Art. 10.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del l'esercizio finanziario 1954-55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del l'esercizio finanziario 1954-55.