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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 08/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6042/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
OG S.p.a C/o Avv. Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 914/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi: - INTIMAZ. AD ADE n. 2024 1932 TARI 2009
- INTIMAZ. AD ADE n. 2024 1932 TARI 2010
- INTIMAZ. AD ADE n. 2024 1932 TARI 2011
- INTIMAZ. AD ADE n. 2024 1932 TARI 2012
- INTIMAZ. AD ADE n. 2024 1932 TARI 2013
- INTIMAZ. AD ADE n. 2024 1932 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7332/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, la contribuente propoponeva opposizione all'intimazione ad adempiere - ex art. 50 dpr 602/73 - n. 2024/1932 del 18.04.2024, notificata dal concessionario OG S.p.A. in data 03.06.2024, recante l'importo di € 1865,79, comprensivo di sanzioni e interessi, riferita alla TARES/TARI per gli anni
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, per essere proprietaria dell'immobile oggetto di tassazione solo dal 10.10.2012, nonchè il difetto di notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva la OG spa che contestava le avverse deduzioni, depositando documentazione asseritamente probante la regolare notifica degli atti prodromici e l'intervenuta irretrattabilità della pretesa tributaria per mancata impugnazione degli stessi.
Il primo giudice rigettava il ricorso ritenendo provata la legittima notifica degli atti prodromici e l'intervenuta definitività della pretesa tributaria.
Presenta appello la contribuente che lamenta l'omessa pronuncia in relazione alla questione della legittimazione passiva e comunque ritiene viziata la procedura di notifica, per assenza in particolare per l'intimazione di pagamento n. 2021/7021 della cd. CAD, comunicazione di avvenuto deposito, essendosi la notifica perfezionata per "compiuta giacenza".
Resiste la OG spa, che contesta le eccezioni della contribuente e chiede la conferma della sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la cvausa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Preliminarmente, la Corte osserva che il primo giudice non ha scrutinato l'eccezione del difetto di legittimazione passiva, ritenendola superata dalla intervenuta irretrattabilità della pretesa tributaria. Invero,
l'odierna appellante, negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 non risultava essere proprietaria dell'immobile gravato, poiché divenuta proprietaria solo a partire dal 10.10.2012 e per la quota di 500/1000, con atto rogato dal Tribunale di S. Maria CV (rep. 1000735 – Trascr. n. 30197.1/2012 del 08.11.2012. Tale elemento, di per sé scrutinabile per valutare la legittimazione solo parziale del contribuente, risulta facilmente rinvenibile dalla visura immobiliare allegata agli atti e, tuttavia, la Corte di primo grado ha omesso di analizzare nel merito la vicenda processuale, ritenendo validamente notificati tutti gli atti prodromici alla impugnata intimazione.
In realtà, in disparte la legittimazione passiva per gli anni nei quali la contribuente non risultava proprietaria,
e la valutazione rimessa a questa Corte se fosse legittima la pretesa creditoria dell'Ente per le annualità in cui l'odierna appellante non era proprietaria, la pretesa deve ritenersi prescritta in quanto l'unico atto prodromico legittimamente notificato alla contribuente risulta essere l'avviso di accertamento n. 57302 del
11.11.2015, Prov. n. 1356 per TARI 2009-2010-2011-2012-2013-2014, essendo essa notifica avvenuta in data 07.12.2015 presso il domicilio della contribuente in Indirizzo_1 Luogo_1, nelle mani della stessa contribuente, come risulta dalla firma apposta sulla relata della raccomandata.
I successivi atti prodromici, invece, a parere di questa Corte non risultano legittimamente notificati.
In relazione all'ingiunzione fiscale n. 2018/1064 del 14.03.208, risulta agli atti che la Raccomandata n. 15400071361-3 non è stata consegnata alla contribuente all'indirizzo Indirizzo_1 Luogo_1
in quanto il destinatario "è sconosciuto", come attestato dal firmatario notificante/addetto alla consegna in data 23.04.2018. Orbene, la dichiarazione di irreperibilità assoluta della contribuente risulta in contrasto con l'evidenza dei fatti, in quanto tutti gli atti opposti, sia l'Intimazione di pagamento n. 2024/1932 e sia quelli ad essa presupposti, risultano notificati presso l'indirizzo di Indirizzo_1 Luogo_1, non essendo peraltro nemmeno indicati quali tentativi o indagini abbia esperito il notificante per poter dichiarare l'irreperibilità assoluta della contribuente, ai sensi della costante giuisprudenza di legitimità (Cfr: Cass. Ord.
n. 1172/2024).
In relazione all'intimazione di pagamento n. 2021/7021 del 29.11.2021, la Corte osserva che agli atti risulta depositata unicamente la fotocopia di una busta chiusa, priva dell'avviso di ricevimento e che non riporta la sottoscrizione del notificante/addetto alla consegna, senza alcun riferimento alla data in cui sarebbe stata eseguita la notifica e senza alcuna prova dell'avviso lasciato al destinatario relativo alla giacenza dell'atto presso l'Ufficio Postale. Dalla cartolina raccomandata n. 61797824366-5, si evince che la notifica si sarebbe appunto perfezionata per "compiuta giacenza" in data 17.12.2021, ma non risulta desumibile per quale motivo il tentativo di notifica presso l'indirizzo di Indirizzo_1 Luogo_1 non sarebbe andato a buon fine e se la contribuente (o i soggetti abilitati a ricevere) non fossero stati trovati temporaneamente presso la residenza nota (irreperibilità relativa), oppure se il destinatario fosse stato ritenuto, come nel caso della notifica della ingiunzione fiscale n. 2018/1064 "sconosciuto" (irreperibilità assoluta), non essendo indicati quali tentativi o indagini avrebbe esperito il notificante per poter ritenere l'irreperibilità assoluta della contribuente.
Dal difetto di notifica degli atti prodromici discende la prescrizione della pretesa tributaria, dovendosi pertanto riformare integralmente la sentenza gravata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado attesa la complessità della questione, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6042/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
OG S.p.a C/o Avv. Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 914/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi: - INTIMAZ. AD ADE n. 2024 1932 TARI 2009
- INTIMAZ. AD ADE n. 2024 1932 TARI 2010
- INTIMAZ. AD ADE n. 2024 1932 TARI 2011
- INTIMAZ. AD ADE n. 2024 1932 TARI 2012
- INTIMAZ. AD ADE n. 2024 1932 TARI 2013
- INTIMAZ. AD ADE n. 2024 1932 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7332/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, la contribuente propoponeva opposizione all'intimazione ad adempiere - ex art. 50 dpr 602/73 - n. 2024/1932 del 18.04.2024, notificata dal concessionario OG S.p.A. in data 03.06.2024, recante l'importo di € 1865,79, comprensivo di sanzioni e interessi, riferita alla TARES/TARI per gli anni
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, per essere proprietaria dell'immobile oggetto di tassazione solo dal 10.10.2012, nonchè il difetto di notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva la OG spa che contestava le avverse deduzioni, depositando documentazione asseritamente probante la regolare notifica degli atti prodromici e l'intervenuta irretrattabilità della pretesa tributaria per mancata impugnazione degli stessi.
Il primo giudice rigettava il ricorso ritenendo provata la legittima notifica degli atti prodromici e l'intervenuta definitività della pretesa tributaria.
Presenta appello la contribuente che lamenta l'omessa pronuncia in relazione alla questione della legittimazione passiva e comunque ritiene viziata la procedura di notifica, per assenza in particolare per l'intimazione di pagamento n. 2021/7021 della cd. CAD, comunicazione di avvenuto deposito, essendosi la notifica perfezionata per "compiuta giacenza".
Resiste la OG spa, che contesta le eccezioni della contribuente e chiede la conferma della sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la cvausa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Preliminarmente, la Corte osserva che il primo giudice non ha scrutinato l'eccezione del difetto di legittimazione passiva, ritenendola superata dalla intervenuta irretrattabilità della pretesa tributaria. Invero,
l'odierna appellante, negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 non risultava essere proprietaria dell'immobile gravato, poiché divenuta proprietaria solo a partire dal 10.10.2012 e per la quota di 500/1000, con atto rogato dal Tribunale di S. Maria CV (rep. 1000735 – Trascr. n. 30197.1/2012 del 08.11.2012. Tale elemento, di per sé scrutinabile per valutare la legittimazione solo parziale del contribuente, risulta facilmente rinvenibile dalla visura immobiliare allegata agli atti e, tuttavia, la Corte di primo grado ha omesso di analizzare nel merito la vicenda processuale, ritenendo validamente notificati tutti gli atti prodromici alla impugnata intimazione.
In realtà, in disparte la legittimazione passiva per gli anni nei quali la contribuente non risultava proprietaria,
e la valutazione rimessa a questa Corte se fosse legittima la pretesa creditoria dell'Ente per le annualità in cui l'odierna appellante non era proprietaria, la pretesa deve ritenersi prescritta in quanto l'unico atto prodromico legittimamente notificato alla contribuente risulta essere l'avviso di accertamento n. 57302 del
11.11.2015, Prov. n. 1356 per TARI 2009-2010-2011-2012-2013-2014, essendo essa notifica avvenuta in data 07.12.2015 presso il domicilio della contribuente in Indirizzo_1 Luogo_1, nelle mani della stessa contribuente, come risulta dalla firma apposta sulla relata della raccomandata.
I successivi atti prodromici, invece, a parere di questa Corte non risultano legittimamente notificati.
In relazione all'ingiunzione fiscale n. 2018/1064 del 14.03.208, risulta agli atti che la Raccomandata n. 15400071361-3 non è stata consegnata alla contribuente all'indirizzo Indirizzo_1 Luogo_1
in quanto il destinatario "è sconosciuto", come attestato dal firmatario notificante/addetto alla consegna in data 23.04.2018. Orbene, la dichiarazione di irreperibilità assoluta della contribuente risulta in contrasto con l'evidenza dei fatti, in quanto tutti gli atti opposti, sia l'Intimazione di pagamento n. 2024/1932 e sia quelli ad essa presupposti, risultano notificati presso l'indirizzo di Indirizzo_1 Luogo_1, non essendo peraltro nemmeno indicati quali tentativi o indagini abbia esperito il notificante per poter dichiarare l'irreperibilità assoluta della contribuente, ai sensi della costante giuisprudenza di legitimità (Cfr: Cass. Ord.
n. 1172/2024).
In relazione all'intimazione di pagamento n. 2021/7021 del 29.11.2021, la Corte osserva che agli atti risulta depositata unicamente la fotocopia di una busta chiusa, priva dell'avviso di ricevimento e che non riporta la sottoscrizione del notificante/addetto alla consegna, senza alcun riferimento alla data in cui sarebbe stata eseguita la notifica e senza alcuna prova dell'avviso lasciato al destinatario relativo alla giacenza dell'atto presso l'Ufficio Postale. Dalla cartolina raccomandata n. 61797824366-5, si evince che la notifica si sarebbe appunto perfezionata per "compiuta giacenza" in data 17.12.2021, ma non risulta desumibile per quale motivo il tentativo di notifica presso l'indirizzo di Indirizzo_1 Luogo_1 non sarebbe andato a buon fine e se la contribuente (o i soggetti abilitati a ricevere) non fossero stati trovati temporaneamente presso la residenza nota (irreperibilità relativa), oppure se il destinatario fosse stato ritenuto, come nel caso della notifica della ingiunzione fiscale n. 2018/1064 "sconosciuto" (irreperibilità assoluta), non essendo indicati quali tentativi o indagini avrebbe esperito il notificante per poter ritenere l'irreperibilità assoluta della contribuente.
Dal difetto di notifica degli atti prodromici discende la prescrizione della pretesa tributaria, dovendosi pertanto riformare integralmente la sentenza gravata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado attesa la complessità della questione, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado