TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8264 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 8723/2024 R.G.
Verbale dell'udienza del 23/09/2025
È presente l'avv. Ernesto Ardia per parte appellante, il quale si riporta agli atti di causa ed alle conclusioni ivi formulate.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese.
Il giudice
ORDINA la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il procuratore presente richiamano le deduzioni già svolte negli atti di CP_1
[...
, ai quali si riportano.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti;
PROCEDE alla camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
DA' ATTO che il procuratore della parte opponente si è allontanato dall'aula di udienza.
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale.
È verbale 10.00
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito del- la camera di consiglio all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 8723/2024 R.G.; causa pendente tra:
, in persona del legale rappresen- Parte_1 tante pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Ernesto Ardia (C.F.:
PEC: C.F._1 Email_1
PARTE APPELLANTE
E
; Controparte_2
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
PARTE APPELLATA -CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizio- ne avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. conveniva in giudizio innanzi all'ufficio del Giudice Controparte_2 di Pace di Procida l'ente (quale soggetto in- Parte_1 caricato della riscossione mediante ruolo) e la (quale ente Controparte_3 impositore) e spiegava opposizione in relazione al credito consacrato nel ruolo n. 6966/2011 e nella relativa cartella n. 100 2012 0003664147000 derivante dal mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno
2007, per l'importo complessivo di euro 409,44, e nel ruolo n. 991/2013 e re-
2
lativa cartella n. 100 2013 0003220659000 derivante dal mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2008 per l'importo com- plessivo di euro 213,53; in particolare, l'opponente domandava accertarsi l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva , la quale deduceva, in via Parte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tri- butario;
nel merito, postulava l'infondatezza della contestazione in punto di prescrizione del credito in ragione dell'interruzione dei relativi termini;
in via subordinata, deduceva l'inammissibilità dell'opposizione per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., trattandosi di opposizione diretta av- verso estratto di ruolo e, dunque, atto interno e non autonomamente impu- gnabile e stante l'inerzia in via esecutiva di esso agente per la riscossione.
Con sentenza n. 356 depositata il 18/03/2024 il Giudice di Pace di Proci- da, previa qualificazione dell'azione nei termini di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava la propria giurisdizione e, nel meri- to, accoglieva per prescrizione del credito considerando non provata la regolare notificazione degli atti presupposti alla cartella;
conseguentemente condanna- va e la , in solido tra loro, Parte_1 Controparte_3 al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Con atto di citazione notificato in data 19/04/2024 l' Parte_1
proponeva, quindi, appello avverso la sentenza sopra indicata;
al
[...] riguardo, impugnava il provvedimento in questione, innanzitutto, nella parte in cui il giudice di prime cure si era dichiarato munito della giurisdizione sulla domanda, nonostante alcun atto esecutivo risultasse contestato con l'opposizione spiegata;
impugnava, altresì, il capo di sentenza con il quale era stata reputata ammissibile l'opposizione seppur rivolta avverso mero estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire attesa l'inerzia in via esecutiva ed ancor di più alla luce della novella introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, del
D.P.R. n. 602/1973.
Rimanevano contumaci le parti appellate.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere accolto il primo motivo di appello e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui il credi- to di cui alla cartella menzionata nell'intimazione relativa all'estratto di ruolo impugnato abbia natura tributaria: sotto questo profilo, infatti, viene in di-
3
scussione un ruolo esattoriale per somme iscritte a titolo di tassa automobili- stica (cfr. l'estratto di ruolo agli atti di causa).
Né merita condivisione l'argomentazione adombrata dal giudice di prime cure (mercé il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 34447 del
2019) secondo cui il caso di specie rientrerebbe nell'ambito delle ipotesi di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudi- ce ordinario per fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Al riguardo, giova evidenziare come il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario sia stato oramai delineato dalle Sezioni Unite delle
Corte di Cassazione nei seguenti termini.
In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che “in tema di con- troversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella spe- cie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il di- scrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso so- stanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esatto- riale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momen- to dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti inci- denti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della va- lida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successi- vi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'inti- mazione” (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. Sez. Un. 28 luglio
2021, n. 21642; Cass. Sez. Un. 15 marzo 2022, 8465; Cass. Sez. Un. 25 mag- gio 2022, n. 16986).
Orbene, se si pone mente al fatto che – come emerge dalla sentenza impu- gnata –è oggetto di contestazione la notificazione della cartella il principio di diritto sopra richiamato conduce a riconoscere la giurisdizione del giudice tri- butario, posto che viene comunque in gioco il profilo della pretesa invalida no- tificazione dell'atto in questione.
