CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 257/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
, rappresentato, processualmente assistito e difeso nel presente giudizio, Parte_1 giusta procura depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'Abogado Maria Flora Renzo del Foro di
MA e de L'US de , la quale agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. Controparte_1 CP_2
02.02.2011, n. 96, con l'Avvocato Giuliano Frolloni del Foro di MA, giusta scrittura privata ex art. 8 co. 2
D.Lgs 96/2011, presso il cui studio sito in MA, alla via Vespasiano, n. 48, elegge domicilio;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliata in alla Via A. Arabia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Francesca Stancati, CP_3 che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 561/2020 resa e pubblicata in data 6 luglio 2020, il Tribunale di Castrovillari ha accolto per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e, per l'effetto, ha così provveduto: 1) condanna la convenuta al pagamento di Controparte_3
€ 59.857,00 in favore di parte attrice a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale maturati dal 21 luglio 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati devalutando detto importo ai valori correnti al momento dell'evento lesivo e determinando gli interessi sul valore risultante rivalutato anno per anno secondo l'indice FOI, nonché, sulla somma così ottenuta, gli interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
2) condanna parte convenuta al pagamento di € 12.733,31 in favore di parte attrice a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di ogni singola fattura in atti, per la relativa somma, alla pubblicazione della presente sentenza e, sulla somma
1 così ottenuta, interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna parte convenuta al pagamento di € 700,00 in favore di parte attrice per la CTP stragiudiziale svolta, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) rigetta le ulteriori pretese attoree;
5) compensa le spese.
ha interposto appello avverso sopradetta sentenza, con citazione ritualmente notificata Parte_1 in data 8 febbraio 2021.
Con comparsa di costituzione presentata, telematicamente, il 5 giugno 2021, si è costituita in giudizio l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_4 dell'avverso gravame.
Con ordinanza del 15 giugno 2021 la Corte ha rigettato la richiesta di rinnovazione della C.T.U. e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 aprile 2024. Indi, ha rinviato all'udienza del 24 marzo 2026.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima Sezione. È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20 gennaio 2026.
Con istanza presentata, telematicamente il 7 marzo 2025, i difensori delle parti in causa hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti, all'azione e diritto sottoscritta dalle parti e hanno chiesto l'anticipazione dell'udienza per la adozione dei provvedimenti consequenziali.
È stata quindi fissata l'udienza del 7 ottobre 2025 poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. Indi, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 10 ottobre 2025 e, successivamente, su concorde richiesta delle parti rimessa sul ruolo per l'udienza del 4 novembre 2025.
L'udienza del 4 novembre 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato note e la Corte, con ordinanza del 13 novembre 2025, ha assegnato alle parti nuovo termine perentorio fino all'udienza del 2 dicembre 2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato le note.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione
2 dell'udienza del 4 novembre 2025, né nel successivo termine assegnato con l'ordinanza del 13 novembre 2025.
Orbene, posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti dell' e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_4
Castrovillari n. 561/2020, resa e pubblicata in data 6 luglio 2020, così provvede:
Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro del 16 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Anna Maria Raschellà
3