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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 915/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 915/2022 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROMEO MARIAGRAZIA e dell'avv. LISTA MARIA CHIARA ( ) - PIAZZA ALDROVANDI 3 40100 C.F._1 Parte_2 BOLOGNA APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SICILIANO CATERINA e dell'avv. TRENTINI ANTONELLA ( ) PIAZZA MAGGIORE N.6 C/O AVVOCATURA DEL COMUNE 40124 C.F._2 BOLOGNA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “voler riformare la sentenza appellata e per l'effetto in via principale: accertare l'inesistenza dei presupposti, ex art. 136 Dlgs 163/06, dell'inadempimento di cui alla determina del del 27 settembre 2018; Controparte_1 in via subordinata: accertare, comunque la non imputabilità (sia sul piano oggettivo, che su quello soggettivo) dell'inadempimento in capo a ”. Parte_1
Per l'appellata: “all'Ill.ma Corte di Appello adita di respingere le domande avversarie volte all'annullamento e/o alla riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, n. 2900/2021 con la conseguente conferma della stessa.
pagina 1 di 8 Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite e con condanna espressa anche sugli oneri riflessi relativi alle pubbliche avvocature ex art. 1, comma 208, L. 266/2005”.
IN FATTO
1. in proprio e quale capogruppo dell'ATI con Controparte_2 [...]
Con d'ora in poi con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 6 Controparte_3 novembre 2018, conveniva il avanti al Tribunale di Bologna per chiedere di Controparte_1 accertare l'inesistenza dei presupposti dell'inadempimento ex art. 136 Dlgs 163/06 di cui alla determina del del 27 settembre 2018 e, in subordine, di accertare che l'eventuale Controparte_1 inadempimento non le era imputabile. Con Esponeva di avere partecipato, in qualità di mandataria in ATI di tipo verticale, con quale mandante, a procedura aperta esperita dal per l'esecuzione dei lavori di recupero Controparte_1 della tettoia e dei servizi pubblici correlati localizzati all'interno dell'ex Mercato Ortofrutticolo, CP_4 individuando la quale esecutore dell'82,29% dei lavori. Controparte_5
Il in data 12 aprile 2016 aggiudicava con apposita Determina, in via definitiva, Controparte_1
l'appalto all'ATI, in data 15 luglio 2016 stipulava il contratto di appalto in forma pubblica con
, in qualità di capogruppo dell'ATI, fissando il tempo di esecuzione in 540 giorni a far Parte_1 data dal 29 giugno 2016 (scadenza 21 marzo 2018), e successivamente, in data 10 ottobre 2017, approvava la variante per maggiori opere, in conseguenza della quale veniva aggiornato il cronoprogramma dei lavori con termine di ultimazione previsto per il 5 giugno 2018.
In seguito il con Determina del 27 settembre 2018 comunicata in data 8 ottobre 2018, CP_1 dichiarava la risoluzione del contratto di appalto ex art. 136 d. lgs. 163/2006 a causa di gravi ritardi maturati nel cantiere.
Tanto premesso, eccepiva il difetto dei presupposti di legge previsti dal citato art. Parte_1
136, evidenziando: che il ritardo rispetto al cronoprogramma era maturato in capo alla CP_5
impossibilitata a soddisfare le obbligazioni in quanto in stato di insolvenza, nonostante i
[...] solleciti da parte di;
che si trattava di un “inadempimento parziale”, che (stante l'insolvenza Parte_1 dell'impresa esecutrice non poteva dirsi la conseguenza di una condotta negligente né CP_5 dell'appaltatore , né della che il Comune si era Parte_1 Controparte_5 CP_1 opposto all'istanza di sospensione del contratto proposta da il 19 aprile 2018 CP_4 Parte_1 avanti al Tribunale di EZ (che aveva rigettato detta istanza), e che, se non lo avesse fatto, avrebbe potuto sin da allora individuare i nuovi operatori economici cui affidare l'ultimazione dei lavori.
pagina 2 di 8 2. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto di tutte le domande dell'attrice. Controparte_1
In particolare, deduceva il grave inadempimento di , la quale aveva stipulato il Parte_1 contratto di appalto in nome proprio, a nulla rilevando lo stato di insolvenza della cooperativa consorziata la cui attività andava imputata organicamente al;
sottolineava al CP_5 CP_6 riguardo la negligenza di , cui spettava non solo avvisare tempestivamente il Comune Parte_1 della situazione della cooperativa esecutrice, ma anche vigilare sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali e adoperarsi per la ricerca di una nuova consorziata esecutrice in sostituzione della
Controparte_5
3. Con sentenza n. 2900/2021 il Tribunale di Bologna rigettava le domande proposte dalla parte attrice e la condannava al pagamento in favore del delle spese di lite. Controparte_1
Affermava il giudice che vi fossero i presupposti per adottare la Determina del 27 settembre 2018, vale a dire il ritardo negligente dell'appaltatrice rispetto alle previsioni del programma, in Parte_1 quanto fin dall'ottobre 2017 (come risultava dal Giornale dei lavori) essa avrebbe dovuto attivarsi per porre rimedio alla lenta e inadeguata gestione del cantiere, e quantomeno avrebbe dovuto reperire per tempo un'altra consorziata da designare in sostituzione della per recuperare i Controparte_5 gravi ritardi.
Al contrario, aveva “messo in mora” la cooperativa solo con missiva del 20 Parte_1 CP_5 aprile 2018 e si era limitata a lamentare, nell'istanza di autorizzazione alla sospensione del contratto per cui è causa, depositata avanti il Tribunale di EZ in data 19 aprile 2018, la mancata disponibilità da parte delle altre consorziate a farsi carico delle opere mancanti.
L'inadempimento doveva essere considerato grave, in quanto i lavori in questione, finanziati dal
, necessitavano una rendicontazione rigorosa all'amministrazione centrale. CP_7
Il tribunale sottolineava altresì che l'insolvenza dell'impresa esecutrice non poteva CP_5 costituire una esimente o una giustificazione per , poiché quest'ultima aveva stipulato Parte_1 il contratto di appalto con il quale unica controparte contrattuale, a carico della quale andava CP_1 pertanto operata la valutazione di inadempimento.
Parimenti, non riteneva sufficiente ad escludere la responsabilità dell'attrice il fatto che fossero stati consegnati i lavori alla Cooperativa l'Avvenire (documenti 4 e 6 convenuto), che ad essa fossero stati inviati i solleciti per l'esecuzione dei lavori (documenti 11 e 18 convenuto) e che le comunicazioni da parte del Comune fossero state inviate all'ing. che voleva far Parte_3 Parte_1 credere fosse il delegato dell'impresa esecutrice, mentre era in realtà il rappresentante dell'appaltatrice.
Al fine di chiarire ulteriormente il rapporto tra e il giudice richiamava la Parte_1 CP_5 pronuncia del Consiglio di Stato n. 2387/2020, secondo la quale i consorzi di cui alla l. n. 422 del 1909 pagina 3 di 8 (v. ) “partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, facendo valere i Parte_1 mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè i suoi interna corporis;
che quindi il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al;
che concorrente è quindi solo il , CP_6 CP_6 mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l'esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest'ultima all'occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra Consorzio concorrente e Stazione
Appaltante”.
Infine, il giudice di primo grado specificava che il fatto che il Tribunale di EZ avesse autorizzato
(ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 11 ottobre 2018) a Parte_1 sciogliere il contratto di appalto oggetto di causa era irrilevante, in quanto l'autorizzazione era successiva alla Determina di risoluzione ex art. 136 co. 4 d. lgs. 163/2006, adottata dal CP_1 in data 27 settembre 2018 e non incideva sugli avvenimenti precedenti.
[...]
4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito il Controparte_2 CP_1
[...]
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.07.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il tribunale abbia erroneamente ritenuto imputabile a un ritardo negligente ai fini dell'inadempimento contestato dal ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 136, comma 4, Dlgs. 163/2006.
In proposito deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, le prime contestazioni del ritardo erano state mosse con nota del 21 marzo 2018 e il successivo ordine di servizio n. 7 era del 18 aprile 2018, e non nel 2017 (con esso il attestava che fino all'ordine di CP_1 servizio n. 6 i lavori procedevano ordinariamente, che nel 2017 aveva affidato ulteriori lavori all'ATI e riportava nella rendicontazione al il corretto andamento Controparte_8 dei lavori per tutto il 2017), a seguito del quale aveva sollecitato tempestivamente la Parte_1 consorziata (con note del 30 marzo 2018 e del 20 aprile 2018) e informato il Comune della liquidazione coatta della stessa (11 giugno 2018).
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto gravemente inadempiente la condotta tenuta da ai fini della risoluzione del contratto senza considerare Parte_1 che l'appellante si era adoperata già dal 19.04.2018 per chiedere l'autorizzazione alla sospensione dei pagina 4 di 8 contratti di appalto in corso di esecuzione, vista l'indisponibilità di altre consorziate a subentrare, in tal modo consentendo al di individuare altro esecutore e proseguire con le lavorazioni. CP_1
7. Con il terzo motivo l'appellante censura la parte della decisione con la quale il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto imputabile a il ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni affidate a Parte_1
e comunque responsabile dell'inadempimento della stessa consorziata, senza CP_5 Parte_1 tenere conto che lo stato d'insolvenza che aveva coinvolto la società consorziata ed esecutrice dei lavori aveva comportato l'inesigibilità incolpevole delle sue obbligazioni.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere irrilevante che la consegna anticipata, le sollecitazioni e la consegna definitiva erano state chieste direttamente alla e che l'unico Controparte_5 interlocutore ing. era delegato (in tal senso il verbale di consegna dei lavori), quale Parte_3 rappresentante dell'impresa consorziata esecutrice dei lavori, ad interfacciarsi con la stazione appaltante, tant'è che le successive comunicazioni erano a lui espressamente indirizzate quale “capo commessa”.
L'appellante lamenta, altresì, che il primo giudice avrebbe mal interpretato il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato 2387/2020, che affermerebbe l'indipendenza giuridica tra le posizioni della società consortile e delle imprese consorziate.
8. Con il quarto motivo si censura la parte della decisione con la quale il tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della diligenza di , l'avvenuta presentazione Parte_1 dell'istanza di scioglimento del contratto in oggetto per insolvenza della consorziata, tacciandola di tardività. Al contrario, secondo tale attività dimostrerebbe che l'attrice aveva cercato di Parte_1 porre fine ad una situazione di ritardo, consentendo al di sciogliersi dal vincolo e proseguire il CP_1 contratto con altri soggetti. L'opposizione alla sospensione proposta dal invece, CP_1 CP_1 nel relativo giudizio dinanzi al Tribunale di EZ, non avrebbe fatto altro che ritardare il momento della cessazione del contratto, dilatando i tempi di esecuzione delle opere tramite altra impresa.
9. Il primo motivo di gravame è infondato.
aveva effettivamente sollecitato la consorziata a riprendere i lavori con note del 30.3.2018 Parte_1
e del 20.4.2018, mai inviate al Comune neppure per conoscenza.
Tale circostanza, tuttavia, non è sufficiente per poter affermare che non vi sia, nel caso di specie, un ritardo negligente, valido presupposto della risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto l'appellante avrebbe dovuto in concreto attivarsi al fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma, essendosi impegnata a rispettare un'obbligazione di risultato.
Né, d'altro canto, l'approvazione della variante dei lavori da parte del ed il parere di CP_1 conformità tecnica riguardo alle lavorazioni svolte valgono a dimostrare l'assenza di ritardo sul pagina 5 di 8 cronoprogramma. Infatti, il parere di conformità tecnica è dovuto indipendentemente dalla tempestività dei lavori e la lunga procedura per l'approvazione della variante dei lavori era stata avviata già prima della costatazione del ritardo nel cantiere.
Per di più, come giustamente rilevato dal giudice di primo grado, le prime contestazioni del ritardo da parte del contenute nel giornale di cantiere, risalgono al 2017; infatti, tale documento non è CP_1 solo un atto interno, ma è un vero e proprio documento di contabilità dei lavori, noto anche a per il tramite dell'ing. delegato della società agli aspetti contabili Parte_1 Parte_3 dell'appalto.
Non appare dunque corretto affermare che l'appaltatrice fosse venuta a conoscenza del ritardo solo con nota del 21 marzo 2018 ed il successivo ordine di servizio n. 7 del 18 aprile 2018
10. Il secondo ed il quarto motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi poiché entrambi concernenti la presentazione dell'istanza di sospensione del contratto di appalto presentata innanzi al Tribunale di EZ ed il valore della stessa nella valutazione della posizione dell'appaltante e dell'appaltatrice, sono infondati.
