Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9239 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09239/2025REG.PROV.COLL.
N. 02671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2671 del 2025, proposto da
VA De UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Preziuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 3120/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. GI AL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. De UC VA è Assistente di Polizia Penitenziaria e presta servizio - con matricola ministeriale n° 133559 - presso la Casa Circondariale di Padova.
1.1 In data 12 ottobre 2022 il predetto ha presentato domanda di trasferimento nell’ambito dell’“interpello nazionale Anno 2022” - prot. 11152 Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle risorse – Ufficio IV – Relazioni Sindacali - del 14 settembre 2022 m_dg.GDAP.14/09/2022.0340103.U.
In esito a tale procedura, in data 28 giugno 2022, è stato emesso il provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale – Ufficio IV - Relazioni Sindacali - m_dg.GDAP.28.06.2023.0261770.U del 28.06.2023, con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei trasferimenti.
Da questa è emerso che De UC VA non risultava collocato in posizione utile in nessuna delle tre sedi dallo stesso indicate; anzi, risultava, nel dettaglio, che questi si collocava 70° per Taranto, 136° per Brindisi e 173° per Lecce.
Ciò lo ha indotto a non formulare immediatamente comunicazione di revoca dell’istanza di trasferimento.
1.2 In data 19 luglio 2022 è stato pubblicato il provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direttore Generale del Personale – Ufficio II – Corpo di Polizia Penitenziaria –mg_dg.GDAP.19.07.2023.0291314.U con cui è stata disposta l’elaborazione del “Piano di mobilità ordinaria a domanda del personale appartenente ai Ruoli degli Agenti Assistenti” e si è decretata, nel contempo, la “collocazione ed il trasferimento del personale”; in virtù dello stesso, De UC VA, a cui il provvedimento è stato notificato il 24 luglio 2023, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto.
1.3 In data 26 luglio 2023, a distanza di appena due giorni dalla notifica del detto decreto e comunque nel termine di 30 giorni dalla notifica della graduatoria definitiva del 28 giugno 2023 (che scadeva il 29 luglio 2023), De UC VA ha inoltrato, per il tramite della propria Direzione di appartenenza, una motivata “Istanza di revoca del trasferimento” - prot. n. 8353. Il 7 agosto 2023, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direttore Generale del Personale ha emesso il provvedimento Prot. n. 8741 con cui ha rigettato la suddetta istanza di revoca osservando che:
- “con il proprio provvedimento del 19 luglio 2022 – prot. n. 0291314.U sono stati disposti n. 2376 trasferimenti; che “in data 28 giugno 2023 veniva pubblicata la graduatoria definitiva con la previsione del termine di revoca fissato al 17 luglio 2023”;
- che “un eventuale accoglimento della richiesta comporterebbe problematiche gestionali negli Istituti penitenziari, in quanto si creerebbero delle scoperture di organico che faticosamente sono state, in parte, colmate, grazie alla ripartizione delle risorse umane disponibili derivanti dall'assegnazione degli agenti del 181° corso, e agli incrementi di organico concertati con la compagine sindacale”;
- che è assolutamente necessario rispettare gli equilibri di organico predisposti con il piano di mobilità, onde non vanificare gli sforzi compiuti per proporzionare, il più possibile, le scoperture organiche, che determinano problemi gestionali nelle strutture penitenziarie, con importanti ricadute sulla sicurezza”;
- che “anche ipotizzare uno scorrimento della graduatoria in seguito all'accoglimento delle revoche, determinerebbe scoperture organiche nelle sedi cedenti, non colmabili, attesa la mancanza di neo agenti da assegnare al termine dei previsti corsi di formazione”;
- che “l'eventuale scorrimento della graduatoria determinerebbe anche la lesione del diritto di quel personale collocato dopo coloro che ottengono la revoca e che sono stati già trasferiti presso la seconda o terza sede opzionata, poiché la prima sede era occupata da colui che ha revocato: in sostanza, in conseguenza dello scorrimento, la prima sede più ambita, sarebbe occupata da colui che ha una posizione con punteggio inferiore rispetto a colui che è stato trasferito nella seconda o terza sede, pur essendo stato coinvolto nella mobilità successivamente e, solo in conseguenza dello scorrimento”;
- che “che con l'entrata in vigore del nuovo p.C.D. 6 agosto 2021, che disciplina la mobilità ordinaria a domanda del Personale del Corpo appartenente ai Ruoli non direttivi, l'odierno instante potrà partecipare ai prossimi interpelli annuali, richiedendo il trasferimento presso Codesta Sede senza attendere, come precedentemente disposto, un anno di permanenza minima nella sede di servizio”.
