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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/11/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott.ssa Valentina Caratto Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 494/2024
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Villadossola (VB), Via Fabbri n. 7, presso lo studio dell'Avv. Serena Bonetti del Foro di Verbania che la rappresenta e difende per procura in atti, Appellante
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Domodossola, Via Al Calvario n. 15, presso lo studio dell'Avv. Marisa Zariani e dell'Avv. Patrizia Adamczyk che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per procura in atti, Appellato
1 avverso
la sentenza del Tribunale Civile di Verbania n. 180/2024 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, pubblicata il 21/03/2024 e resa con decisione del 21/09/2023 nella causa civile iscritta al n. R.G. 102/2022.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. , nell'atto del 17/06/2024 ha dichiarato di non allegare Controparte_2 alcuna conclusione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“In parziale riforma della sentenza n.180.24 del Tribunale di Verbania notificata in data 21.03.24
- "Voglia l'On.Le Corte d'Appello di Torino disporre un assegno divorzile, in favore della IG pari ad €.200,00 mensili da versarsi entro il Parte_1 giorno 25 di ogni mese;
Ferme nel resto le altre statuizioni. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per il presente grado di giudizio "”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra e, conseguentemente, Parte_1 confermare integralmente la sentenza n.° 180/2024, pronunciata dal Tribunale di Verbania, depositata e pubblicata in data 21.03.2024, nella causa N.° 102/2022 R.G. CON RIMBORSO delle spese di costituzione e difesa del presente grado di giudizio”.
Per il Procuratore Generale: nessuna conclusione.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La IG e il signor contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Pieve Vergonte il 23/02/2002 e dalla loro unione è nato il [...] il figlio . Persona_1
I suddetti coniugi si separavano consensualmente davanti al Presidente del Tribunale di Verbania con verbale in data 26/09/2008, omologato dallo stesso Tribunale con decreto del 03/10/2008.
Con ricorso depositato il 27/01/2022 la IG chiedeva al Tribunale di Pt_1
2 Verbania lo scioglimento del matrimonio e la previsione a carico del signor CP_1 di un contributo al mantenimento per il figlio pari ad € 250,00 mensili oltre Per_1 alla metà delle spese mediche e scolastiche;
chiedeva inoltre per sé un assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili. Nessuno si costituiva per il signor che rimaneva Controparte_1 contumace per l'intero procedimento.
Con sentenza n. 180/2024, pubblicata il 21/03/2024, il Tribunale di Verbania così statuiva:
“-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Pieve Vergonte il 23.2.2002 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nato Torino il 14.1.1977, trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Pieve Vergonte (atto n. 1, Parte I, Serie -, anno 2002 del Registro degli Atti di Matrimonio);
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabili Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo del Tribunale di Verbania;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve Vergonte di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000.”.
Il Giudice di prime cure ha osservato che la IG tra le entrate che le Pt_1 derivavano dall'incarico di una borsa lavoro offerta dai Servizi Sociali ed il reddito di cittadinanza percepito, poteva contare su complessivi euro 800,00 mensili circa, non era gravata da spese abitative vivendo in casa di proprietà dei genitori della quale aveva l'usufrutto. Il signor , invece, percepiva un'entrata, come lavoratore CP_1 dipendente, pari a circa 1200,00 euro mensili ma, a differenza della ricorrente, era gravato dal pagamento del canone di locazione pari a 300,00 euro mensili. Pertanto il Primo Giudice riteneva che non vi fosse una disparità reddituale tale da giustificare la previsione del richiesto assegno divorzile in favore della moglie.
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato il 20/04/2024 ha proposto tempestivo appello la IG deducendo con il primo motivo, la Parte_1 mancata valutazione delle prove fornite dalla stessa a fondamento dell'assegno divorzile da lei richiesto. Inoltre rimarcava che il documento n. 9 del dimostrava che essa era Parte_2 disoccupata dal 06/06/2022 ed era stata costretta, suo malgrado, a lasciare l'incarico di cui alla “borsa lavoro” offerta dai Servizi Sociali per accudire, per l'intera giornata, i genitori, invalidi al 100% ( come da documenti n. 10 e 14).