, perfettamente a conoscenza del ritardo sul cronoprogramma, non aveva manifestato al Parte_1 alcuna volontà di ricercare tra le proprie consorziate una sostituta, che potesse svolgere i CP_1 lavori assegnati alla un simile intento emergeva soltanto il 19.04.2018 con Controparte_5
l'istanza di sospensione del contratto di appalto proposta innanzi al Tribunale di EZ. L'appellante sostiene di aver proposto la suddetta istanza per consentire al di individuare celermente un CP_1 altro esecutore e proseguire con le lavorazioni, ma in realtà, come affermato dallo stesso tribunale veneto, l'eventuale scelta di un altro esecutore avrebbe costituito un vantaggio unicamente per la stessa
, la quale avrebbe evitato di essere tenuta al risarcimento del danno, ma non conferiva alcun Parte_1 vantaggio per il CP_1
In particolare il Tribunale, nel provvedimento di rigetto dell'istanza, ha affermato che “allo stato risulta evidente solo il vantaggio che trarrebbe la proponente e (ed il ceto chirografario) dal mancato addebito dei danni e delle penali a causa del divieto per le stazioni appaltanti di impiegare la rescissione in danno e dalla proibita escussione delle polizze fideiussorie. Non è dato comprendere quale vantaggio correlativo vi sarebbe per i creditori mentre appaiono certe le difficoltà in cui si troverebbero le stazioni appaltanti a cui sarebbe impedito di avvalersi delle previsioni del Codice appalti pubblici per far proseguire l'opera da altre imprese utilmente collocate in graduatoria (…)”.
D'altra parte, l'opposizione del all'accoglimento della suddetta istanza costituisce Controparte_1 il perseguimento di un proprio legittimo interesse a far constatare l'inadempimento e non ha l'intento di ritardare la possibilità della prosecuzione dei lavori. pagina 6 di 8 11. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Lo stato di insolvenza dell'impresa esecutrice, posta in liquidazione coatta amministrativa, non appare idoneo a giustificare l'inadempimento da parte di . Parte_1
Quest'ultima, quale consorzio di cooperative di produzione e lavoro aggiudicataria della gara d'appalto, è l'unica responsabile dell'inadempimento del contratto da essa firmato, risultando la una semplice consorziata della cooperativa di , costituita Controparte_5 Parte_4 da , alla quale è stata affidata l'esecuzione di gran parte dei lavori. Parte_1
In proposito, secondo il consolidato principio della giurisprudenza amministrativa, “il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, infatti, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata organicamente al , come CP_6 unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi, per cui, diversamente da quanto accade in tema di associazioni temporanee e di consorzi stabili, la responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali nei confronti della p.a. si appunta esclusivamente in capo al CP_6 senza estendersi, in via solidale, alla cooperativa incaricata dell'esecuzione” (Consiglio di Stato, Ad.
Plen., sentenza n. 14/2013; Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3505/2017).
I passaggi della sentenza del Consiglio di Stato n. 2387/2020 estrapolati da parte appallante sono solo apparentemente difformi rispetto al suddetto consolidato indirizzo consolidato e non sono pertinenti al caso in esame.
