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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7733/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7733 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. An- Parte_1 tonietta Bifulco e presso di questi elettivamente domiciliato in Casal di Prin- cipe (CE) alla Via Manzoni, 22.
APPELLANTE
e
n. q. di F.G.V.S. in persona del legale Controparte_1 rapp.te e difesa, come in atti, dall'avv. Luigi Tuccillo e con questi elettiva- mente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via S.
Tommaso D'Aquino, 15.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.01.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
1
n.q. di F.G.V.S., al fine di sentir dichiarare la riforma Controparte_1 della sentenza n. 1014/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in data 10.05.2023, con la quale, il Giudice dichia- rava la pari responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto in data
15/07/2021 tra l'istante ed un veicolo rimasto sconosciuto.
A fondamento dell'appello, l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure ha erroneamente interpretato le risultanze probatorie, ritenendo gene- riche e vaghe le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accogliere l'interposto appello e per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza di prime cure 2) dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo “pirata” 3) condannare la convenu- ta compagnia assicurativa a risarcire il restante 50% delle lesioni patite dall'istante oltre interessi legali 4) il tutto con vittoria di spese e competenze giudiziali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e CPA, come per Legge.
Si costituiva in giudizio l'appellata n. q. di F.G.V.S. Controparte_1 adducendo: 1) Inammissibilità, improcedibilità, nullità ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art
342 c.p.c.; 2) inidoneità delle dichiarazioni rese dal teste a provare il fatto storico;
3) non è stato provato il nesso eziologico tra evento e presunte le- sioni;
4) arbitrarietà ed eccessiva valutazione delle lesioni in sede di CTU medico-legale.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) accertare
l'improcedibilità e/o improponibilità oltre che l'inammissibilità dell'appello 2) rigettare, nel merito, l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto 3) riformare la sen- tenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure riconosce un concorso di responsabilità anche in capo al conducente del veicolo “pirata”. 4) il tutto con condanna delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
In via preliminare, si precisa che l'appello è ammissibile per avere l'appellante compiutamente indicato le parti della sentenza impugnata e le ragioni a sostegno della richiesta di riforma.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che parte appellata, pur avendo richiesto nelle conclusioni una riforma della sentenza di prime cure, non ha proposto rituale appello incidentale, sicché la richiesta di modifica della sen- tenza impugnata deve ritenersi inammissibile. Invero, secondo la prospetta- zione di parte appellata la contestazione avanzata dall'appellante in ordine al
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solo criterio di riparto della responsabilità consentirebbe in sede di gravame di riformare la sentenza in ordine all'accertamento del fatto storico. Orbene tale tesi non può essere condivisa stante l'ontologica diversità tra il fatto sto- rico, oggetto di accertamento, incontestato e, quindi, coperto da giudicato formale interno ex art 2909 c.c., e il criterio di riparto di responsabilità, in discussione nel presente giudizio.
Nel merito l'appello è infondato.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di scon- tro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accerta- re con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabili- tà oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Compete, quindi, all'attore che ha interesse al superamento dell'uguale criterio ridistributivo della colpa, fornire la prova che l'evento di danno si sia verificato per esclusiva responsabilità della con- venuta citata in giudizio. Orbene nel caso in esame tale prova positiva, non può dirsi raggiunta, emergendo dalla attività istruttoria svolta una sostanziale incertezza circa la dinamica del sinistro specie, in relazione alla condotta as- sunta dall'attrice, non avendo questi provato, pur a fronte delle specifiche contestazioni di parte convenuta, quale fosse la velocita assunta al momen- to dell'urto, se abbia rallentato al fine di consentire il superamento del veico- lo investitore, se viaggiasse al centro o al lato della carreggiata.
Orbene a fronte di un quadro probatorio così incerto non è possibile ritene- re superato il criterio presuntivo del riparto egualitario di colpa fissato dall'art. 2054 c.c.
L'appello non è, quindi, fondato.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
3
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata, che liquida in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico di parte appellante di un valore pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Santa Maria Capua Vetere, 13.01.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7733 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. An- Parte_1 tonietta Bifulco e presso di questi elettivamente domiciliato in Casal di Prin- cipe (CE) alla Via Manzoni, 22.
APPELLANTE
e
n. q. di F.G.V.S. in persona del legale Controparte_1 rapp.te e difesa, come in atti, dall'avv. Luigi Tuccillo e con questi elettiva- mente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via S.
Tommaso D'Aquino, 15.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.01.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, il sig. conveniva in giudizio Parte_1
1
n.q. di F.G.V.S., al fine di sentir dichiarare la riforma Controparte_1 della sentenza n. 1014/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, depositata in Cancelleria in data 10.05.2023, con la quale, il Giudice dichia- rava la pari responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto in data
15/07/2021 tra l'istante ed un veicolo rimasto sconosciuto.
A fondamento dell'appello, l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure ha erroneamente interpretato le risultanze probatorie, ritenendo gene- riche e vaghe le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accogliere l'interposto appello e per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza di prime cure 2) dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo “pirata” 3) condannare la convenu- ta compagnia assicurativa a risarcire il restante 50% delle lesioni patite dall'istante oltre interessi legali 4) il tutto con vittoria di spese e competenze giudiziali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e CPA, come per Legge.
Si costituiva in giudizio l'appellata n. q. di F.G.V.S. Controparte_1 adducendo: 1) Inammissibilità, improcedibilità, nullità ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art
342 c.p.c.; 2) inidoneità delle dichiarazioni rese dal teste a provare il fatto storico;
3) non è stato provato il nesso eziologico tra evento e presunte le- sioni;
4) arbitrarietà ed eccessiva valutazione delle lesioni in sede di CTU medico-legale.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) accertare
l'improcedibilità e/o improponibilità oltre che l'inammissibilità dell'appello 2) rigettare, nel merito, l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto 3) riformare la sen- tenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure riconosce un concorso di responsabilità anche in capo al conducente del veicolo “pirata”. 4) il tutto con condanna delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
In via preliminare, si precisa che l'appello è ammissibile per avere l'appellante compiutamente indicato le parti della sentenza impugnata e le ragioni a sostegno della richiesta di riforma.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che parte appellata, pur avendo richiesto nelle conclusioni una riforma della sentenza di prime cure, non ha proposto rituale appello incidentale, sicché la richiesta di modifica della sen- tenza impugnata deve ritenersi inammissibile. Invero, secondo la prospetta- zione di parte appellata la contestazione avanzata dall'appellante in ordine al
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solo criterio di riparto della responsabilità consentirebbe in sede di gravame di riformare la sentenza in ordine all'accertamento del fatto storico. Orbene tale tesi non può essere condivisa stante l'ontologica diversità tra il fatto sto- rico, oggetto di accertamento, incontestato e, quindi, coperto da giudicato formale interno ex art 2909 c.c., e il criterio di riparto di responsabilità, in discussione nel presente giudizio.
Nel merito l'appello è infondato.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di scon- tro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accerta- re con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabili- tà oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Compete, quindi, all'attore che ha interesse al superamento dell'uguale criterio ridistributivo della colpa, fornire la prova che l'evento di danno si sia verificato per esclusiva responsabilità della con- venuta citata in giudizio. Orbene nel caso in esame tale prova positiva, non può dirsi raggiunta, emergendo dalla attività istruttoria svolta una sostanziale incertezza circa la dinamica del sinistro specie, in relazione alla condotta as- sunta dall'attrice, non avendo questi provato, pur a fronte delle specifiche contestazioni di parte convenuta, quale fosse la velocita assunta al momen- to dell'urto, se abbia rallentato al fine di consentire il superamento del veico- lo investitore, se viaggiasse al centro o al lato della carreggiata.
Orbene a fronte di un quadro probatorio così incerto non è possibile ritene- re superato il criterio presuntivo del riparto egualitario di colpa fissato dall'art. 2054 c.c.
L'appello non è, quindi, fondato.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata, che liquida in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico di parte appellante di un valore pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Santa Maria Capua Vetere, 13.01.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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