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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13101 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38976 del RGAC dell'anno 2023 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24/09/2025 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi anche disgiuntamente tra loro dall'Avv. Fausto C.F._2
Mazzarella e dall'Avv. Roberta Razionale presso il cui studio sito in Roma al Corso Vittorio
Emanuele II, 229, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
RICORRENTI
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv Cristiana Arditi Controparte_1 C.F._3 di Castelvetere presso il cui studio sito in Roma, Via Costantino Morin n. 45, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per i Ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così provvedere. In via principale:
- accertare e dichiarare che i sigg.ri e hanno mutuato in favore Parte_1 Parte_2 dei sigg.ri e la complessiva somma di € 190.000,00 messa a Parte_3 Controparte_1 disposizione dei suddetti mutuatari a mezzo degli accrediti del 22.01.2014 e del 10.03.2014 di cui è parola in premessa aventi quali causali rispettivamente “prestito per acquisto casa AS” e
“prestito per saldo casa AS” e che la predetta somma non è mai stata restituita, nemmeno in parte, dai sigg.ri e Parte_3 Controparte_1
- accertare e dichiarare che la resistente è debitrice in solido dell'intera Controparte_1 complessiva somma di € 190.000,00 nei confronti dei ricorrenti, come specificato in narrativa, di cui € 90.000,00 in solido nei confronti dei sigg.ri e ed € Parte_1 Parte_2
100.000,00 nei confronti del sig. Parte_1
- accertare che la sig.ra si è rifiutata di adempiere al proprio obbligo restitutorio Controparte_1 nella mail del 20.07.2023 e, pertanto, dichiarare l'inadempimento della medesima resistente e contestualmente il diritto dei ricorrenti ad esigere immediatamente la prestazione senza la fissazione di un termine ex artt. 1183 e 1817 c.c. In subordine, fissare un termine per la restituzione ex art. 1817 c.c. che tenga conto del lasso di tempo già trascorso, dell'entità delle somme oggetto di mutuo e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie;
- per l'effetto, in virtù del riconoscimento del debito e della promessa di pagamento effettuata dal sig. per la somma di € 95.000,00, corrispondente al 50% dell'importo complessivo dei Parte_3 prestiti erogati e ferma restando la responsabilità solidale per l'intero di ciascuno dei mutuatari, nonché alla luce del rifiuto ad adempiere manifestato dalla resistente nella mail del 20.07.2023, condannare la sig.ra a restituire immediatamente – ovvero nel termine ex art. 1817 Controparte_1
c.c. fissato dal Giudice ai sigg.ri e la complessiva somma di € Parte_1 Parte_2
95.000,00, oltre interessi legali dalla data dell'accredito delle somme sino alla data odierna
(07.08.2023) pari ad € 6.728,51, per complessivi € 101.728,51 (di cui € 48.217,69 in solido in favore dei sigg.ri e ed € 53.510,82 in favore del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_1
, oltre agli ulteriori interessi ex D.lgs. 231/02 ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c.
[...] dalla data odierna sino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata e residuale:
- accertare e dichiarare l'indebito arricchimento senza giusta causa della sig.ra in Controparte_1 danno dei sigg.ri e per l'importo di € 45.000,00 e in danno del Parte_1 Parte_2 sig. per l'importo di € 50.000,00, somme versate dai ricorrenti sul conto cointestato Parte_1 alla sig.ra e al sig. ed utilizzate dalla resistente per acquistare la Controparte_1 Parte_3 quota del 50% dell'immobile di AS UM meglio descritto in narrativa;
- per l'effetto, condannare la sig.ra a versare, a titolo di indennizzo ai sensi Controparte_1 dell'art. 2041 c.c., nei confronti dei sigg.ri e l'importo di € Parte_1 Parte_2
45.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data del relativo accredito pari ad oggi (07.08.2023) ad € 11.575,78 per complessivi € 56.575,78, nonché nei confronti del sig.
l'ulteriore importo di € 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 compensativi dalla data del relativo accredito pari ad oggi (07.08.2023) ad € 12.840,18 per complessivi € 62.840,18. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” Per la Resistente: “Voglia il Giudice disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'Art. 183 cpc, ed assegnando i termini di cui all'Art. 171 ter cpc. Esaurita la istruttoria, piaccia al Tribunale di Roma:
- rigettare la domanda formulata da e , siccome infondata. Parte_1 Parte_4
- Condannare i ricorrenti ai sensi dell'Art. 96 cpc al risarcimento dei danni in favore di CP_1 per avere agito con mala fede e colpa grave.
[...]