Osservava inoltre che il documento n. 15 del del 25/10/2022 attestava Parte_2 che la stessa era stata seguita dal solo per il periodo dal 03/01/2022 al Parte_2
09/06/2022 percependo un totale annuo pari ad € 1.700,00;
3 ribadiva di aver formulato con memoria ex art. 186 co. 6 n. 2 cpc istanze istruttorie atte a provare, anche attraverso testimoni, le circostanze su esposte. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata valutazione delle prove documentali numeri 7, 11 e 12 deducendo che dalle stesse si rilevava che il signor viveva in via Daronzo in comune di Villadossola con la propria madre CP_1 IG in un immobile di proprietà della madre e che quindi non CP_3 pagava alcuna spesa di locazione. Con il terzo motivo, riguardante le condizioni economiche delle parti, la IG deduceva di non percepire alcun reddito a partire dall'anno 2022 mentre il Pt_1 signor nel anno 2022 aveva percepito la somma di € 24.470,99 e nell'anno CP_1
2023 la somma lorda di euro € 27.639,02 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Con il quarto motivo di appello, riguardante la modifica delle proprie condizioni economiche in peius rispetto alla data della separazione, deduceva che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa e che doveva prendersi cura dei genitori oltre ad essersi sempre occupata della crescita del figlio. Con il quinto motivo, riguardante il reddito di cittadinanza, la IG Pt_1 deduceva che tale misura di sostegno era stata abolita dal 01/01/2024 e che essa non poteva percepire l'assegno di inclusione atteso che ,per prestare assistenza ai genitori, non poteva attivarsi per eventuali percorsi di inclusione sociale.
Con il sesto motivo, riguardante la data della sentenza di primo grado, il difensore dell'appellante deduceva che tale sentenza depositata e notificata allo stesso in data 21/03/2024 riportava, altresì, la data di decisione del "21.09.2023". La parte appellante concludeva quindi come da conclusioni soprariportate. In data 19/09/2024 il difensore di parte appellante depositava copie Parte_1 attestazioni ISEE anni 2021, 2022, 2023 e 2024 riguardanti il nucleo familiare della propria assistita. All'udienza del 4 ottobre 2024 la Corte rilevava la tardività della notifica del ricorso in appello in quanto perfezionatasi ex art. 140 cpc in data 11 giugno 2024 e quindi oltre il termine concesso per la notifica fissato al 13 maggio 2024. Pertanto disponeva procedersi a rinotifica dell'atto di appello e rinviava la causa all'udienza del 21 febbraio 2025. Il 23/10/2024 il difensore di parte appellante depositava copia atto di appello, decreto di fissazione udienza, verbale dell'udienza del 04/10/2024, attestazione di conformità, dichiarazione ex art. 137, comma 7, c.p.c. e relata di notifica a residente in 28844 Villadossola, Corso Italia n. 8 Controparte_1 mediante consegna a mani della convivente il 17/10/2024.
