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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2956/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale ConSIliere;
dott. Rosanna De Rosa ConSIliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2956/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
5831/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 15/9/2020 e vertente
TRA
(c.f. ), difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Massimo Calò (c.f. ) e Gianfranco C.F._2
Brancaccio (c.f. ) C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._4
Fortunato Savarese (c.f. ) C.F._5
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo Parte_1 Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 5831/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 15.9.2020.
1 R.G. 2956/2021
Con la detta sentenza, il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda dell'attrice CP_1 tesa ad accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'odierna appellante nel mancato
[...] perfezionamento del contratto di locazione stipulato tra le parti e ad ottenere la sua condanna alla restituzione di quanto corrispostole a titolo di deposito cauzionale, nonché alla rimborso di quanto versato all'agenzia immobiliare come compenso per la mediazione e al risarcimento dei danni, così statuiva: “
1.Accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, la domanda e per l'effetto
2.Dichiara risolto il contratto di locazione per il grave inadempimento della conduttrice Pt_1
;
3.Condanna alla restituzione a favore della della
[...] Parte_1 Controparte_1 somma di €3.000,00 (tremila) di cui €1.200,00 per canoni, €800,00 per il versamento effettuato a favore ella soc. e €1.000,00 per risarcimento danni. Condanna altresì al versamento degli CP_2 interessi legali sulla somma di €1.200,00 a partire dai singoli pagamenti e fino all'effettivo soddisfo.
4.Compensa per 1/3, tra le parti, le spese di lite e condanna la convenuta al Parte_1 pagamento dei residui 2/3 delle spese di lite che si liquidano in €290,00 per spese ed €2.500,00 per compenso professionale, tenuto conto del valore della causa, oltre 15% sul compenso per rimborso spese generali ed iva e cpa se dovute.”
, nell'impugnare la citata sentenza (per i motivi nel merito meglio descritti nell'atto Parte_1 introduttivo del gravame), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…B. preliminarmente dichiarare la nullità della citazione del primo grado notificata a mezzo pec in data 30.5.2018 per quanto esposto in atti e quindi dell'intero giudizio di primo grado RG 16885/18 (e di tutti gli atti compresa la sentenza impugnata 5831/20) e per l'effetto dichiarare ammissibile la proposizione dell'appello ex art 327 co.2 cpc della dott.ssa , la quale è rimasta contumace per causa a lei non Parte_1 imputabile, e ciò per nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo;
C. sempre preliminarmente e per l'effetto della dichiarata nullità della citazione del primo grado notificata a mezzo pec in data 30.5.2018 per quanto esposto in atti e quindi dell'intero giudizio di primo grado
RG 16885/18 (e di tutti gli atti compresa la sentenza impugnata 5831/20) assumere ogni provvedimento del caso anche per l'eventuale rinvio al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 cpc (Tribunale di Napoli sezione locazioni) e per dichiarare il mutamento di rito del relativo procedimento, da quello ordinario con il quale è stata trattata la causa a quello speciale del lavoro;
trattandosi di una controversia in materia locatizia per la quale è predisposto dalla legge, ex art.
447 bis;
D. nel merito dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice, la SI.ra ; E. per l'effetto, dichiarare il diritto dell'appellante di Controparte_1 trattenere le somme ricevute a titolo di caparra (€ 400); F. ancora per l'effetto dichiarare la SInora
responsabile dei danni arrecati alla odierna appellante sia per i lavori fatti Controparte_1 eseguire nell'immobile (per € 1000) sia per il mancato introito di canoni di locazione (pari a quanto
2 R.G. 2956/2021
pattuito con la SInora per € 400 al mese) fino alla nuova locazione dell'immobile (400x 12 CP_1 mesi= € 4800) o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere determinata in corso di causa;
G. condannare la SI.ra a pagare le spese di lite;
H. rigettare, in ogni Controparte_1 caso, l'avversa domanda ed ogni avversa eccezione o richiesta o comunque operare le compensazioni previste;
I. emettere ogni altro provvedimento del caso
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza Controparte_1 dell'appello.Ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza del 24.6.2025 – per la quale, con decreto del Presidente di sezione del 28.5.2025, era stata disposta la trattazione scritta – le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del suddetto decreto a cura della cancelleria.
Con ordinanza del 24.6.25 (ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti), la causa è stata rinviata al 23.9.25 ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c., disponendo lo svolgimento di detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
E, neanche a seguito di tale ordinanza, ritualmente comunicata alle parti dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
Non avendo le parti, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 24.6.2025, né per quella del 23.9.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c., introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2956/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte costituita.
Così deciso in Napoli, il 24 settembre 2025.
