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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 74 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Amata del foro di Parte_1
Patti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Agata di Militello (ME), via G. Medici n.228
Appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Controparte_1
Drago ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Dante n.119
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernanda Bono Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Bellia Controparte_3 appellati
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « Voglia la Corte di Appello adita, reiterando le eccezioni e difese anche in diritto formulare da questa difesa nel primo grado di gravame e che qui devono intendersi integralmente ritrascritte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto I ) del presente atto ed in particolare si insiste nella richiesta di rinnovo della CTU medico-legale da affidare a un collegio di specialisti in Medicina Legale e Chirurgo esperto in chirurgia delle vie biliari' ambedue tassativamente di altro distretto e preferibilmente di altra regione. 2) nel merito, a) riformare integralmente la sentenza n. 5344-2018 emessa dal Giudice Dr. Giuseppe Rini del Tribunale di Palermo, Sezione Civile Terza, depositata e pubblicata il 5.12.2018, relativa al procedimento n. RG 9615/2016, per tutti i motivi fin qui esposti e per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti delle controparti e conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare la legittimità dell'azione incoata dall'attore per le causali sia in fatto che in diritto di cui in narrativa;
accertare ritenere e dichiarare che, a seguito dell'intervento chirurgico di colecistectomia, dettagliatamente descritto nella Sezione Fatto che precede, effettuato dal Dr. Controparte_3
presso la , anche riconoscendo agli strumenti , dotazioni
[...] Controparte_1 strumentali e personale operante presso la suddetta casa di cura, il signor ha subito lesioni gravi Parte_1 e colpose;
Accertare ritenere e dichiarare la responsabilità degli appellati sia per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, in relazione alle proprie specifiche competenze , per le lesioni subite dall'attore per imperizia, negligenza e colpa medica del medico chirurgo OTor a seguito dell'intervento chirurgico Controparte_3 cui è stato sottoposto l'attore presso la;
Condannare gli appellati in Controparte_1 relazione alle precipue competenze, e/o in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di Euro 102.347,00 per le lesioni subite, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo, tenuto conto di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo, nei diversi aspetti e/o voci anche ai sensi dell'articolo 345 c.p.c.; Condannare i convenuti, in solido tra loro ed in relazione alle precipue competenze, alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio. »
Conclusioni per l'appellato « Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Palermo, Controparte_1 disporre l'espunzione dal fascicolo di parte appellante dei documenti introdotti per la prima volta in grado di appello e precisamente: fascicoletto contenente relazione di consulenza tecnica e n. 3 referti - dichiarando tale produzione inammissibile;
nel merito, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande proposte dall'appellante contro la e per l'effetto rigettare il gravame proposto contro la Controparte_1 sentenza n. 5344/2018 dal Tribunale di Palermo, che andrà confermata in ogni sua parte, ritenendo la convenuta totalmente estranea ad ogni responsabilità per la causazione di quanto lamentato dallo stesso appellante;
nella non temuta ipotesi che l'Ill.ma Corte dichiari l'esistenza in capo all'odierna convenuta della responsabilità per i danni lamentati dall' attore chiede di ritenere e dichiarare che i danni biologici, morali e patrimoniali subiti dallo stesso sono di entità assai più ridotta di quanto richiesto in citazione ed in ogni caso ritenere e dichiarare il diritto di regresso nei confronti del OT. , nato a [...] il Controparte_3 04/11/1947, C.F.: condannandolo a manlevare e tenere indenne la odierna convenuta C.F._1 da qualsiasi domanda, spesa, costo, rimborso e quant'altro in dipendenza delle domanda dell'attore e/o comunque condannarlo in via di regresso a rifondere integralmente quanto eventualmente la odierna convenuta dovesse essere costretta a pagare in virtù delle medesime domande attoree. In ogni caso di ritenere e dichiarare la P_
, già con sede AN NE (TV) VIA MAROCCHESA 14, P. IVA:
[...] Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata a manlevare e tenere indenne P.IVA_1 l'odierna convenuta da qualunque obbligo e/o condanna nascente dalle domande spiegate dall'attore nel presente giudizio in virtù delle obbligazioni contrattuali assunte con le polizze stipulate con la odierna convenuta;
condannare in ogni caso l'attore, il del OT. e la al pagamento Controparte_3 Controparte_2 delle spese e compensi del presente giudizio e della eventuale C.T.U. »
Conclusioni per l'appellato OT. : «Dichiarare inammissibile la nuova produzione e ogni Controparte_3
2 nuova allegazione contenuta nell'atto di appello e nella nuova relazione tecnica di parte depositata in questo grado;
dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello dallo stesso proposto da avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Palermo n. 5344/2018; dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande di manleva, rivalsa e regresso condizionate formulate dalla e la domanda di rivalsa e/o surroga Controparte_1 condizionata formulata da . Con vittoria di spese e compensi di lite nei confronti dell'attore principale P_ e degli attori in via riconvenzionale trasversale.»