- Condannare e alla rifusione delle spese del presente giudizio Parte_4 Parte_5 in favore di ” Controparte_1
IN FATTO
1. I coniugi e nel corso del 2014 trasferivano l'importo Parte_1 Parte_2 complessivo di € 190.000,00 in favore dei sigg. (figlio) e Parte_3 Controparte_1 coniugi in regime di separazione dei beni.
2. La somma veniva accreditata in due distinti momenti sul conto corrente cointestato dei coniugi ed presso la Barclays Bank, filiale di Roma Parte_3 Controparte_1
Baldovinetti, IBAN n. [...].
3. In particolare, in data 22 gennaio 2014 veniva eseguito un primo bonifico di € 90.000,00 proveniente dal conto cointestato “ai coniugi e presso la Parte_1 Parte_2
Barclays Bank, IBAN [...], con la causale “prestito acquisto casa AS”; successivamente, in data 10 marzo 2014, veniva disposto un secondo bonifico di € 100.000,00 proveniente “dal conto corrente intestato al solo presso la Parte_1
Banca Esperia S.p.A., IBAN [...], con la causale “prestito per saldo casa AS” . (cfr. pag. 2; doc. 1; doc. 2, doc. 3 – ricorso ex art. 281 decies e s.s. c.p.)
4. Entrambe le disposizioni di pagamento riportavano causali riconducibili ad un “prestito” per l'acquisto di un immobile sito in AS UM, poi effettivamente acquistato con atto notarile del 30 gennaio 2014, “in comunione ordinaria ed in parti uguali tra loro”. (cfr. doc.
4 contratto di compravendita – ricorso ricorrenti)
5. Nel 2023 l'immobile risultava ancora nella disponibilità dei sigg.ri e Parte_3 [...]
mentre le somme ricevute non venivano mai restituite, neanche parzialmente. (cfr. CP_1 doc. all. 05 – ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c )
6. Con lettere raccomandate inviate in data 24 maggio 2023, i Sig.ri e Parte_1 Pt_2 richiedevano formalmente la restituzione degli importi (cfr. doc. 6 e doc. 7 – ricorso
[...] ex art. 281 decies e s.s. c.p.)
7. Il sig. ricevuta la comunicazione, riconosceva la propria obbligazione e si Parte_3 impegnava a restituire la quota a lui spettante - pari al 50% del totale - all'esito della vendita di un proprio immobile, formalizzando tale accordo mediante scrittura privata sottoscritta il 5 luglio 2023. (cfr. doc. 9, atto di ricognizione del debito - ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c)
8. La sig.ra invece, non ritirava la raccomandata e, dopo la compiuta giacenza Controparte_1
i ricorrenti le inviavano in data 4 luglio 2023 una e-mail contenente la missiva raccomandata e sollecitandone un riscontro. (cfr. doc. 10 e doc. 11 –ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c)
9. La sig.ra replicava il 20 luglio 2023 tramite e-mail (cfr. doc. 12 – ricorso ex art. 281 CP_1
decies e ss. c.p.c).
10. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281-decies e ss. c.p.c., gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio la sig.ra chiedendo che venisse accertata Controparte_1
l'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo complessivo di € 95.000 oltre interessi.
11. Successivamente si costituiva la sig.ra contestando integralmente le Controparte_1 deduzioni avversarie e sostenendo l'infondatezza della domanda.
12. Il giudice precedente assegnatario, “…Letto il ricorso;
letto l'art. 127 ter c.p.c…” fissava udienza davanti a sé per il giorno 29/02/2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
13. Successivamente il giudice assegnatario, ritenendo la causa matura per la decisione la rinviava all'udienza del 24 settembre 2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c
IN DIRITTO
14. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
15. E' premesso altresì che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di
Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
16. La domanda proposta dai sigg.ri e è fondate e va accolta. Parte_1 Parte_2
17. Preliminarmente occorre qualificare la natura giuridica del rapporto dedotto in giudizio il quale sulla base degli atti introduttivi e delle deduzioni di parte assume la configurazione di un contratto di mutuo ex art. 1813 c.c.
18. Ai sensi della norma citata, "il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituirne altrettante della stessa specie e qualità".
19. Si tratta di un contratto reale, che si perfeziona con la consegna del denaro, e che genera in capo al mutuatario l'obbligo di restituzione.
20. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che i sigg.ri e Parte_1 Pt_2 abbiano erogato due somme di denaro: una prima, pari ad € 90.000,00, in data
[...]
22.01.2014, tramite bonifico dal loro conto cointestato con causale "prestito per acquisto casa AS"; una seconda, pari ad € 100.000,00, in data 10.03.2014, a cura del solo Parte_1
con causale "prestito per saldo casa AS". (cfr. doc. 1; doc. 2; doc. 3 –ricorso ex
[...] art. 281 decies e ss. c.p.c).