Pertanto, risponde dell'inadempimento della cooperativa Parte_1 CP_5
Parimenti, non rilevano le contestazioni circa il ruolo assunto dall'ing. in sede di consegna Parte_3 anticipata e definitiva dei lavori. È evidente che, come rilevato dal giudice di primo grado, l'ingegnere era soprattutto il delegato dell'appaltatrice (doc. 23 e 24 fascicolo di primo grado attore) e Parte_1 che le comunicazioni (doc.11 e 18 fascicolo primo grado convenuto) datate 21 marzo 2018 e 25 maggio 2018 erano state inviate a e all'ing. quale “Capo Commessa”, e soltanto Parte_1 Parte_3 per conoscenza a CP_5
12. In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata;
le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti del contro la sentenza n. 2900/2021 del Controparte_2 Controparte_1
pagina 7 di 8 Tribunale di Bologna e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello,
l'08.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 915/2022 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROMEO MARIAGRAZIA e dell'avv. LISTA MARIA CHIARA ( ) - PIAZZA ALDROVANDI 3 40100 C.F._1 Parte_2 BOLOGNA APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SICILIANO CATERINA e dell'avv. TRENTINI ANTONELLA ( ) PIAZZA MAGGIORE N.6 C/O AVVOCATURA DEL COMUNE 40124 C.F._2 BOLOGNA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “voler riformare la sentenza appellata e per l'effetto in via principale: accertare l'inesistenza dei presupposti, ex art. 136 Dlgs 163/06, dell'inadempimento di cui alla determina del del 27 settembre 2018; Controparte_1 in via subordinata: accertare, comunque la non imputabilità (sia sul piano oggettivo, che su quello soggettivo) dell'inadempimento in capo a ”. Parte_1
Per l'appellata: “all'Ill.ma Corte di Appello adita di respingere le domande avversarie volte all'annullamento e/o alla riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, n. 2900/2021 con la conseguente conferma della stessa.
pagina 1 di 8 Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite e con condanna espressa anche sugli oneri riflessi relativi alle pubbliche avvocature ex art. 1, comma 208, L. 266/2005”.
IN FATTO
1. in proprio e quale capogruppo dell'ATI con Controparte_2 [...]
Con d'ora in poi con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 6 Controparte_3 novembre 2018, conveniva il avanti al Tribunale di Bologna per chiedere di Controparte_1 accertare l'inesistenza dei presupposti dell'inadempimento ex art. 136 Dlgs 163/06 di cui alla determina del del 27 settembre 2018 e, in subordine, di accertare che l'eventuale Controparte_1 inadempimento non le era imputabile. Con Esponeva di avere partecipato, in qualità di mandataria in ATI di tipo verticale, con quale mandante, a procedura aperta esperita dal per l'esecuzione dei lavori di recupero Controparte_1 della tettoia e dei servizi pubblici correlati localizzati all'interno dell'ex Mercato Ortofrutticolo, CP_4 individuando la quale esecutore dell'82,29% dei lavori. Controparte_5
Il in data 12 aprile 2016 aggiudicava con apposita Determina, in via definitiva, Controparte_1
l'appalto all'ATI, in data 15 luglio 2016 stipulava il contratto di appalto in forma pubblica con
, in qualità di capogruppo dell'ATI, fissando il tempo di esecuzione in 540 giorni a far Parte_1 data dal 29 giugno 2016 (scadenza 21 marzo 2018), e successivamente, in data 10 ottobre 2017, approvava la variante per maggiori opere, in conseguenza della quale veniva aggiornato il cronoprogramma dei lavori con termine di ultimazione previsto per il 5 giugno 2018.
In seguito il con Determina del 27 settembre 2018 comunicata in data 8 ottobre 2018, CP_1 dichiarava la risoluzione del contratto di appalto ex art. 136 d. lgs. 163/2006 a causa di gravi ritardi maturati nel cantiere.
Tanto premesso, eccepiva il difetto dei presupposti di legge previsti dal citato art. Parte_1
136, evidenziando: che il ritardo rispetto al cronoprogramma era maturato in capo alla CP_5
impossibilitata a soddisfare le obbligazioni in quanto in stato di insolvenza, nonostante i
[...] solleciti da parte di;
che si trattava di un “inadempimento parziale”, che (stante l'insolvenza Parte_1 dell'impresa esecutrice non poteva dirsi la conseguenza di una condotta negligente né CP_5 dell'appaltatore , né della che il Comune si era Parte_1 Controparte_5 CP_1 opposto all'istanza di sospensione del contratto proposta da il 19 aprile 2018 CP_4 Parte_1 avanti al Tribunale di EZ (che aveva rigettato detta istanza), e che, se non lo avesse fatto, avrebbe potuto sin da allora individuare i nuovi operatori economici cui affidare l'ultimazione dei lavori.
