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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8803/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Carità;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, parte rappresentata e difesa dal funzionario dott.ssa Daniela Bruno;
[...]
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 09/07/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 luglio 2023 ha chiesto che venga dichiarato il Parte_1 suo diritto all'inserimento nelle graduatorie GPS per il biennio 2022-2024, nell'ambito provinciale di , per la classe di concorso B016 con il punteggio corretto di 54,5, CP_2 nonché alla corretta attribuzione del punteggio di 47,50 nelle GPS relative alle classi di concorso B003 e B014. A sostegno delle superiori pretese ha contestato il provvedimento di esclusione della graduatoria relativa alla classe di concorso B016 ed argomentato circa il possesso dei titoli che legittimerebbero, da un lato, il suo reinserimento in tale graduatoria
1 e, dall'altro lato, l'attribuzione del maggior punteggio anelato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 23 giugno 2025 il Controparte_1
e l' , in
[...] Controparte_2 via preliminare, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
in subordine, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva degli organi periferici del e, in ulteriore subordine, la sopravvenuta CP_1 carenza d'interesse ad agire del ricorrente in conseguenza della scadenza delle GPS cui si riferisce la domanda giudiziale;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando il possesso da parte del di titoli idonei all'accoglimento delle sue Pt_1 pretese (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va immediatamente riconosciuta la giurisdizione di questo giudice ordinario: la Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che “in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria” (Cass., S.U., ordinanza n. 10538 del 19 aprile 2023).
Ciò detto, va inevitabilmente dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'intervenuta scadenze delle GPS cui si riferiscono le pretese attoree: va notato, infatti, che tali graduatorie si riferivano al biennio 2022-2024, ormai trascorso. Per tale ragione, l'eventuale accoglimento del ricorso non attribuirebbe al alcuna utilità (cfr., per un Pt_1 caso completamente diverso, ma sovrapponibile, Cass., S.U., sentenza n. 4919 del 15 maggio 1998: “La sopravvenuta scadenza del mandato elettorale determina il venir meno dell'interesse al ricorso con il quale sia stata impugnata la validità delle operazioni elettorali, con la conseguenza che deve essere dichiarata d'ufficio la cessazione della materia del contendere”; cfr., altresì, Cass., sez. II, ordinanza n. 30251 del 31 ottobre 2023, secondo cui “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da
2 determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio”). Con riguardo alle difese spiegate all'udienza del 9 luglio 2025 (cfr. verbale: “L'avv. Chiparo insiste nel ricorso e contesta le difese avversarie, rappresentando che l'interesse alla pronuncia è concreto ed attuale per due motivi: intanto perché le GPS 2024/26 sono un mero aggiornamento delle precedenti, con la conseguenza che il ricorrente non ha potuto chiedere l'inserimento nella attuali per la precedente esclusione;
in secondo luogo, in conseguenza dell'illegittimità della condotta ministeriale sussiste un diritto al risarcimento del danno, da azionarsi in separata sede. Nel merito, evidenzia che il aveva i titoli per l'inserimento delle Pt_1 graduatorie relative alla classe B016, come risulta dall'allegato n. 7.; evidenzia, inoltre, che il non contesta quanto rilevato da parte ricorrente ovvero che il requisito del Controparte_1 signor all'inserimento della classe B016 era il precedente inserimento nella seconda fascia Pt_1 delle GPS. Per quanto riguarda le altre classi di concorso, si riporta alle difese già svolte”), infatti, va notato che tanto il diritto all'inserimento nelle GPS attualmente vigenti, quanto quello al risarcimento del danno sono posizioni giuridiche di vantaggio giuridicamente diverse da quelle azionate nel presente procedimento, le cui esigenze di tutela non risulterebbero frustrate dall'odierna pronuncia. Dichiarata la cessazione della materia del contendere, appare senz'altro equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali perché, a prescindere da un più approfondito esame delle questioni giuridiche controverse, è evidente, da un lato, che il ricorrente non abbia prodotto i titoli su cui si basavano le sue pretese (cfr. allegati al ricorso, prestando attenzione al fatto che tale circostanza, da sola, se la materia del contendere non fosse cessata avrebbe potuto e dovuto condurre al rigetto della pretesa attorea, visto che il possesso di tali titoli – contestato dall'avversario – integrava un elemento costitutivo del diritto fatto valere) e, dall'altro lato, la modifica delle valutazioni compiute dell'Amministrazione nel corso dell'iscrizione del nelle GPS Pt_1 giustificavano l'azione giudiziale.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8803/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Carità;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, parte rappresentata e difesa dal funzionario dott.ssa Daniela Bruno;
[...]
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 09/07/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 10 luglio 2023 ha chiesto che venga dichiarato il Parte_1 suo diritto all'inserimento nelle graduatorie GPS per il biennio 2022-2024, nell'ambito provinciale di , per la classe di concorso B016 con il punteggio corretto di 54,5, CP_2 nonché alla corretta attribuzione del punteggio di 47,50 nelle GPS relative alle classi di concorso B003 e B014. A sostegno delle superiori pretese ha contestato il provvedimento di esclusione della graduatoria relativa alla classe di concorso B016 ed argomentato circa il possesso dei titoli che legittimerebbero, da un lato, il suo reinserimento in tale graduatoria
1 e, dall'altro lato, l'attribuzione del maggior punteggio anelato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 23 giugno 2025 il Controparte_1
e l' , in
[...] Controparte_2 via preliminare, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
in subordine, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva degli organi periferici del e, in ulteriore subordine, la sopravvenuta CP_1 carenza d'interesse ad agire del ricorrente in conseguenza della scadenza delle GPS cui si riferisce la domanda giudiziale;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando il possesso da parte del di titoli idonei all'accoglimento delle sue Pt_1 pretese (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va immediatamente riconosciuta la giurisdizione di questo giudice ordinario: la Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che “in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria” (Cass., S.U., ordinanza n. 10538 del 19 aprile 2023).
Ciò detto, va inevitabilmente dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'intervenuta scadenze delle GPS cui si riferiscono le pretese attoree: va notato, infatti, che tali graduatorie si riferivano al biennio 2022-2024, ormai trascorso. Per tale ragione, l'eventuale accoglimento del ricorso non attribuirebbe al alcuna utilità (cfr., per un Pt_1 caso completamente diverso, ma sovrapponibile, Cass., S.U., sentenza n. 4919 del 15 maggio 1998: “La sopravvenuta scadenza del mandato elettorale determina il venir meno dell'interesse al ricorso con il quale sia stata impugnata la validità delle operazioni elettorali, con la conseguenza che deve essere dichiarata d'ufficio la cessazione della materia del contendere”; cfr., altresì, Cass., sez. II, ordinanza n. 30251 del 31 ottobre 2023, secondo cui “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da
2 determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio”). Con riguardo alle difese spiegate all'udienza del 9 luglio 2025 (cfr. verbale: “L'avv. Chiparo insiste nel ricorso e contesta le difese avversarie, rappresentando che l'interesse alla pronuncia è concreto ed attuale per due motivi: intanto perché le GPS 2024/26 sono un mero aggiornamento delle precedenti, con la conseguenza che il ricorrente non ha potuto chiedere l'inserimento nella attuali per la precedente esclusione;
in secondo luogo, in conseguenza dell'illegittimità della condotta ministeriale sussiste un diritto al risarcimento del danno, da azionarsi in separata sede. Nel merito, evidenzia che il aveva i titoli per l'inserimento delle Pt_1 graduatorie relative alla classe B016, come risulta dall'allegato n. 7.; evidenzia, inoltre, che il non contesta quanto rilevato da parte ricorrente ovvero che il requisito del Controparte_1 signor all'inserimento della classe B016 era il precedente inserimento nella seconda fascia Pt_1 delle GPS. Per quanto riguarda le altre classi di concorso, si riporta alle difese già svolte”), infatti, va notato che tanto il diritto all'inserimento nelle GPS attualmente vigenti, quanto quello al risarcimento del danno sono posizioni giuridiche di vantaggio giuridicamente diverse da quelle azionate nel presente procedimento, le cui esigenze di tutela non risulterebbero frustrate dall'odierna pronuncia. Dichiarata la cessazione della materia del contendere, appare senz'altro equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali perché, a prescindere da un più approfondito esame delle questioni giuridiche controverse, è evidente, da un lato, che il ricorrente non abbia prodotto i titoli su cui si basavano le sue pretese (cfr. allegati al ricorso, prestando attenzione al fatto che tale circostanza, da sola, se la materia del contendere non fosse cessata avrebbe potuto e dovuto condurre al rigetto della pretesa attorea, visto che il possesso di tali titoli – contestato dall'avversario – integrava un elemento costitutivo del diritto fatto valere) e, dall'altro lato, la modifica delle valutazioni compiute dell'Amministrazione nel corso dell'iscrizione del nelle GPS Pt_1 giustificavano l'azione giudiziale.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
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