21. È pacifico in giurisprudenza che la mera dazione di una somma di denaro non è di per sé sufficiente a provare un contratto di mutuo, ma, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, ord. 16.10.2017, n. 24328), l'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuto a provare non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo giustificativo dell'obbligo restitutorio, non potendosi desumere automaticamente il mutuo dalla semplice erogazione.
22. Nel caso in esame, tale onere probatorio può ritenersi assolto. 23. Le causali dei bonifici;
la stretta correlazione temporale tra i bonifici a titolo di mutuo ( €
90.000,00 del 22 gennaio 2014 ed €100.000,00 il 10 marzo 2014) e il loro successivo utilizzo delle somme per l'acquisto dell'abitazione di cui la convenuta è comproprietaria al
50% (“…il prezzo..è stato corrisposto ..quanto ad euro 10.000,00 …in data
30/01/2014…quanto ad euro 70.000,00 …emesso in data 29 gennaio 2014…quanto ai residuali euro 100.000,00 la parte acquirente si è obbligata a versarli entro il termine del 31 marzo 2014.”); il comportamento successivo delle parti con la richiesta di restituzione dei ricorrenti ( “ …a distanza di qualche anno ci troviamo nella situazione di dovervi richiedere la restituzione del prestito di denaro che vi avevamo erogato per consentirvi di acquistare la casa di AS UM…) e il riconoscimento del debito con l'obbligo di restituzione del sig.
( “ …il sig. …dichiara di riconoscersi debitore nei confronti dei Parte_3 Parte_3 coniugi e della complessiva somma di euro 95.000,00… Parte_1 Parte_2 nonché solidalmente con la sig.ra – debitore per l'intera somma di euro Controparte_1
190.000,00”… “ …all'esito della ricognizione di debito effettuata, il Sig. si Parte_3 obbliga a restituire al sig. l'importo di euro 72.500,00 e alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
la somma di euro 22.500,00…”) - costituiscono indici univoci della natura reale e
[...] mutuaria delle erogazioni, nella più rigorosa aderenza a quanto dettato dall'art. 1813 c.c. e supportato dalla giurisprudenza in materia. (cfr. pag. 9 e 10 del contratto di compravendita, doc. 1; doc, 2; doc.3; doc.5; doc. 6; doc. 7; doc. 9 art 1 e art 2; doc. 11; doc. 13 – ricorso introduttivo).
24. Alla luce della destinazione delle somme e della successiva acquisizione del bene immobile da parte dei sigg.ri e in regime di comproprietà paritaria (50%- Parte_3 Controparte_1
50%), appare evidente che il prestito sia stato finalizzato ad un interesse comune. (cfr. doc.4, contratto di compravendita;
doc. 5 visura catastale – ricorso introduttivo)
25. In tal senso, trova applicazione l'art. 1298 c.c., secondo cui: “se il debito è contratto per interessi comuni a più soggetti, ciascuno ne risponde solidalmente per l'intero”.
26. Pertanto, la sig.ra in quanto contitolare dell'immobile e beneficiaria, Controparte_1 insieme al sig. delle somme erogate, risponde solidalmente per l'intero debito Parte_3 verso i creditori, salvi i rapporti interni tra coobbligati.
27. Stante il riconoscimento di debito del Sig. la quota interna della convenuta è Parte_3 pari al 50% del complessivo importo mutuato (€ 190.000,00), ossia € 95.000,00.
28. Deve quindi ritenersi provata la responsabilità solidale della resistente per la restituzione delle somme mutuategli, anche a fronte della totale mancanza di pagamento nel lungo periodo intercorso dalla concessione (2014). 29. In merito all' obbligazione restitutoria derivante da prestito, l'art. 1817 c.c. dispone che, in mancanza di un termine convenzionale per la restituzione del mutuo, lo stesso sia fissato dal
Giudice, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
30. Tuttavia, l'orientamento della giurisprudenza (Cass. Civ., n. 8199/1991) consente di prescindere dalla fissazione del termine allorché il mutuatario abbia manifestato inequivocamente la volontà di non adempiere, come nel caso in esame, in cui la convenuta ha negato l'esistenza del prestito “non ho mai ricevuto un prestito da parte Vostra” e rifiutato la restituzione “nulla è da me dovuto”. (cfr. doc 12, mail del 20.07.2023 - ricorso ricorrenti)
31. Tale comportamento costituisce inadempimento, idoneo a legittimare l'esigibilità immediata del credito.
32. Quanto al profilo dell'onerosità del mutuo, si osserva che ai sensi dell'art. 1815 c.c., in mancanza di patto contrario, il mutuatario è tenuto a corrispondere gli interessi legali dalla data della consegna.