1.4 In data 23 agosto 2023 De UC VA ha avanzato istanza differimento del trasferimento presso la sede di Taranto; ma, anche tale istanza è stata rigettata con provvedimento m_dg.GDAP.28.08.2023.0332774.U del 28 agosto 2023.
2. Con ricorso notificato il 31 agosto 2023 e depositato l’1 settembre 2023 De UC VA ha impugnato dinanzi al T.A.R per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:
- il provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale – Ufficio IV - Relazioni Sindacali - m_dg.GDAP.28.06.2023.0261770.U del 28.06.2023, con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei trasferimenti;
- il provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direttore Generale del Personale – Ufficio II – Corpo di Polizia Penitenziaria – m_dg.GDAP. n. 0291314.U del 19/07/2023, con cui è stata disposta l’elaborazione del “Piano di mobilità ordinaria a domanda per il personale appartenente ai Ruoli degli Agenti Assistenti di cui alla graduatoria definitiva vigente (Interpello 2022) “e si è decretata la “collocazione ed il trasferimento del personale”;
- il provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direttore Generale del Personale - Prot. n. 8741 del 07.08.2023, notificato al ricorrente in data 08.08.2023 di “Rigetto della istanza di revoca del trasferimento interpello anno 2022 - scadenza 31 ottobre 2022 — Provvedimento n. 0291314.U del 19/07/2023) emesso in esito all’istanza inoltrata tempestivamente in data 26.07.2023 nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotti i motivi così rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Provvedimento del Capo del Dipartimento del 06.08.2021 e del punto 5 della susseguente Circolare esplicativa mg_DAP 08.09.2021.0327181.U del 08.09.2021 “Mobilità a domanda del personale di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori per gli istituti penitenziari e istituti penali”. Nullità del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale – Ufficio IV - Relazioni Sindacali - m_dg.GDAP.28.06.2023.0261770.U del 28.06.2023, con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva e sono state indicate le modalità di presentazione dell’istanza di revoca della domanda di trasferimento con relativi termini. Nullità del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direttore Generale del Personale – Ufficio II – Corpo di Polizia Penitenziaria – m_dg.GDAP. n. 0291314.U del 19/07/2023, con cui è stata disposta l’elaborazione del “Piano di mobilità ordinaria a domanda per il personale appartenente ai Ruoli degli Agenti Assistenti di cui alla graduatoria definitiva vigente (Interpello 2022) “e si è decretata la “collocazione ed il trasferimento del personale”. Eccesso di potere – Manifesta ingiustizia ;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Provvedimento del Capo del Dipartimento del 06.08.2021 e del punto 5 della susseguente Circolare esplicativa mg_DAP 08.09.2021.0327181.U del 08.09.2021 in relazione al provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direttore Generale del Personale - Prot. n. 8741 del 07.08.2023, notificato al ricorrente in data 08.08.2023 di “Rigetto della istanza di revoca del trasferimento interpello anno 2022 - scadenza 31 ottobre 2022 — Provvedimento n. 0291314.U del 19/07/2023). Nullità del provvedimento impugnato .
3. Nel corso del giudizio di primo grado De UC VA, con istanza datata 31 ottobre 2023, ha partecipato all’ interpello nazionale per i trasferimenti a domanda per l'anno 2023 indicando quale unica sede di gradimento la sola Casa Circondariale di Lecce.
In vista dell’udienza di discussione del 9 ottobre 2024, in data 7 ottobre 2024, la difesa di parte ricorrente ha, poi, depositato la nota GDAP n. 0413042 del 04.10.2024 con la quale l’amministrazione resistente ha disposto la riapertura dei termini di revoca relativamente all’interpello nazionale 2023.