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il ConSIliere est.
dott.Rosanna De Rosa
3 R.G. 2956/2021
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale ConSIliere;
dott. Rosanna De Rosa ConSIliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2956/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
5831/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 15/9/2020 e vertente
TRA
(c.f. ), difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Massimo Calò (c.f. ) e Gianfranco C.F._2
Brancaccio (c.f. ) C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._4
Fortunato Savarese (c.f. ) C.F._5
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo Parte_1 Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 5831/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 15.9.2020.
1 R.G. 2956/2021
Con la detta sentenza, il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda dell'attrice CP_1 tesa ad accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'odierna appellante nel mancato
[...] perfezionamento del contratto di locazione stipulato tra le parti e ad ottenere la sua condanna alla restituzione di quanto corrispostole a titolo di deposito cauzionale, nonché alla rimborso di quanto versato all'agenzia immobiliare come compenso per la mediazione e al risarcimento dei danni, così statuiva: “
1.Accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, la domanda e per l'effetto
2.Dichiara risolto il contratto di locazione per il grave inadempimento della conduttrice Pt_1
;
3.Condanna alla restituzione a favore della della
[...] Parte_1 Controparte_1 somma di €3.000,00 (tremila) di cui €1.200,00 per canoni, €800,00 per il versamento effettuato a favore ella soc. e €1.000,00 per risarcimento danni. Condanna altresì al versamento degli CP_2 interessi legali sulla somma di €1.200,00 a partire dai singoli pagamenti e fino all'effettivo soddisfo.
4.Compensa per 1/3, tra le parti, le spese di lite e condanna la convenuta al Parte_1 pagamento dei residui 2/3 delle spese di lite che si liquidano in €290,00 per spese ed €2.500,00 per compenso professionale, tenuto conto del valore della causa, oltre 15% sul compenso per rimborso spese generali ed iva e cpa se dovute.”
, nell'impugnare la citata sentenza (per i motivi nel merito meglio descritti nell'atto Parte_1 introduttivo del gravame), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…B. preliminarmente dichiarare la nullità della citazione del primo grado notificata a mezzo pec in data 30.5.2018 per quanto esposto in atti e quindi dell'intero giudizio di primo grado RG 16885/18 (e di tutti gli atti compresa la sentenza impugnata 5831/20) e per l'effetto dichiarare ammissibile la proposizione dell'appello ex art 327 co.2 cpc della dott.ssa , la quale è rimasta contumace per causa a lei non Parte_1 imputabile, e ciò per nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo;
C. sempre preliminarmente e per l'effetto della dichiarata nullità della citazione del primo grado notificata a mezzo pec in data 30.5.2018 per quanto esposto in atti e quindi dell'intero giudizio di primo grado
RG 16885/18 (e di tutti gli atti compresa la sentenza impugnata 5831/20) assumere ogni provvedimento del caso anche per l'eventuale rinvio al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 cpc (Tribunale di Napoli sezione locazioni) e per dichiarare il mutamento di rito del relativo procedimento, da quello ordinario con il quale è stata trattata la causa a quello speciale del lavoro;
trattandosi di una controversia in materia locatizia per la quale è predisposto dalla legge, ex art.
447 bis;
D. nel merito dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice, la SI.ra ; E. per l'effetto, dichiarare il diritto dell'appellante di Controparte_1 trattenere le somme ricevute a titolo di caparra (€ 400); F. ancora per l'effetto dichiarare la SInora
responsabile dei danni arrecati alla odierna appellante sia per i lavori fatti Controparte_1 eseguire nell'immobile (per € 1000) sia per il mancato introito di canoni di locazione (pari a quanto
2 R.G. 2956/2021
pattuito con la SInora per € 400 al mese) fino alla nuova locazione dell'immobile (400x 12 CP_1 mesi= € 4800) o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse essere determinata in corso di causa;
G. condannare la SI.ra a pagare le spese di lite;
H. rigettare, in ogni Controparte_1 caso, l'avversa domanda ed ogni avversa eccezione o richiesta o comunque operare le compensazioni previste;
I. emettere ogni altro provvedimento del caso
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza Controparte_1 dell'appello.Ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza del 24.6.2025 – per la quale, con decreto del Presidente di sezione del 28.5.2025, era stata disposta la trattazione scritta – le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del suddetto decreto a cura della cancelleria.
Con ordinanza del 24.6.25 (ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti), la causa è stata rinviata al 23.9.25 ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c., disponendo lo svolgimento di detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
E, neanche a seguito di tale ordinanza, ritualmente comunicata alle parti dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
Non avendo le parti, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 24.6.2025, né per quella del 23.9.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c., introdotto con D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2956/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte costituita.
Così deciso in Napoli, il 24 settembre 2025.
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il ConSIliere est.
dott.Rosanna De Rosa
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