Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1669/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1669 dell'anno 2020
TRA
GI DE IS (C.F. [...]), IC RI ([...]), NI CA ([...]), rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluca Caporaso e Domenico D'Antonio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Campobasso, via Trento n. 16
- attori -
E
COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO (C.F. 80188230587), REGIONE MOLISE,
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE GENERALE
PER LA SALUTE (C.F. 00169440708), in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici siti in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74
- convenuti -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato GI de AN, RI NI e OL
LA convenivano dinanzi al Tribunale di Campobasso la Regione Molise ed il
Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, rappresentando, in punto di fatto:
- che al fine di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, con decreto n. 96 del 7.11.2011 la Regione Molise aveva istituito la Gestione Sanitaria Accentrata
(cd. G.S.A.), dando attuazione a quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. 118/2011;
- di essere stati nominati componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise, con provvedimento dell'11.07.2014, e di essere rimasti in carica fino al 30.11.2019;
- che con Legge regionale n. 17 del 18 novembre 2014, denominata “Individuazione del responsabile regionale per la certificazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2013, n. 6”, attuativa dell'art. 22 del d.lgs.
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118/2011, erano state attribuite ai componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione le funzioni di “terzo certificatore”;
- che dal 18.11.2014 al 30.11.2019 essi avevano espletato l'attività di certificazione suddetta, senza riconoscimento di alcun compenso ulteriore rispetto a quello già percepito in qualità di revisori;
- di aver diffidato infruttuosamente l'Amministrazione convenuta con PEC del 18.05.2020.
Chiedevano dunque, previa declaratoria di nullità, illegittimità, invalidità, inefficacia, disapplicazione, annullamento di ogni atto amministrativo presupposto, di:
- accertare e dichiarare il giusto compenso loro dovuto in relazione a tutte le attività ed ai compiti espletati, dal 2014 al 2019, quali Terzi Certificatori Regionali della Regione Molise e della
G.S.A. “anche ex art. 22 co. III, lett. d) d.vo 183/11 smi”, determinandolo nella misura di cui alle tariffe professionali ex D.M. 140/12, applicabili ratione temporis e nella misura di cui alla parcella allegata, maggiorato di spese, interessi moratori ex D.L.vo 231/02 e rivalutazione;
- in via gradata, accertare e dichiarare il giusto compenso di cui sopra, determinandolo in via equitativa, ovvero, in via ulteriormente gradata, nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre spese, interessi moratori ex D. L.vo 231/02 e rivalutazione;
- condannare i convenuti, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto nella rispettiva competenza, al pagamento in loro favore, in pari quota e/o nella misura a ciascuno spettante, delle somme di cui sopra;
- in via gradata condannare i convenuti, anche in solido tra loro e/o ciascuno per quanto nella rispettiva competenza, al pagamento in loro favore, in pari quota e/o nella misura a ciascuno spettante, delle somme di cui sopra, ovvero ogni altra, a titolo risarcitorio;
- in via condizionata e residuale, accertare e statuire che, per effetto di tutta l'attività professionale da loro svolta, i convenuti hanno conseguito un'indebita locupletazione, pari al compenso dovuto e non corrisposto, e per l'effetto condannarli, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in loro favore dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo in via preliminare il mutamento del rito, essendo applicabile al caso di specie il rito del lavoro.
Nel merito, insistevano per il rigetto delle domande attoree, evidenziando che la L.R. 17/2014 non prevede alcun compenso da corrispondere per l'espletamento dell'attività di responsabile regionale per la certificazione, costituendo la stessa una mera estensione delle attribuzioni già riconosciute ai Revisori dei Conti della Regione.
Evidenziavano altresì l'inesistenza di esplicite pattuizioni scritte relative alla corresponsione di un compenso ulteriore, come controprestazione per l'attività di certificatori, ed in ogni caso l'assenza di uno specifico contratto d'opera professionale, stipulato in forma scritta, avente ad oggetto tali ulteriori prestazioni, precisando che, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto sarebbe irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia loro conferito l'incarico, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma è solo un atto con efficacia interna all'ente, avente natura autorizzatoria.