pagina 2 di 8 2. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto di tutte le domande dell'attrice. Controparte_1
In particolare, deduceva il grave inadempimento di , la quale aveva stipulato il Parte_1 contratto di appalto in nome proprio, a nulla rilevando lo stato di insolvenza della cooperativa consorziata la cui attività andava imputata organicamente al;
sottolineava al CP_5 CP_6 riguardo la negligenza di , cui spettava non solo avvisare tempestivamente il Comune Parte_1 della situazione della cooperativa esecutrice, ma anche vigilare sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali e adoperarsi per la ricerca di una nuova consorziata esecutrice in sostituzione della
Controparte_5
3. Con sentenza n. 2900/2021 il Tribunale di Bologna rigettava le domande proposte dalla parte attrice e la condannava al pagamento in favore del delle spese di lite. Controparte_1
Affermava il giudice che vi fossero i presupposti per adottare la Determina del 27 settembre 2018, vale a dire il ritardo negligente dell'appaltatrice rispetto alle previsioni del programma, in Parte_1 quanto fin dall'ottobre 2017 (come risultava dal Giornale dei lavori) essa avrebbe dovuto attivarsi per porre rimedio alla lenta e inadeguata gestione del cantiere, e quantomeno avrebbe dovuto reperire per tempo un'altra consorziata da designare in sostituzione della per recuperare i Controparte_5 gravi ritardi.
Al contrario, aveva “messo in mora” la cooperativa solo con missiva del 20 Parte_1 CP_5 aprile 2018 e si era limitata a lamentare, nell'istanza di autorizzazione alla sospensione del contratto per cui è causa, depositata avanti il Tribunale di EZ in data 19 aprile 2018, la mancata disponibilità da parte delle altre consorziate a farsi carico delle opere mancanti.
L'inadempimento doveva essere considerato grave, in quanto i lavori in questione, finanziati dal
, necessitavano una rendicontazione rigorosa all'amministrazione centrale. CP_7
Il tribunale sottolineava altresì che l'insolvenza dell'impresa esecutrice non poteva CP_5 costituire una esimente o una giustificazione per , poiché quest'ultima aveva stipulato Parte_1 il contratto di appalto con il quale unica controparte contrattuale, a carico della quale andava CP_1 pertanto operata la valutazione di inadempimento.
Parimenti, non riteneva sufficiente ad escludere la responsabilità dell'attrice il fatto che fossero stati consegnati i lavori alla Cooperativa l'Avvenire (documenti 4 e 6 convenuto), che ad essa fossero stati inviati i solleciti per l'esecuzione dei lavori (documenti 11 e 18 convenuto) e che le comunicazioni da parte del Comune fossero state inviate all'ing. che voleva far Parte_3 Parte_1 credere fosse il delegato dell'impresa esecutrice, mentre era in realtà il rappresentante dell'appaltatrice.
Al fine di chiarire ulteriormente il rapporto tra e il giudice richiamava la Parte_1 CP_5 pronuncia del Consiglio di Stato n. 2387/2020, secondo la quale i consorzi di cui alla l. n. 422 del 1909 pagina 3 di 8 (v. ) “partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, facendo valere i Parte_1 mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè i suoi interna corporis;
che quindi il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al;
che concorrente è quindi solo il , CP_6 CP_6 mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l'esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest'ultima all'occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra Consorzio concorrente e Stazione
Appaltante”.
Infine, il giudice di primo grado specificava che il fatto che il Tribunale di EZ avesse autorizzato
(ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 11 ottobre 2018) a Parte_1 sciogliere il contratto di appalto oggetto di causa era irrilevante, in quanto l'autorizzazione era successiva alla Determina di risoluzione ex art. 136 co. 4 d. lgs. 163/2006, adottata dal CP_1 in data 27 settembre 2018 e non incideva sugli avvenimenti precedenti.
[...]
4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito il Controparte_2 CP_1
[...]
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.07.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante lamenta che il tribunale abbia erroneamente ritenuto imputabile a un ritardo negligente ai fini dell'inadempimento contestato dal ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 136, comma 4, Dlgs. 163/2006.
In proposito deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, le prime contestazioni del ritardo erano state mosse con nota del 21 marzo 2018 e il successivo ordine di servizio n. 7 era del 18 aprile 2018, e non nel 2017 (con esso il attestava che fino all'ordine di CP_1 servizio n. 6 i lavori procedevano ordinariamente, che nel 2017 aveva affidato ulteriori lavori all'ATI e riportava nella rendicontazione al il corretto andamento Controparte_8 dei lavori per tutto il 2017), a seguito del quale aveva sollecitato tempestivamente la Parte_1 consorziata (con note del 30 marzo 2018 e del 20 aprile 2018) e informato il Comune della liquidazione coatta della stessa (11 giugno 2018).
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto gravemente inadempiente la condotta tenuta da ai fini della risoluzione del contratto senza considerare Parte_1 che l'appellante si era adoperata già dal 19.04.2018 per chiedere l'autorizzazione alla sospensione dei pagina 4 di 8 contratti di appalto in corso di esecuzione, vista l'indisponibilità di altre consorziate a subentrare, in tal modo consentendo al di individuare altro esecutore e proseguire con le lavorazioni. CP_1
7. Con il terzo motivo l'appellante censura la parte della decisione con la quale il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto imputabile a il ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni affidate a Parte_1
e comunque responsabile dell'inadempimento della stessa consorziata, senza CP_5 Parte_1 tenere conto che lo stato d'insolvenza che aveva coinvolto la società consorziata ed esecutrice dei lavori aveva comportato l'inesigibilità incolpevole delle sue obbligazioni.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere irrilevante che la consegna anticipata, le sollecitazioni e la consegna definitiva erano state chieste direttamente alla e che l'unico Controparte_5 interlocutore ing. era delegato (in tal senso il verbale di consegna dei lavori), quale Parte_3 rappresentante dell'impresa consorziata esecutrice dei lavori, ad interfacciarsi con la stazione appaltante, tant'è che le successive comunicazioni erano a lui espressamente indirizzate quale “capo commessa”.
L'appellante lamenta, altresì, che il primo giudice avrebbe mal interpretato il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato 2387/2020, che affermerebbe l'indipendenza giuridica tra le posizioni della società consortile e delle imprese consorziate.
8. Con il quarto motivo si censura la parte della decisione con la quale il tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della diligenza di , l'avvenuta presentazione Parte_1 dell'istanza di scioglimento del contratto in oggetto per insolvenza della consorziata, tacciandola di tardività. Al contrario, secondo tale attività dimostrerebbe che l'attrice aveva cercato di Parte_1 porre fine ad una situazione di ritardo, consentendo al di sciogliersi dal vincolo e proseguire il CP_1 contratto con altri soggetti. L'opposizione alla sospensione proposta dal invece, CP_1 CP_1 nel relativo giudizio dinanzi al Tribunale di EZ, non avrebbe fatto altro che ritardare il momento della cessazione del contratto, dilatando i tempi di esecuzione delle opere tramite altra impresa.
9. Il primo motivo di gravame è infondato.
aveva effettivamente sollecitato la consorziata a riprendere i lavori con note del 30.3.2018 Parte_1
e del 20.4.2018, mai inviate al Comune neppure per conoscenza.
Tale circostanza, tuttavia, non è sufficiente per poter affermare che non vi sia, nel caso di specie, un ritardo negligente, valido presupposto della risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto l'appellante avrebbe dovuto in concreto attivarsi al fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma, essendosi impegnata a rispettare un'obbligazione di risultato.
Né, d'altro canto, l'approvazione della variante dei lavori da parte del ed il parere di CP_1 conformità tecnica riguardo alle lavorazioni svolte valgono a dimostrare l'assenza di ritardo sul pagina 5 di 8 cronoprogramma. Infatti, il parere di conformità tecnica è dovuto indipendentemente dalla tempestività dei lavori e la lunga procedura per l'approvazione della variante dei lavori era stata avviata già prima della costatazione del ritardo nel cantiere.
Per di più, come giustamente rilevato dal giudice di primo grado, le prime contestazioni del ritardo da parte del contenute nel giornale di cantiere, risalgono al 2017; infatti, tale documento non è CP_1 solo un atto interno, ma è un vero e proprio documento di contabilità dei lavori, noto anche a per il tramite dell'ing. delegato della società agli aspetti contabili Parte_1 Parte_3 dell'appalto.
Non appare dunque corretto affermare che l'appaltatrice fosse venuta a conoscenza del ritardo solo con nota del 21 marzo 2018 ed il successivo ordine di servizio n. 7 del 18 aprile 2018
10. Il secondo ed il quarto motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi poiché entrambi concernenti la presentazione dell'istanza di sospensione del contratto di appalto presentata innanzi al Tribunale di EZ ed il valore della stessa nella valutazione della posizione dell'appaltante e dell'appaltatrice, sono infondati.
, perfettamente a conoscenza del ritardo sul cronoprogramma, non aveva manifestato al Parte_1 alcuna volontà di ricercare tra le proprie consorziate una sostituta, che potesse svolgere i CP_1 lavori assegnati alla un simile intento emergeva soltanto il 19.04.2018 con Controparte_5
l'istanza di sospensione del contratto di appalto proposta innanzi al Tribunale di EZ. L'appellante sostiene di aver proposto la suddetta istanza per consentire al di individuare celermente un CP_1 altro esecutore e proseguire con le lavorazioni, ma in realtà, come affermato dallo stesso tribunale veneto, l'eventuale scelta di un altro esecutore avrebbe costituito un vantaggio unicamente per la stessa
, la quale avrebbe evitato di essere tenuta al risarcimento del danno, ma non conferiva alcun Parte_1 vantaggio per il CP_1
In particolare il Tribunale, nel provvedimento di rigetto dell'istanza, ha affermato che “allo stato risulta evidente solo il vantaggio che trarrebbe la proponente e (ed il ceto chirografario) dal mancato addebito dei danni e delle penali a causa del divieto per le stazioni appaltanti di impiegare la rescissione in danno e dalla proibita escussione delle polizze fideiussorie. Non è dato comprendere quale vantaggio correlativo vi sarebbe per i creditori mentre appaiono certe le difficoltà in cui si troverebbero le stazioni appaltanti a cui sarebbe impedito di avvalersi delle previsioni del Codice appalti pubblici per far proseguire l'opera da altre imprese utilmente collocate in graduatoria (…)”.
D'altra parte, l'opposizione del all'accoglimento della suddetta istanza costituisce Controparte_1 il perseguimento di un proprio legittimo interesse a far constatare l'inadempimento e non ha l'intento di ritardare la possibilità della prosecuzione dei lavori. pagina 6 di 8 11. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Lo stato di insolvenza dell'impresa esecutrice, posta in liquidazione coatta amministrativa, non appare idoneo a giustificare l'inadempimento da parte di . Parte_1
Quest'ultima, quale consorzio di cooperative di produzione e lavoro aggiudicataria della gara d'appalto, è l'unica responsabile dell'inadempimento del contratto da essa firmato, risultando la una semplice consorziata della cooperativa di , costituita Controparte_5 Parte_4 da , alla quale è stata affidata l'esecuzione di gran parte dei lavori. Parte_1
In proposito, secondo il consolidato principio della giurisprudenza amministrativa, “il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, infatti, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata organicamente al , come CP_6 unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi, per cui, diversamente da quanto accade in tema di associazioni temporanee e di consorzi stabili, la responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali nei confronti della p.a. si appunta esclusivamente in capo al CP_6 senza estendersi, in via solidale, alla cooperativa incaricata dell'esecuzione” (Consiglio di Stato, Ad.
Plen., sentenza n. 14/2013; Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3505/2017).
I passaggi della sentenza del Consiglio di Stato n. 2387/2020 estrapolati da parte appallante sono solo apparentemente difformi rispetto al suddetto consolidato indirizzo consolidato e non sono pertinenti al caso in esame.
Pertanto, risponde dell'inadempimento della cooperativa Parte_1 CP_5
Parimenti, non rilevano le contestazioni circa il ruolo assunto dall'ing. in sede di consegna Parte_3 anticipata e definitiva dei lavori. È evidente che, come rilevato dal giudice di primo grado, l'ingegnere era soprattutto il delegato dell'appaltatrice (doc. 23 e 24 fascicolo di primo grado attore) e Parte_1 che le comunicazioni (doc.11 e 18 fascicolo primo grado convenuto) datate 21 marzo 2018 e 25 maggio 2018 erano state inviate a e all'ing. quale “Capo Commessa”, e soltanto Parte_1 Parte_3 per conoscenza a CP_5
12. In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata;
le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti del contro la sentenza n. 2900/2021 del Controparte_2 Controparte_1
pagina 7 di 8 Tribunale di Bologna e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello,
l'08.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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