Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 24.04.2024, da
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come da procura allegata dall'avv. Veronica Lodesani, c.f. con studio in C.F._2
Milano – via Cerva, 20, presso il quale è elett.te dom.ta;
- appellante
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, in TR CodiceFiscale_3 forza di procura ex art. 83 cod. proc. civ. depositata nel fascicolo telematico del procedimento di primo grado dall'avv. Roberto de Michel (cod. fisc.: del Foro di Milano, CodiceFiscale_4 presso il cui studio in Milano, viale Umbria, n. 25 è elett.te dom.to; appellato nonché contro
(C.F.: ), _2 C.F._5 rappresentato e difeso in proprio nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Andrea
Gragnani (C.F.: , presso il cui studio in Milano, viale Monte Nero n. 51, è C.F._6 elettivamente domiciliato, giusta procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2555/2024, pubbl. il 05.03.2024
e notificata in data 29.03.2024.
1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione e, preliminarmente, dell'udienza per la discussione dell'istanza di sospensione, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
In via preliminare:
- disporre l'immediata sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, ricorrendo, in fattispecie, la manifesta fondatezza dell'impugnazione e sussistendo il pregiudizio grave e irreparabile, evidenziato in narrativa, in caso di esecuzione dell'impugnata sentenza;
Nel merito:
In totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 2555/2024 del 5 marzo 2024 notificata il 29 marzo 2024 e in accoglimento dell'impugnazione:
- respingere le domande del ricorrente in quanto infondate, per i motivi tutti TR esposti in narrativa;
- per quanto occorrer possa, respingere ogni domanda ed eccezione proposta da _2
, dal momento che la presente controversia attiene al comodato e alle sorti della casa
[...] familiare del nucleo originariamente composto da e dalla signora _2
e poi ampliatosi con la nascita dei figli;
Parte_1
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellato : TR
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita – disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione – così giudicare:
a) in via preliminare – per le ragioni esposte nel presente atto – revocare il provvedimento del
25.7.2024 con il quale l'Ecc.ma Corte di Appello adita ha disposto “in via provvisoria e interinale
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza” del Tribunale di Milano n.
2555/2024 in data 5.3.2024, con ogni consequenziale provvedimento;
b) nel merito – per le ragioni esposte nel presente atto – rigettare in toto l'avversario appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Milano n. 2555/2024 pubblicata in data 5.3.2024;
c) in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Per l'appellato _2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione e premesse tutte le declaratorie del caso, così giudicare: rigettare integralmente – per le ragioni esposte nel presente atto – la domanda di riforma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
2 1. Con ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ., – premesso di aver concesso, alla fine TR del 2001, l'immobile di sua proprietà sito in Milano, via OL Giovio n. 28, in comodato gratuito e senza determinazione della durata, al figlio ( ); premesso altresì _2
di avere necessità di ottenere la restituzione dell'appartamento attualmente occupato dalla sola
(ex moglie del figlio) al fine di adibirlo a residenza propria e della moglie, senza Parte_1
dover continuare a condurre in locazione (affrontando i relativi oneri economici) l'appartamento sito in Milano, piazza Piemonte, n. 4 (cfr. doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte – chiedeva CP_1
al Tribunale di Milano di volere accertare e dichiarare il proprio diritto (quale comodante) a rientrare in possesso dell'appartamento di sua proprietà con condanna della convenuta Parte_1
al rilascio immediato dello stesso.
[...]
Si costituiva in giudizio il comodatario convenuto (di seguito _2 _2
solo ), che senza opporsi alla domanda, si limitava ad eccepire il proprio difetto di _2
legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione promossa dal di lui padre, non avendo il possesso, la detenzione o la disponibilità dell'appartamento oggetto del giudizio.
Si costituiva anche (di seguito solo o ) Parte_1 Parte_1 Parte_1
contestando le domande del ricorrente, sia in fatto che in diritto;
in particolare, la resistente sosteneva l'inapplicabilità al caso di specie del recesso ad nutum ai sensi dell'art. 1810 c.c. invocato dal ricorrente, essendo stato l'immobile concesso in comodato per la soddisfazione delle esigenze della famiglia e, quindi, sottoposto ad un termine implicito determinato Persona_1 dall'uso del bene stesso, con la possibilità per il comodante di richiederne la restituzione solo in caso di urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809 c.c.
