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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8501/2024 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Serena Venturelli del C.F._2
Foro di Modena ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“Il difensore si riporta altresì alle note depositate l'11 novembre 2025 e ai documenti allegati, precisando le conclusioni come segue”:
“CHIEDE
1 che venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/05/1998 in RI (BO) trascritto negli Atti di Matrimonio dello stesso Comune all'anno 1998, Parte 2, serie A, alle seguenti
CONDIZIONI
1) la casa coniugale, compresi arredi e suppellettili, ubicata in San Lazzaro di Savena
(BO), via Dei Maceri n. 1 rimane assegnata alla sig.ra , che ivi Parte_2
rimarrà a vivere unitamente alla figlia , maggiorenne ma non ancora Per_1
autosufficiente;
2) Il sig. dà atto di essersi trasferito presso altro immobile ubicato in Parte_1
AM (MO), via Malatesta n. 30 e dichiara di aver già asportato i propri effetti personali dalla casa coniugale;
3) Il sig. contribuirà al mantenimento straordinario della figlia Parte_1 Per_1
sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, attraverso contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per la figlia, come meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna 9/08/2017 al quale si rinvia anche per quanto riguarda tempi e modalità di rimborso. In via esemplificativa, ma non esaustiva per spese straordinarie si intendono quelle relative a: istruzione ( dotazione libraria, materiale didattico, ecc.), sport (incluse le spese per l'acquisto della relativa attrezzatura e del corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali (viaggi vacanza, corsi di lingue, ecc.), spese mediche anche non mutuabili (spese specialistiche anche odontoiatriche, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, cure termali e fisioterapiche, ecc.), abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico. Il genitore che ne avrà anticipato la spesa, verrà rimborsato dall'altro nella misura del 50%, da corrispondere entro 15 giorni dalla esibizione della documentazione giustificativa. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio, ai fini della corretta deducibilità della stessa.
2 4) Il sig. lascia in uso alla figlia l'autovettura allo stesso intestata Parte_1
Lancia Y targata FK687WF ed i genitori pattuiscono di dividere al 50% ciascuno le spese di bollo e assicurazione del predetto veicolo fino a quando non sarà Per_1
autosufficiente dal punto di vista economico;
5) Al mantenimento ordinario della figlia provvederà in via esclusiva la madre, in considerazione del fatto che, il sig. si farà carico del pagamento integrale della Pt_1
rata del mutuo ipotecario, ha trasferito la propria quota dell'immobile alla sig.ra senza corrispettivo e lascia in uso alla figlia gratuitamente la propria Pt_2
autovettura;
6) I coniugi Sig.ri e si concedono, per quanto Parte_1 Parte_2
occorrer possa, il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, impegnandosi ora per allora a sottoscrivere ogni necessario documento;
7) i coniugi dichiarano e si danno vicendevolmente atto di essere economicamente indipendenti e di rinunciare pertanto a qualsiasi reciproca pretesa in ordine all'assegno di mantenimento;
8) le parti dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni altro loro rapporto di carattere economico e patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, motivo, ragione, causa del pregresso rapporto matrimoniale ad eccezione di quanto regolato nel presente atto.
9) le spese condominiali ordinarie e straordinarie, anche se deliberate prima del deposito del ricorso per separazione, per espresso accordo tra le parti saranno a carico della sig.ra
, che terrà manlevato il sig. da qualsivoglia pretesa da parte Parte_2 Pt_1
dell'Amministratore di Condominio.
10) le spese della presente procedura saranno a carico di entrambi i coniugi in egual misura”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
3 “Visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato l'8 luglio 2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale, ai sensi degli artt. 473 bis.49, co. 1, e 473 bis.51
[...]
c.p.c., di pronunciare la loro separazione personale e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9 maggio 1998 a RI (Bologna), dal quale erano nati i figli
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente e (nata a [...] l'[...]), studentessa universitaria e Per_1
non economicamente autosufficiente.
Con sentenza parziale n. 5/2025, resa il 18 dicembre 2024 e pubblicata il 3 gennaio 2025, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi personalmente dinanzi al Presidente relatore all'udienza del 10 dicembre
2024, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni concordate. Con contestuale ordinanza del 18 dicembre 2024, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, fissando per la comparizione personale dei ricorrenti l'udienza del 22 luglio 2025, alle ore 9,45.
A tale udienza, i coniugi, comparsi personalmente, confermavano la volontà di divorziare ed escludevano una riconciliazione. Alla successiva udienza del 20 novembre
2025, cui il procedimento era stato rinviato al fine di consentire ai ricorrenti di produrre la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e l'estratto dell'atto di matrimonio aggiornato, il comune difensore dei ricorrenti precisava le conclusioni, così come sopra riportate, ed il Presidente rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione personale, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione,
4 ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
Quanto alle condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti e sopra riportate, rileva il Collegio che esse non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento esimono il Tribunale dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RI
(Bologna) il 9 maggio 1998 dai coniugi , nato a [...] il 14 aprile Parte_1
1966 e , nata ad [...] il [...], trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 14, p. II, s. A, uff. 1, dell'anno 1998, alle condizioni concordate dai ricorrenti e sopra riportate;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RI di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 25 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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