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Contestavano altresì la sussistenza dei presupposti di esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, che sarebbe inammissibile, in quanto carente del requisito della “sussidiarietà”, ed in ogni caso da rigettare, essendo fondata su base “contrattuale”, in quanto riferita o al presupposto incarico di Revisore dei Conti o anche autonoma e separata da questo, ma sempre sulla scorta di una relazione convenzionale, pur se di fatto.
La causa veniva istruita, oltre che in via documentale, anche mediante una consulenza tecnica d'ufficio, disposta dal giudice in precedenza titolare della causa.
All'esito della prima udienza tenutasi dinanzi alla scrivente, in data 5.06.2023, su sollecitazione degli attori - che avevano chiesto che fosse valutata la possibilità di pervenire ad una soluzione conciliativa della lite - veniva disposta una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già in atti, con conferimento al CTU dell'incarico di tentare la conciliazione delle parti, come previsto dall'art. 198 c.p.c.
Il tentativo di conciliazione non sortiva, tuttavia, esito positivo.
All'udienza del 23.09.2024, sostituita dal deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti;
lo scrivente giudice, in data 24.09.2024, tratteneva dunque la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. La domanda attorea tesa ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento del compenso asseritamente dovuto in relazione allo svolgimento dei compiti di certificazione ex art. 22 d.lgs.
118/2011 deve essere rigettata, per le ragioni che seguono.
La vicenda de qua si inquadra nel perimetro normativo della Legge Regionale n. 17 del 18 novembre 2014 - modificativa della Legge Regionale n. 6 del 15 luglio 2013 - attuativa delle previsioni legislative di cui all'art. 22 d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
La norma statale da ultimo richiamata prevede che le Regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato gestione sanitaria accentrata presso la Regione, un suo responsabile e un responsabile regionale che certifichi “i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità; ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità” (cfr. art. 22 comma 3 lett. d).
Dagli atti di causa è emerso che la Regione Molise, dando seguito alla previsione di cui all'art. 22 d.lgs. n. 118/2011, con decreto n. 96 del 7.11.2011 ha istituito la gestione sanitaria accentrata,
a far data dal 10.01.2012, e che con Legge Regionale n. 17/2014 ha individuato quale responsabile regionale per la certificazione il Collegio dei revisori dei conti, istituito con Legge
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regionale n. 6/2013, composto nel quinquennio 2014-2019 dagli odierni attori, nominati con provvedimento dell'11.07.2014.
Modificando le prescrizioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 6/2013, l'art. 3 della L.R. n. 17/2014 ha quindi previsto che il Collegio dei revisori dei conti “effettua le certificazioni di cui all'art. 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione”.
Quanto al compenso spettante ai componenti del Collegio per l'attività di certificazione loro legislativamente attribuita, la L.R. n. 17/2014 nulla ha invece stabilito, prevedendo tuttavia significativamente, all'art. 5 (rubricato “Clausola di invarianza finanziaria”) che “dall'attuazione della presente legge non devono derivare incrementi di spesa a carico del bilancio regionale”.
Di conseguenza, rebus sic stantibus, spetta ai componenti del Collegio dei revisori un compenso, da ritenersi onnicomprensivo, ossia atto a remunerare tutte le attività loro affidate “pari al 22 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 10 per cento per il Presidente del Collegio, al netto di Iva e Oneri”, ex art. 11, comma 1, L.R.
6/2013.
Si osserva peraltro che il thema decidendum del presente giudizio non attiene al diritto alla corresponsione del compenso normativamente previsto, in relazione al quale gli attori nulla deducono: la pretesa fatta valere in giudizio riguarda infatti soltanto gli ulteriori compensi, derivanti dallo svolgimento dell'incarico di responsabili regionali per la certificazione, che secondo la ricostruzione degli attori dovrebbero essere loro riconosciuti in via aggiuntiva rispetto a quelli ordinariamente previsti per i componenti del Collegio dei revisori.