33. Considerata la rilevante entità delle somme, la durata del rapporto e la natura della transazione, si ritiene dovuto il riconoscimento degli interessi legali sull'importo mutuato, dalla data dell'accredito fino al soddisfo. Inoltre, a partire dalla data di notifica dell'atto introduttivo - perfezionatasi in data 02/11/2023 come da nota di deposito dell'8/11/23 dei ricorrenti - trova applicazione l'art. 1284, comma 4, c.c., che richiama il tasso previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs. 231/2002.
34. In via gradata, i ricorrenti hanno richiesto, ove non venga accertata la natura contrattuale del rapporto, la condanna ex art. 2041 c.c.
35. In ogni caso, risulta evidente l'ingiustificato arricchimento della resistente che, senza corrispettivo, ha tratto vantaggio dalla somma erogata dai ricorrenti per l'acquisto dell'immobile, del quale è comproprietaria al 50%.
36. Tuttavia, avendo riconosciuto la sussistenza del contratto di mutuo, la domanda ex art. 2041
c.c. risulta assorbita e, pertanto, inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà (Cass.
n. 13203/2023).
37. Va respinta inoltre la tesi della Sig.ra secondo cui affermava che "…Nel Controparte_1 caso di specie, si è trattato di un atto di liberalità (da genitori a figlio)". (cfr. pag.
9 - memoria di costituzione)
38. La documentazione prodotta, le causali dei bonifici, la destinazione delle somme all'acquisto dell'immobile di cui la resistente è comproprietaria, nonché il comportamento delle parti e il riconoscimento del debito, dimostrano inequivocabilmente la natura contrattuale di mutuo e l'obbligo di restituzione. 39. Pertanto, la deduzione della Sig.ra sulla natura di liberalità è infondata e deve essere CP_1 disattesa non essendo, peraltro, emersa alcuna prova a riguardo in ordine ad una diversa causa di attribuzione delle somme la quale potrebbe essere unicamente presunta sulla base dei rapporti familiari fra i pretesi mutuanti e il coniuge della ma tale presunzione CP_1 non ha trovato riscontro nella documentazione processuale né risulta aliunde. Detta presunzione, qualificabile iuris tantum, ossia relativa può essere controbilanciata da una prova contraria la quale nel caso di specie è stata raggiunta per mezzo degli indici sopra esaminati. Si aggiunga che parte attrice ha altresì depositato copie dei bonifici eseguiti dal figlio nei confronti dei propri genitori in esecuzione della scrittura privata depositata.
Rispetto a dette operazioni bancarie che nell'ottica dei predetti rapporti familiari potrebbero essere addotti a sospetto nondimeno possono essere a priori inficiati nel loro valore indiziario in assenza di prova della mala fede dell'altro debitore solidale.
40. Quanto, invece, alla domanda della Sig.ra di "Condannare i ricorrenti ai sensi CP_1 dell'Art. 96 cpc al risarcimento dei danni …per avere agito con mala fede e colpa grave…"
41. deve osservarsi, in primo luogo, che la disposizione di cui all'art. 96 c.p.c. costituisce norma speciale rispetto al precetto generale contenuto nell'art. 2043 c.c. (ex multiis, Cass. civ., sez.
I, 23 marzo 2004, n. 5734; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1999, n. 253) e disciplina il cosiddetto illecito processuale, sostanziandosi in una forma di danno punitivo "teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie".
42. Nel caso di specie, per poter condannare i ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore della Sig.ra sarebbe necessario dimostrare che gli stessi abbiano CP_1 agito con mala fede o colpa grave, ossia che abbiano promosso o proseguito il giudizio con intenti manifestamente dilatori o abusivi.
43. Tuttavia, in assenza di una concreta e specifica allegazione del danno subito dalla parte istante, nonché della dimostrazione puntuale della sussistenza degli elementi di mala fede e colpa grave, la domanda deve essere rigettata.
44. Alla luce di quanto esposto, la domanda restitutoria deve essere accolta, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 95.000,00, pari alla metà delle somme complessivamente erogate, oltre interessi legali dalla data dell'accredito fino alla data di deposito della domanda e, successivamente, interessi ex D.lgs. 231/2002 fino al saldo.
45. Le spese legali seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie integralmente le domande proposte dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- condanna al pagamento di euro 95.000,00 oltre interessi dalla data Controparte_1 dell'accredito fino alla data di deposito della domanda e, interessi ex D.lgs. 231/2002 fino al saldo.
- condanna l pagamento delle spese legali nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e che si quantificano in complessivi euro 4.217,00 di cui
[...] Parte_2 euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.127,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del
15%, contributi integrativi ed Iva di legge.
Roma, lì 24/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38976 del RGAC dell'anno 2023 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24/09/2025 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi anche disgiuntamente tra loro dall'Avv. Fausto C.F._2
Mazzarella e dall'Avv. Roberta Razionale presso il cui studio sito in Roma al Corso Vittorio
Emanuele II, 229, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
RICORRENTI
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv Cristiana Arditi Controparte_1 C.F._3 di Castelvetere presso il cui studio sito in Roma, Via Costantino Morin n. 45, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per i Ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così provvedere. In via principale:
- accertare e dichiarare che i sigg.ri e hanno mutuato in favore Parte_1 Parte_2 dei sigg.ri e la complessiva somma di € 190.000,00 messa a Parte_3 Controparte_1 disposizione dei suddetti mutuatari a mezzo degli accrediti del 22.01.2014 e del 10.03.2014 di cui è parola in premessa aventi quali causali rispettivamente “prestito per acquisto casa AS” e
“prestito per saldo casa AS” e che la predetta somma non è mai stata restituita, nemmeno in parte, dai sigg.ri e Parte_3 Controparte_1
- accertare e dichiarare che la resistente è debitrice in solido dell'intera Controparte_1 complessiva somma di € 190.000,00 nei confronti dei ricorrenti, come specificato in narrativa, di cui € 90.000,00 in solido nei confronti dei sigg.ri e ed € Parte_1 Parte_2
100.000,00 nei confronti del sig. Parte_1
- accertare che la sig.ra si è rifiutata di adempiere al proprio obbligo restitutorio Controparte_1 nella mail del 20.07.2023 e, pertanto, dichiarare l'inadempimento della medesima resistente e contestualmente il diritto dei ricorrenti ad esigere immediatamente la prestazione senza la fissazione di un termine ex artt. 1183 e 1817 c.c. In subordine, fissare un termine per la restituzione ex art. 1817 c.c. che tenga conto del lasso di tempo già trascorso, dell'entità delle somme oggetto di mutuo e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie;
- per l'effetto, in virtù del riconoscimento del debito e della promessa di pagamento effettuata dal sig. per la somma di € 95.000,00, corrispondente al 50% dell'importo complessivo dei Parte_3 prestiti erogati e ferma restando la responsabilità solidale per l'intero di ciascuno dei mutuatari, nonché alla luce del rifiuto ad adempiere manifestato dalla resistente nella mail del 20.07.2023, condannare la sig.ra a restituire immediatamente – ovvero nel termine ex art. 1817 Controparte_1
c.c. fissato dal Giudice ai sigg.ri e la complessiva somma di € Parte_1 Parte_2
95.000,00, oltre interessi legali dalla data dell'accredito delle somme sino alla data odierna
(07.08.2023) pari ad € 6.728,51, per complessivi € 101.728,51 (di cui € 48.217,69 in solido in favore dei sigg.ri e ed € 53.510,82 in favore del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_1
, oltre agli ulteriori interessi ex D.lgs. 231/02 ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c.
[...] dalla data odierna sino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata e residuale:
- accertare e dichiarare l'indebito arricchimento senza giusta causa della sig.ra in Controparte_1 danno dei sigg.ri e per l'importo di € 45.000,00 e in danno del Parte_1 Parte_2 sig. per l'importo di € 50.000,00, somme versate dai ricorrenti sul conto cointestato Parte_1 alla sig.ra e al sig. ed utilizzate dalla resistente per acquistare la Controparte_1 Parte_3 quota del 50% dell'immobile di AS UM meglio descritto in narrativa;
- per l'effetto, condannare la sig.ra a versare, a titolo di indennizzo ai sensi Controparte_1 dell'art. 2041 c.c., nei confronti dei sigg.ri e l'importo di € Parte_1 Parte_2
45.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data del relativo accredito pari ad oggi (07.08.2023) ad € 11.575,78 per complessivi € 56.575,78, nonché nei confronti del sig.
l'ulteriore importo di € 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1 compensativi dalla data del relativo accredito pari ad oggi (07.08.2023) ad € 12.840,18 per complessivi € 62.840,18. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” Per la Resistente: “Voglia il Giudice disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'Art. 183 cpc, ed assegnando i termini di cui all'Art. 171 ter cpc. Esaurita la istruttoria, piaccia al Tribunale di Roma:
- rigettare la domanda formulata da e , siccome infondata. Parte_1 Parte_4
- Condannare i ricorrenti ai sensi dell'Art. 96 cpc al risarcimento dei danni in favore di CP_1 per avere agito con mala fede e colpa grave.
[...]
- Condannare e alla rifusione delle spese del presente giudizio Parte_4 Parte_5 in favore di ” Controparte_1
IN FATTO
1. I coniugi e nel corso del 2014 trasferivano l'importo Parte_1 Parte_2 complessivo di € 190.000,00 in favore dei sigg. (figlio) e Parte_3 Controparte_1 coniugi in regime di separazione dei beni.
2. La somma veniva accreditata in due distinti momenti sul conto corrente cointestato dei coniugi ed presso la Barclays Bank, filiale di Roma Parte_3 Controparte_1
Baldovinetti, IBAN n. [...].
3. In particolare, in data 22 gennaio 2014 veniva eseguito un primo bonifico di € 90.000,00 proveniente dal conto cointestato “ai coniugi e presso la Parte_1 Parte_2
Barclays Bank, IBAN [...], con la causale “prestito acquisto casa AS”; successivamente, in data 10 marzo 2014, veniva disposto un secondo bonifico di € 100.000,00 proveniente “dal conto corrente intestato al solo presso la Parte_1
Banca Esperia S.p.A., IBAN [...], con la causale “prestito per saldo casa AS” . (cfr. pag. 2; doc. 1; doc. 2, doc. 3 – ricorso ex art. 281 decies e s.s. c.p.)
4. Entrambe le disposizioni di pagamento riportavano causali riconducibili ad un “prestito” per l'acquisto di un immobile sito in AS UM, poi effettivamente acquistato con atto notarile del 30 gennaio 2014, “in comunione ordinaria ed in parti uguali tra loro”. (cfr. doc.
4 contratto di compravendita – ricorso ricorrenti)
5. Nel 2023 l'immobile risultava ancora nella disponibilità dei sigg.ri e Parte_3 [...]
mentre le somme ricevute non venivano mai restituite, neanche parzialmente. (cfr. CP_1 doc. all. 05 – ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c )
6. Con lettere raccomandate inviate in data 24 maggio 2023, i Sig.ri e Parte_1 Pt_2 richiedevano formalmente la restituzione degli importi (cfr. doc. 6 e doc. 7 – ricorso
[...] ex art. 281 decies e s.s. c.p.)
7. Il sig. ricevuta la comunicazione, riconosceva la propria obbligazione e si Parte_3 impegnava a restituire la quota a lui spettante - pari al 50% del totale - all'esito della vendita di un proprio immobile, formalizzando tale accordo mediante scrittura privata sottoscritta il 5 luglio 2023. (cfr. doc. 9, atto di ricognizione del debito - ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c)
8. La sig.ra invece, non ritirava la raccomandata e, dopo la compiuta giacenza Controparte_1
i ricorrenti le inviavano in data 4 luglio 2023 una e-mail contenente la missiva raccomandata e sollecitandone un riscontro. (cfr. doc. 10 e doc. 11 –ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c)
9. La sig.ra replicava il 20 luglio 2023 tramite e-mail (cfr. doc. 12 – ricorso ex art. 281 CP_1
decies e ss. c.p.c).
10. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281-decies e ss. c.p.c., gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio la sig.ra chiedendo che venisse accertata Controparte_1
l'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'importo complessivo di € 95.000 oltre interessi.
11. Successivamente si costituiva la sig.ra contestando integralmente le Controparte_1 deduzioni avversarie e sostenendo l'infondatezza della domanda.
12. Il giudice precedente assegnatario, “…Letto il ricorso;
letto l'art. 127 ter c.p.c…” fissava udienza davanti a sé per il giorno 29/02/2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
13. Successivamente il giudice assegnatario, ritenendo la causa matura per la decisione la rinviava all'udienza del 24 settembre 2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c
IN DIRITTO
14. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
15. E' premesso altresì che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di
Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
16. La domanda proposta dai sigg.ri e è fondate e va accolta. Parte_1 Parte_2
17. Preliminarmente occorre qualificare la natura giuridica del rapporto dedotto in giudizio il quale sulla base degli atti introduttivi e delle deduzioni di parte assume la configurazione di un contratto di mutuo ex art. 1813 c.c.
18. Ai sensi della norma citata, "il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituirne altrettante della stessa specie e qualità".
19. Si tratta di un contratto reale, che si perfeziona con la consegna del denaro, e che genera in capo al mutuatario l'obbligo di restituzione.
20. Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che i sigg.ri e Parte_1 Pt_2 abbiano erogato due somme di denaro: una prima, pari ad € 90.000,00, in data
[...]
22.01.2014, tramite bonifico dal loro conto cointestato con causale "prestito per acquisto casa AS"; una seconda, pari ad € 100.000,00, in data 10.03.2014, a cura del solo Parte_1
con causale "prestito per saldo casa AS". (cfr. doc. 1; doc. 2; doc. 3 –ricorso ex
[...] art. 281 decies e ss. c.p.c).