Con comparsa depositata in data 19 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il signor deducendo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, atteso che l'impugnazione proposta pareva difettare dei requisiti di specificità dei motivi richiesti dall'art. 342 e 434 c.p.c.. Quindi il signor deduceva: Controparte_1
4 che la IG non aveva documentato né provato la necessità di dover Pt_1 prestare assistenza continuativa ai genitori né tantomeno di essersi ritrovata nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa o di aver dovuto forzatamente interrompere l'incarico di cui alla Borsa Lavoro;
che la medesima non aveva allegato di essersi iscritta al Centro per l'Impiego per poter reperire una qualsivoglia attività lavorativa;
che i certificati medici attestanti le condizioni di salute in cui si troverebbero i genitori della stessa, attestavano una situazione pregressa rispetto all'udienza presidenziale e alla presentazione del ricorso in primo grado;
che gli stessi potevano fruire comunque dei sussidi previdenziali ed assistenziali (pensione di invalidità ed accompagnamento); che, inoltre, insieme a loro, coabitava anche il fratello della IG ovvero il signor che non lavorava e che quindi Pt_1 Controparte_4 poteva , eventualmente, prestare assistenza ai genitori, nonché anche il figlio delle odierne parti in causa, che, quindi, come sottolineava l'appellato, Persona_1 non risiedeva con la madre. Aggiungeva poi che la IG non aveva mai affermato né provato di dover Pt_1 accudire i genitori. Infine rilevava che la IG aveva 49 anni e che durante il matrimonio Pt_1 aveva sempre svolto un'attività lavorativa, dapprima come badante e poi era stata impiegata presso lo stabilimento della Lagostina a Gravellona Toce (VCO), e che l'attuale condizione di disoccupazione della medesima appariva ingiustificata. Quanto alle proprie condizioni economiche l'appellato affermava di percepire una retribuzione pari ad € 1300,00 mensili e di essere gravato dal pagamento della somma di € 300,00 a titolo di canone di locazione per l'immobile che conduceva in affitto in Villadossola, C.so Italia n. 8 dove viveva e risiedeva nonché dal pagamento del canone mensile di € 193,07 per il contratto di noleggio di una FI DA , contratto in scadenza nel mese di maggio 2028 ed infine del pagamento di circa € 400,00 mensili per le utenze. Concludeva quindi richiamando le rassegnate conclusioni. La causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2025.
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Va premesso che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve avvenire sulla base dell'art. 5 comma 6 della legge 1970 n. 898 sulla base di un parametro composito mediante una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori riportati nella norma ora citata.
Per lungo tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha considerato l'assegno divorzile come uno strumento assistenziale volto a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Nel 2017, tuttavia, la sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 ha riconosciuto come dovuto l'assegno divorzile solo in presenza di una effettiva mancanza di autosufficienza economica dell'ex coniuge dovuta a fatti non attribuibili a sua colpa. Da ultimo la Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del 2018 ha riconosciuto
5 all'assegno divorzile una funzione composita , in parte assistenziale, essendo dovuto solo in casi di non autosufficienza incolpevole ma anche con funzione compensativa laddove il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per il matrimonio o per la famiglia ovvero con funzione perequativa laddove si tratti di riequilibrare squilibri economici generatisi per effetto del matrimonio. Ai fini delle valutazioni di cui sopra assumono rilevanza i seguenti fattori: la durata del matrimonio, l'età del coniuge richiedente, la sua capacità reddituale e lavorativa nonché il contributo personale fornito alla formazione del patrimonio familiare. Nel caso in esame, l'invocata funzione assistenziale dell'assegno non è stata supportata dall'allegazione né dalla prova dei presupposti richiesti per godere di una rendita con funzione assistenziale. Innanzitutto il matrimonio ha avuto una durata relativamente breve e pari a sei anni posto che i coniugi si separavano consensualmente nel 2008. In sede di separazione , peraltro, non veniva previsto alcun assegno di mantenimento a favore della IG in quanto i coniugi dichiaravano di essere entrambi Pt_1 economicamente autosufficienti.. La IG all'epoca della separazione ( 2008) aveva trentadue anni essendo Pt_1 nata nel 1976 mentre attualmente ha l'età di quarantanove anni. L'appellante ha allegato di non percepire redditi a partire dall'anno 2022, fatta eccezione per il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente.