La pretesa è tuttavia priva di fondamento, in quanto non risulta essere stato previsto alcun compenso ulteriore, dovuto in virtù dell'attribuzione, agli stessi soggetti già titolari dell'incarico di revisione dei conti, delle ulteriori funzioni di certificazione di cui all'art. 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
L'assunto trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 2 bis dell'art. 11 della L.R.
6/2013, così come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), L.R. 13/2018, che ha riconosciuto ai revisori residenti fuori dalla Regione Molise il diritto al rimborso delle spese di trasporto per il raggiungimento della sede degli uffici regionali, senza prevedere ulteriori indennità e/o compensi.
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: in mancanza di una diversa previsione di legge, agli odierni attori non può essere riconosciuto alcun compenso ulteriore rispetto a quello espressamente contemplato, non potendo l'attività interpretativa del giudice sovrapporsi alla discrezionalità del legislatore.
Né è possibile pervenire a conclusioni diverse valorizzando il contenuto della deliberazione della
Giunta regionale n. 166 del 25/05/2020, che ha attribuito “ai componenti dell'organo regionale denominato “terzo certificatore”, per l'intera durata dell'incarico, un compenso mensile pari a euro 1.500,00 per il Presidente ed euro 1.000,00 per ogni componente al netto di IVA e oneri accessori”, posto che la stessa ha come destinatari altri soggetti, è stata adottata successivamente alla cessazione dell'incarico da parte degli attori, e non può pertanto trovare applicazione ai soggetti ed al rapporto negoziale dedotto nel presente giudizio.
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E' appena il caso di precisare l'irrilevanza ai fini del decidere della CTU espletata nel presente giudizio (non disposta dalla scrivente, ma dal giudice precedentemente in ruolo), relativa alla quantificazione del “giusto compenso”, in difetto dei presupposti relativi all'”an” dello stesso.
II. È destituita di fondamento la domanda tesa ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento “delle somme di cui sopra ovvero ogni altra, a titolo risarcitorio ed anche in ragione del comportamento posto in essere dalle convenute”.
Giova rammentare che la responsabilità risarcitoria, di tipo aquiliano o di tipo contrattuale, presuppone la ricorrenza di un pregiudizio, della cui prova è onerato il danneggiato.
Ebbene, non solo gli attori nulla hanno provato al riguardo, ma essi non hanno nemmeno svolto precise e specifiche allegazioni relativamente al nocumento subìto, limitandosi a vaghe e generiche asserzioni, rimaste del tutto indimostrate.
La domanda risarcitoria deve dunque essere rigettata.
III. È parimenti infondata la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dagli attori in via residuale.
Sul piano teorico giova considerare che in materia di ingiustificato arricchimento l'art. 2041 c.c. stabilisce che chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
La fattispecie si struttura intorno a due elementi costitutivi - causalmente riconducibili ad un unico fatto causativo - ossia l'arricchimento patrimoniale dell'accipiens e l'impoverimento di un altro soggetto, entrambi privi di titolo.
Il proprium dell'azione risiede, dunque, nella richiamata astrazione causale, in mancanza della quale la pretesa indennitaria giudizialmente azionata non può trovare accoglimento.
Ebbene, nel caso di specie la stessa risulta difettare, posto che l'attività professionale svolta dagli attori ha titolo nell'atto di nomina dell'11.07.2014, così come integrato dalle previsioni legislative di cui alla L.R. 6/2013 ss. mm., che dello stesso costituisce parte integrante.
Pertanto, considerato che l'attività di certificazione svolta dagli attori trova adeguata giustificazione causale nelle disposizioni richiamate, la domanda di ingiustificato arricchimento non può trovare accoglimento e, dunque, deve essere rigettata.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori medi del corrispondente scaglione e riconoscendo le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare. Non viene invece riconosciuta la fase decisionale, atteso che i convenuti non hanno depositato né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico degli attori, stante il rigetto integrale delle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così decide:
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- RIGETTA le domande formulate da GI De AN, RI NI e OL
LA;
- CONDANNA GI De AN, RI NI e OL LA, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 35.794,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%;
- PONE definitivamente a carico degli attori soccombenti le spese di CTU.
Così deciso in Campobasso, in data 15 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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