La resistente inoltre invocava il diritto ad abitare l'immobile per cui è causa in virtù del provvedimento di assegnazione a sé dell'appartamento, quale casa familiare, ottenuto in sede di separazione coniugale, prima, e poi di giudizio divorzile, a tutela dell'interesse dei figli minori a continuare a frequentare l'abitazione di via OL Giovio, con conseguente opponibilità di tale provvedimento al comodante. Concludeva, quindi, per il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente.
2. Il Tribunale, previo rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da , con la sentenza n. 2555/2024 del 5/03/2024, in accoglimento delle domande _2
proposte da , accertava e dichiarava il suo diritto a rientrare in possesso TR dell'appartamento di proprietà, oggetto di causa, dallo stesso concesso in comodato gratuito e precario al proprio figlio condannando la – quale effettiva occupante - a rilasciare CP_2 Parte_1
l'immobile di via OL Giovio 28, in Milano, al legittimo proprietario.
3 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello invocandone l'integrale Parte_1
riforma e chiedendo, in via cautelare immediata, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Con provvedimento emesso inaudita altera parte, in data 25/07/2024, la Corte d'Appello di Milano disponeva “in via provvisoria ed interinale l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata” e fissava l'udienza del 5/09/2024 per la discussione avanti al Collegio.
Si è costituito chiedendo, in via preliminare, la revoca del provvedimento di TR sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza assunto dalla Corte d'Appello, e nel merito, il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituito anche per ribadire la propria sostanziale estraneità alla vertenza Controparte_3
oggetto del giudizio, pur accettando la decisione assunta dal giudice di primo grado in ordine alla sua legittimazione passiva, ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 5/09/2024 la Corte, preso atto della dichiarata disponibilità delle parti di aprire un confronto per trovare una soluzione conciliativa della vertenza, con l'accordo delle parti, rinviava la causa all'udienza dell'11/12/2024, già fissata per la discussione nel merito.
A tale udienza, dato atto che il confronto conciliativo non aveva sortito alcun esito positivo, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, la Corte ha pronunciato la sentenza dando lettura del dispositivo.
*****
4. Premesso in fatto che, come riportato dal giudice nella decisione impugnata, a sostegno della domanda restitutoria, ha dedotto: TR
- “di aver concesso, alla fine dell'anno 2001, l'immobile oggetto di causa al figlio _2 in comodato gratuito e senza determinazione della durata, posto che quest'ultimo,
[...] avendo raggiunto una certa tranquillità economica, desiderava lasciare l'abitazione familiare per vivere da solo;
- di non aver sottoscritto alcun documento contrattuale, non ricorrendone peraltro la necessità;
- che il figlio aveva dunque acquistato gli arredi necessari, subentrando al precedente intestatario nei contratti di fornitura del gas e dell'energia elettrica, pagandone i relativi consumi e trasferendo la residenza nel mese di agosto 2002 (docc. 3, 4, 5 e 6);
- che nel mese di aprile del 2004 il figlio contraeva matrimonio con l'altra convenuta
[...]
ed i due fissavano nell'immobile per cui è causa la residenza della famiglia, che a Parte_1
distanza di tempo si allargava con la nascita dei figli OL (nato il [...]) e (nata il Per_2
15.9.2011);
- che, a seguito della separazione e poi del divorzio, l'immobile veniva assegnato a Parte_1
in ragione del collocamento prevalente dei figli presso la medesima inizialmente disposto
[...]
4 dal Giudice, ma che, nel corso del giudizio di divorzio, i figli venivano affidati in via c.d. super- esclusiva a (docc. 7-8); _2
- che l'immobile era attualmente occupato dalla sola ”. Parte_1
5. Il primo giudice ha accolto la domanda del rilevando che la documentazione prodotta dal CP_1
ricorrente sub docc.