La ragione per cui la IG non sarebbe in grado di prestare attività Pt_1 lavorativa è fondata sul fatto che essa dovrebbe accudire continuativamente i suoi genitori rimasti invalidi al 100% ( sul punto ha prodotto i documenti n. 10 e n. 14 in primo grado) . Seppure sia dimostrato che i genitori dell'appellante versano in precarie condizioni di salute , tuttavia , ritiene questa Corte che non sia stata assolta la prova relativa all'accudimento prestato continuativamente dalla parte appellante in maniera tale da non lasciarle il tempo necessario per curare un'attività lavorativa. La IG ha dimostrato di essere stata seguita nell'anno 2022 dai Servizi Pt_1
Sociali ( Consorzio dei Servizi sociali del Verbano) che le hanno assegnato un incarico di lavoro che le fruttava circa 320 euro al mese. A tale incarico di lavoro la IG ha posto volontariamente fine con comunicazione in data 6 giugno Pt_1
2022 “a causa di sopravvenuti problemi familiari” . Quindi l'incarico si è svolto dal gennaio 2022 fino al 9 giugno 2022. Quindi risulta dagli atti la prova di una rinuncia ad un lavoro, seppure temporaneo, offerto dai Servizi Sociali mentre non emerge in alcun modo che la IG si Pt_1 sia attivata per reperire un'occupazione lavorativa al fine di rendersi economicamente indipendente. Essa ha percepito fino ai primi mesi del 2023 il reddito di cittadinanza ma non risulta che si sia attivata in alcun modo per superare la sua condizione di disoccupazione.
Considerata la sua età relativamente giovane , la precedente attività lavorativa svolta durante il matrimonio ( come badante e come lavoratrice dipendente della Lagostina spa per un periodo) , l'assenza di fattori limitanti la sua capacità lavorativa, non è
6 dato comprendere le ragioni dell'inerzia della IG nel reinserirsi nel
Pt_1 mondo del lavoro . La rinuncia all'incarico di “borsa lavoro” offerta dai Servizi Sociali costituisce una riprova della mancanza di interesse della IG rispetto alla possibilità di
Pt_1 trovare un lavoro regolare. L'accudimento a tempo pieno dei genitori non è sufficiente ad escludere l'idoneità al lavoro della IG in quanto , in primo luogo, tale accudimento a tempo
Pt_1 pieno non è dimostrato posto che la IG ha anche due fratelli che
Pt_1 potrebbero concorrere nell'accudimento dei genitori. Le condizioni economiche del signor ( nato nel 1977) che nel 2023 ha CP_1 realizzato ricavi da lavori dipendente per circa 29.000 euro lordi pari a circa 23.000 euro netti annui, con una media di euro 1900 su dodici mensilità mentre attualmente percepisce circa 1600 euro mensili ( se non si considera la volontaria cessione del quinto dello stipendio) ( cfr. doc. 3 busta paga gennaio 2025), sono certamente più floride rispetto a quelle della IG
Pt_1
Tuttavia il signor è gravato di spese per il proprio alloggio per cui paga un CP_1 canone di locazione per l'immobile in Villadossola corso Italia 8 pari a euro 300 mensili, oltre alle utenze ed infine deve il pagamento alla IG del Pt_1 contributo al mantenimento del figlio non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, pari a euro 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Considerati gli oneri gravanti attualmente a carico del signor , ritiene questa CP_1
Corte che , allo stato attuale, non vi sia spazio per imporgli un ulteriore onere economico costituito dal pagamento dell'assegno divorzile a favore della ex moglie IG . Parte_1
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellante nella misura che si liquida in dispositivo ( parametro medio, valore della causa 4.800 euro pari a 200 euro per 24 mesi ex art. 13 cpc).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
nei confronti della sentenza del Tribunale di Verbania in data 21 settembre
[...]
2023 che conferma. Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 536 per la fase di studio, euro 536 per la fase
[...] introduttiva e euro 851 per la fase decisionale e così per complessivi euro 1923 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cpa.
Dà atto che , per effetto della presente decisione , la parte appellante è tenuta al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma I quater dpr. 115-2002.