Conclusioni per l'appellato , già : « Voglia l'ecc/ma Corte di Appello: disattesa e Controparte_2 Controparte_4 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti ivi previsti, nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e, comunque, dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta dal sig. , con l'atto di citazione de quo avverso la sentenza, n° Parte_1 5344/2018 resa dal Tribunale di Palermo ed, in subordine ed in ogni caso, ritenere e dichiarare totalmente infondato ed assolutamente illegittimo il gravame, quale proposto, con il relativo atto di citazione in appello, dal sig. , e, con qualsivoglia statuizione rigettarlo in toto, condannando il predetto appellante al Parte_1 rimborso delle spese, competenze legali anche del presente grado del giudizio in favore della Società comparente appellata. Rigettare la richiesta di CTU medico-legale, quale richiesta dall'appellante, in quanto inammissibile e ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 345 cpc le richieste istruttorie formulate in atto di appello e la documentazione prodotta dall'appellante che comunque si contesta. Con vittoria delle spese relativo al presente grado del giudizio. In via meramente subordinata, e nell'ipotesi non temuta di accoglimento del gravame proposto dal sig. , ove, in accoglimento sia pure parziale delle domande da quest'ultimo proposte, la Pt_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante, dovesse essere condannata al risarcimento del Controparte_5 danno in favore del sig. , ritenere e dichiara la grave responsabilità esclusiva nella causazione Parte_1 dell'evento dannoso de quo, del dott. esecutore dell'intervento chirurgico dedotto nel Controparte_3 presente giudizio e che ebbe in cura il sig. , e, in accoglimento della domanda di manleva e Parte_1 regresso ex art 2055 comma 2, cod.civ., spiegata dalla in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante, condannare il dott. a tenere indenne e manlevare la Controparte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante, nonché all'integrale rimborso in favore della Controparte_1 predetta in persona del suo legale rappresentante, delle somme tutte, che, per Controparte_5 i titoli dedotti in giudizio, quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare all'attore, con il favore delle spese processuali e competenze legali del giudizio. In via ancora più subordinata, nella ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente nella fattispecie il debito di risarcimento a carico della convenuta, contenere CP_1 l'obbligazione indennitaria, a carico di essa società, entro il limite del massimale di polizza pari ad “€ 3.000.000,00 per ogni sinistro”, con l'ulteriore “limite di € 2.000.000,00 per ogni persona” e con il “limite di € 3.000.000,00 per danni a cose” e di “€ 3.000.000,00 per anno”, con la applicazione di una “franchigia frontale per sinistro (sia per danni a persone sia a cose) di € 30.000,00”, e ritenuta nella fattispecie la responsabilità professionale del chirurgo dott. nello svolgimento della sua attività medico professionale Controparte_3 espletata nell'ambito del rapporto lavorativo con la convenuta di tipo libero professionale, CP_1 condannare il dott. a manlevare e comunque rimborsare la in Controparte_3 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante - in accoglimento della domanda di regresso e di rivalsa da quest'ultima riproposta, nei confronti del predetto dott. in forza della specifica disciplina giuridica Controparte_3 applicabile al caso di specie nonché ex art 1916 c.c., in quanto responsabile esclusivo, e comunque rispondentemente alla rispettiva quota di responsabilità sullo stesso gravante - delle somme che essa Società Assicuratrice, dovesse essere tenuta ad esborsare in accoglimento della domanda di garanzia formulata dalla
[...]
convenuta in forza della polizza in atti, con vittoria delle spese del giudizio in favore della comparente CP_1 Società Assicuratrice da porre a carico del dott. , con integrale compensazione delle spese Controparte_3 processuali nel rapporto tra la Emettere ogni altra Controparte_6 Controparte_2 statuizione consequenziale e relativa alle conclusioni adottate. Con espressa riserva del diritto di replica.»
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18 maggio 2016, il sig. conveniva Parte_1 in giudizio la e il dott. Controparte_1 Controparte_3 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 102.347,00, che assumeva di avere subito in conseguenza di un intervento di colecistectomia eseguito il 10 aprile 2014, presso la struttura sanitaria convenuta e a cura del dott. Controparte_3
L'intervento – eseguito in epoca antecedente all'entrata in vigore della c.d. Legge Gelli – avrebbe, secondo l'attore, determinato una stenosi cicatriziale della via biliare principale
(VBP) in sede ilare, con successivo sviluppo di ittero ostruttivo, in ragione di un'asserita condotta di malpractice medica.
Si costituiva in giudizio la chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa CP_1 la propria compagnia assicurativa, istanza accolta dal giudice. In esecuzione di tale autorizzazione, veniva dunque citata in giudizio la che si costituiva Controparte_2 ritualmente.
Sia la che la compagnia assicurativa formulavano, in via CP_1 Controparte_2 subordinata, domanda di regresso nei confronti del medico convenuto.
Il dott. si costituiva a sua volta, chiedendo in via principale che tutte le Controparte_3 domande proposte nei suoi confronti dall'attore fossero dichiarate inammissibili e infondate, e comunque rigettate. In via subordinata, chiedeva il rigetto, per le ragioni illustrate in narrativa, anche delle domande riconvenzionali avanzate nei suoi confronti sia dalla sia da subordinatamente, Controparte_1 Controparte_2 nell'ipotesi di accoglimento delle domande attrici, chiedeva che l'eventuale azione di regresso proposta dalle altre parti fosse subordinata all'effettivo pagamento, da parte sua, delle somme eventualmente dovute al danneggiato in forza di condanna.
4 Nel corso del giudizio, istruito mediante il deposito di memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c. e di documentazione medica, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito della CTU, il Tribunale disponeva il rinvio della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, all'udienza del 5 dicembre 2018, pronunciava la sentenza impugnata, con la quale così statuiva: Rigetta la domanda risarcitoria proposta dal sig. nei Parte_1 confronti della e del dott. Controparte_1 Controparte_3
Dichiara assorbita la domanda di regresso formulata dalla nei confronti del CP_1 dott. Dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dalla Controparte_3 CP_1 nei confronti di Dichiara assorbita la domanda di regresso
[...] Controparte_2 proposta da nei confronti del dott. Compensa Controparte_2 Controparte_3 integralmente le spese di lite tra l'attore e le parti convenute;
Condanna Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali
[...] sostenute dalla distratte in favore dell'avv. Giulio Controparte_1
Drago, che liquida in complessivi € 6.794,18, di cui € 771,18 per esborsi ed € 6.023,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore, sig. Parte_1
.
[...]
Con atto di citazione del 31/12/2018, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 5344/2018 resa il 5/12/2018 dal Tribunale di Palermo, con cui il Giudice di prime cure, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall' appellante nei confronti della e di . Controparte_1 Controparte_3
Si costituivano la e che Controparte_1 Controparte_2 contestavano il gravame chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì il dott. , il quale contestava la nuova produzione Controparte_3 avversaria in appello di e chiedeva di rigettare l'appello dallo stesso Parte_1 proposto e le domande di manleva e regresso condizionate formulate dalla
[...]
e la domanda di rivalsa condizionata formulata da Controparte_1 P_
5 Dopo alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo la causa all'udienza del 12.7.2024 era posa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità dei sanitari per la lesione della via biliare principale insorta a seguito di intervento di colecistectomia laparoscopica;
lamenta il rigetto delle istanze istruttorie orali (interrogatorio formale e prova testimoniale); censura l'adesione del giudice alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio senza disporre nuova perizia, e infine deduce l'omessa valutazione del difetto di consenso informato.
Tale motivo è infondato.
Anzitutto, in ordine alla dedotta responsabilità sanitaria, il Tribunale ha correttamente aderito all'elaborato peritale, che, con motivazione articolata, coerente e fondata su accreditate fonti scientifiche, ha escluso profili di colpa medica in capo ai sanitari. La stenosi biliare insorta mesi dopo l'intervento è stata qualificata come evento avverso prevedibile ma non prevenibile, determinato da una reazione fibrotica da decubito delle clips metalliche, applicate secondo tecnica standard. La lesione, classificata come stenosi di tipo E3 secondo
Strasberg, non è insorta in epoca post-operatoria immediata, escludendo quindi ogni collegamento con condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dell'équipe chirurgica.
Le critiche del consulente tecnico di parte sono state analiticamente esaminate e puntualmente confutate con argomentazioni tecniche coerenti e compatibili con il quadro clinico e documentale. I consulenti hanno escluso che la durata dell'intervento – pari a 105 minuti – fosse indice di negligenza, trattandosi di un tempo compatibile con un quadro di colecistite cronica severamente fibrotica. Le doglianze relative a presunte emorragie intraoperatorie e all'impiego della spugna di fibrina sono risultate infondate: si trattava di un sanguinamento contenuto, trattato con materiale conforme alle linee guida, in sede chirurgica distinta da quella della stenosi. È stata parimenti esclusa una lesione termica del coledoco, in considerazione della comparsa tardiva dell'ittero (quattro mesi dopo) e della sede della stenosi, non compatibile con necrosi da calore. Anche l'ipotesi di una lesione
6 chirurgica diretta è stata scartata, in base all'ERCP eseguita l'11 agosto 2014, che mostrava un coledoco per il resto regolare e una stenosi prossimale rispetto alle clips.