2-6 depone a favore dell'esistenza del comodato tra il padre ed il figlio e del trasferimento di quest'ultimo nell'abitazione concessagli quantomeno a partire dall'anno 2002, come dimostra il subentro nei contratti per le utenze a maggio 2002, l'avvenuto trasferimento della residenza da agosto 2002 (con avvio della pratica da giugno), nonché la comunicazione datata
29.10.2002 inviata da all'amministratore condominiale con cui rappresentava che il TR nuovo “inquilino” dell'appartamento era il figlio Tali elementi unitamente ai consumi CP_2
riportati nelle bollette ante 2004 (data di inizio della convivenza di con _2 Parte_1
in linea con le bollette successive, lasciano univocamente presumere che _2
abbia effettivamente abitato l'immobile di via Giovio a decorrere dal 2002 e ne abbia
[...]
comunque avuto da tale data la piena disponibilità e, quindi, in epoca antecedente alla costituzione del nucleo familiare con la ed, anzi, quando ancora era celibe e non Parte_1 _2
conosceva la Parte_1
Il primo giudice ha evidenziato, inoltre, che non è provato l'assunto della resistente Parte_1 secondo cui “indipendentemente dall'accertamento di una reale o presunta volontà del comodante di destinare inizialmente l'immobile alle esigenze abitative del solo figlio, vi sia stato l'intendimento del ricorrente, nel tempo, di destinare l'immobile a soddisfare le esigenze della famiglia del figlio, non avendo mai eccepito alcunché per tutta la durata del vincolo coniugale (e anche successivamente)” […]
Ha invece sottolineato il giudice, a contrario: “La volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare non può essere presunta, ma va positivamente provata e accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione e, per altro verso, nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga, occorre che sia dimostrato come il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito (cfr. Cass., 18.8.2017, n.
20151).
Nel caso di specie, pare, invero, essersi trattato di mera tolleranza più che di consenso tacito ad una
“trasformazione” del comodato, come dimostrato dal fatto di aver richiesto più volte la restituzione dell'immobile, di cui una prima volta per iscritto, nel 2015, al solo comodatario
[...]
. _2
5 In ogni caso, come già detto, dall'istruttoria è chiaramente emersa la precisa volontà del ricorrente di concedere l'immobile al solo figlio, circostanza pacificamente avvenuta circa due anni prima del fidanzamento dello stesso.
Il comodato tra il padre ed il figlio, pertanto, non essendo stato previsto nell'interesse della famiglia, non risulta sottoposto alla disciplina dell'art.1809 c.c., così che il comodatario è tenuto alla restituzione dell'immobile a semplice richiesta del comodante, il quale risulta esonerato dal dimostrare la sussistenza di alcun bisogno urgente ed imprevedibile” (cfr. pag.
7-8 sent. imp.).
6. I primi due motivi d'appello proposti dalla sono volti ad impugnare e confutare proprio Parte_1
la motivazione su richiamata.
6.1. Con il primo motivo, rubricato “omessa valutazione del materiale probatorio di causa- erronea conclusione del giudice di prime cure in merito alla prova della destinazione del comodato alle esigenze abitative della famiglia del comodatario”, l'appellante pur riconoscendo la correttezza del principio affermato dal giudice quanto alla necessità che la destinazione dell'immobile concesso in comodato alle esigenze abitative della famiglia del comodatario deve essere rigorosamente provata in giudizio, denuncia che il Tribunale avrebbe mal applicato tale principio, in quanto avrebbe omesso di considerare che dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dal nello specifico dal CP_1
doc. 11, emergerebbe la prova della volontà del comodante di destinare, dopo che _2
aveva contratto matrimonio con , l'immobile per cui è causa ad abitazione
[...] Parte_1
del nucleo familiare del figlio.
Il documento in questione è la lettera raccomandata, datata 10/07/2022, mandata da TR
al figlio e, per conoscenza alla con cui il primo chiedeva formalmente la liberazione e Parte_1 restituzione dell'immobile di sua proprietà e, dopo aver rappresentato il bisogno di riottenere la disponibilità dell'immobile da adibire a propria abitazione, aggiungeva letteralmente “io e la mamma siamo stati felici di darti l'appartamento perché ci vivessi da solo prima e poi con la tua famiglia”; dal tenore di tale dichiarazione proveniente dallo stesso comodante emergerebbe, secondo l'appellante, la prova dell'intendimento di questi di concedere l'immobile non soltanto al figlio ma a tutta la sua famiglia;
anche attraverso l'uso dell'aggettivo “felici”, sostiene CP_2
l'appellante, aveva espresso la piena volontà e consapevolezza della funzione di casa TR
familiare data al comodante, non interpretabile come mera tolleranza della presenza nell'appartamento del nucleo familiare.