21. È pacifico in giurisprudenza che la mera dazione di una somma di denaro non è di per sé sufficiente a provare un contratto di mutuo, ma, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, ord. 16.10.2017, n. 24328), l'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuto a provare non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo giustificativo dell'obbligo restitutorio, non potendosi desumere automaticamente il mutuo dalla semplice erogazione.
22. Nel caso in esame, tale onere probatorio può ritenersi assolto. 23. Le causali dei bonifici;
la stretta correlazione temporale tra i bonifici a titolo di mutuo ( €
90.000,00 del 22 gennaio 2014 ed €100.000,00 il 10 marzo 2014) e il loro successivo utilizzo delle somme per l'acquisto dell'abitazione di cui la convenuta è comproprietaria al
50% (“…il prezzo..è stato corrisposto ..quanto ad euro 10.000,00 …in data
30/01/2014…quanto ad euro 70.000,00 …emesso in data 29 gennaio 2014…quanto ai residuali euro 100.000,00 la parte acquirente si è obbligata a versarli entro il termine del 31 marzo 2014.”); il comportamento successivo delle parti con la richiesta di restituzione dei ricorrenti ( “ …a distanza di qualche anno ci troviamo nella situazione di dovervi richiedere la restituzione del prestito di denaro che vi avevamo erogato per consentirvi di acquistare la casa di AS UM…) e il riconoscimento del debito con l'obbligo di restituzione del sig.
( “ …il sig. …dichiara di riconoscersi debitore nei confronti dei Parte_3 Parte_3 coniugi e della complessiva somma di euro 95.000,00… Parte_1 Parte_2 nonché solidalmente con la sig.ra – debitore per l'intera somma di euro Controparte_1
190.000,00”… “ …all'esito della ricognizione di debito effettuata, il Sig. si Parte_3 obbliga a restituire al sig. l'importo di euro 72.500,00 e alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
la somma di euro 22.500,00…”) - costituiscono indici univoci della natura reale e
[...] mutuaria delle erogazioni, nella più rigorosa aderenza a quanto dettato dall'art. 1813 c.c. e supportato dalla giurisprudenza in materia. (cfr. pag. 9 e 10 del contratto di compravendita, doc. 1; doc, 2; doc.3; doc.5; doc. 6; doc. 7; doc. 9 art 1 e art 2; doc. 11; doc. 13 – ricorso introduttivo).
24. Alla luce della destinazione delle somme e della successiva acquisizione del bene immobile da parte dei sigg.ri e in regime di comproprietà paritaria (50%- Parte_3 Controparte_1
50%), appare evidente che il prestito sia stato finalizzato ad un interesse comune. (cfr. doc.4, contratto di compravendita;
doc. 5 visura catastale – ricorso introduttivo)
25. In tal senso, trova applicazione l'art. 1298 c.c., secondo cui: “se il debito è contratto per interessi comuni a più soggetti, ciascuno ne risponde solidalmente per l'intero”.
26. Pertanto, la sig.ra in quanto contitolare dell'immobile e beneficiaria, Controparte_1 insieme al sig. delle somme erogate, risponde solidalmente per l'intero debito Parte_3 verso i creditori, salvi i rapporti interni tra coobbligati.
27. Stante il riconoscimento di debito del Sig. la quota interna della convenuta è Parte_3 pari al 50% del complessivo importo mutuato (€ 190.000,00), ossia € 95.000,00.
28. Deve quindi ritenersi provata la responsabilità solidale della resistente per la restituzione delle somme mutuategli, anche a fronte della totale mancanza di pagamento nel lungo periodo intercorso dalla concessione (2014). 29. In merito all' obbligazione restitutoria derivante da prestito, l'art. 1817 c.c. dispone che, in mancanza di un termine convenzionale per la restituzione del mutuo, lo stesso sia fissato dal
Giudice, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
30. Tuttavia, l'orientamento della giurisprudenza (Cass. Civ., n. 8199/1991) consente di prescindere dalla fissazione del termine allorché il mutuatario abbia manifestato inequivocamente la volontà di non adempiere, come nel caso in esame, in cui la convenuta ha negato l'esistenza del prestito “non ho mai ricevuto un prestito da parte Vostra” e rifiutato la restituzione “nulla è da me dovuto”. (cfr. doc 12, mail del 20.07.2023 - ricorso ricorrenti)
31. Tale comportamento costituisce inadempimento, idoneo a legittimare l'esigibilità immediata del credito.
32. Quanto al profilo dell'onerosità del mutuo, si osserva che ai sensi dell'art. 1815 c.c., in mancanza di patto contrario, il mutuatario è tenuto a corrispondere gli interessi legali dalla data della consegna.
