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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1143
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
composto dai sigg. ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente
dr.ssa Oriana Calvo Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1143/2022
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfilippo Passante, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.11.1974
RESISTENTE CONTUMACE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 06.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente, stante la contumacia della convenuta, rassegnava le proprie conclusioni e chiedeva che la causa venisse posta in decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 14.10.2022, regolarmente notificato, il sig. adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di separazione dalla moglie con Controparte_1
la quale aveva contratto matrimonio in data 29.01.2004, a Mineo, e dalla cui unione è nata una figlia,
oggi maggiorenne, di anni 19. Per_1
Il ricorrente, in particolare, esponeva che il rapporto matrimoniale si era incrinato a causa dell'atteggiamento distaccato e disinteressato della moglie, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, che infatti si interrompeva con l'allontanamento della stessa dalla casa coniugale per andare a vivere all'estero. Lo stesso riferiva, altresì, che nel mese di maggio 2022 la convenuta faceva ritorno nella casa familiare ove rimaneva per alcune settimane, prima di allontanarsi definitivamente dalla stessa, stavolta unitamente alla figlia della coppia (ancora minorenne all'epoca della proposizione del ricorso), ma con l'intesa che quest'ultima avrebbe fatto ritorno a casa il mese successivo, circostanza però mai accaduta. Sul punto il ricorrente precisava di avere avuto solo qualche contatto telefonico nella fase immediatamente successiva alla partenza, per poi non avere più alcuna notizia di entrambe, tanto da sporgere formale querela per sottrazione e trattenimento di minore all'estero.
Il ricorrente, pertanto, domandava che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, l'affidamento esclusivo della figlia minore e l'assegnazione della casa coniugale. Dal punto di vista economico, domandava la corresponsione, da parte della della CP_1 somma complessiva di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento per sé e per la figlia, attese le migliori condizioni economiche della convenuta.
In sede di udienza presidenziale compariva solo il ricorrente, il quale manifestava la volontà di procedere con la separazione personale dei coniugi di cui al ricorso. La resistente, benché regolarmente citata, non compariva e rimaneva contumace anche nel prosieguo del giudizio. All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente affidava la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e coabitazione presso la madre, disponendo che il padre avrebbe potuto incontrare la figlia secondo liberi accordi con la stessa.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 06.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente, riportandosi a tutto quanto richiesto nei propri scritti difensivi, chiedeva che la causa venisse posta in decisione.
2 Il Giudice, disponendo la trasmissione degli atti al PM, tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
§
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della sig.ra la quale non ha Controparte_1
ritenuto di costituirsi nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione;
nonché successivamente alla regolare notificazione dell'ordinanza presidenziale del
10.03.2023, senza addurre alcuna contestazione in merito alle richieste formulate da parte del sig.
. Pt_1
§
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione proposta dal ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione stante l'assenza della convenuta e la natura delle doglianze esposte sono tutti elementi che comprovano la dissoluzione del consorzio familiare, la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza nonché l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, cfr. Cass. civ., n. 8862/2012).
3 Con particolare riferimento all'abbandono del tetto coniugale, denunziato dal ricorrente, va ricordato come “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di addebito della separazione, salvo che si provi, e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”( Cfr. Tribunale Milano, sez. IX, 14/02/2014, n. 2233). Con la conseguenza che non costituisce violazione di un obbligo matrimoniale tutte le volte in cui l'abbandono sia stato cagionato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero comunque quando risulti intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale
(Cassazione civile, sez. I, 05/02/2008, n. 2740; 03/08/2007, n. 17056).
Nella vicenda in oggetto, la domanda di addebito formulata dal si fonda sulla dedotta Pt_1
violazione del dovere di coabitazione e di assistenza morale e materiale da parte della moglie.
Tuttavia, è lo stesso ricorrente a riferire, nel proprio atto introduttivo, di “cause molteplici che hanno minato l'unione fra i coniugi, tanto che la prosecuzione della convivenza tra gli stessi è divenuta intollerabile”, ancor prima di esporre che la moglie avrebbe unilateralmente deciso di abbandonare, nel febbraio del 2021, la casa familiare per recarsi all'estero, lasciando marito e figlia senza fornire loro alcun recapito o altra informazione relativa al domicilio della stessa.