6.2. Con il secondo motivo d'appello, rubricato “erronea valutazione del materiale probatorio di causa- erronea conclusione del giudice di prime cure in merito alla prova dell'anteriorità del comodato rispetto al matrimonio fra i resistenti”, la difesa di contesta l'idoneità della Parte_1
documentazione in atti a dimostrare l'esistenza del comodato a favore di _2
6 e che l'immobile gli fosse stato concesso nel 2002 a titolo di comodato. In particolare, CP_2
l'appellante afferma: di ricordare che l'ex marito, prima del matrimonio, viveva ancora nella casa dei genitori in via Alberto da Giussano;
in mancanza di un contratto scritto di comodato o di una dichiarazione di dell'esistenza del comodato, dal mero cambio di residenza di TR
non sarebbe dato inferire a che titolo e per quale ragione ebbe a mutare la _2 residenza nel 2002; la comunicazione inviata da all'amministratore di condominio con cui CP_1
riferiva che il proprio figlio sarebbe stato l'“inquilino” dell'immobile, ben potrebbe attagliarsi ad una locazione (e non un comodato) quale titolo di godimento dell'immobile.
6.2.1. I due motivi d'appello, trattati congiuntamente stante la stretta connessioni logica tra essi esistente, sono entrambi infondati e vanno disattesi.
Innanzitutto, il secondo motivo di doglianza consta di semplici asserzioni di parte, allegate in maniera del tutto apodittica, come tali inidonee a incrinare ed inficiare la motivazione puntuale, completa e logica del giudice che ha ritenuto provata la concessione in comodato dell'immobile a
[...]
sulla base dell'esame complessivo di tutte le risultanze istruttorie. _2
È pacifico ed incontestato che il contratto di comodato è a forma libera e non richiede la forma scritta per essere provato;
è altresì documentalmente provato e inconfutabile (e non contestato dalla che è subentrato a maggio 2002 nei contratti di Parte_1 _2 somministrazione delle utenze inerenti l'immobile di via Giovio e che in tale immobile ha trasferito la sua residenza nell'agosto 2002, con avvio della relativa pratica a giugno 2002; l'appellante non ha specificamente confutato l'argomentazione del giudice laddove ha rilevato che le bollette ante 2004 riportano consumi effettivi in linea con le bollette successive al matrimonio, quale circostanza da cui inferire concretamente che abbia effettivamente abitato l'immobile di via OL _2
Giovio 28, ben prima di aver conosciuto la A ciò si aggiunga la comunicazione inviata da Pt_1
all'amministratore condominiale nel 2002, quale dato oggettivo dell'intento del TR
proprietario di concedere il proprio immobile in godimento al figlio, rispetto al quale del tutto ininfluente è l'utilizzo improprio del termine “inquilino” usato dal che non va certo ad CP_1 escludere l'esistenza del comodato concluso tra padre e figlio. A fronte dell'insieme degli elementi emergenti in atti, del tutto inconsistenti e prive di riscontro risultano le considerazioni svolte dall'appellante che si traducono in mere asserzioni di parte prive della benchè minima prova.
Ritenuto quindi provato che, come riferito dallo stesso comodante, l'appartamento di via Giovio 28 era stato concesso in comodato precario, senza termine, al figlio nel 2002 affinchè – divenuto ormai economicamente autosufficiente- potesse iniziare a vivere da solo, una volta sopravvenuto il vincolo matrimoniale del comodatario, la destinazione dell'immobile concesso in comodato alle esigenze
7 abitative della famiglia del comodatario deve essere rigorosamente provata in giudizio, come riconosciuto dalla stessa appellante, con conseguente onere probatorio incombente su essa.
6.2.2. Secondo il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal primo giudice, non confutato dall'appellante, in materia di comodato, la volontà di assoggettare a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare non può essere presunta, ma va positivamente provata e accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione, considerato anche il sospetto e il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni ( Cass, SSUU 29.9.2014 n. 20448 e Cass.