Inoltre, De UC VA, a seguito della suddetta riapertura dei termini, appresa la sua collocazione in graduatoria, con istanza datata 5 novembre 2024, ha formulato revoca della domanda di partecipazione alla procedura di interpello per l’anno 2023.
4. Ad esito del giudizio di primo grado, dopo aver prospettato alle parti con ordinanza ex art.73, comma 3, c.p.a. del 31 ottobre 2024 n. 19227 “dubbi sulla procedibilità del ricorso introduttivo del giudizio atteso che la parte ricorrente ha depositato la nota GDAP n. 0413042 del 4 ottobre 2024 con la quale l’Amministrazione resistente ha disposto la riapertura dei termini di revoca relativamente all’interpello nazionale 2023, ai fini della definizione dei previsti trasferimenti e del definitivo collocamento del personale appartenente alla carriera non direttiva”, l’adito T.A.R. ha, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, dichiarato ex art. 84, comma 4, c.p.a., l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse.
In particolare, il primo giudice, nel motivare detta decisione, si è limitato a richiamare testualmente le difese svolte dalla difesa erariale con memoria depositata in data 20 dicembre 2024 e, segnatamente, anche il passaggio in cui si è eccepito che:
- “Il ricorrente ha poi partecipato all’ interpello nazionale per i trasferimenti a domanda per l'anno 2023 con istanza datata 31/10/2023 (All. 1), indicando quale unica sede di gradimento la Casa Circondariale di Lecce”;
- “Invero lo stesso avrebbe potuto richiedere la sede di Padova, da dove è stato trasferito, viste le gravi motivazioni personali poste alla base della richiesta di revoca del trasferimento a Taranto”;
- “Il De UC veniva informato della posizione in graduatoria occupata relativa alla partecipazione all'Interpello per l'anno 2023 secondo la procedura imposta con la ministeriale GDAP n. 0226418.0 del 27/5/2024 (All.2) e con ministeriale GDAP n. 0413042.0 del 4/10/2024 (All. 3), ora prodotta dalla parte ricorrente”;
- “Il De UC ha fruito, questa volta, della possibilità di revoca dell'aspirazione al trasferimento offertagli con la suddetta ministeriale GDAP n. 0413042.0 del 4/10/2024 con istanza datata 5/11/2024”.
5. Con ricorso notificato il 27 marzo 2025 e depositato l’1 aprile 2025 De UC VA ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone, previa concessione di idonea tutela cautelare, la riforma.
5.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Error in iudicando per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto poste a base dell’impugnazione. Insussistenza del sopraggiunto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Omessa pronuncia. Riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado. 1. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Provvedimento del Capo del Dipartimento del 06.08.2021 e del punto 5 della susseguente Circolare esplicativa mg_DAP 08.09.2021.0327181.U del 08.09.2021 “Mobilità a domanda del personale di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori per gli istituti penitenziari e istituti penali”. Nullità del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale – Ufficio IV - Relazioni Sindacali - m_dg.GDAP.28.06.2023.0261770.U del 28.06.2023, con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva e sono state indicate le modalità di presentazione dell’istanza di revoca della domanda di trasferimento con relativi termini. Nullità del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direttore Generale del Personale – Ufficio II – Corpo di Polizia Penitenziaria – m_dg.GDAP. n. 0291314.U del 19/07/2023, con cui è stata disposta l’elaborazione del “Piano di mobilità ordinaria a domanda per il personale appartenente ai Ruoli degli Agenti Assistenti di cui alla graduatoria definitiva vigente (Interpello 2022) “e si è decretata la “collocazione ed il trasferimento del personale”. Eccesso di potere – Manifesta ingiustizia ;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Provvedimento del Capo del Dipartimento del 06.08.2021 e del punto 5 della susseguente Circolare esplicativa mg_DAP 08.09.2021.0327181.U del 08.09.2021 in relazione al provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direttore Generale del Personale - Prot. n. 8741 del 07.08.2023, notificato al ricorrente in data 08.08.2023 di “Rigetto della istanza di revoca del trasferimento interpello anno 2022 - scadenza 31 ottobre 2022 — Provvedimento n. 0291314.U del 19/07/2023). Nullità del provvedimento impugnato ;
3) Insussistenza del sopraggiunto difetto di interesse alla decisione del ricorso. 6. In data 2 aprile 2025 il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio. Lo stesso ha depositato, in data 16 aprile 2025, una memoria difensiva .
