Articolo 975 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1009Articolo 1010
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8 marzo 2025
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19 aprile 2025
Art. 975. Ufficiali 1. Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale ((o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa)) sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. 2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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