21.11.2014 n. 24838). Parimenti, “nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga in corso di rapporto- come nel caso di specie- occorre la prova che il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito” (cfr. Cass. 18.8.2017 n. 20151). In mancanza di prova di un sopravvenuto accordo sulla trasformazione del comodato, l'intento di di mutare la destinazione del bene TR
concesso originariamente in comodato al figlio, in conseguenza della mutata situazione familiare del comodatario, necessita di un'univoca manifestazione di volontà del comodante che non può essere desunta dall'inciso contenuto nella missiva prodotta sub doc. 11, nella quale – a parere del Collegio- viene data voce al sentimento paterno che aveva accompagnato negli anni la concessione dell'immobile alle esigenze abitative del figlio (affinchè ci vivesse prima da solo e, poi, con la sua famiglia) a fronte della richiesta formale, quanto garbata, di poter riottenere la disponibilità del bene di proprietà.
Nella lettera del 10/7/2022 , dopo aver chiesto scusa della richiesta formale che andava TR
a fare, viste le insistenti quanto inutili richieste verbali di ottenere la restituzione dell'appartamento, ha rappresentato le esigenze economiche e personali sottostanti alla richiesta di poter rientrare nel possesso dell'appartamento concesso in comodato al figlio nel 2002 e, contrariamente all'assunto di parte appellante, ha palesato il sentimento di gioia che aveva accompagnato la scelta di concedere l'appartamento di famiglia al proprio figlio, ormai adulto, affinchè lo destinasse a propria abitazione
(“io e la mamma siamo stati felici di darti l'appartamento perché ci vivessi da solo prima e poi con la tua famiglia, ora però a malincuore ti devo chiedere di nuovo di consentirci di andare a vivere in via Giovio”), confidando nella comprensione del figlio.
Dalla richiamata lettera pertanto non può desumersi, come vorrebbe l'appellante, l'intendimento della volontà del comodante di trasformare il comodato da cd. “precario” (con libertà del comodante di recedere ad nutum) in un comodato con destinazione a casa familiare da mantenere sino a quando l'immobile è destinato a quell'uso (con correlata possibilità di recedere solo previa dimostrazione, da
8 parte del comodante, dell'esistenza di un bisogno urgente ed imprevisto ai sensi dell'art. 1809 co. 2
c.c.); emerge, invece, la chiara ed univoca volontà di di concedere l'immobile al solo TR
figlio (sottolineata dall'espressione “darti”), dimostrata vieppiù dal fatto di averla manifestata almeno due anni prima dell'inizio della relazione di questi con la Parte_1
6.3. Sulla scorta delle suesposte considerazioni va rigettato non solo il primo motivo d'appello, ma anche il terzo motivo, rubricato “omessa valutazione delle risultanze del giudizio di separazione- erronea conclusione del giudice di prime cure in merito a eventuali richieste di restituzione dell'immobile anteriori al 10 luglio 2022”.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe erroneamente tratto la convinzione che avesse CP_1
meramente tollerato la destinazione dell'appartamento dato al figlio a casa familiare “dal fatto di aver richiesto più volte la restituzione dell'immobile, di cui una prima volta per iscritto nel 2015 al solo comodatario ”. _2
Deduce l'appellante, in primo luogo, di non aver mai ricevuto la missiva indicata dal giudice che non le sarebbe pertanto opponibile;
in secondo luogo, l'eventuale richiesta del comodante di restituzione dell'immobile doveva ritenersi superata dalle vicende occorse nell'ambito del giudizio di separazione coniugale nel corso del quale aveva acconsentito al collocamento dei _2
figli presso la madre e alla conseguente assegnazione della casa coniugale alla Parte_1 nell'interesse dei figli, così che la volontà in quella sede espressa era incompatibile con la restituzione dell'immobile al comodante.
6.4. Strettamente connesso al terzo motivo di doglianza è il quarto motivo d'impugnazione, inerente
“le statuizioni della sentenza di primo grado in merito al provvedimento di assegnazione della casa oggetto di causa alla signora ”, con cui l'appellante deduce l'erroneità della Parte_1
pronuncia del Tribunale oltre che la sua illegittimità laddove ha ritenuto inopponibile al comodante il provvedimento di assegnazione della casa pronunciato dal giudice del divorzio in mancanza di alcuna domanda di accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'assegnazione dell'immobile, con conseguente pronuncia ultrapetita. Il giudice di primo grado avrebbe, in tesi, confuso il concetto di inefficacia del provvedimento di assegnazione della casa coniugale con il concetto di opponibilità del provvedimento al comodante o comunque al terzo.
Entrambi i motivi di doglianza sono inconsistenti e non colgono nel segno.