6. Ad esito della camera di consiglio del 29 aprile 2025, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 1520 del 2025, ha accolto la domanda cautelare proposta da parte appellante e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata e sospeso l’efficacia:
- del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direttore Generale del Personale - Prot. n. 8741 del 07.08.2023 di “Rigetto della istanza di revoca del trasferimento interpello anno 2022 - scadenza 31 ottobre 2022 — Provvedimento n. 0291314.U del 19/07/2023”;
- per quanto di stretto interesse, del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale – Ufficio IV - Relazioni Sindacali - m_dg.GDAP.28.06.2023.0261770.U del 28.06.2023, con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei trasferimenti e del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direttore Generale del Personale – Ufficio II – Corpo di Polizia Penitenziaria – m_dg.GDAP. n. 0291314.U del 19/07/2023, con cui è stata disposta l'elaborazione del “Piano di mobilità ordinaria a domanda per il personale appartenente ai Ruoli degli Agenti Assistenti di cui alla graduatoria definitiva vigente (Interpello 2022) e si è decretata la “collocazione ed il trasferimento del personale”.
In particolare, in punto di fumus boni iuris la Sezione ha osservato che “l’appello, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare, appare fondato atteso che, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, l’odierno appellante sembra conservare un interesse concreto ed attuale alla decisione del ricorso di primo grado poiché la riapertura dei termini per la revoca disposta dall’amministrazione ha riguardato una procedura di trasferimento diversa da quella cui si riferisce il diniego gravato (cioè quella del 2023 e non del 2022) e, nel merito, pare sussistere la violazione dell’art. 6, comma 2 del Provvedimento del Capo del Dipartimento del 6 agosto del 2021”.
7. In data 6 ottobre 2025 il Ministero ha depositato memorie difensive chiedendo il rigetto dell’appello ovvero la declaratoria di inammissibilità del ricorso di prime cure.
8. Con nota del 23 ottobre 2025 parte appellante ha rappresentato che il Ministero appellato ha provveduto a ritrasferirlo presso la Casa Circondariale di Padova, come risulta dalla nota m-dg.GDAP.01.10.2025.0416668.U notificata il 2 ottobre 2025.
Ha quindi:
- dichiarato che è stato soddisfatto l'interesse dedotto dal medesimo ricorrente-appellante con l’instaurazione del presente giudizio;
- chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (da distrarsi in favore del procuratore antistatario) stante la soccombenza virtuale dell’appellato.
9. All’udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Va dichiarata la cessata materia del contendere.
2. L’amministrazione ha provveduto, con nota m-dg.GDAP.01.10.2025.0416668.U notificata il 2 ottobre 2025, a ritrasferire l’appellante presso la Casa Circondariale di Padova.
Ciò ha determinato, per un verso, il superamento dei provvedimenti gravati in prime cure e, per l’altro, la piena soddisfazione ex art. 34, comma 5, c.p.a., della pretesa da questi azionata in giudizio.
È appena il caso di notare, anche alla luce del silenzio serbato sul punto dalla stessa amministrazione, che la suddetta nota m-dg.GDAP.01.10.2025.0416668.U non ha costituito la mera attuazione da parte del Ministero del dictum dell’ordinanza cautelare n. 1520 del 2025 di questa Sezione (che infatti non risulta in essa neppure richiamata), ma un’autonoma e nuova determinazione frutto dello spontaneo riesercizio del potere amministrativo in senso favorevole al sig. De UC VA.
3. Per le esposte ragioni, in riforma della sentenza impugnata va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.1 Solo per completezza, fermo quanto supra rilevato in via assorbente, preme osservare che l’appello avrebbe comunque meritato di trovare accoglimento per le ragioni già sommariamente esposte in punto di fumus boni iuris da questa Sezione con la prefata ordinanza cautelare n. 1520 del 2025 (rispetto alle quali l’amministrazione appellata ha mancato di svolgere ulteriori deduzioni difensive).
4. Sussistono nondimeno, anche in ragione del complessivo comportamento delle parti, giustificati motivi per disporre tra le medesime l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA SI, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
GI AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AL | HA SI |
IL SEGRETARIO