L'omessa esecuzione della colangiografia intraoperatoria non integra profilo di colpa: i CTU, richiamando la letteratura scientifica (tra cui 2002), hanno evidenziato che l'utilizzo Per_1 routinario di tale esame non modifica in modo statisticamente significativo l'incidenza di lesioni biliari. Né era indicata la conversione a laparotomia, non essendosi verificate complicanze o difficoltà intraoperatorie tali da giustificarla.
La relazione peritale si presenta dunque completa, esauriente e logicamente coerente, con una trattazione puntuale delle questioni cliniche secondo i criteri consolidati della scienza medica. Il Tribunale ha legittimamente aderito alle sue conclusioni, senza necessità di disporre nuova consulenza. Secondo giurisprudenza consolidata, quando la CTU risponde in modo adeguato e motivato alle osservazioni delle parti, il giudice può farla propria (Cass. civ., Sez. I, Ord. 16.11.2022, n. 33742).
Infondata è anche la censura sul rigetto delle istanze istruttorie orali. Il primo giudice ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale in merito alla rilevanza dei mezzi istruttori richiesti, ritenendoli superflui o non decisivi. L'interrogatorio formale verteva su circostanze desumibili dalla documentazione clinica, mentre la prova testimoniale si limitava a valutazioni soggettive prive di rilievo tecnico. Non risultano quindi violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Quanto al dedotto difetto di consenso informato, la censura è inammissibile in quanto nuova e non proposta nel primo grado, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. In ogni caso, non è stata fornita prova né della mancata informazione, né dell'atipicità o imprevedibilità della complicanza insorta, tale da giustificare un obbligo informativo specifico ulteriore.
Alla luce di quanto esposto, il primo motivo d'appello va rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta vizio di motivazione e adesione “acritica” del giudice alla CTU. Anche tale motivo è infondato.
7 Contrariamente a quanto sostenuto, il Tribunale non ha aderito in modo meccanico alla perizia, ma ne ha richiamato le motivazioni tecniche, ritenendole coerenti con le risultanze documentali. L'affermazione secondo cui le osservazioni dei CTP sono “implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” riflette un legittimo esercizio del potere valutativo del giudice, improntato a sinteticità e chiarezza, in assenza di rilievi realmente incidenti sui nodi decisivi della perizia.
La giurisprudenza invocata dall'appellante non è pertinente, riferendosi a casi di consulenze tecniche carenti o prive di confronto con i CTP. Nel caso di specie, invece, il collegio peritale ha analizzato puntualmente le osservazioni critiche e fornito adeguate risposte.
Il giudice ha fatto proprie le conclusioni dei CTU, motivando la scelta e valorizzando la solidità scientifica e la completezza dell'elaborato, come riconosciuto dalla giurisprudenza
(Cass. n. 14351/2025; n. 282/2009; n. 1815/2015; n. 33742/2022).
La richiesta di nuova consulenza tecnica è priva di fondamento, essendo già disponibile un accertamento esaustivo, puntualmente motivato.
Con il terzo motivo, si censura la condanna dell'attore al pagamento delle spese di CTU.
Anche questa doglianza è infondata.
Il Tribunale ha applicato correttamente il principio della soccombenza, distinguendo tra liquidazione anticipata in solido e ripartizione definitiva. Come chiarito dalla Cassazione
(Sez. II, sent. n. 28094/2009), la condanna alle spese della CTU in capo alla parte soccombente è conforme al disposto dell'art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie, la consulenza si è rivelata necessaria, in quanto volta a chiarire questioni tecniche specialistiche decisive. L'attore, risultato totalmente soccombente, non può sottrarsi alla relativa condanna.
Il richiamo alla sentenza n. 4001/2022 del Tribunale di Palermo è inconferente, trattandosi di fattispecie in cui la parte risultava almeno parzialmente vittoriosa. In questo caso, invece, tutte le domande sono state rigettate.
8 Pertanto, anche tale motivo deve essere rigettato.
In conclusione, tutti i motivi di appello risultano infondati. Rimangono assorbite tutte le ulteriori domande proposte dalle parti.
Per quanto riguarda le spese di questo grado di giudizio, considerata la particolare complessità tecnico-giuridica delle questioni trattate e l'assenza di condotte processuali dilatorie o temerarie, si ritiene equo disporne la compensazione integrale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5344/2018 del Parte_1
5/12/2018 resa dal Tribunale di Palermo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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