33. Considerata la rilevante entità delle somme, la durata del rapporto e la natura della transazione, si ritiene dovuto il riconoscimento degli interessi legali sull'importo mutuato, dalla data dell'accredito fino al soddisfo. Inoltre, a partire dalla data di notifica dell'atto introduttivo - perfezionatasi in data 02/11/2023 come da nota di deposito dell'8/11/23 dei ricorrenti - trova applicazione l'art. 1284, comma 4, c.c., che richiama il tasso previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs. 231/2002.
34. In via gradata, i ricorrenti hanno richiesto, ove non venga accertata la natura contrattuale del rapporto, la condanna ex art. 2041 c.c.
35. In ogni caso, risulta evidente l'ingiustificato arricchimento della resistente che, senza corrispettivo, ha tratto vantaggio dalla somma erogata dai ricorrenti per l'acquisto dell'immobile, del quale è comproprietaria al 50%.
36. Tuttavia, avendo riconosciuto la sussistenza del contratto di mutuo, la domanda ex art. 2041
c.c. risulta assorbita e, pertanto, inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà (Cass.
n. 13203/2023).
37. Va respinta inoltre la tesi della Sig.ra secondo cui affermava che "…Nel Controparte_1 caso di specie, si è trattato di un atto di liberalità (da genitori a figlio)". (cfr. pag.
9 - memoria di costituzione)
38. La documentazione prodotta, le causali dei bonifici, la destinazione delle somme all'acquisto dell'immobile di cui la resistente è comproprietaria, nonché il comportamento delle parti e il riconoscimento del debito, dimostrano inequivocabilmente la natura contrattuale di mutuo e l'obbligo di restituzione. 39. Pertanto, la deduzione della Sig.ra sulla natura di liberalità è infondata e deve essere CP_1 disattesa non essendo, peraltro, emersa alcuna prova a riguardo in ordine ad una diversa causa di attribuzione delle somme la quale potrebbe essere unicamente presunta sulla base dei rapporti familiari fra i pretesi mutuanti e il coniuge della ma tale presunzione CP_1 non ha trovato riscontro nella documentazione processuale né risulta aliunde. Detta presunzione, qualificabile iuris tantum, ossia relativa può essere controbilanciata da una prova contraria la quale nel caso di specie è stata raggiunta per mezzo degli indici sopra esaminati. Si aggiunga che parte attrice ha altresì depositato copie dei bonifici eseguiti dal figlio nei confronti dei propri genitori in esecuzione della scrittura privata depositata.
Rispetto a dette operazioni bancarie che nell'ottica dei predetti rapporti familiari potrebbero essere addotti a sospetto nondimeno possono essere a priori inficiati nel loro valore indiziario in assenza di prova della mala fede dell'altro debitore solidale.
40. Quanto, invece, alla domanda della Sig.ra di "Condannare i ricorrenti ai sensi CP_1 dell'Art. 96 cpc al risarcimento dei danni …per avere agito con mala fede e colpa grave…"
41. deve osservarsi, in primo luogo, che la disposizione di cui all'art. 96 c.p.c. costituisce norma speciale rispetto al precetto generale contenuto nell'art. 2043 c.c. (ex multiis, Cass. civ., sez.
I, 23 marzo 2004, n. 5734; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1999, n. 253) e disciplina il cosiddetto illecito processuale, sostanziandosi in una forma di danno punitivo "teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie".
42. Nel caso di specie, per poter condannare i ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore della Sig.ra sarebbe necessario dimostrare che gli stessi abbiano CP_1 agito con mala fede o colpa grave, ossia che abbiano promosso o proseguito il giudizio con intenti manifestamente dilatori o abusivi.
43. Tuttavia, in assenza di una concreta e specifica allegazione del danno subito dalla parte istante, nonché della dimostrazione puntuale della sussistenza degli elementi di mala fede e colpa grave, la domanda deve essere rigettata.
44. Alla luce di quanto esposto, la domanda restitutoria deve essere accolta, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 95.000,00, pari alla metà delle somme complessivamente erogate, oltre interessi legali dalla data dell'accredito fino alla data di deposito della domanda e, successivamente, interessi ex D.lgs. 231/2002 fino al saldo.
45. Le spese legali seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie integralmente le domande proposte dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- condanna al pagamento di euro 95.000,00 oltre interessi dalla data Controparte_1 dell'accredito fino alla data di deposito della domanda e, interessi ex D.lgs. 231/2002 fino al saldo.
- condanna l pagamento delle spese legali nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e che si quantificano in complessivi euro 4.217,00 di cui
[...] Parte_2 euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.127,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del
15%, contributi integrativi ed Iva di legge.
Roma, lì 24/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo