa composizione, il nuovo esame in virtù
dei principi enunciati sulla documentazione prodotta e sulla disposizione della richiesta
CTU. Di contro, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il sesto motivo, con il
7 quale il aveva avanzato una non consentita nuova valutazione delle emergenze Pt_1
istruttorie (cfr. sentenza n. 15502\2022 del 25\1-16\5\2022).
Quindi, con l'atto di riassunzione del giudizio, notificato in data 16-21-26\9\2022, Pt_1
conveniva in giudizio, innanzi alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione,
[...]
Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
la (già , nonché la (già Parte_4 Controparte_6 Controparte_1
, al così concludendo: Voglia l'Ecc.ma Corte di appello, ogni Controparte_9
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, anche in accoglimento delle doglianze
articolate contro le decisioni di merito rese inter partes: a) in via preliminare ed istruttoria,
disporre c.t.u. medico legale al fine accertare l'entità dei danni subiti dall'appellante in
occasione del sinistro e la loro incidenza sulla capacità lavorativa e sull'integrità psico fisica
dell'infortunato, specificando l'entità dei postumi invalidanti, la durata della temporanea
assoluta e parziale ed indicando le spese sostenute per la terapia e cura;
b) nel merito,
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella produzione Parte_2
del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condannarlo in solido con il sig. Parte_3
nella qualità di proprietario del ciclomotore Aprilia Scarabeo 50 tg. 17A8N e con le
– in persona del legale rapp.te p.t. – al risarcimento di tutti i danni Controparte_10
in favore dell'appellante, nonché alla rifusione delle spese di terapia e cura, oltre rivalutazione
monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo;
c) in subordine, laddove si ritenesse la colpa
concorrente e/o esclusiva del nella produzione del sinistro de quo, Controparte_4
condannare lo stesso, in solido con l' in persona del legale rappresentante p.t. – CP_6
quale garante per la r.c.a. il motociclo Piaggio Beverly 200 tg. BK05122, all'integrale
risarcimento dei suindicati danni oltre accessori di legge;
d) in via ancora gradata, nell'ipotesi
di declaratoria di responsabilità concorrente dei conducenti i mezzi antagonisti, condannare i
sigg.ri , in solido tra loro e con i rispettivi Parte_2 Parte_3 Controparte_4
8 assicuratori, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'appellante, nonché alla rifusione
delle spese di terapia e cura, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del
sottoscritto difensore antistatario >.
Nel presente giudizio di rinvio si costituiva la (già Controparte_1 CP_9
quale impresa assicuratrice per la RCA del ciclomotore del
[...] Pt_2
eccependo, in via preliminare, il giudicato interno formatosi sull'accertamento della esclusiva responsabilità del , nonché l'inammissibilità della tardiva produzione documentale e CP_4
della connessa richiesta di CTU, con vittoria delle spese di lite.
Con autonoma comparsa, si costituivano nel giudizio e Parte_2 Parte_3
eccependo il giudicato sceso sull'accertamento della responsabilità del CODA e nulla
[...]
osservando in merito alla disponenda CTU medico legale, con vittoria delle spese di lite.
Rimanevano, di contro, contumaci la (già Controparte_4 Controparte_1
quale assicuratrice per la RCA della moto del CODA) e Controparte_6 P_
, non costituitisi, benchè regolarmente evocati in giudizio.
[...]
Quindi, la Corte disponeva CTU medico legale (cfr. ordinanza del 9\2\2023 e relazione ella dott.ssa del 27\12\2023). Persona_2
Infine, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle comparse conclusionali e nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27\06\2024, la causa era riservata al collegio per la decisione con provvedimento del 1\10\2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in riassunzione sia parzialmente fondato e vada,
pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito di esporranno.
A. Giudizio di rinvio: oggetto e limiti.
In via preliminare, giova sottolineare che nel momento in cui la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata (nel corso di quella che viene definita fase rescindente), si svolge,
9 su impulso di parte, un'ulteriore fase del processo di merito (c.d. fase rescissoria), destinata a concludersi con nuova sentenza di merito, la quale andrà a sostituirsi a quella cassata.
Il giudizio di rinvio si definisce proprio ed ha luogo quando la sentenza sia cassata per i motivi di cui all'art. 360 del c.p.c., nn. 3 o 5, realizzando quella funzione di prosecuzione del processo,
attraverso cui è possibile giungere ad una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza di merito in sostituzione di quella cassata. Sotto questo profilo, si dice che il rinvio ha una funzione prosecutoria, in quanto compito del giudice di rinvio è quello di dover pronunciare una nuova sentenza di merito in luogo di quella cassata, tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ex art. 384 del cpc.
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio non si configura come un atto di impugnazione, ma come mera attività di impulso processuale, volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, instaurando un processo chiuso.
Ed invero, principio consolidato dalla Suprema Corte si evince dalla sentenza n. 5137 del
21\2\2019, nella quale si chiarisce che con il giudizio di riassunzione della causa innanzi al
Giudice di rinvio si instaura quindi un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e conclusioni diverse, salvo che queste siano intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria e che, dunque, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Così come ampiamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con il giudizio di rinvio si costituisce una nuova ed autonoma fase funzionale alla emanazione di una sentenza che statuisce direttamente sulle domande residue proposte dalle parti e che non si sostituisce a quella emanata in precedenza. La cognizione del Giudice del rinvio è, invero, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, motivo per cui, a seconda dei casi, il Giudice del rinvio dovrà
applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o, compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata,
dando al giudizio in corso carattere prosecutorio, finalizzato all'emanazione di una nuova
10 sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti o, al contrario, in presenza di vizi procedimentali, avrà natura restitutoria, in virtù della retrocessione alla fase in cui si è
verificato il vizio procedimentale.
Il caso sottoposto alla cognizione dell'odierno Collegio di rinvio è sicuramente di carattere prosecutorio: ciò in quanto la Corte di Cassazione, nell'accogliere il quinto motivo del ricorso,
con assorbimento dei altri motivi ammissibili (primo, secondo, terzo e quarto), destituisce di fondamento la sentenza dell'appello solo relativamente alla prova dei danni pretesi dal terzo trasportato, , rimettendo l'esame della documentazione prodotta e l'eventuale Parte_1
ammissione della CTU medico legale al giudice di rinvio.
Rimane ferma, tuttavia, la statuizione in merito all'accertata esclusiva responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro de quo, pronuncia sulla quale deve ritenersi sceso il CP_4
giudicato definitivo, non essendo stato oggetto di impugnazione dinanzi al giudice di legittimità.
Ragion per cui, ritiene questa Corte che la documentazione medica prodotta dal in uno Pt_1
al primitivo atto di appello sia ammissibile, in quanto pacificamente formatasi dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie (cfr. certificazioni, fatture e relazioni mediche dal 22\7\2012 al
13\2\2013), visto che la causa era stata trattenuta a sentenza dinanzi al Tribunale di OC
RE in data 27\6\2012, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
E' noto, infatti, che in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo
11 grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame,
di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c (cfr. Cass., Ordinanza n. 7977 del 11/03/2022).
Ma vi è di più.
Infatti, va rilevato che già nel giudizio dinanzi al Tribunale il aveva prodotto la Pt_1
certificazione medica attestante le lesioni subite (cfr. accettazione del Pronto Soccorso e referto n. 906 del 5\8\2003 ASL SA 1, oltre alla successiva documentazione medica dell'agosto,
settembre e ottobre 2003), ossia documentazione idonea a disporre, a cura del giudice1, una
CTU medico legale per la quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, come deciso da questa Corte.
D'altra parte, irrilevante deve considerarsi sia la mancata allegazione di una CTP2, sia la rinuncia all'espletamento della CTU – che rimane una scelta discrezionale del giudice - da parte del danneggiato, il quale, nonostante l'iniziale richiesta (cfr. atto di citazione e memorie istruttorie), nel corso del giudizio di primo grado si rimetteva, comunque, alla valutazione equitativa del Giudice, quale peritus peritorum.
Riassumendo, quindi, non solo deve ritenersi ammissibile il deposito in sede di appello della ulteriore documentazione medica da parte del , ma anche la disposta CTU medico Pt_1
legale.
B. Danno da lesione della capacità lavorativa generica.
Così delineato il perimetro entro cui il giudice di rinvio deve muoversi, ritiene questa Corte che debba riconoscersi a il richiesto risarcimento nei seguenti limiti. Parte_1 Ai fini della liquidazione del danno, è necessario preliminarmente effettuare una precisazione di natura terminologica.
Il sistema tradizionale (cd. “tripolare”) prevedeva il riconoscimento di tre voci di danno alla persona: il danno alla salute o danno biologico, danno-evento del fatto lesivo della salute,
pregiudizio primario, immancabile e risarcibile ex art. 2043 cod. civ. e art. 32 Cost.; il danno morale, caratterizzato dal turbamento psicologico del soggetto leso, danno-conseguenza,
riconosciuto solamente ove vengano accertate la sussistenza e le condizioni di risarcibilità; il danno patrimoniale, a sua volta danno-conseguenza, che per essere risarcito esige la dimostrazione della sua esistenza. A fianco di queste tre voci di danno, nel corso degli anni parte della dottrina e della giurisprudenza ha individuato una quarta voce, il c.d. danno esistenziale: danno derivato dalla forzosa lesione allo svolgimento di attività non remunerative,
fonte di compiacimento e benessere per il danneggiato, ma non causata da compromissione dell'integrità psicofisica.
Tuttavia, tale sistema risarcitorio è stato rivisitato da alcune importanti decisioni della Suprema
Corte di Cassazione (n. 8827 e 8828 del maggio 2003) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 233\2003), nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del
11\11\2008. Con tali sentenze si è passati, in pratica, ad una visione “bipolare” dal danno alla persona, ossia con la dicotomia danno patrimoniale e danno non patrimoniale. In tale ottica,
l'art. 2059 cod. civ. ricomprende ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;
sia il danno biologico in senso stretto, quale lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente ad accertamento medico;
sia, infine, il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In particolare, con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno
13 non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 cod. civ. La sentenza predetta ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.
civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie,
se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito
“esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito,
costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 cod. civ., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 cod. civ. Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va
14 risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico;
come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di fornire gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Il nuovo sistema risarcitorio, comunque, non ha modificato la nozione di danno biologico. Il
danno biologico, in pratica, consiste nella temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità (cfr. Cass.
n. 7977/1997; Cass. 7559/1007; Cass. n. 5635/1997; ed altre), così come le sue sottospecie del
“danno estetico” (Cass. 21\5\2001 n. 6895; Cass. 15\12\2000 n. 15859; Cass. 29\9\99 n. 10762)
e del “danno sessuale” (cfr. Cass. 11\2\98 n. 1421), nonché del danno alla “capacità lavorativa generica” (cfr. Cass. 10\7\98 n. 6736; Cass. 28\4\99 n. 4231; Cass. 24\5\2001 n. 7084).
Quello che è cambiato, quindi, è solo l'inquadramento giuridico del danno biologico - il quale trova la sua tutela nell'art. 2059 cod. civ. e non nell'art. 2043 cod. civ., che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali – ma non la nozione dello stesso, né tampoco i criteri liquidativi. La Giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ritiene che la liquidazione di tale danno non possa essere effettuata in base a criteri che tengano presente il parametro reddituale, quale quello del triplo della pensione sociale, trattandosi di un criterio legale che si riferisce al solo danno patrimoniale da lucro cessante (Cass. n. 8344/96; Cass. n. 477/96; Cass.
n. 9772/95). La determinazione dell'equivalente monetario del valore vitale leso, quindi, andrà
condotta con valutazione equitativa, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto e specificamente della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età,
15 dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. In tale ambito può
essere adottato, come parametro di riferimento, il valore medio del punto di invalidità, purché
sia adeguato alle peculiarità del caso concreto.
A distanza di un decennio dalle celebri sentenze AN AR (Cass. civ. Sez. Un. 11 novembre
2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975) la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del danno non patrimoniale e delle sue varie componenti. Negli ultimi tempi, infatti, con articolate argomentazioni la Cassazione, da un lato, ha affermato principi di diritto che, formalmente e dichiaratamente, si pongono nel solco delle sentenze AN AR ma, dall'altro, in realtà, ne ha minato le fondamenta logiche e scientifiche.
Uno dei capisaldi della ricostruzione del 2008, elaborata dalle SS.UU., è l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale cui si riferisce l'art. 2059 cod. civ. Si parla di categoria unitaria salvo, tuttavia, precisare che in questa entità, che dovrebbe essere compatta e omogenea, si distinguono più componenti. Le componenti rilevanti sono il danno biologico
(forse attualmente da denominare come danno dinamico-relazionale) e il danno morale (cui si aggiunge talvolta la qualifica di interiore).
La terza sezione della Cassazione ha, nei suoi ultimi orientamenti (cfr., ex multis, Cass., n.
7513/2018, 22969/2020), proprio certificato questa doppia anima del danno non patrimoniale.
Pertanto, la Cassazione proprio nel tentativo di fare chiarezza su cosa debba intendersi per danno dinamico-relazionale, giunge ad affermare che il danno alla salute non ricomprende il danno dinamico-relazione ma piuttosto “il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”.
Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (cfr. Cass.
7513/2018).
Ne consegue che il danno dinamico-relazionale non è affatto diverso dal danno biologico. Una
lesione alla salute, infatti, come afferma la terza sezione, può avere delle conseguenze dannose diverse ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni
16 a tutte le persone che patiscono quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggior rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità mentre la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non può fuoriuscire da una delle due alternative esaminate: o è conseguenza normale del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica) ed allora si riterrà pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare ed allora dovrà essere risarcita adeguatamente aumentando la stima del danno biologico attraverso la c.d.
personalizzazione (in giurisprudenza v. Cass. civ. 29 luglio 2014 n. 17219). Secondo la Corte,
quindi, le conseguenze della menomazione sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali che sono generali ed evitabili, per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno patrimoniale. Al contrario le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili – rispetto a tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione – ma che sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità
del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ai fini della personalizzazione del risarcimento, quindi, non rileva quale aspetto della vita del danneggiato sia stato compromesso ma rilevano le conseguenze straordinarie in quanto solo in questi casi – non essendo tali circostanze ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità – è consentito al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (ex plurimis: Cass. civ. 21 settembre 2017 n. 21939; Cass. civ. 13 agosto
2015, n. 16788; Cass. civ. 7 novembre 2014, n. 23778). Date queste premesse e sulla base dei principi espressi, la Suprema Corte ha stabilito che “soltanto in presenza di circostanze
17 specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno
concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti
dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età è consentito al giudice con
motivazione autentica e non stereotipata di incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio
in sede di personalizzazione della liquidazione” (così anche in Cass. civ. 18 novembre 2014 n.
24471).
Orbene, nel caso di specie, la consulenza tecnica di ufficio (cfr. relazione della dott.ssa Per_2
depositata in data 27\12\2023), con valutazione medico-legale condotta secondo criteri
[...]
rigorosamente scientifici ed esente da vizi logici o contraddittorietà valutative, ha quantificato nella misura dell'4% la percentuale di invalidità permanente di per cui in Parte_6
rapporto all'età del danneggiato al momento del sinistro (25,6), al coefficiente di demoltiplicazione ed al valore del punto di invalidità ((ex legge 57 del 2001, come aggiornata con DM 16\07\2024 in G.U. n. 173 del 25\07\2024), l'importo che si ottiene è pari alla somma complessiva di € 4.556,51 in favore dell'appellante senza alcuna Parte_1
personalizzazione stante l'assenza di particolari condizioni dedotte né provate dall'appellante.
Ma l'entità del danno sotto il profilo della lesione del diritto alla salute si coglie anche in relazione al tempo necessario al consolidamento dei postumi riduttivi della integrità e, dunque,
alla durata della malattia che comporta, di necessità, la temporanea sospensione (in tutto o in parte) delle pregresse facoltà realizzative del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali: la indispensabile completezza del risarcimento impone, pertanto, di liquidare altresì una somma per ogni giorno di effettiva inabilità temporanea. Ne consegue che, considerato che per ogni giorno di inabilità temporanea totale appare equa la liquidazione di € 55,24, deve liquidarsi a 3 Esiti di Frattura con microdistacco dell'angolo inferiore della glena omerale sinistra in episodio di lussazione di spalla sinistra, con esiti di spalla instabile, trattata con intervento di capsulo plastica artroscopica anteriore. Trauma facciale con frattura di II classe di LL dell'angolo mesiale a carico del 1.1, piccola frattura parcellare del solo smalto I classe di LL a carico del 2.1, perdita dell'intera corona protesica preesistente unitamente al moncone del 2.5 poi avulso, necrosi di 4.1 e 4.2.>. 18 favore di a titolo di inabilità temporanea la somma complessiva di € 4.764,45 Parte_1
(20 giorni di ITT, 55 giorni per ITP al 75%, 20 giorni di ITP al 50% e 60 giorni di ITP al 25%).
Quanto al danno patrimoniale tout court, tale danno designa la variazione peggiorativa del patrimonio materiale del danneggiato, apprezzabile sia in termini di riduzione della consistenza patrimoniale al momento del fatto (danno emergente), sia di perdita certa dei potenziali incrementi di reddito, oggetto di ragionevole aspettativa (lucro cessante).
Orbene, risultano documentate spese mediche per soli € 910,97, oltre interessi legali dal
31\1\2008 – data media individuata tra il primo e l'ultimo esborso documentato in atti (5\8\2003
al 13\2\2013) - fino al soddisfo.
Compete, inoltre, il danno emergente futuro occasionato dalla necessità del seguente trattamento, tenuto conto che dall'incidente il non aveva cominciato alcuna terapia Pt_1
riabilitativa odontoiatrica: “cinque ricostruzioni estetiche in materiale composito a carico di
ciascun incisivo centrale superiore (1.1 e 2.1) per i primi 30 anni fino al 55° anno di vita (totale
10 ricostruzioni), con una spesa di € 1200,00. Di queste sono state effettuate solo le
ricostruzioni a carico del 1.1 di cui residuerebbero da rinnovare, da ora sino al 55° anno, solo
due ricostruzioni a carico del 1.1 e due a carico del 2.2 per euro 480,00. N° 2 faccette in
ceramica integrale o zirconia o disilicato di litio comprensive di provvisori sempre a carico
dei due incisivi centrali superiori ( una per ciascun dente) da effettuare dal 55° anno per due
volte sino al 75 ° anno di vita ( una ogni 10 anni) (totale 4 faccette) euro 3600,00; n° 2 corone
in ceramica integrale o zirconia o disilicato di litio, comprensive di provvisori, sempre a carico
dei due incisivi centrali superiori ( una per ciascun dente) da effettuare per una volta sino al
85 ° anni di vita ( una ogni 10 anni) ( totale 2 corone) euro 1800,00; n° 1 terapia canalare e
ricostruzione con perno in fibra di vetro o quarzo a carico di ciascun incisivo inferiore (4.1 e
4.2) (totale 2 terapie canalari e 2 ricostruzioni con perno) al costo di euro 800 da effettuare
per una sola volta;
di queste nessuna è stata mai realizzata. N° 1 avulsione di 2.5 al costo di considerazione che l'elemento dentario già era protesizzato con corona e che comunque
avrebbe dovuto effettuare i rinnovi previsti. 3700,00 euro. N.b. Il numero di impianti che il
paziente avrebbe dovuto effettuare nell'arco della vita è giustificato dalla giovane eta' all'
epoca del sinistro (secondo le tabelle andi pro of 2016) allo stato attuale non ha riabilitato il
dente con l'impianto e sarebbe previsto un solo impianto con un solo rinnovo al costo di
2700,00 euro. N° 12 corone totali in ceramica integrale o zirconia comprensive di provvisori a
carico dei due incisivi inferiori (4.1 e 4.2), così programmate una per ciascun dente ad inizio
cure da rinnovarsi ogni dieci anni prevedendo l'ultimo rinnovo a 75 anni per un totale di euro
10800. Considerando che il paziente non ha effettuato alcuna terapia a loro carico, allo stato
attuale, le corone da realizzare saranno solamente 8 per un totale di euro 7200,00” (cfr. CTU
in atti).
Di conseguenza, il danno dentario emergente futuro allo stato attuale ammonta ad € 16.580,00.
Per quanto riguarda, poi, il richiesto danno morale va ricordato che dal danno biologico tout
court e relativa personalizzazione, la Suprema Corte mantiene nettamente distinto, sempre nell'ampia categoria del danno non patrimoniale, il danno morale, riconoscendogli un'autonomia ontologica e funzionale (nei termini di quantificazione e risarcibilità), in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (cfr. ex multis Cass. n. 12\12\2008, n. 29191;
Cass. n 379/2009; Cass. SS.UU. 14\12009, n. 557; Cass. 13\5\2009, n. 11059 e in ultimo, Cass.,
10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878).
Tuttavia, ai fini della autonoma liquidazione, il danno morale – vale ribadirlo, consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale – deve essere dedotto e provato (cfr. Cass. Ordinanza n. 9006 del
21/03/2022; Cass. n. 339 del 13/01/2016).
20 Peraltro, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro,
riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità
permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (cfr. Cass., Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023).
Quindi, il avrebbe dovuto allegare e dimostrare un ulteriore danno morale soggettivo. Pt_1
Tuttavia, l'appellante non ha dedotto né in primo né in secondo grado, né tampoco dimostrato alcunché sulle sofferenze interiori derivanti dall'invalidità fisica determinata dal sinistro che qui ci occupa, che avrebbero legittimato una ulteriore liquidazione a titolo di danno morale.
Il risarcimento, del danno complessivo non patrimoniale, in moneta attuale, ammonta ad €
9.320,86 in favore di , oltre gli interessi sulla somma capitale via via rivalutata Parte_1
dalla data del sinistro, e interessi dalla data della sentenza sulla somma capitale al tasso legale fino al saldo. Infatti sull'importo come sopra liquidato compete la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente pronuncia;
può
invece farsi ricorso al tasso legale annuo degli interessi (in considerazione delle variazioni del fenomeno inflattivo nel periodo ricompreso tra il fatto e la presente pronuncia e alla variazione del predetto saggio legale) per risarcire, quale lucro cessante, il danno connesso al ritardo con cui il danneggiato, solo a seguito della presente pronuncia, raggiunge l'equivalente pecuniario del danno subito. Il saggio d'interesse andrà praticato nell'arco del ritardo ad oggi maturato, sui singoli importi che originariamente apprezzati con espressione monetaria attuale all'epoca dell'illecito istantaneo, si sono via via incrementati nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT (si veda Cass. sez. un. sent. del 17 febbraio 1995 n. 1712).
21
In conclusione, per queste motivazioni la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, gli appellati, Controparte_4
e la (già , vanno condannati in solido al Controparte_1 Controparte_6
risarcimento dei danni in favore dell'appellante, pari ad € 9.320,86 all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
€ 910,97 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dal 31\1\2008 al soddisfo ed € 16.580,00 per spese future.
D. Spese processuali.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Sicché, il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. n. 16503/2019).
Di conseguenza, il regime delle spese di lite di , in relazione alle varie fasi del Parte_1
giudizio, comprese quelle di CTU, segue la soccombenza, con addebito in capo agli appellati,
e la (già , con attribuzione in Controparte_4 Controparte_1 Controparte_6
favore dell'avv. Alessandro Mauriello per dichiarato anticipo.
Per quanto riguarda, invece, la posizione degli altri appellati costituitisi in sede di riassunzione,
le spese processuali – sia pure ai minimi - vanno poste a carico di in base al Parte_1
principio di causalità, il quale nell'atto di riassunzione ha espressamente richiesto, sia pure inammissibilmente, la riforma della sentenza di primo sull'accertamento della responsabilità
22 del sinistro, nonostante il giudicato formatosi, costringendo e , Parte_3 Pt_2
nonché la “loro” assicurazione, (già , Controparte_1 Controparte_9
alla costituzione in giudizio. Il tutto con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Laviola,
difensore dei per dichiarato anticipo. Pt_2
In merito al quantum delle spese di lite poste in capo al va precisato che Pt_1 Parte_3
e non risultano essersi costituiti nel giudizio di Cassazione, ragion per cui la
[...] Pt_2
liquidazione di tale fase di giudizio viene omessa, al contrario della Controparte_1
(come già . Controparte_9
Nulla, infine, va liquidato relativamente alla posizione di rimasto Controparte_5
contumace dinanzi alla Corte di Cassazione e in sede di rinvio.
Rimangono ferme nel resto le statuizioni della sentenza della Corte di Appello di Salerno n.
814\2019 del 7\6\2019.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_3
e Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1
(già e , ogni diversa domanda, eccezione e Controparte_8 Controparte_6
deduzione disattesa così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello in riassunzione e, per l'effetto, a
PARZIALE MODIFICA della sentenza n. 20\2013 del Tribunale di OC RE
del 16\1\2013, ND gli appellati, e la Controparte_4 Controparte_1
(già , in solido, al risarcimento dei danni in favore
[...] Controparte_6
dell'appellante, , che liquida nella complessiva somma di € 9.320,86 Parte_1
all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza,
23 oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
€
910,97 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dal 31\1\2008 al soddisfo, ed €
16.580,00 per spese future;
2. ND gli appellati, e la (già Controparte_4 Controparte_1
, in solido, al pagamento in favore dell'appellante, , Controparte_6 Parte_1
con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Mauriello per dichiarato anticipo, delle spese di lite relative ai diversi gradi di giudizio che liquida in
- Per il giudizio di primo grado, € 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, € 7,53 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- per il primo giudizio di appello, € 683,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- per il giudizio di rinvio € 854,95 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3. PONE in via definitiva a carico degli appellati, e la Controparte_4 CP_1
(già , in solido, le spese di CTU già liquidate con
[...] Controparte_6
separato decreto;
4. ND l'appellante in riassunzione, , al pagamento in favore Parte_1
dell'appellata, (già , delle spese di lite Controparte_1 Controparte_8
relative ai diversi gradi di giudizio che liquida in
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, € 1.600,00 per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- per il primo giudizio di appello, € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge;
24 - per il giudizio di rinvio € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
5. ND l'appellante in riassunzione, , al pagamento in favore degli Parte_1
appellati, e con distrazione in favore Parte_3 Parte_2
dell'avv. Nicola Laviola per dichiarato anticipo, delle spese di lite relative ai diversi gradi di giudizio che liquida in
- per il primo giudizio di appello, € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge;
- per il giudizio di rinvio € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
6. NULLA per le spese del giudizio di Cassazione e di rinvio di P_
.
[...]
Così deciso in Salerno, lì 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Elena Del Forno -
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario (cfr. Cass. n. 15219 del 05/07/2007; Cass.,
Ordinanza n. 326 del 13/01/2020; Cass., Ordinanza n. 18299 del 04/07/2024). 2 La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr., ex multis, Cass., ordinanza n. n. 20347 del 24/08/2017; ordinanza n. 1614 del 19/01/2022;
Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013) 12
70 euro, gia' effettuata;
n° 3 impianti a carico di 2.5 con una sola corona protesica in
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 801\2022 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in OC RE (SA); alla via Giacomo Matteotti Parte_1
n. 14, presso lo studio dell'avv. Alessandro Mauriello, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione per la riassunzione del giudizio di appello;
APPELLANTE in riassunzione
E
e elettivamente domiciliati in OC RE Parte_2 Parte_3
(SA), alla via Eugenio Siciliano n. 29, presso lo studio dell'avv. Nicola Laviola, che li rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di riassunzione;
1 (già , con sede legale in Bologna, in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante ad negotia, dott. (procura Controparte_3
speciale per notar di Bologna del 25\6\2021 nn. 95252\11289) – quale Persona_1
assicuratrice per la RCA del ciclomotore Aprilia Scarabeo tg. 17A8N di proprietà di Parte_3
- rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in
[...]
riassunzione, dall'avv. Alberto Surmonte, presso il cui studio, in Salerno, al c.so Vittorio
Emanuele n. 58, elettivamente domicilia;
APPELLATI in riassunzione
NONCHE'
Controparte_4
Controparte_5
(già ; Controparte_1 Controparte_6
APPELLATI in riassunzione - contumaci
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
15503/2022, pubblicata in data 16\05\2022; in materia di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle comparse conclusionali ex art. 352 cpc e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27\06\2024 (cfr. note di trattazione scritta in atti).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16-21-26\9\2022, riassumeva Parte_1
ex art. 392 cpc il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno dopo la cassazione (cfr.
Cass., sentenza n. 15503\2022, pubblicata in data 16\05\2022) della sentenza n. 814\2019
2 pubblicata il 7\6\2019, con la quale la Corte d'Appello di Salerno aveva confermato la sentenza n. 20\2013 del Tribunale di OC RE del 16\1\2013.
Invero, con atto di citazione in primo grado del 26\7\2004, e Parte_2
quali rispettivamente conducente e proprietario del ciclomotore Aprilia Parte_3
Scarabeo tg. 17A8N, assicurato per la RCA con la (oggi, Controparte_2
evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di OC RE, Parte_4 [...]
, l' e la (proprietario e compagnie CP_4 Controparte_6 Controparte_7
assicuratrici per la RCA, oggi della moto Piaggio Beverly 200 tg. Controparte_1
BK05122), chiedendo la condanna dei predetti convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale del 5\8\2003.
Invero, gli attori rappresentavano che in data 5\8\2003, alle ore 00.30 circa, mentre percorreva via Rea nel comune di OC RE, in direzione Pagani, Parte_2
a bordo del ciclomotore Aprilia Scarabeo di proprietà di si scontrava con Parte_3
la moto Piaggio Beverly condotta dal proprietario, che la moto del , Controparte_4 CP_4
provenendo dal senso opposto di marcia, giunta in prossimità dell'incrocio con il cavalcavia
“Dodecapoli Etrusca”, eseguiva una manovra di sorpasso dell'autovettura che la precedeva,
invadendo così l'opposta corsia di marcia ed investendo il ciclomotore dei che a Pt_2
seguito dello scontro il conducente dello riportava gravi lesioni personali e il Pt_5
ciclomotore rimaneva danneggiato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo la carenza di Controparte_6
legittimazione attiva dei la nullità dell'atto di citazione e l'errata Pt_2
rappresentazione dei fatti descritti in citazione, chiedendo, in via estremamente subordinata,
l'accertamento del concorso di colpa del CODA.
Si costituiva, altresì, contestando gli assunti attorei e chiedendo, in via Controparte_4
riconvenzionale, la condanna di quale unico responsabile del sinistro, Parte_2
e della al risarcimento dei danni subiti. Controparte_8
3 Interveniva in giudizio, , quale terzo trasportato sulla moto del , instando, Parte_1 CP_4
in via preliminare, per la condanna in solido di e della Parte_2 [...]
per i danni riportati nell'incidente ovvero, in via subordinata, qualora fosse stata CP_9
accertata la responsabilità concorrente o esclusiva del , la condanna di questi e della sua CP_4
assicurazione al risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
Interveniva, poi, in quanto, in qualità di terzo trasportato sul Controparte_5
ciclomotore del aveva subito danni dall'incidente de quo, chiedendo la condanna Pt_2
del , ritenuto unico responsabile, e della sua assicurazione al risarcimento di tutti i danni CP_4
patiti.
Con la comparsa di costituzione e risposta, la eccepiva Controparte_9
l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 165 e 169 cpc, contestando nel merito le richieste avanzate nei suoi confronti.
Di poi, assunta la prova ammessa, il Tribunale di OC RE emanava la sentenza n.
20\2013, con la quale, ritenuta l'esclusiva responsabilità del nella causazione CP_4
dell'incidente stradale, lo condannava, in solido con la al risarcimento Controparte_6
dei danni patiti dagli attori e dall'intervenuto (in favore di Controparte_5
€ 195.138,73 oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, per danno non Parte_2
patrimoniale, oltre € 607,74 per danno patrimoniale;
in favore di € 1,155,00 Parte_3
per danni patrimoniali;
in favore di 6.960,68 per danno non Controparte_5
patrimoniale oltre € 54,37 per danno patrimoniale). Di contro, il primo giudice rigettava la domanda di risarcimento proposta dal , ritenendo non assolto da questi l'onere Pt_1
probatorio relativamente al quantum, avendo l'intervenuto allegato solo le certificazioni mediche delle lesioni refertate, senza produrre una CTP, né chiedere la CTU, ma limitandosi a rimettersi alla liquidazione equitativa del giudice.
Avverso detta sentenza proponeva appello , con atto di citazione notificato in Parte_1
data 19\3\2013, censurandola per i seguenti motivi:
4 - Omessa valorizzazione della documentazione prodotta;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1226 cc e degli artt. 61,112 2 115
cpc in relazione all'art. 2697 cc, non avendo inteso con la richiesta di liquidazione equitativa rinunciare alla prova del danno;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, secondo comma cc e 116 cpc in relazione all'art. 2697 cc, per avere il primo giudice arbitrariamente riconosciuto la responsabilità del solo e valorizzato solo le dichiarazioni del teste , CP_4 Tes_1
ritenendo inattendibili le altre deposizioni.
Quindi, l'appellante concludeva, previo espletamento di idonea CTU, per la condanna del in via esclusiva o in concorso con il , al risarcimento dei danni subiti. Pt_2 CP_4
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituivano gli appellati, Parte_2
e nonché eccependo l'inammissibilità dell'appello
[...] Pt_3 Controparte_5
ex artt. 342 e 348bis cpc, la sua infondatezza e la tardività della nuova documentazione medica prodotta.
Si costituiva in appello la eccependone l'inammissibilità e Controparte_9
l'infondatezza.
Con la comparsa di costituzione del 20\6\2013, presentava appello Controparte_4
incidentale, volto ad accertare l'esclusiva responsabilità di nella Parte_2
determinazione del sinistro e condanna dello stesso, in solido con e la Parte_3
al risarcimento di tutti i danni subiti. Controparte_9
Chiedeva, altresì, la riforma della sentenza di primo grado la (già Controparte_1
, la quale con l'appello incidentale assumeva la esclusiva responsabilità Controparte_6
del ovvero in concorso con il nella determinazione Parte_2 CP_4
dell'incidente in esame, dando atto di aver già corrisposto le somme liquidate dal primo giudice.
La Corte d'Appello di Salerno, disattesa la richiesta di CTU (cfr. ordinanza del 14\4\2014), con sentenza n. 814\2019 del 16\5\2019 (pubblicata in data 7\6\2019) rigettava l'appello principale
5 del , nonché quello incidentale del , dichiarando inammissibile l'appello Pt_1 CP_4
incidentale della e condannando tutti gli appellanti al pagamento delle Parte_4
spese processuali di e , e della Parte_3 Pt_2 Controparte_5
Parte_4
In particolare, la Corte di Appello di Salerno confermava l'accertata esclusiva responsabilità di per aver effettuato il sorpasso senza le opportune cautele e con invasione Controparte_4
della corsia opposta, come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale ed emergente dalle dichiarazioni dei testi, nonché dalla posizione dei veicoli dopo lo scontro (cfr. verbale dei
CC), così destituendo di fondamento anche la ricostruzione della dinamica offerta dal Pt_1
Per quanto riguarda il rigetto della CTU medico legale richiesta, la Corte salernitana affermava l'inammissibilità della documentazione allegata dall'appellante solo con l'atto d'impugnazione in violazione dell'art. 345 cpc, senza la necessaria dimostrazione di non aver potuto produrla per causa a lui non imputabile.
Avverso detta pronuncia ricorreva in Cassazione, affidando a sei motivi la Parte_1
propria difesa:
1- Violazione dell'art. 132 cpc, in riferimento all'art. 360, comma primo, n. 4, cpc, avendo la Corte di Appello rigettato la propria domanda sulla base di una motivazione
“meramente apparente”, la “cui laconicità” non consente “di appurare” come “alla
condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso
l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed
adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi
di appello proposti”;
2- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 cc, 84, 112, 306 cpc, in riferimento all'art. 360, comma primo, nn.
3-4 cpc, essendo stata la “rinuncia alla C.T.U.”
erroneamente interpretata come “rinunzia all'azione”;
6 3- Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 112, 115, 116 e 342 cpc, 1226, 2043,
2056 e 2697 cc in relazione agli artt. 32 e 111 Cost., atteso che al danneggiato, per veder accolta la domanda risarcitoria, era stato arbitrariamente imposto l'onere non solo di dimostrare il pregiudizio subito come fatto storico ma anche il suo valore venale, per cui erano richieste competenze specialistiche;
4- Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione nella parte in cui non spiegava per quale ragione le certificazioni mediche esibite in giudizio dovessero ritenersi inadeguate a dimostrare l'esistenza del danno;
5- Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 342 e 345 cpa, 1223, 2043, 2056 e
2697 cc in relazione agli artt. 111 e 32 Cost., essendo stata erroneamente negata l'ammissibilità dei documenti prodotti con l'atto di appello, pur essendo venuti ad esistenza dopo il verificarsi delle preclusioni e il deposito della sentenza di primo grado,
e rigettata la conseguente richiesta di CTU;
6- Violazione e falsa applicazione dell'art. 143 Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, artt. 2054,
commi 1 e 2, cc, 132, comma 2 n. 4, cpc in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 cpc, per non avere correttamente interpretato le emergenze istruttorie e non aver considerato l'incidenza della condotta del ella determinazione dello scontro. Pt_2
La Corte di Cassazione accoglieva il quinto motivo di impugnazione, ritenendo assorbiti il primo, secondo, terzo e quarto motivo, affermando che la Corte di Appello salernitana, con motivazione apodittica ed intrinsecamente illogica, non aveva preso in considerazione l'epoca di formazione dei documenti prodotti, avuto riguardo al momento di maturazione delle preclusioni istruttorie, nonché di quello di trattenimento della causa in decisione. Di
conseguenza, la Suprema Corte cassava per quanto di ragione la sentenza della Corte di
Appello di Salerno, alla quale rimetteva, in diversa composizione, il nuovo esame in virtù
dei principi enunciati sulla documentazione prodotta e sulla disposizione della richiesta
CTU. Di contro, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il sesto motivo, con il
7 quale il aveva avanzato una non consentita nuova valutazione delle emergenze Pt_1
istruttorie (cfr. sentenza n. 15502\2022 del 25\1-16\5\2022).
Quindi, con l'atto di riassunzione del giudizio, notificato in data 16-21-26\9\2022, Pt_1
conveniva in giudizio, innanzi alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione,
[...]
Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Controparte_5
la (già , nonché la (già Parte_4 Controparte_6 Controparte_1
, al così concludendo: Voglia l'Ecc.ma Corte di appello, ogni Controparte_9
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, anche in accoglimento delle doglianze
articolate contro le decisioni di merito rese inter partes: a) in via preliminare ed istruttoria,
disporre c.t.u. medico legale al fine accertare l'entità dei danni subiti dall'appellante in
occasione del sinistro e la loro incidenza sulla capacità lavorativa e sull'integrità psico fisica
dell'infortunato, specificando l'entità dei postumi invalidanti, la durata della temporanea
assoluta e parziale ed indicando le spese sostenute per la terapia e cura;
b) nel merito,
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella produzione Parte_2
del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condannarlo in solido con il sig. Parte_3
nella qualità di proprietario del ciclomotore Aprilia Scarabeo 50 tg. 17A8N e con le
– in persona del legale rapp.te p.t. – al risarcimento di tutti i danni Controparte_10
in favore dell'appellante, nonché alla rifusione delle spese di terapia e cura, oltre rivalutazione
monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo;
c) in subordine, laddove si ritenesse la colpa
concorrente e/o esclusiva del nella produzione del sinistro de quo, Controparte_4
condannare lo stesso, in solido con l' in persona del legale rappresentante p.t. – CP_6
quale garante per la r.c.a. il motociclo Piaggio Beverly 200 tg. BK05122, all'integrale
risarcimento dei suindicati danni oltre accessori di legge;
d) in via ancora gradata, nell'ipotesi
di declaratoria di responsabilità concorrente dei conducenti i mezzi antagonisti, condannare i
sigg.ri , in solido tra loro e con i rispettivi Parte_2 Parte_3 Controparte_4
8 assicuratori, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'appellante, nonché alla rifusione
delle spese di terapia e cura, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del
sottoscritto difensore antistatario >.
Nel presente giudizio di rinvio si costituiva la (già Controparte_1 CP_9
quale impresa assicuratrice per la RCA del ciclomotore del
[...] Pt_2
eccependo, in via preliminare, il giudicato interno formatosi sull'accertamento della esclusiva responsabilità del , nonché l'inammissibilità della tardiva produzione documentale e CP_4
della connessa richiesta di CTU, con vittoria delle spese di lite.
Con autonoma comparsa, si costituivano nel giudizio e Parte_2 Parte_3
eccependo il giudicato sceso sull'accertamento della responsabilità del CODA e nulla
[...]
osservando in merito alla disponenda CTU medico legale, con vittoria delle spese di lite.
Rimanevano, di contro, contumaci la (già Controparte_4 Controparte_1
quale assicuratrice per la RCA della moto del CODA) e Controparte_6 P_
, non costituitisi, benchè regolarmente evocati in giudizio.
[...]
Quindi, la Corte disponeva CTU medico legale (cfr. ordinanza del 9\2\2023 e relazione ella dott.ssa del 27\12\2023). Persona_2
Infine, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle comparse conclusionali e nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27\06\2024, la causa era riservata al collegio per la decisione con provvedimento del 1\10\2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in riassunzione sia parzialmente fondato e vada,
pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito di esporranno.
A. Giudizio di rinvio: oggetto e limiti.
In via preliminare, giova sottolineare che nel momento in cui la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata (nel corso di quella che viene definita fase rescindente), si svolge,
9 su impulso di parte, un'ulteriore fase del processo di merito (c.d. fase rescissoria), destinata a concludersi con nuova sentenza di merito, la quale andrà a sostituirsi a quella cassata.
Il giudizio di rinvio si definisce proprio ed ha luogo quando la sentenza sia cassata per i motivi di cui all'art. 360 del c.p.c., nn. 3 o 5, realizzando quella funzione di prosecuzione del processo,
attraverso cui è possibile giungere ad una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza di merito in sostituzione di quella cassata. Sotto questo profilo, si dice che il rinvio ha una funzione prosecutoria, in quanto compito del giudice di rinvio è quello di dover pronunciare una nuova sentenza di merito in luogo di quella cassata, tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ex art. 384 del cpc.
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio non si configura come un atto di impugnazione, ma come mera attività di impulso processuale, volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, instaurando un processo chiuso.
Ed invero, principio consolidato dalla Suprema Corte si evince dalla sentenza n. 5137 del
21\2\2019, nella quale si chiarisce che con il giudizio di riassunzione della causa innanzi al
Giudice di rinvio si instaura quindi un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e conclusioni diverse, salvo che queste siano intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria e che, dunque, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Così come ampiamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con il giudizio di rinvio si costituisce una nuova ed autonoma fase funzionale alla emanazione di una sentenza che statuisce direttamente sulle domande residue proposte dalle parti e che non si sostituisce a quella emanata in precedenza. La cognizione del Giudice del rinvio è, invero, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, motivo per cui, a seconda dei casi, il Giudice del rinvio dovrà
applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o, compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata,
dando al giudizio in corso carattere prosecutorio, finalizzato all'emanazione di una nuova
10 sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti o, al contrario, in presenza di vizi procedimentali, avrà natura restitutoria, in virtù della retrocessione alla fase in cui si è
verificato il vizio procedimentale.
Il caso sottoposto alla cognizione dell'odierno Collegio di rinvio è sicuramente di carattere prosecutorio: ciò in quanto la Corte di Cassazione, nell'accogliere il quinto motivo del ricorso,
con assorbimento dei altri motivi ammissibili (primo, secondo, terzo e quarto), destituisce di fondamento la sentenza dell'appello solo relativamente alla prova dei danni pretesi dal terzo trasportato, , rimettendo l'esame della documentazione prodotta e l'eventuale Parte_1
ammissione della CTU medico legale al giudice di rinvio.
Rimane ferma, tuttavia, la statuizione in merito all'accertata esclusiva responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro de quo, pronuncia sulla quale deve ritenersi sceso il CP_4
giudicato definitivo, non essendo stato oggetto di impugnazione dinanzi al giudice di legittimità.
Ragion per cui, ritiene questa Corte che la documentazione medica prodotta dal in uno Pt_1
al primitivo atto di appello sia ammissibile, in quanto pacificamente formatasi dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie (cfr. certificazioni, fatture e relazioni mediche dal 22\7\2012 al
13\2\2013), visto che la causa era stata trattenuta a sentenza dinanzi al Tribunale di OC
RE in data 27\6\2012, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
E' noto, infatti, che in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo
11 grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame,
di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c (cfr. Cass., Ordinanza n. 7977 del 11/03/2022).
Ma vi è di più.
Infatti, va rilevato che già nel giudizio dinanzi al Tribunale il aveva prodotto la Pt_1
certificazione medica attestante le lesioni subite (cfr. accettazione del Pronto Soccorso e referto n. 906 del 5\8\2003 ASL SA 1, oltre alla successiva documentazione medica dell'agosto,
settembre e ottobre 2003), ossia documentazione idonea a disporre, a cura del giudice1, una
CTU medico legale per la quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, come deciso da questa Corte.
D'altra parte, irrilevante deve considerarsi sia la mancata allegazione di una CTP2, sia la rinuncia all'espletamento della CTU – che rimane una scelta discrezionale del giudice - da parte del danneggiato, il quale, nonostante l'iniziale richiesta (cfr. atto di citazione e memorie istruttorie), nel corso del giudizio di primo grado si rimetteva, comunque, alla valutazione equitativa del Giudice, quale peritus peritorum.
Riassumendo, quindi, non solo deve ritenersi ammissibile il deposito in sede di appello della ulteriore documentazione medica da parte del , ma anche la disposta CTU medico Pt_1
legale.
B. Danno da lesione della capacità lavorativa generica.
Così delineato il perimetro entro cui il giudice di rinvio deve muoversi, ritiene questa Corte che debba riconoscersi a il richiesto risarcimento nei seguenti limiti. Parte_1 Ai fini della liquidazione del danno, è necessario preliminarmente effettuare una precisazione di natura terminologica.
Il sistema tradizionale (cd. “tripolare”) prevedeva il riconoscimento di tre voci di danno alla persona: il danno alla salute o danno biologico, danno-evento del fatto lesivo della salute,
pregiudizio primario, immancabile e risarcibile ex art. 2043 cod. civ. e art. 32 Cost.; il danno morale, caratterizzato dal turbamento psicologico del soggetto leso, danno-conseguenza,
riconosciuto solamente ove vengano accertate la sussistenza e le condizioni di risarcibilità; il danno patrimoniale, a sua volta danno-conseguenza, che per essere risarcito esige la dimostrazione della sua esistenza. A fianco di queste tre voci di danno, nel corso degli anni parte della dottrina e della giurisprudenza ha individuato una quarta voce, il c.d. danno esistenziale: danno derivato dalla forzosa lesione allo svolgimento di attività non remunerative,
fonte di compiacimento e benessere per il danneggiato, ma non causata da compromissione dell'integrità psicofisica.
Tuttavia, tale sistema risarcitorio è stato rivisitato da alcune importanti decisioni della Suprema
Corte di Cassazione (n. 8827 e 8828 del maggio 2003) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 233\2003), nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del
11\11\2008. Con tali sentenze si è passati, in pratica, ad una visione “bipolare” dal danno alla persona, ossia con la dicotomia danno patrimoniale e danno non patrimoniale. In tale ottica,
l'art. 2059 cod. civ. ricomprende ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;
sia il danno biologico in senso stretto, quale lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente ad accertamento medico;
sia, infine, il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In particolare, con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno
13 non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 cod. civ. La sentenza predetta ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.
civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie,
se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito
“esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito,
costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 cod. civ., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 cod. civ. Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va
14 risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico;
come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di fornire gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Il nuovo sistema risarcitorio, comunque, non ha modificato la nozione di danno biologico. Il
danno biologico, in pratica, consiste nella temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità (cfr. Cass.
n. 7977/1997; Cass. 7559/1007; Cass. n. 5635/1997; ed altre), così come le sue sottospecie del
“danno estetico” (Cass. 21\5\2001 n. 6895; Cass. 15\12\2000 n. 15859; Cass. 29\9\99 n. 10762)
e del “danno sessuale” (cfr. Cass. 11\2\98 n. 1421), nonché del danno alla “capacità lavorativa generica” (cfr. Cass. 10\7\98 n. 6736; Cass. 28\4\99 n. 4231; Cass. 24\5\2001 n. 7084).
Quello che è cambiato, quindi, è solo l'inquadramento giuridico del danno biologico - il quale trova la sua tutela nell'art. 2059 cod. civ. e non nell'art. 2043 cod. civ., che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali – ma non la nozione dello stesso, né tampoco i criteri liquidativi. La Giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ritiene che la liquidazione di tale danno non possa essere effettuata in base a criteri che tengano presente il parametro reddituale, quale quello del triplo della pensione sociale, trattandosi di un criterio legale che si riferisce al solo danno patrimoniale da lucro cessante (Cass. n. 8344/96; Cass. n. 477/96; Cass.
n. 9772/95). La determinazione dell'equivalente monetario del valore vitale leso, quindi, andrà
condotta con valutazione equitativa, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto e specificamente della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età,
15 dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. In tale ambito può
essere adottato, come parametro di riferimento, il valore medio del punto di invalidità, purché
sia adeguato alle peculiarità del caso concreto.
A distanza di un decennio dalle celebri sentenze AN AR (Cass. civ. Sez. Un. 11 novembre
2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975) la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del danno non patrimoniale e delle sue varie componenti. Negli ultimi tempi, infatti, con articolate argomentazioni la Cassazione, da un lato, ha affermato principi di diritto che, formalmente e dichiaratamente, si pongono nel solco delle sentenze AN AR ma, dall'altro, in realtà, ne ha minato le fondamenta logiche e scientifiche.
Uno dei capisaldi della ricostruzione del 2008, elaborata dalle SS.UU., è l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale cui si riferisce l'art. 2059 cod. civ. Si parla di categoria unitaria salvo, tuttavia, precisare che in questa entità, che dovrebbe essere compatta e omogenea, si distinguono più componenti. Le componenti rilevanti sono il danno biologico
(forse attualmente da denominare come danno dinamico-relazionale) e il danno morale (cui si aggiunge talvolta la qualifica di interiore).
La terza sezione della Cassazione ha, nei suoi ultimi orientamenti (cfr., ex multis, Cass., n.
7513/2018, 22969/2020), proprio certificato questa doppia anima del danno non patrimoniale.
Pertanto, la Cassazione proprio nel tentativo di fare chiarezza su cosa debba intendersi per danno dinamico-relazionale, giunge ad affermare che il danno alla salute non ricomprende il danno dinamico-relazione ma piuttosto “il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”.
Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (cfr. Cass.
7513/2018).
Ne consegue che il danno dinamico-relazionale non è affatto diverso dal danno biologico. Una
lesione alla salute, infatti, come afferma la terza sezione, può avere delle conseguenze dannose diverse ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni
16 a tutte le persone che patiscono quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggior rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità mentre la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non può fuoriuscire da una delle due alternative esaminate: o è conseguenza normale del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica) ed allora si riterrà pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare ed allora dovrà essere risarcita adeguatamente aumentando la stima del danno biologico attraverso la c.d.
personalizzazione (in giurisprudenza v. Cass. civ. 29 luglio 2014 n. 17219). Secondo la Corte,
quindi, le conseguenze della menomazione sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali che sono generali ed evitabili, per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno patrimoniale. Al contrario le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili – rispetto a tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione – ma che sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità
del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ai fini della personalizzazione del risarcimento, quindi, non rileva quale aspetto della vita del danneggiato sia stato compromesso ma rilevano le conseguenze straordinarie in quanto solo in questi casi – non essendo tali circostanze ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità – è consentito al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (ex plurimis: Cass. civ. 21 settembre 2017 n. 21939; Cass. civ. 13 agosto
2015, n. 16788; Cass. civ. 7 novembre 2014, n. 23778). Date queste premesse e sulla base dei principi espressi, la Suprema Corte ha stabilito che “soltanto in presenza di circostanze
17 specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno
concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti
dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età è consentito al giudice con
motivazione autentica e non stereotipata di incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio
in sede di personalizzazione della liquidazione” (così anche in Cass. civ. 18 novembre 2014 n.
24471).
Orbene, nel caso di specie, la consulenza tecnica di ufficio (cfr. relazione della dott.ssa Per_2
depositata in data 27\12\2023), con valutazione medico-legale condotta secondo criteri
[...]
rigorosamente scientifici ed esente da vizi logici o contraddittorietà valutative, ha quantificato nella misura dell'4% la percentuale di invalidità permanente di per cui in Parte_6
rapporto all'età del danneggiato al momento del sinistro (25,6), al coefficiente di demoltiplicazione ed al valore del punto di invalidità ((ex legge 57 del 2001, come aggiornata con DM 16\07\2024 in G.U. n. 173 del 25\07\2024), l'importo che si ottiene è pari alla somma complessiva di € 4.556,51 in favore dell'appellante senza alcuna Parte_1
personalizzazione stante l'assenza di particolari condizioni dedotte né provate dall'appellante.
Ma l'entità del danno sotto il profilo della lesione del diritto alla salute si coglie anche in relazione al tempo necessario al consolidamento dei postumi riduttivi della integrità e, dunque,
alla durata della malattia che comporta, di necessità, la temporanea sospensione (in tutto o in parte) delle pregresse facoltà realizzative del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali: la indispensabile completezza del risarcimento impone, pertanto, di liquidare altresì una somma per ogni giorno di effettiva inabilità temporanea. Ne consegue che, considerato che per ogni giorno di inabilità temporanea totale appare equa la liquidazione di € 55,24, deve liquidarsi a 3 Esiti di Frattura con microdistacco dell'angolo inferiore della glena omerale sinistra in episodio di lussazione di spalla sinistra, con esiti di spalla instabile, trattata con intervento di capsulo plastica artroscopica anteriore. Trauma facciale con frattura di II classe di LL dell'angolo mesiale a carico del 1.1, piccola frattura parcellare del solo smalto I classe di LL a carico del 2.1, perdita dell'intera corona protesica preesistente unitamente al moncone del 2.5 poi avulso, necrosi di 4.1 e 4.2.>. 18 favore di a titolo di inabilità temporanea la somma complessiva di € 4.764,45 Parte_1
(20 giorni di ITT, 55 giorni per ITP al 75%, 20 giorni di ITP al 50% e 60 giorni di ITP al 25%).
Quanto al danno patrimoniale tout court, tale danno designa la variazione peggiorativa del patrimonio materiale del danneggiato, apprezzabile sia in termini di riduzione della consistenza patrimoniale al momento del fatto (danno emergente), sia di perdita certa dei potenziali incrementi di reddito, oggetto di ragionevole aspettativa (lucro cessante).
Orbene, risultano documentate spese mediche per soli € 910,97, oltre interessi legali dal
31\1\2008 – data media individuata tra il primo e l'ultimo esborso documentato in atti (5\8\2003
al 13\2\2013) - fino al soddisfo.
Compete, inoltre, il danno emergente futuro occasionato dalla necessità del seguente trattamento, tenuto conto che dall'incidente il non aveva cominciato alcuna terapia Pt_1
riabilitativa odontoiatrica: “cinque ricostruzioni estetiche in materiale composito a carico di
ciascun incisivo centrale superiore (1.1 e 2.1) per i primi 30 anni fino al 55° anno di vita (totale
10 ricostruzioni), con una spesa di € 1200,00. Di queste sono state effettuate solo le
ricostruzioni a carico del 1.1 di cui residuerebbero da rinnovare, da ora sino al 55° anno, solo
due ricostruzioni a carico del 1.1 e due a carico del 2.2 per euro 480,00. N° 2 faccette in
ceramica integrale o zirconia o disilicato di litio comprensive di provvisori sempre a carico
dei due incisivi centrali superiori ( una per ciascun dente) da effettuare dal 55° anno per due
volte sino al 75 ° anno di vita ( una ogni 10 anni) (totale 4 faccette) euro 3600,00; n° 2 corone
in ceramica integrale o zirconia o disilicato di litio, comprensive di provvisori, sempre a carico
dei due incisivi centrali superiori ( una per ciascun dente) da effettuare per una volta sino al
85 ° anni di vita ( una ogni 10 anni) ( totale 2 corone) euro 1800,00; n° 1 terapia canalare e
ricostruzione con perno in fibra di vetro o quarzo a carico di ciascun incisivo inferiore (4.1 e
4.2) (totale 2 terapie canalari e 2 ricostruzioni con perno) al costo di euro 800 da effettuare
per una sola volta;
di queste nessuna è stata mai realizzata. N° 1 avulsione di 2.5 al costo di considerazione che l'elemento dentario già era protesizzato con corona e che comunque
avrebbe dovuto effettuare i rinnovi previsti. 3700,00 euro. N.b. Il numero di impianti che il
paziente avrebbe dovuto effettuare nell'arco della vita è giustificato dalla giovane eta' all'
epoca del sinistro (secondo le tabelle andi pro of 2016) allo stato attuale non ha riabilitato il
dente con l'impianto e sarebbe previsto un solo impianto con un solo rinnovo al costo di
2700,00 euro. N° 12 corone totali in ceramica integrale o zirconia comprensive di provvisori a
carico dei due incisivi inferiori (4.1 e 4.2), così programmate una per ciascun dente ad inizio
cure da rinnovarsi ogni dieci anni prevedendo l'ultimo rinnovo a 75 anni per un totale di euro
10800. Considerando che il paziente non ha effettuato alcuna terapia a loro carico, allo stato
attuale, le corone da realizzare saranno solamente 8 per un totale di euro 7200,00” (cfr. CTU
in atti).