Il ricorrente riferiva, altresì, che l'anno successivo, e precisamente nel maggio del 2022, la convenuta faceva ritorno nella casa familiare ove rimaneva per circa due settimane, per poi abbandonarla nuovamente, stavolta definitivamente e unitamente alla figlia della coppia. Sul punto, il ricorrente precisava di aver acconsentito alla partenza della figlia con l'accordo che la stessa avrebbe trascorso all'estero le vacanze estive per poi fare rientro in Italia prima della ripresa delle lezioni scolastiche.
Osserva il Collegio che nel caso di specie le accuse avanzate dal ricorrente e poste alla base della domanda di addebito della separazione non sono state smentite dalla convenuta, attesa la sua contumacia nel presente giudizio. Nondimeno, gli elementi soprarichiamati e riferiti dallo stesso ricorrente paiono sufficientemente idonei a far ritenere che l'abbandono della casa familiare da parte della moglie non sia stata una decisione improvvisa e senza giustificazione, quanto piuttosto la prova che il ménage familiare era già divenuto intollerabile in epoca precedente, come peraltro riferito dallo stesso ricorrente.
In ordine, poi, all'allontanamento della figlia (dal ricorrente riferito come “sottrazione di minore” da parte della madre) non può trascurarsi né l'età della stessa all'epoca dei fatti (17 anni), né in ogni caso può escludersi che la situazione di intollerabilità della convivenza abbia riguardato anche la stessa, atteso che, come riferito dallo stesso ricorrente, anche la figlia interrompeva i contatti telefonici con
4 il padre. Allo stesso modo non può comunque escludersi, in mancanza di qualsiasi istruttoria sul punto, che la figlia abbia volontariamente deciso di partire ed andare a vivere con la propria madre, e non per un periodo di tempo limitato, per come è invece stato riferito dal ricorrente.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito della separazione a carico della convenuta deve essere rigettata.
§
Sulle determinazioni relative alla figlia Per_1
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento della figlia, giova osservare che l'intervenuta maggiore età di esonera il Tribunale dall'assumere decisioni circa il suo Per_1
affidamento, così come alle visite del genitore non collocatario.
In ragione di ciò, non sussistono altresì i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, la cui domanda, pertanto, deve essere rigettata, tanto più che nel caso di specie la figlia, ormai da alcuni anni, si trova all'estero con la propria madre.
***
In ordine al mantenimento della figlia – in favore della quale il ricorrente aveva chiesto fissarsi Per_1
a carico della moglie un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili – come già esposto. la stessa, ormai da qualche anno, non convive più con il padre, il quale non è più legittimato a chiedere il mantenimento in favore della figlia. Pertanto, la domanda avanzata dal ricorrente va rigettata.
Peraltro, l'assenza della convenuta nel presente giudizio e la mancanza di qualsivoglia istanza rivolta nell'interesse della figlia lasciano presumere anche l'avvenuta indipendenza economica della stessa, la quale, ad ogni modo, può contare sul sostegno economico diretto della madre con lei convivente.
§
Sul mantenimento del marito
Parte ricorrente ha chiesto fissarsi a carico della moglie un assegno di mantenimento in suo favore, nella misura di € 300,00 mensili, poiché disoccupato.
La superiore domanda non può trovare accoglimento, atteso che il non ha fornito alcuna prova, Pt_1
nemmeno a livello di mere asserzioni, in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio né, per converso, è stato possibile ricostruire la attuale situazione reddituale della convenuta, stante la sua assenza nel presente giudizio.
Inoltre, il ricorrente - come dallo stesso riferito in seno al proprio atto introduttivo - percepisce redditi vari provenienti da ammortizzatori sociali e altri sostegni economici non meglio precisati neanche in ordine al loro preciso ammontare.
Peraltro, non può nemmeno trascurarsi il fatto che il non sia nemmeno gravato da oneri Pt_1
abitativi, continuando ad abitare in quella che un tempo era la casa coniugale. Del resto, nessun
5 mantenimento era stato previsto in seno all'ordinanza presidenziale, che non è stata nemmeno reclamata dal ricorrente.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di mantenimento avanzata dal ricorrente deve essere rigettata.
§
Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio e considerata la contumacia della convenuta, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi;
2. RIGETTA la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
3. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva;
4. RIGETTA le ulteriori domande economiche;
5. DICHIARA irripetibili le spese.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 13.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
composto dai sigg. ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente
dr.ssa Oriana Calvo Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1143/2022
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfilippo Passante, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
17.11.1974
RESISTENTE CONTUMACE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 06.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente, stante la contumacia della convenuta, rassegnava le proprie conclusioni e chiedeva che la causa venisse posta in decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 14.10.2022, regolarmente notificato, il sig. adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di separazione dalla moglie con Controparte_1
la quale aveva contratto matrimonio in data 29.01.2004, a Mineo, e dalla cui unione è nata una figlia,
oggi maggiorenne, di anni 19. Per_1
Il ricorrente, in particolare, esponeva che il rapporto matrimoniale si era incrinato a causa dell'atteggiamento distaccato e disinteressato della moglie, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, che infatti si interrompeva con l'allontanamento della stessa dalla casa coniugale per andare a vivere all'estero. Lo stesso riferiva, altresì, che nel mese di maggio 2022 la convenuta faceva ritorno nella casa familiare ove rimaneva per alcune settimane, prima di allontanarsi definitivamente dalla stessa, stavolta unitamente alla figlia della coppia (ancora minorenne all'epoca della proposizione del ricorso), ma con l'intesa che quest'ultima avrebbe fatto ritorno a casa il mese successivo, circostanza però mai accaduta. Sul punto il ricorrente precisava di avere avuto solo qualche contatto telefonico nella fase immediatamente successiva alla partenza, per poi non avere più alcuna notizia di entrambe, tanto da sporgere formale querela per sottrazione e trattenimento di minore all'estero.
Il ricorrente, pertanto, domandava che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, l'affidamento esclusivo della figlia minore e l'assegnazione della casa coniugale. Dal punto di vista economico, domandava la corresponsione, da parte della della CP_1 somma complessiva di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento per sé e per la figlia, attese le migliori condizioni economiche della convenuta.
In sede di udienza presidenziale compariva solo il ricorrente, il quale manifestava la volontà di procedere con la separazione personale dei coniugi di cui al ricorso. La resistente, benché regolarmente citata, non compariva e rimaneva contumace anche nel prosieguo del giudizio. All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente affidava la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e coabitazione presso la madre, disponendo che il padre avrebbe potuto incontrare la figlia secondo liberi accordi con la stessa.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 06.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente, riportandosi a tutto quanto richiesto nei propri scritti difensivi, chiedeva che la causa venisse posta in decisione.
2 Il Giudice, disponendo la trasmissione degli atti al PM, tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al Collegio.
§
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della sig.ra la quale non ha Controparte_1
ritenuto di costituirsi nel presente giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione;
nonché successivamente alla regolare notificazione dell'ordinanza presidenziale del
10.03.2023, senza addurre alcuna contestazione in merito alle richieste formulate da parte del sig.
. Pt_1
§
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione proposta dal ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione stante l'assenza della convenuta e la natura delle doglianze esposte sono tutti elementi che comprovano la dissoluzione del consorzio familiare, la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza nonché l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, cfr. Cass. civ., n. 8862/2012).
3 Con particolare riferimento all'abbandono del tetto coniugale, denunziato dal ricorrente, va ricordato come “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di addebito della separazione, salvo che si provi, e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”( Cfr. Tribunale Milano, sez. IX, 14/02/2014, n. 2233). Con la conseguenza che non costituisce violazione di un obbligo matrimoniale tutte le volte in cui l'abbandono sia stato cagionato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero comunque quando risulti intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale
(Cassazione civile, sez. I, 05/02/2008, n. 2740; 03/08/2007, n. 17056).
Nella vicenda in oggetto, la domanda di addebito formulata dal si fonda sulla dedotta Pt_1
violazione del dovere di coabitazione e di assistenza morale e materiale da parte della moglie.
Tuttavia, è lo stesso ricorrente a riferire, nel proprio atto introduttivo, di “cause molteplici che hanno minato l'unione fra i coniugi, tanto che la prosecuzione della convivenza tra gli stessi è divenuta intollerabile”, ancor prima di esporre che la moglie avrebbe unilateralmente deciso di abbandonare, nel febbraio del 2021, la casa familiare per recarsi all'estero, lasciando marito e figlia senza fornire loro alcun recapito o altra informazione relativa al domicilio della stessa.
Il ricorrente riferiva, altresì, che l'anno successivo, e precisamente nel maggio del 2022, la convenuta faceva ritorno nella casa familiare ove rimaneva per circa due settimane, per poi abbandonarla nuovamente, stavolta definitivamente e unitamente alla figlia della coppia. Sul punto, il ricorrente precisava di aver acconsentito alla partenza della figlia con l'accordo che la stessa avrebbe trascorso all'estero le vacanze estive per poi fare rientro in Italia prima della ripresa delle lezioni scolastiche.
Osserva il Collegio che nel caso di specie le accuse avanzate dal ricorrente e poste alla base della domanda di addebito della separazione non sono state smentite dalla convenuta, attesa la sua contumacia nel presente giudizio. Nondimeno, gli elementi soprarichiamati e riferiti dallo stesso ricorrente paiono sufficientemente idonei a far ritenere che l'abbandono della casa familiare da parte della moglie non sia stata una decisione improvvisa e senza giustificazione, quanto piuttosto la prova che il ménage familiare era già divenuto intollerabile in epoca precedente, come peraltro riferito dallo stesso ricorrente.
In ordine, poi, all'allontanamento della figlia (dal ricorrente riferito come “sottrazione di minore” da parte della madre) non può trascurarsi né l'età della stessa all'epoca dei fatti (17 anni), né in ogni caso può escludersi che la situazione di intollerabilità della convivenza abbia riguardato anche la stessa, atteso che, come riferito dallo stesso ricorrente, anche la figlia interrompeva i contatti telefonici con
4 il padre. Allo stesso modo non può comunque escludersi, in mancanza di qualsiasi istruttoria sul punto, che la figlia abbia volontariamente deciso di partire ed andare a vivere con la propria madre, e non per un periodo di tempo limitato, per come è invece stato riferito dal ricorrente.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito della separazione a carico della convenuta deve essere rigettata.
§
Sulle determinazioni relative alla figlia Per_1
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento della figlia, giova osservare che l'intervenuta maggiore età di esonera il Tribunale dall'assumere decisioni circa il suo Per_1
affidamento, così come alle visite del genitore non collocatario.
In ragione di ciò, non sussistono altresì i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, la cui domanda, pertanto, deve essere rigettata, tanto più che nel caso di specie la figlia, ormai da alcuni anni, si trova all'estero con la propria madre.
***
In ordine al mantenimento della figlia – in favore della quale il ricorrente aveva chiesto fissarsi Per_1
a carico della moglie un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili – come già esposto. la stessa, ormai da qualche anno, non convive più con il padre, il quale non è più legittimato a chiedere il mantenimento in favore della figlia. Pertanto, la domanda avanzata dal ricorrente va rigettata.
Peraltro, l'assenza della convenuta nel presente giudizio e la mancanza di qualsivoglia istanza rivolta nell'interesse della figlia lasciano presumere anche l'avvenuta indipendenza economica della stessa, la quale, ad ogni modo, può contare sul sostegno economico diretto della madre con lei convivente.
§
Sul mantenimento del marito
Parte ricorrente ha chiesto fissarsi a carico della moglie un assegno di mantenimento in suo favore, nella misura di € 300,00 mensili, poiché disoccupato.
La superiore domanda non può trovare accoglimento, atteso che il non ha fornito alcuna prova, Pt_1
nemmeno a livello di mere asserzioni, in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio né, per converso, è stato possibile ricostruire la attuale situazione reddituale della convenuta, stante la sua assenza nel presente giudizio.
Inoltre, il ricorrente - come dallo stesso riferito in seno al proprio atto introduttivo - percepisce redditi vari provenienti da ammortizzatori sociali e altri sostegni economici non meglio precisati neanche in ordine al loro preciso ammontare.
Peraltro, non può nemmeno trascurarsi il fatto che il non sia nemmeno gravato da oneri Pt_1
abitativi, continuando ad abitare in quella che un tempo era la casa coniugale. Del resto, nessun
5 mantenimento era stato previsto in seno all'ordinanza presidenziale, che non è stata nemmeno reclamata dal ricorrente.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di mantenimento avanzata dal ricorrente deve essere rigettata.
§
Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio e considerata la contumacia della convenuta, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi;
2. RIGETTA la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
3. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva;
4. RIGETTA le ulteriori domande economiche;
5. DICHIARA irripetibili le spese.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 13.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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