7 Si comunichi
Torino 21 novembre 2025 Il Presidente est. CARMELA MASCARELLO
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott.ssa Valentina Caratto Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 494/2024
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Villadossola (VB), Via Fabbri n. 7, presso lo studio dell'Avv. Serena Bonetti del Foro di Verbania che la rappresenta e difende per procura in atti, Appellante
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Domodossola, Via Al Calvario n. 15, presso lo studio dell'Avv. Marisa Zariani e dell'Avv. Patrizia Adamczyk che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per procura in atti, Appellato
1 avverso
la sentenza del Tribunale Civile di Verbania n. 180/2024 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, pubblicata il 21/03/2024 e resa con decisione del 21/09/2023 nella causa civile iscritta al n. R.G. 102/2022.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. , nell'atto del 17/06/2024 ha dichiarato di non allegare Controparte_2 alcuna conclusione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“In parziale riforma della sentenza n.180.24 del Tribunale di Verbania notificata in data 21.03.24
- "Voglia l'On.Le Corte d'Appello di Torino disporre un assegno divorzile, in favore della IG pari ad €.200,00 mensili da versarsi entro il Parte_1 giorno 25 di ogni mese;
Ferme nel resto le altre statuizioni. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per il presente grado di giudizio "”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra e, conseguentemente, Parte_1 confermare integralmente la sentenza n.° 180/2024, pronunciata dal Tribunale di Verbania, depositata e pubblicata in data 21.03.2024, nella causa N.° 102/2022 R.G. CON RIMBORSO delle spese di costituzione e difesa del presente grado di giudizio”.
Per il Procuratore Generale: nessuna conclusione.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La IG e il signor contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Pieve Vergonte il 23/02/2002 e dalla loro unione è nato il [...] il figlio . Persona_1
I suddetti coniugi si separavano consensualmente davanti al Presidente del Tribunale di Verbania con verbale in data 26/09/2008, omologato dallo stesso Tribunale con decreto del 03/10/2008.
Con ricorso depositato il 27/01/2022 la IG chiedeva al Tribunale di Pt_1
2 Verbania lo scioglimento del matrimonio e la previsione a carico del signor CP_1 di un contributo al mantenimento per il figlio pari ad € 250,00 mensili oltre Per_1 alla metà delle spese mediche e scolastiche;
chiedeva inoltre per sé un assegno divorzile pari ad € 200,00 mensili. Nessuno si costituiva per il signor che rimaneva Controparte_1 contumace per l'intero procedimento.
Con sentenza n. 180/2024, pubblicata il 21/03/2024, il Tribunale di Verbania così statuiva:
“-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Pieve Vergonte il 23.2.2002 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nato Torino il 14.1.1977, trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Pieve Vergonte (atto n. 1, Parte I, Serie -, anno 2002 del Registro degli Atti di Matrimonio);
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabili Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo del Tribunale di Verbania;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve Vergonte di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000.”.
Il Giudice di prime cure ha osservato che la IG tra le entrate che le Pt_1 derivavano dall'incarico di una borsa lavoro offerta dai Servizi Sociali ed il reddito di cittadinanza percepito, poteva contare su complessivi euro 800,00 mensili circa, non era gravata da spese abitative vivendo in casa di proprietà dei genitori della quale aveva l'usufrutto. Il signor , invece, percepiva un'entrata, come lavoratore CP_1 dipendente, pari a circa 1200,00 euro mensili ma, a differenza della ricorrente, era gravato dal pagamento del canone di locazione pari a 300,00 euro mensili. Pertanto il Primo Giudice riteneva che non vi fosse una disparità reddituale tale da giustificare la previsione del richiesto assegno divorzile in favore della moglie.
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato il 20/04/2024 ha proposto tempestivo appello la IG deducendo con il primo motivo, la Parte_1 mancata valutazione delle prove fornite dalla stessa a fondamento dell'assegno divorzile da lei richiesto. Inoltre rimarcava che il documento n. 9 del dimostrava che essa era Parte_2 disoccupata dal 06/06/2022 ed era stata costretta, suo malgrado, a lasciare l'incarico di cui alla “borsa lavoro” offerta dai Servizi Sociali per accudire, per l'intera giornata, i genitori, invalidi al 100% ( come da documenti n. 10 e 14).