Di conseguenza, il danno dentario emergente futuro allo stato attuale ammonta ad € 16.580,00.
Per quanto riguarda, poi, il richiesto danno morale va ricordato che dal danno biologico tout
court e relativa personalizzazione, la Suprema Corte mantiene nettamente distinto, sempre nell'ampia categoria del danno non patrimoniale, il danno morale, riconoscendogli un'autonomia ontologica e funzionale (nei termini di quantificazione e risarcibilità), in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (cfr. ex multis Cass. n. 12\12\2008, n. 29191;
Cass. n 379/2009; Cass. SS.UU. 14\12009, n. 557; Cass. 13\5\2009, n. 11059 e in ultimo, Cass.,
10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878).
Tuttavia, ai fini della autonoma liquidazione, il danno morale – vale ribadirlo, consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale – deve essere dedotto e provato (cfr. Cass. Ordinanza n. 9006 del
21/03/2022; Cass. n. 339 del 13/01/2016).
20 Peraltro, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro,
riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità
permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (cfr. Cass., Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023).
Quindi, il avrebbe dovuto allegare e dimostrare un ulteriore danno morale soggettivo. Pt_1
Tuttavia, l'appellante non ha dedotto né in primo né in secondo grado, né tampoco dimostrato alcunché sulle sofferenze interiori derivanti dall'invalidità fisica determinata dal sinistro che qui ci occupa, che avrebbero legittimato una ulteriore liquidazione a titolo di danno morale.
Il risarcimento, del danno complessivo non patrimoniale, in moneta attuale, ammonta ad €
9.320,86 in favore di , oltre gli interessi sulla somma capitale via via rivalutata Parte_1
dalla data del sinistro, e interessi dalla data della sentenza sulla somma capitale al tasso legale fino al saldo. Infatti sull'importo come sopra liquidato compete la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente pronuncia;
può
invece farsi ricorso al tasso legale annuo degli interessi (in considerazione delle variazioni del fenomeno inflattivo nel periodo ricompreso tra il fatto e la presente pronuncia e alla variazione del predetto saggio legale) per risarcire, quale lucro cessante, il danno connesso al ritardo con cui il danneggiato, solo a seguito della presente pronuncia, raggiunge l'equivalente pecuniario del danno subito. Il saggio d'interesse andrà praticato nell'arco del ritardo ad oggi maturato, sui singoli importi che originariamente apprezzati con espressione monetaria attuale all'epoca dell'illecito istantaneo, si sono via via incrementati nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT (si veda Cass. sez. un. sent. del 17 febbraio 1995 n. 1712).
21
In conclusione, per queste motivazioni la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, gli appellati, Controparte_4
e la (già , vanno condannati in solido al Controparte_1 Controparte_6
risarcimento dei danni in favore dell'appellante, pari ad € 9.320,86 all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
€ 910,97 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dal 31\1\2008 al soddisfo ed € 16.580,00 per spese future.
D. Spese processuali.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Sicché, il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. n. 16503/2019).
Di conseguenza, il regime delle spese di lite di , in relazione alle varie fasi del Parte_1
giudizio, comprese quelle di CTU, segue la soccombenza, con addebito in capo agli appellati,
e la (già , con attribuzione in Controparte_4 Controparte_1 Controparte_6
favore dell'avv. Alessandro Mauriello per dichiarato anticipo.
Per quanto riguarda, invece, la posizione degli altri appellati costituitisi in sede di riassunzione,
le spese processuali – sia pure ai minimi - vanno poste a carico di in base al Parte_1
principio di causalità, il quale nell'atto di riassunzione ha espressamente richiesto, sia pure inammissibilmente, la riforma della sentenza di primo sull'accertamento della responsabilità
22 del sinistro, nonostante il giudicato formatosi, costringendo e , Parte_3 Pt_2
nonché la “loro” assicurazione, (già , Controparte_1 Controparte_9
alla costituzione in giudizio. Il tutto con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Laviola,
difensore dei per dichiarato anticipo. Pt_2
In merito al quantum delle spese di lite poste in capo al va precisato che Pt_1 Parte_3
e non risultano essersi costituiti nel giudizio di Cassazione, ragion per cui la
[...] Pt_2
liquidazione di tale fase di giudizio viene omessa, al contrario della Controparte_1
(come già . Controparte_9
Nulla, infine, va liquidato relativamente alla posizione di rimasto Controparte_5
contumace dinanzi alla Corte di Cassazione e in sede di rinvio.
Rimangono ferme nel resto le statuizioni della sentenza della Corte di Appello di Salerno n.
814\2019 del 7\6\2019.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_3
e Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1
(già e , ogni diversa domanda, eccezione e Controparte_8 Controparte_6
deduzione disattesa così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello in riassunzione e, per l'effetto, a
PARZIALE MODIFICA della sentenza n. 20\2013 del Tribunale di OC RE
del 16\1\2013, ND gli appellati, e la Controparte_4 Controparte_1
(già , in solido, al risarcimento dei danni in favore
[...] Controparte_6
dell'appellante, , che liquida nella complessiva somma di € 9.320,86 Parte_1
all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza,
23 oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
€
910,97 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dal 31\1\2008 al soddisfo, ed €
16.580,00 per spese future;
2. ND gli appellati, e la (già Controparte_4 Controparte_1
, in solido, al pagamento in favore dell'appellante, , Controparte_6 Parte_1
con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Mauriello per dichiarato anticipo, delle spese di lite relative ai diversi gradi di giudizio che liquida in
- Per il giudizio di primo grado, € 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, € 7,53 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- per il primo giudizio di appello, € 683,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- per il giudizio di rinvio € 854,95 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3. PONE in via definitiva a carico degli appellati, e la Controparte_4 CP_1
(già , in solido, le spese di CTU già liquidate con
[...] Controparte_6
separato decreto;
4. ND l'appellante in riassunzione, , al pagamento in favore Parte_1
dell'appellata, (già , delle spese di lite Controparte_1 Controparte_8
relative ai diversi gradi di giudizio che liquida in
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, € 1.600,00 per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- per il primo giudizio di appello, € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge;
24 - per il giudizio di rinvio € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
5. ND l'appellante in riassunzione, , al pagamento in favore degli Parte_1
appellati, e con distrazione in favore Parte_3 Parte_2
dell'avv. Nicola Laviola per dichiarato anticipo, delle spese di lite relative ai diversi gradi di giudizio che liquida in
- per il primo giudizio di appello, € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge;
- per il giudizio di rinvio € 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
6. NULLA per le spese del giudizio di Cassazione e di rinvio di P_
.
[...]
Così deciso in Salerno, lì 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Elena Del Forno -
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario (cfr. Cass. n. 15219 del 05/07/2007; Cass.,
Ordinanza n. 326 del 13/01/2020; Cass., Ordinanza n. 18299 del 04/07/2024). 2 La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr., ex multis, Cass., ordinanza n. n. 20347 del 24/08/2017; ordinanza n. 1614 del 19/01/2022;
Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013) 12
70 euro, gia' effettuata;
n° 3 impianti a carico di 2.5 con una sola corona protesica in
19