Tale conclusione trova espresso conforto nella sopra menzionata pronuncia di Cass. Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986.
4
Sotto questo profilo, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato come “… nelle ipotesi, quali quella in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema de- mandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto
l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione al giudice tributario … …”, sottolineando come tale conclusione sia “coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua ‹‹restano escluse dalla giurisdizione tributa- ria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento››, non ricorrendo nel ca- so di specie alcuna controversia relativa agli atti di esecuzione forzata successi- vi alla notifica della cartella”.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordina- rio ed assorbimento delle restanti questioni.
In particolare, risulta assorbita la questione relativa al profilo – pure devo- luto con l'appello – dell'inammissibilità dell'opposizione “diretta” avverso il ruo- lo esattoriale e, in particolare, quello dell'applicabilità della sopravvenuta no- vella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021 (disposizione con la quale, come ben noto, è stato aggiunto il comma
4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed è stata limitata l'ammissibilità dell'opposizione ad una serie di ipotesi tassativamente elencate, con previsione di immediata portata applicativa: cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. 6 settembre
2022, n. 26283): sul punto, infatti, è appena il caso di evidenziare come ogni valutazione sia inevitabilmente demandata al giudice munito della potestas iu- dicandi (essendo la giurisdizione un presupposto processuale preliminare).
§ 3. Nei rapporti con l'odierna parte appellante Parte_2
le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza a cari-
[...] co dell'originaria parte opponente e si liquidano in disposi- Controparte_2 tivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) ed in appli- cazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione – per en- trambi i gradi di giudizio – della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e riduzione di quella per la fase decisoria (avendo avuto luogo in forma semplificata e con minore attività difensiva).
5
Nulla sulle spese nei rapporti con la parte appellata Controparte_3 contumace in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza n. 356 del 18/3/2024 del Giudice di Pace di Pro- cida;
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
• DICHIARA la contumacia di e della Controparte_2 CP_4
;
[...]
• CONDANNA parte appellata al pagamento – in favore Controparte_2 delle controparti – delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida come segue: in favore di : Parte_1 per il giudizio di primo grado: euro 207,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado: euro 362,00 per compenso professiona- le, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo so- pra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
Napoli, 23/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
6
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 8723/2024 R.G.
Verbale dell'udienza del 23/09/2025
È presente l'avv. Ernesto Ardia per parte appellante, il quale si riporta agli atti di causa ed alle conclusioni ivi formulate.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese.
Il giudice
ORDINA la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il procuratore presente richiamano le deduzioni già svolte negli atti di CP_1
[...
, ai quali si riportano.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti;
PROCEDE alla camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
DA' ATTO che il procuratore della parte opponente si è allontanato dall'aula di udienza.
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale.
È verbale 10.00
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discus- sione orale ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito del- la camera di consiglio all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 8723/2024 R.G.; causa pendente tra:
, in persona del legale rappresen- Parte_1 tante pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Ernesto Ardia (C.F.:
PEC: C.F._1 Email_1
PARTE APPELLANTE
E
; Controparte_2
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
PARTE APPELLATA -CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizio- ne avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. conveniva in giudizio innanzi all'ufficio del Giudice Controparte_2 di Pace di Procida l'ente (quale soggetto in- Parte_1 caricato della riscossione mediante ruolo) e la (quale ente Controparte_3 impositore) e spiegava opposizione in relazione al credito consacrato nel ruolo n. 6966/2011 e nella relativa cartella n. 100 2012 0003664147000 derivante dal mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno
2007, per l'importo complessivo di euro 409,44, e nel ruolo n. 991/2013 e re-
2
lativa cartella n. 100 2013 0003220659000 derivante dal mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2008 per l'importo com- plessivo di euro 213,53; in particolare, l'opponente domandava accertarsi l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva , la quale deduceva, in via Parte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tri- butario;
nel merito, postulava l'infondatezza della contestazione in punto di prescrizione del credito in ragione dell'interruzione dei relativi termini;
in via subordinata, deduceva l'inammissibilità dell'opposizione per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., trattandosi di opposizione diretta av- verso estratto di ruolo e, dunque, atto interno e non autonomamente impu- gnabile e stante l'inerzia in via esecutiva di esso agente per la riscossione.