Osservava inoltre che il documento n. 15 del del 25/10/2022 attestava Parte_2 che la stessa era stata seguita dal solo per il periodo dal 03/01/2022 al Parte_2
09/06/2022 percependo un totale annuo pari ad € 1.700,00;
3 ribadiva di aver formulato con memoria ex art. 186 co. 6 n. 2 cpc istanze istruttorie atte a provare, anche attraverso testimoni, le circostanze su esposte. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata valutazione delle prove documentali numeri 7, 11 e 12 deducendo che dalle stesse si rilevava che il signor viveva in via Daronzo in comune di Villadossola con la propria madre CP_1 IG in un immobile di proprietà della madre e che quindi non CP_3 pagava alcuna spesa di locazione. Con il terzo motivo, riguardante le condizioni economiche delle parti, la IG deduceva di non percepire alcun reddito a partire dall'anno 2022 mentre il Pt_1 signor nel anno 2022 aveva percepito la somma di € 24.470,99 e nell'anno CP_1
2023 la somma lorda di euro € 27.639,02 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Con il quarto motivo di appello, riguardante la modifica delle proprie condizioni economiche in peius rispetto alla data della separazione, deduceva che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa e che doveva prendersi cura dei genitori oltre ad essersi sempre occupata della crescita del figlio. Con il quinto motivo, riguardante il reddito di cittadinanza, la IG Pt_1 deduceva che tale misura di sostegno era stata abolita dal 01/01/2024 e che essa non poteva percepire l'assegno di inclusione atteso che ,per prestare assistenza ai genitori, non poteva attivarsi per eventuali percorsi di inclusione sociale.
Con il sesto motivo, riguardante la data della sentenza di primo grado, il difensore dell'appellante deduceva che tale sentenza depositata e notificata allo stesso in data 21/03/2024 riportava, altresì, la data di decisione del "21.09.2023". La parte appellante concludeva quindi come da conclusioni soprariportate. In data 19/09/2024 il difensore di parte appellante depositava copie Parte_1 attestazioni ISEE anni 2021, 2022, 2023 e 2024 riguardanti il nucleo familiare della propria assistita. All'udienza del 4 ottobre 2024 la Corte rilevava la tardività della notifica del ricorso in appello in quanto perfezionatasi ex art. 140 cpc in data 11 giugno 2024 e quindi oltre il termine concesso per la notifica fissato al 13 maggio 2024. Pertanto disponeva procedersi a rinotifica dell'atto di appello e rinviava la causa all'udienza del 21 febbraio 2025. Il 23/10/2024 il difensore di parte appellante depositava copia atto di appello, decreto di fissazione udienza, verbale dell'udienza del 04/10/2024, attestazione di conformità, dichiarazione ex art. 137, comma 7, c.p.c. e relata di notifica a residente in 28844 Villadossola, Corso Italia n. 8 Controparte_1 mediante consegna a mani della convivente il 17/10/2024.
Con comparsa depositata in data 19 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il signor deducendo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, atteso che l'impugnazione proposta pareva difettare dei requisiti di specificità dei motivi richiesti dall'art. 342 e 434 c.p.c.. Quindi il signor deduceva: Controparte_1
4 che la IG non aveva documentato né provato la necessità di dover Pt_1 prestare assistenza continuativa ai genitori né tantomeno di essersi ritrovata nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa o di aver dovuto forzatamente interrompere l'incarico di cui alla Borsa Lavoro;
che la medesima non aveva allegato di essersi iscritta al Centro per l'Impiego per poter reperire una qualsivoglia attività lavorativa;
che i certificati medici attestanti le condizioni di salute in cui si troverebbero i genitori della stessa, attestavano una situazione pregressa rispetto all'udienza presidenziale e alla presentazione del ricorso in primo grado;
che gli stessi potevano fruire comunque dei sussidi previdenziali ed assistenziali (pensione di invalidità ed accompagnamento); che, inoltre, insieme a loro, coabitava anche il fratello della IG ovvero il signor che non lavorava e che quindi Pt_1 Controparte_4 poteva , eventualmente, prestare assistenza ai genitori, nonché anche il figlio delle odierne parti in causa, che, quindi, come sottolineava l'appellato, Persona_1 non risiedeva con la madre. Aggiungeva poi che la IG non aveva mai affermato né provato di dover Pt_1 accudire i genitori. Infine rilevava che la IG aveva 49 anni e che durante il matrimonio Pt_1 aveva sempre svolto un'attività lavorativa, dapprima come badante e poi era stata impiegata presso lo stabilimento della Lagostina a Gravellona Toce (VCO), e che l'attuale condizione di disoccupazione della medesima appariva ingiustificata. Quanto alle proprie condizioni economiche l'appellato affermava di percepire una retribuzione pari ad € 1300,00 mensili e di essere gravato dal pagamento della somma di € 300,00 a titolo di canone di locazione per l'immobile che conduceva in affitto in Villadossola, C.so Italia n. 8 dove viveva e risiedeva nonché dal pagamento del canone mensile di € 193,07 per il contratto di noleggio di una FI DA , contratto in scadenza nel mese di maggio 2028 ed infine del pagamento di circa € 400,00 mensili per le utenze. Concludeva quindi richiamando le rassegnate conclusioni. La causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2025.
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Va premesso che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve avvenire sulla base dell'art. 5 comma 6 della legge 1970 n. 898 sulla base di un parametro composito mediante una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori riportati nella norma ora citata.
Per lungo tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha considerato l'assegno divorzile come uno strumento assistenziale volto a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Nel 2017, tuttavia, la sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 ha riconosciuto come dovuto l'assegno divorzile solo in presenza di una effettiva mancanza di autosufficienza economica dell'ex coniuge dovuta a fatti non attribuibili a sua colpa. Da ultimo la Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del 2018 ha riconosciuto
5 all'assegno divorzile una funzione composita , in parte assistenziale, essendo dovuto solo in casi di non autosufficienza incolpevole ma anche con funzione compensativa laddove il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per il matrimonio o per la famiglia ovvero con funzione perequativa laddove si tratti di riequilibrare squilibri economici generatisi per effetto del matrimonio. Ai fini delle valutazioni di cui sopra assumono rilevanza i seguenti fattori: la durata del matrimonio, l'età del coniuge richiedente, la sua capacità reddituale e lavorativa nonché il contributo personale fornito alla formazione del patrimonio familiare. Nel caso in esame, l'invocata funzione assistenziale dell'assegno non è stata supportata dall'allegazione né dalla prova dei presupposti richiesti per godere di una rendita con funzione assistenziale. Innanzitutto il matrimonio ha avuto una durata relativamente breve e pari a sei anni posto che i coniugi si separavano consensualmente nel 2008. In sede di separazione , peraltro, non veniva previsto alcun assegno di mantenimento a favore della IG in quanto i coniugi dichiaravano di essere entrambi Pt_1 economicamente autosufficienti.. La IG all'epoca della separazione ( 2008) aveva trentadue anni essendo Pt_1 nata nel 1976 mentre attualmente ha l'età di quarantanove anni. L'appellante ha allegato di non percepire redditi a partire dall'anno 2022, fatta eccezione per il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente.