6.5. Quanto al terzo motivo, il richiamo operato dal giudice alla richiesta di restituzione dell'immobile inoltrata con raccomandata dal al figlio nel 2015 è ad ulteriore riprova del fatto che già CP_1
prima del 2022 il comodante non avesse mai avuto l'intento di trasformare il comodato “precario” concesso al figlio in comodato d'immobile ad uso familiare e che quindi, la dedotta nuova destinazione non potesse evincersi neppure dal contegno tenuto da prima TR
9 dell'instaurazione del giudizio. Del tutto irrilevante è il fatto che la missiva fosse indirizzata al solo
, atteso che solo questi era il comodatario e, come tale, legittimato a ricevere la _2
richiesta di restituzione dell'immobile, da cui sorgeva il relativo obbligo in capo al comodatario e, al contempo, in capo alla la cui posizione dipendeva da quella dell'allora marito Parte_1
comodatario.
Il principio vigente in tema di comodato di beni immobili senza determinazione di un termine di scadenza è che “la destinazione a residenza familiare deve essere positivamente accertata e, in mancanza, deve essere adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del contratto di comodato
(cfr. Cass. Ord. N. 17332/2018); ne consegue, come già detto, che non è onere del comodante dimostrare la natura precaria del contratto, bensì è onere del comodatario che opponga alla richiesta di rilascio l'esistenza di un comodato di casa familiare, provare che la concessione dell'abitazione in godimento sia avvenuta per la destinazione del bene alle esigenze familiari e che dette esigenze sono persistenti anche nel momento in cui la richiesta di cessazione del comodato è stata proposta.
Applicando tali principi al caso di specie, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, Parte_1
non ha adempiuto all'onere su essa incombente di dimostrare l'intervenuta pattuizione in merito alla specifica diversa destinazione del bene a casa familiare in conseguenza della mutata situazione familiare del comodatario, con conseguente obbligo di questa di rilasciare l'immobile occupato a semplice richiesta del comodante ai sensi dell'art. 1810 c.c.
6.6 Del tutto condivisibile è, poi, la motivazione del primo giudice quanto alla ritenuta inopponibilità
a del provvedimento di assegnazione della casa familiare disposto in sede di TR
separazione, prima, e di divorzio, poi.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte a SSUU, con la già richiamata pronuncia n. 20448/2014, affermando: “Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile,
l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare…”.
6.7. In aggiunta non si può non sottolineare che le dedotte esigenze familiari, opposte dall'appellante per mantenere la disponibilità dell'immobile a lei assegnato in sede divorzile, non possono comunque ritenersi persistenti al momento della richiesta oggetto del giudizio, atteso che la destinazione familiare dell'immobile è cessata anche di fatto con lo scioglimento del nucleo familiare e con l'affidamento dei figli minori in via esclusiva al padre non assegnatario della casa;
l'assegnazione della casa al coniuge non affidatario, al di fuori delle previsioni della finalità primaria di protezione
10 della prole, non impone al comodante alcun obbligo di consentire la continuazione del godimento del bene, essendo comunque venuto meno il fine e l'uso a cui era destinato il bene. D'altro canto, la Corte di Cassazione nella più volte citata pronuncia a SSUU ha riconosciuto al solo “coniuge affidatario della prole… assegnatario della casa” la possibilità di opporre al comodante il provvedimento di assegnazione. Per cui, anche nell'ipotesi indimostrata che l'appartamento di via Giovio 28 fosse stato destinato a casa familiare, le esigenze familiari dedotte dall'appellante devono ritenersi definitivamente cessate, con conseguente mancanza di alcun titolo in capo alla per opporsi Parte_1
al rilascio del bene immobile da lei occupato al legittimo proprietario, . TR
7. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza stabilito dall'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere ad entrambe le parti appellate le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo, nel rispetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (di valore indeterminabile di media complessità) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e a quella introduttiva) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria,
e a quella decisionale, svoltasi in forma orale).
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, D.P.R. n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2555/2024, pubblicata in data Parte_1
05/03/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 8.170,00 per ciascuna di esse, di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1665,00 per la fase introduttiva, € 1843,00 per la trattazione ed € 2.144,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano l'11/12/2024
Il Consigliere rel. est. Dott.ssa Isabella Ciriaco Il Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
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