Con sentenza n. 356 depositata il 18/03/2024 il Giudice di Pace di Proci- da, previa qualificazione dell'azione nei termini di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava la propria giurisdizione e, nel meri- to, accoglieva per prescrizione del credito considerando non provata la regolare notificazione degli atti presupposti alla cartella;
conseguentemente condanna- va e la , in solido tra loro, Parte_1 Controparte_3 al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Con atto di citazione notificato in data 19/04/2024 l' Parte_1
proponeva, quindi, appello avverso la sentenza sopra indicata;
al
[...] riguardo, impugnava il provvedimento in questione, innanzitutto, nella parte in cui il giudice di prime cure si era dichiarato munito della giurisdizione sulla domanda, nonostante alcun atto esecutivo risultasse contestato con l'opposizione spiegata;
impugnava, altresì, il capo di sentenza con il quale era stata reputata ammissibile l'opposizione seppur rivolta avverso mero estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire attesa l'inerzia in via esecutiva ed ancor di più alla luce della novella introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, del
D.P.R. n. 602/1973.
Rimanevano contumaci le parti appellate.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere accolto il primo motivo di appello e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui il credi- to di cui alla cartella menzionata nell'intimazione relativa all'estratto di ruolo impugnato abbia natura tributaria: sotto questo profilo, infatti, viene in di-
3
scussione un ruolo esattoriale per somme iscritte a titolo di tassa automobili- stica (cfr. l'estratto di ruolo agli atti di causa).
Né merita condivisione l'argomentazione adombrata dal giudice di prime cure (mercé il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 34447 del
2019) secondo cui il caso di specie rientrerebbe nell'ambito delle ipotesi di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudi- ce ordinario per fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Al riguardo, giova evidenziare come il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario sia stato oramai delineato dalle Sezioni Unite delle
Corte di Cassazione nei seguenti termini.
In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che “in tema di con- troversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella spe- cie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il di- scrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso so- stanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esatto- riale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momen- to dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti inci- denti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della va- lida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successi- vi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'inti- mazione” (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2020, n. 7822; Cass. Sez. Un. 28 luglio
2021, n. 21642; Cass. Sez. Un. 15 marzo 2022, 8465; Cass. Sez. Un. 25 mag- gio 2022, n. 16986).
Orbene, se si pone mente al fatto che – come emerge dalla sentenza impu- gnata –è oggetto di contestazione la notificazione della cartella il principio di diritto sopra richiamato conduce a riconoscere la giurisdizione del giudice tri- butario, posto che viene comunque in gioco il profilo della pretesa invalida no- tificazione dell'atto in questione.
Tale conclusione trova espresso conforto nella sopra menzionata pronuncia di Cass. Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986.
4
Sotto questo profilo, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato come “… nelle ipotesi, quali quella in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema de- mandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto
l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione al giudice tributario … …”, sottolineando come tale conclusione sia “coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua ‹‹restano escluse dalla giurisdizione tributa- ria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento››, non ricorrendo nel ca- so di specie alcuna controversia relativa agli atti di esecuzione forzata successi- vi alla notifica della cartella”.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordina- rio ed assorbimento delle restanti questioni.
In particolare, risulta assorbita la questione relativa al profilo – pure devo- luto con l'appello – dell'inammissibilità dell'opposizione “diretta” avverso il ruo- lo esattoriale e, in particolare, quello dell'applicabilità della sopravvenuta no- vella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021 (disposizione con la quale, come ben noto, è stato aggiunto il comma
4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed è stata limitata l'ammissibilità dell'opposizione ad una serie di ipotesi tassativamente elencate, con previsione di immediata portata applicativa: cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. 6 settembre
2022, n. 26283): sul punto, infatti, è appena il caso di evidenziare come ogni valutazione sia inevitabilmente demandata al giudice munito della potestas iu- dicandi (essendo la giurisdizione un presupposto processuale preliminare).
§ 3. Nei rapporti con l'odierna parte appellante Parte_2
le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza a cari-
[...] co dell'originaria parte opponente e si liquidano in disposi- Controparte_2 tivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100,00) ed in appli- cazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione – per en- trambi i gradi di giudizio – della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e riduzione di quella per la fase decisoria (avendo avuto luogo in forma semplificata e con minore attività difensiva).
5
Nulla sulle spese nei rapporti con la parte appellata Controparte_3 contumace in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza n. 356 del 18/3/2024 del Giudice di Pace di Pro- cida;
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
• DICHIARA la contumacia di e della Controparte_2 CP_4
;
[...]
• CONDANNA parte appellata al pagamento – in favore Controparte_2 delle controparti – delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida come segue: in favore di : Parte_1 per il giudizio di primo grado: euro 207,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado: euro 362,00 per compenso professiona- le, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo so- pra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
Napoli, 23/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
6