Versione
29 agosto 1954
29 agosto 1954
Art. 10.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del l'esercizio finanziario 1954-55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del l'esercizio finanziario 1954-55.