La ragione per cui la IG non sarebbe in grado di prestare attività Pt_1 lavorativa è fondata sul fatto che essa dovrebbe accudire continuativamente i suoi genitori rimasti invalidi al 100% ( sul punto ha prodotto i documenti n. 10 e n. 14 in primo grado) . Seppure sia dimostrato che i genitori dell'appellante versano in precarie condizioni di salute , tuttavia , ritiene questa Corte che non sia stata assolta la prova relativa all'accudimento prestato continuativamente dalla parte appellante in maniera tale da non lasciarle il tempo necessario per curare un'attività lavorativa. La IG ha dimostrato di essere stata seguita nell'anno 2022 dai Servizi Pt_1
Sociali ( Consorzio dei Servizi sociali del Verbano) che le hanno assegnato un incarico di lavoro che le fruttava circa 320 euro al mese. A tale incarico di lavoro la IG ha posto volontariamente fine con comunicazione in data 6 giugno Pt_1
2022 “a causa di sopravvenuti problemi familiari” . Quindi l'incarico si è svolto dal gennaio 2022 fino al 9 giugno 2022. Quindi risulta dagli atti la prova di una rinuncia ad un lavoro, seppure temporaneo, offerto dai Servizi Sociali mentre non emerge in alcun modo che la IG si Pt_1 sia attivata per reperire un'occupazione lavorativa al fine di rendersi economicamente indipendente. Essa ha percepito fino ai primi mesi del 2023 il reddito di cittadinanza ma non risulta che si sia attivata in alcun modo per superare la sua condizione di disoccupazione.
Considerata la sua età relativamente giovane , la precedente attività lavorativa svolta durante il matrimonio ( come badante e come lavoratrice dipendente della Lagostina spa per un periodo) , l'assenza di fattori limitanti la sua capacità lavorativa, non è
6 dato comprendere le ragioni dell'inerzia della IG nel reinserirsi nel
Pt_1 mondo del lavoro . La rinuncia all'incarico di “borsa lavoro” offerta dai Servizi Sociali costituisce una riprova della mancanza di interesse della IG rispetto alla possibilità di
Pt_1 trovare un lavoro regolare. L'accudimento a tempo pieno dei genitori non è sufficiente ad escludere l'idoneità al lavoro della IG in quanto , in primo luogo, tale accudimento a tempo
Pt_1 pieno non è dimostrato posto che la IG ha anche due fratelli che
Pt_1 potrebbero concorrere nell'accudimento dei genitori. Le condizioni economiche del signor ( nato nel 1977) che nel 2023 ha CP_1 realizzato ricavi da lavori dipendente per circa 29.000 euro lordi pari a circa 23.000 euro netti annui, con una media di euro 1900 su dodici mensilità mentre attualmente percepisce circa 1600 euro mensili ( se non si considera la volontaria cessione del quinto dello stipendio) ( cfr. doc. 3 busta paga gennaio 2025), sono certamente più floride rispetto a quelle della IG
Pt_1
Tuttavia il signor è gravato di spese per il proprio alloggio per cui paga un CP_1 canone di locazione per l'immobile in Villadossola corso Italia 8 pari a euro 300 mensili, oltre alle utenze ed infine deve il pagamento alla IG del Pt_1 contributo al mantenimento del figlio non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, pari a euro 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Considerati gli oneri gravanti attualmente a carico del signor , ritiene questa CP_1
Corte che , allo stato attuale, non vi sia spazio per imporgli un ulteriore onere economico costituito dal pagamento dell'assegno divorzile a favore della ex moglie IG . Parte_1
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellante nella misura che si liquida in dispositivo ( parametro medio, valore della causa 4.800 euro pari a 200 euro per 24 mesi ex art. 13 cpc).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
nei confronti della sentenza del Tribunale di Verbania in data 21 settembre
[...]
2023 che conferma. Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 536 per la fase di studio, euro 536 per la fase
[...] introduttiva e euro 851 per la fase decisionale e così per complessivi euro 1923 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cpa.
Dà atto che , per effetto della presente decisione , la parte appellante è tenuta al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma I quater dpr. 115-2002.
7 Si comunichi
Torino 21 novembre 2025 Il Presidente est. CARMELA MASCARELLO
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